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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4202/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4202/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAPANOTTI Parte_1 C.F._1 LUCIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAPANOTTI LUCIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ACCARDI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CACCIATORI DELLE ALPI N. 1 06049 SPOLETOpresso il difensore avv. ACCARDI ALESSANDRO
2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCARDI ALESSANDRO e dell'avv. , CP_2 elettivamente domiciliato in VIA PLINIO IL GIOVANE N. 26 06049 SPOLETOpresso il difensore avv. ACCARDI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 05/10/2021 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
La ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale nei confronti di Controparte_1
– debitrice principale – e di – fideiussore - , il Controparte_3 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 733/2018 del 15/4/2018 – già provvisoriamente esecutivo – per il complessivo importo di € 1.252.701,23, relativo a due rapporti della società, precisamente:
1) residuo del contratto notarile di finanziamento di credito fondiario del 18.1.2011, a rogito
Notaio Dott. in Bastia Umbra, rep. n. 24729 e successivo atto di erogazione e Persona_1
quietanza, (€ 990.134,17)
2) scoperto di cassa di cui contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4747 acceso in data 18.6.2010 (€ 264.929,30).
ha prestato una fideiussione generale limitata, sottoscritta in data 21/6/2010 per Parte_1
l'importo iniziale di € 300.000,00, poi esteso con successive modifiche ad € 3.900.000,00.
(non anche la debitrice principale) ha presentato opposizione, eccependo la Parte_1
mancanza di prova alla base del ricorso monitorio;
la nullità della fideiussione omnibus in quanto stipulate sulla base del modello predisposto dall'ABI in contrasto con la normativa antitrust, come rilevato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 14251 del 2005 (clausola n. 2 cd di reviviscenza); la nullità del contratto di contro corrente per mancanza della forma scritta;
la mancata produzione di estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto;
la carenza di una idonea certificazione ex art. 50
TUB; in modo del tutto generico, la nullità delle clausole relative all'applicazione degli interessi ultralegali, spese ed oneri non concordati, l'inefficacia dello ius variandi e dell'applicazione dell'anatocismo e l'usurarietà dei tassi applicati, la mancanza di correttezza e buona fede e trasparenza da parte della banca.
Viene genericamente accennato, altresì, che i clienti non sono stati debitamente informati e non hanno ricevuto copia dei contratti.
Si è costituita tramite la mandataria quale CP_4 Controparte_5
cessionaria di , ribadendo la fondatezza della pretesa Controparte_1
pagina 2 di 6 creditoria.
Si è costituita altresì la – con atto autonomo ma con lo Controparte_1
stesso difensore di -, confermando la cessione del credito a e anch'essa CP_4 CP_4
ribadendo la fondatezza del credito.
Alla prima udienza del 2/4/2019 l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione sia della per mancanza di prova della cessione sia della CP_4 Controparte_1
per effetto della cessione.
Con ordinanza del 11/11/2019 è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c..
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. non è stata svolta istruttoria e la causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c..
Riguardo alla legittimazione di è sufficiente osservare che Controparte_1
l'art. 111 c.p.c. è assolutamente chiaro ed inequivocabile nel riconoscere il permanere della legittimazione processuale in capo al titolare originario del diritto ceduto, sia nel caso in cui non si costituisca il cessionario che nel caso in cui si costituisca. La norma esclude altresì con altrettanta chiarezza ogni forma di estromissione automatica, contrariamente a quanto sostiene l'opponente. E' necessario, invece, il consenso di tutte le parti all'estromissione dell'alienante.
L'eccezione è pertanto manifestamente infondata.
Anche la legittimazione della ad intervenire ex art. 111 c.p.c. appare evidente. Oltre alla CP_4
documentazione fornita, infatti, vi è la espressa ammissione della cedente resa nel presente processo.
Non solo, quindi non vi è dubbio sul soggetto a cui il debitore deve pagare ai fini dell'art. 1264 c.c., ma deve ritenersi senz'altro provata anche l'esistenza della cessione in sé considerata.
Devono essere disattese anche le eccezioni relative alla dedotta mancanza di prova nella fase monitoria.
Come è evidente, infatti, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., non consiste in una impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dia piuttosto pagina 3 di 6 luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Eventuali vizi dell'emissione del decreto ingiuntivo possono essere rilevanti in sede di determinazioni ex artt. 648 e
649 c.p.c. (Cass. 16 marzo 2006, n. 5844; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2573).
Nel presente giudizio, come già sottolineato nell'ordinanza del 11/11/2019 che qui si richiama sul punto, appare dirimente – senza necessità di ulteriori valutazioni sulla base del principio della soluzione più liquida – osservare che le integrazioni documentali nella presente fase di opposizione sono senz'altro idonee a superare ogni obiezione dell'opponente.
Seguendo, poi, l'ordine delle questioni come affrontate nell'atto di citazione, si può passare alla valutazione dell'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto contenente una clausola (quella c.d. di reviviscenza) oggetto di intesa anticoncorrenziale come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/90.
La fideiussione in questione è stata stipulata nel 2010, e dunque in un periodo successivo da quello considerato nel provvedimento della Banca d'Italia, che ha avuto ad oggetto le fideiussioni stipulate dall'ottobre 2002 al maggio 2005.
Conseguentemente, i contratti in questione non sono interessati dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 e devono quindi annoverarsi tra i contratti c.d. stand alone, per i quali la produzione del provvedimento amministrativo dichiarativo dell'intesa non può assumere valore probatorio. Per tali contratti occorre invece la specifica prova di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel momento di stipula del contratto, successivo al periodo considerato dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6818/2023; Trib. Milano, n. 6281/2023), ma una tale prova non è stata in alcun modo fornita nel caso di specie, in cui la convenuta si è limitata a dedurre la nullità sulla base del solo provvedimento n. 55/2005, che però non coinvolge le fideiussioni
Peraltro, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato che alla riproduzione nei contratti di clausole frutto di intese anticoncorrenziali consegue semmai la nullità solo parziale delle fideiussioni, ossia delle singole clausole interessate, e non la nullità integrale del contratto.
Tale punto di opposizione deve essere pertanto disatteso. pagina 4 di 6 Nemmeno le eccezioni sulla validità del conto corrente possono essere accolte.
Sulla produzione di un contratto sottoscritto solo dal cliente, infatti, l'intervento Cortedi Cassazione a
Sezioni Unite - . Sez. U , Sentenza n. 898 del 16/01/2018 - ha chiarito che sia sufficiente per rispettare il requisito della forma scritta anche la sola firma del cliente e non anche della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Nel caso di specie non vi è dubbio che la banca abbia inteso eseguire il contratto di conto corrente.
Per le ulteriori questioni sull'entità del credito, anche a voler prendere in considerazione le integrazioni delle difese effettuate con le memorie ex art. 183 c.p.c. e non anche con l'atto introduttivo, dove sono state allegate in modo così generico da non poter consentire una loro valutazione, si deve osservare che:
- contrariamente a quanto presupposto da controparte, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con principi applicabili anche in tema di conto corrente, secondo i quali è rilevante ai fini dell'articolo 644 cpp la sola usura originaria, ossia quella che ha origine endogena al contratto ed è quindi dovuta alla volontà delle parti, e non ha anche la usura sopravvenuta, esogena allo stesso e dovuta a cause esterne.
Sarà quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto originario o dalle modifiche intervenute durante il rapporto, ma non ha anche quello dovuto a cause diverse come l'andamento dei tassi durante il perdurare del rapporto.
Per gli altri motivi si può solo evidenziare che anche a seguito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
l'opponente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione, non fornendo indicazioni sufficientemente specifiche riguardo alle poste che ritiene essere indebite e ai criteri di calcolo che ritiene corretti.
L'opposizione deve pertanto essere integralmente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
pagina 5 di 6 effettivamente espletata in complessivi 18.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, considerando unitarie le difese di cedente e cessionaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 tramite la mandataria in solido tra CP_4 Controparte_5 loro le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre ad
IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4202/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAPANOTTI Parte_1 C.F._1 LUCIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RAPANOTTI LUCIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ACCARDI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CACCIATORI DELLE ALPI N. 1 06049 SPOLETOpresso il difensore avv. ACCARDI ALESSANDRO
2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACCARDI ALESSANDRO e dell'avv. , CP_2 elettivamente domiciliato in VIA PLINIO IL GIOVANE N. 26 06049 SPOLETOpresso il difensore avv. ACCARDI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 05/10/2021 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
La ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale nei confronti di Controparte_1
– debitrice principale – e di – fideiussore - , il Controparte_3 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 733/2018 del 15/4/2018 – già provvisoriamente esecutivo – per il complessivo importo di € 1.252.701,23, relativo a due rapporti della società, precisamente:
1) residuo del contratto notarile di finanziamento di credito fondiario del 18.1.2011, a rogito
Notaio Dott. in Bastia Umbra, rep. n. 24729 e successivo atto di erogazione e Persona_1
quietanza, (€ 990.134,17)
2) scoperto di cassa di cui contratto di apertura di credito in conto corrente n. 4747 acceso in data 18.6.2010 (€ 264.929,30).
ha prestato una fideiussione generale limitata, sottoscritta in data 21/6/2010 per Parte_1
l'importo iniziale di € 300.000,00, poi esteso con successive modifiche ad € 3.900.000,00.
(non anche la debitrice principale) ha presentato opposizione, eccependo la Parte_1
mancanza di prova alla base del ricorso monitorio;
la nullità della fideiussione omnibus in quanto stipulate sulla base del modello predisposto dall'ABI in contrasto con la normativa antitrust, come rilevato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 14251 del 2005 (clausola n. 2 cd di reviviscenza); la nullità del contratto di contro corrente per mancanza della forma scritta;
la mancata produzione di estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto;
la carenza di una idonea certificazione ex art. 50
TUB; in modo del tutto generico, la nullità delle clausole relative all'applicazione degli interessi ultralegali, spese ed oneri non concordati, l'inefficacia dello ius variandi e dell'applicazione dell'anatocismo e l'usurarietà dei tassi applicati, la mancanza di correttezza e buona fede e trasparenza da parte della banca.
Viene genericamente accennato, altresì, che i clienti non sono stati debitamente informati e non hanno ricevuto copia dei contratti.
Si è costituita tramite la mandataria quale CP_4 Controparte_5
cessionaria di , ribadendo la fondatezza della pretesa Controparte_1
pagina 2 di 6 creditoria.
Si è costituita altresì la – con atto autonomo ma con lo Controparte_1
stesso difensore di -, confermando la cessione del credito a e anch'essa CP_4 CP_4
ribadendo la fondatezza del credito.
Alla prima udienza del 2/4/2019 l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione sia della per mancanza di prova della cessione sia della CP_4 Controparte_1
per effetto della cessione.
Con ordinanza del 11/11/2019 è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c..
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. non è stata svolta istruttoria e la causa viene quindi in decisione, dopo il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c..
Riguardo alla legittimazione di è sufficiente osservare che Controparte_1
l'art. 111 c.p.c. è assolutamente chiaro ed inequivocabile nel riconoscere il permanere della legittimazione processuale in capo al titolare originario del diritto ceduto, sia nel caso in cui non si costituisca il cessionario che nel caso in cui si costituisca. La norma esclude altresì con altrettanta chiarezza ogni forma di estromissione automatica, contrariamente a quanto sostiene l'opponente. E' necessario, invece, il consenso di tutte le parti all'estromissione dell'alienante.
L'eccezione è pertanto manifestamente infondata.
Anche la legittimazione della ad intervenire ex art. 111 c.p.c. appare evidente. Oltre alla CP_4
documentazione fornita, infatti, vi è la espressa ammissione della cedente resa nel presente processo.
Non solo, quindi non vi è dubbio sul soggetto a cui il debitore deve pagare ai fini dell'art. 1264 c.c., ma deve ritenersi senz'altro provata anche l'esistenza della cessione in sé considerata.
Devono essere disattese anche le eccezioni relative alla dedotta mancanza di prova nella fase monitoria.
Come è evidente, infatti, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., non consiste in una impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dia piuttosto pagina 3 di 6 luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Eventuali vizi dell'emissione del decreto ingiuntivo possono essere rilevanti in sede di determinazioni ex artt. 648 e
649 c.p.c. (Cass. 16 marzo 2006, n. 5844; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2573).
Nel presente giudizio, come già sottolineato nell'ordinanza del 11/11/2019 che qui si richiama sul punto, appare dirimente – senza necessità di ulteriori valutazioni sulla base del principio della soluzione più liquida – osservare che le integrazioni documentali nella presente fase di opposizione sono senz'altro idonee a superare ogni obiezione dell'opponente.
Seguendo, poi, l'ordine delle questioni come affrontate nell'atto di citazione, si può passare alla valutazione dell'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto contenente una clausola (quella c.d. di reviviscenza) oggetto di intesa anticoncorrenziale come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/90.
La fideiussione in questione è stata stipulata nel 2010, e dunque in un periodo successivo da quello considerato nel provvedimento della Banca d'Italia, che ha avuto ad oggetto le fideiussioni stipulate dall'ottobre 2002 al maggio 2005.
Conseguentemente, i contratti in questione non sono interessati dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 e devono quindi annoverarsi tra i contratti c.d. stand alone, per i quali la produzione del provvedimento amministrativo dichiarativo dell'intesa non può assumere valore probatorio. Per tali contratti occorre invece la specifica prova di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel momento di stipula del contratto, successivo al periodo considerato dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6818/2023; Trib. Milano, n. 6281/2023), ma una tale prova non è stata in alcun modo fornita nel caso di specie, in cui la convenuta si è limitata a dedurre la nullità sulla base del solo provvedimento n. 55/2005, che però non coinvolge le fideiussioni
Peraltro, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato che alla riproduzione nei contratti di clausole frutto di intese anticoncorrenziali consegue semmai la nullità solo parziale delle fideiussioni, ossia delle singole clausole interessate, e non la nullità integrale del contratto.
Tale punto di opposizione deve essere pertanto disatteso. pagina 4 di 6 Nemmeno le eccezioni sulla validità del conto corrente possono essere accolte.
Sulla produzione di un contratto sottoscritto solo dal cliente, infatti, l'intervento Cortedi Cassazione a
Sezioni Unite - . Sez. U , Sentenza n. 898 del 16/01/2018 - ha chiarito che sia sufficiente per rispettare il requisito della forma scritta anche la sola firma del cliente e non anche della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Nel caso di specie non vi è dubbio che la banca abbia inteso eseguire il contratto di conto corrente.
Per le ulteriori questioni sull'entità del credito, anche a voler prendere in considerazione le integrazioni delle difese effettuate con le memorie ex art. 183 c.p.c. e non anche con l'atto introduttivo, dove sono state allegate in modo così generico da non poter consentire una loro valutazione, si deve osservare che:
- contrariamente a quanto presupposto da controparte, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con principi applicabili anche in tema di conto corrente, secondo i quali è rilevante ai fini dell'articolo 644 cpp la sola usura originaria, ossia quella che ha origine endogena al contratto ed è quindi dovuta alla volontà delle parti, e non ha anche la usura sopravvenuta, esogena allo stesso e dovuta a cause esterne.
Sarà quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto originario o dalle modifiche intervenute durante il rapporto, ma non ha anche quello dovuto a cause diverse come l'andamento dei tassi durante il perdurare del rapporto.
Per gli altri motivi si può solo evidenziare che anche a seguito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
l'opponente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione, non fornendo indicazioni sufficientemente specifiche riguardo alle poste che ritiene essere indebite e ai criteri di calcolo che ritiene corretti.
L'opposizione deve pertanto essere integralmente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
pagina 5 di 6 effettivamente espletata in complessivi 18.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, considerando unitarie le difese di cedente e cessionaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 tramite la mandataria in solido tra CP_4 Controparte_5 loro le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre ad
IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6