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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Famiglia CC
N. R.G. 4221/2024
Il Tribunale di Bergamo riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Antonella Belgeri Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MOMBELLI SILVIA del foro di Palazzolo sull'Oglio RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché DEI MINORI e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
nella persona dell'avv. ONOFRI ALESSANDRA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente: per la pronuncia parziale della separazione , lasciando al prosieguo le ulteriori domande
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTREZZATO (BS) e dall'unione sono nati i figli (27.11.2003), maggiorenne, Persona_1
(17.8.2010) e (30.9.2012), Controparte_3 Controparte_4
ancora minori.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, alla luce della complessa vicenda personale che ha caratterizzato il matrimonio delle parti e del dato per cui la ricorrente è ancora domiciliata presso una comunità per donne maltrattate : tale ultimo elemento in particolare documenta l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
Spese al definitivo
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
05/05/1986 e nato a [...] il [...] (atto CP_1
n. 1, parte I°, registro del Comune di Castrezzato (BS), Atti di Matrimonio dell'anno 2004)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CASTREZZATO (BS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR
3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 20/02/2025
Il Presidente estensore
Maria Concetta Elda Caprino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Famiglia CC
N. R.G. 4221/2024
Il Tribunale di Bergamo riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Antonella Belgeri Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MOMBELLI SILVIA del foro di Palazzolo sull'Oglio RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché DEI MINORI e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
nella persona dell'avv. ONOFRI ALESSANDRA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente: per la pronuncia parziale della separazione , lasciando al prosieguo le ulteriori domande
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/06/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTREZZATO (BS) e dall'unione sono nati i figli (27.11.2003), maggiorenne, Persona_1
(17.8.2010) e (30.9.2012), Controparte_3 Controparte_4
ancora minori.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, alla luce della complessa vicenda personale che ha caratterizzato il matrimonio delle parti e del dato per cui la ricorrente è ancora domiciliata presso una comunità per donne maltrattate : tale ultimo elemento in particolare documenta l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
Spese al definitivo
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
05/05/1986 e nato a [...] il [...] (atto CP_1
n. 1, parte I°, registro del Comune di Castrezzato (BS), Atti di Matrimonio dell'anno 2004)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CASTREZZATO (BS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR
3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 20/02/2025
Il Presidente estensore
Maria Concetta Elda Caprino
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