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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RG sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 4738 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. MICHELE MIRANTE per procura C.F._2 allegata all'atto di citazione in appello con domicilio digitale
Email_1
- appellanti - contro
), in persona del procuratore speciale , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO CASTIONI per procura generale allegata alla comparsa di costituzione con domicilio digitale Email_2
- appellata - avente ad OGGETTO: compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione del volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 (appello).
CONCLUSIONI
Per e : “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_1 Parte_2
contraria istanza e domanda disattesa, in accoglimento del proposto gravame, per i motivi sopra esplicitati, A) in via principale, ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni come dappresso formulate: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del vettore aereo convenuto per tutte le causali di cui in narrativa CP_1
(cancellazione del volo originario e sostitutivo); 2) per l'effetto condannare il medesimo, al pagamento a favore dei due appellanti della somma pari ad 1.000,00€ (mille/00) a titolo di due
1 compensazione pecuniarie per ciascuno dei due appellanti (250 euro per ciascun volo cancellato e per ogni appellante) 3) Con vittoria si spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge, e del contributo unificato pagato nei due giudizi, da distrarsi tutto a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed CP_1 eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 501 del 17 aprile 2023 emessa dal Giudice di Pace di RG, dichiarando in ogni caso nulla è dovuto da per il ritardo del volo FR 4190 del 24 giugno 2022; Con il favore delle spese e CP_1
competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_3
davanti al Giudice di Pace di RG esponendo che: in data 14/4/2022 aveva acquistato, al prezzo di € 557,96, i biglietti aerei di andata e ritorno sulla tratta RG-Ibiza per i voli rispettivamente del 24 e del 27/6/2022 operati da il giorno della partenza, il CP_3
volo di andata FR4190 delle 19.45 veniva cancellato;
anche il volo FR6366 delle 23.15 da
RG a Barcellona, offerto dal vettore in sostituzione, veniva cancellato;
quindi, avevano dovuto rinunciare al viaggio;
che, in base al Regolamento (CE) n. 261/2004, avevano diritto al pagamento, per ciascuna cancellazione, della compensazione pecuniaria di € 250,00 e al rimborso del prezzo del biglietto;
il vettore, nonostante la richieste, era rimasto inadempiente.
Tanto esposto, hanno chiesto di condannare al pagamento della somma di € CP_3
1.557,96 di cui € 500,00 per ciascuno a tutolo di doppia compensazione pecuniaria e € 557,96 per il rimborso del prezzo dei biglietti.
(già si è costituita esponendo che: aveva già provveduto al CP_1 CP_3
rimborso; la cancellazione era stata determinata da una circostanza eccezionale costituita dalle avverse condizioni metereologiche (nella specie, un forte temporale) presenti sull'aeroporto di
RG nella data prevista per il volo di andata;
pertanto, la compensazione pecuniaria non era dovuta.
Tanto esposto, ha chiesto di accertare l'avvenuto rimborso e di rigettare le domande degli attori.
Con sentenza n. 501/2023 del 12-17/4/2023, il Giudice di Pace, sul presupposto della riconducibilità della cancellazione a una circostanza eccezionale, ha rigettato le domande.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 chiedendo, in riforma di essa, la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
1.000,00 a titolo di doppia compensazione pecuniaria per ciascuno.
2 si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza appellata. CP_1
All'esito dell'udienza del 22/11/2024 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza comunicata in data 28/11/2024, la causa è stata rimessa in decisione.
1. Gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha valutato la ricorrenza dell'esimente senza prendere specificamente in esame il volo FR6366 delle 23.15 nonché con riferimento all'accertamento della sussistenza di condizioni metereologiche avverse e all'idoneità di esse a integrare una circostanza eccezionale.
2. Le censure sono fondate nei termini di cui infra.
3. L'art. 5, punto 3 del Regolamento n. 261/2004 esclude il diritto alla compensazione pecuniaria nel caso in cui il vettore aereo dimostri che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La riconducibilità alle circostanze eccezionali del caso di “condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo” è espressamente indicata nel considerando 14 del
Regolamento n. 261/2004.
L'accertamento di circostanze previste nel richiamato considerando non comporta necessariamente e automaticamente l'esonero dall'obbligo di compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5 del Reg. n. 261/2004.
Infatti, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri solo se dimostra “che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato”
(Corte di Giustizia UE, 4 aprile 2019, causa C-501/17).
4. Dallo storico relativo alle condizioni meteo presenti sull'aeroporto di RG (Orio al
Serio) in data 24/6/2022 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di ) risulta la CP_1
verificazione di un temporale (T-Storm) alle ore 4.50 P.M. e, successivamente, la presenza di sola pioggia leggera (Light Rain) già alle ore 5.20 PM e alle successive ore 5.50 P.M.; dalle ore
6.20 P.M. fino alle 11.50 P.M. risultano registrate condizioni di tempo discrete (Fair o Partly cloudy).
In linea di principio, il fatto che una particolare condizione metereologica si sia verificata in precedenza rispetto all'orario previsto per la partenza di un volo non vale a escludere di per sé
3 la rilevanza di essa come esimente dell'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo di tale volo.
A tal fine, però, in applicazione dei principi sopra richiamati in ordine al contenuto della prova liberatoria a carico del vettore, è necessario per lo stesso provare, anche tramite presunzioni, che gli effetti della situazione determinata dalle condizioni avverse si sono protratti sino all'orario di partenza in modo da impedire l'effettuazione del volo o da imporre un ritardo superiore alle tre ore, nonostante le misure medio tempore assunte.
Nella specie, tale prova non risulta acquisita.
A ben vedere, non ha neanche allegato le specifiche ragioni operative per cui CP_1
l'evento atmosferico del pomeriggio avrebbe avuto ripercussioni sul traffico aereo successivo tali da imporre la definitiva cancellazione prima del volo FR4190 delle 19.45 e poi del volo
FR6366 delle 23.15 offerto in riprotezione.
Né la derivazione delle cancellazioni dal precedente evento meteorologico può desumersi dall'analisi del quadro complessivo della situazione dei voli nelle fasce orarie di riferimento.
Infatti, dai documenti relativi allo stato dei voli in partenza da RG in data 24/6/2022 risulta che, a partire dalle 17.10, su 36 voli complessivi, solo altri due, oltre a quelli per cui è causa, sono stati cancellati, mentre la maggior parte, anche di quelli operati da , sono CP_1
partiti in orario o con ritardo contenuto (doc. 5 del fascicolo di primo grado di CP_1
e docc. 10 e 11 del fascicolo di primo grado di ). Parte_1 Parte_2
In tale contesto, la configurabilità dell'esimente per le cancellazioni richiedeva l'allegazione e la dimostrazione delle specifiche cause, in tesi connesse con i limiti di operatività derivati dal precedente temporale, che hanno reso impossibile l'effettuazione prima del volo FR4190 e poi del volo FR6366 e che, invece, non hanno evidentemente riguardato gli altri voli effettuati.
5. Posto che le cancellazioni non sono in contestazione, al riscontro negativo dell'avvenuta dimostrazione, da parte del vettore, della riconducibilità di esse a circostanze eccezionali consegue l'accertamento del diritto dei passeggeri a conseguire la compensazione pecuniaria.
La compensazione è dovuta anche per la cancellazione del volo alternativo, tenuto conto che i passeggeri hanno sopportato gli stessi disagi tanto in relazione alla cancellazione del volo inizialmente prenotato, quanto successivamente, a causa della cancellazione del volo alternativo inutilmente atteso (arg. ex Corte di Giustizia UE, 12 marzo 2020, causa C-832/18)
Quindi, in accoglimento dell'appello, la sentenza del Giudice di Pace va riformata e CP_1
va condannata al pagamento in favore di
[...] Parte_1 Parte_2 della somma di € 500,00 per ciascuno (determinata in applicazione dell'art. 7 del richiamato
4 Regolamento), di cui € 250,00 per la cancellazione del volo FR4190 e € 250,00 per la cancellazione del volo FR6366.
La domanda di rimborso del prezzo non è stata riproposta a fronte dell'intervenuto pagamento
“in moneta corrente” di cui gli stessi appellanti hanno dato atto.
6. La riforma della sentenza di primo grado impone una rinnovata regolamentazione delle spese processuali che, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio, devono essere poste a carico di stante la sua soccombenza. CP_1
Per la liquidazione dei compensi appare congrua l'applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 (tabella n. 1 per il primo grado e tabella n. 2 per il secondo grado).
Pertanto, trattandosi di causa di valore compreso tra € 0,01 e € 1.100,00, va liquidato, per il primo grado, un compenso di € 346,00, risultante dalla somma di € 68,00 per la fase di studio,
€ 68,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 68,00 per la fase di trattazione ed € 142,00 per la fase decisionale nonché, per il secondo grado, un compenso di € 462,00, risultante dalla somma di € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 200,00 per la fase decisionale.
In conformità all'istanza svolta dal procuratore dell'appellante che si è dichiarato antistatario, va disposta la distrazione delle spese in suo favore.
P.Q.M.
il Tribunale di RG, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di RG n. 501/2023 depositata in data 17/4/2023,
- condanna al pagamento della somma di € 500,00 in favore di CP_1 Parte_1
e della somma di € 500,00 in favore di;
[...] Parte_2
- condanna al rimborso in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
delle spese processuali che liquida, in relazione al primo grado, in € 346,00 per
[...]
compenso e, in relazione all'appello, in € 462,00 per compenso, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, imposta di bollo), spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA;
- distrae le spese di cui al capo che precede in favore dell'avv. MICHELE MIRANTE.
Così deciso in RG in data 14/01/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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