Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1072 /2025, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a LODI (LO) il 20/04/1982 e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) nt. a LODI (LO) il 01/08/1977, entrambi assistiti
[...] C.F._2 dagli Avv. ELISA GRILLI e MARIO PALLADINI del Foro di Lodi e presso di loro domiciliati come da procura in atti.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede (visto in atti).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il 10-10-2009 a San Zenone al Lambro, alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli: (Lodi, Per_1
02.09.2011) ed (Lodi, 29.10.2018). Per_2
I coniugi si sono separati come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale a definizione del proc. 1413/22 (dep. 16.11.2022).
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in San Zenone al Lambro il 10.10.2009 (atto n. 55, parte II, serie B); Parte_2
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i figli ed verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione abitativa, unicamente ai fini anagrafici, presso la madre.
2) i coniugi stabiliscono che ed possano godere della presenza dei Per_1 Per_2 genitori equamente così da preservare quanto più possibile il loro armonico sviluppo psicofisico ed in modo tale da applicare in termini effettivi il pieno diritto alla bigenitorialità dei minori.
Per quanto sopra i genitori, sempre fatto salvo ogni miglior alternativo accordo raggiunto fra gli stessi, concordano l'applicazione delle seguenti modalità di visita e frequentazione dei figli:
- Settimane alternate dal venerdì pomeriggio, quando il genitore cui compete la settimana entrante, andrà a prendere ed all'uscita di scuola, sino al venerdì mattina Per_1 Per_2 successivo, quando lo stesso genitore riaccompagnerà i figli a scuola;
l'altro genitore provvederà dunque ad andare a prelevare i figli al termine delle lezioni. E così via per le settimane a seguire.
Pag.
2 - Durante la settimana di competenza della madre, il padre potrà andare a prendere i figli due sere la settimana dalle 18,30 sino alle 21,30 quando lo stesso, dopo cena, provvederà
a riaccompagnare ed presso l'abitazione materna. Per_1 Per_2
- Durante la settimana di competenza del padre, la madre potrà andare a prendere i figli due sere la settimana dalle 18,30 sino alle 21,30 quando la stessa, dopo cena, provvederà
a riaccompagnare ed presso l'abitazione paterna. Per_1 Per_2
I genitori concordano che i giorni di visita infrasettimanali dovranno essere concordati fra gli stessi di volta in volta a seconda dei rispettivi impegni lavorativi ed extralavorativi, sempre tenuto conto delle esigenze e degli eventuali impegni dei minori.
Quanto alle festività scolastiche i genitori concordano quanto segue:
a) Periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche: ed Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre indicativamente 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
analogamente con la madre. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere con i figli le proprie ferie nello stesso periodo, in mancanza di intesa tra gli stessi, verrà accordato ad anni alterni a ciascuno dei genitori il diritto di precedenza nella scelta, stabilendo che per il 2025 tale privilegio spetterà al padre. Ove il genitore con diritto di priorità nella scelta non provveda a comunicare la data in cui trascorrerà le proprie ferie con i figli entro il giorno sopra stabilito
(31 maggio) perderà detto diritto di precedenza che si trasferirà all'altro genitore senza alcuna inversione, per gli anni successivi, dell'alternanza annuale del diritto di priorità nella scelta del periodo di ferie.
Nell'ipotesi di villeggiatura con ed ciascun genitore, almeno 10 giorni Per_1 Per_2 prima della partenza, avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'indirizzo esatto della struttura di destinazione ed i relativi recapiti.
Nella restante parte del periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche i genitori concordano che verranno applicati gli ordinari diritti di visita fermo restando la possibilità di iscrizione dei bambini a grest parrocchiale, campus e analoghi.
b) Festività di Natale-Capodanno: ed trascorreranno con la madre Per_1 Per_2 ed il padre, ad anni alterni, i giorni di Natale, e di Santo Stefano;
per il 2025 i bambini trascorreranno il Natale con la madre ed il Santo Stefano con il padre. I restanti giorni delle festività natalizie verranno suddivise fra i genitori secondo lo schema che segue, fermo restando quanto sopra indicato: dal 23 al 30 dicembre con un genitore (per l'anno 2025 con il padre) e dal 30 dicembre (sera) al 06 gennaio con l'altro (per l'anno 2025/2026 con la madre) e così ad anni alterni. Nell'ipotesi di villeggiatura con ed Per_1 Per_2 ciascun genitore, almeno 10 giorni prima della partenza, avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'indirizzo esatto della struttura di destinazione ed i relativi recapiti.
c) Festività pasquali: ed trascorreranno con la madre ed il padre, ad Per_1 Per_2 anni alterni la SS. Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; fermo quanto sopra, le restanti festività verranno suddivise fra i genitori secondo il seguente schema: dal primo giorno di sospensione scolastica alla domenica di S.S. Pasqua con un genitore (per il 2025 la
Pag. 3 madre), mentre dal Lunedì dell'Angelo sino al termine della sospensione delle vacanze pasquali con l'altro genitore (per il 2025 il padre) e così di seguito ad anni alterni.
d) Restanti festività nazionali religiose o civili ove cadenti in giorni feriali, verranno trascorsi alternativamente con la madre ed il padre.
f) Compleanno di ed verrà festeggiato, ove possibile, con entrambi Per_1 Per_2
i genitori o, in mancanza, con ciascun genitore ad anni alternati.
3) Ferme le pattuizioni di cui sopra, ciascun coniuge avrà comunque l'obbligo di informare l'altro di ogni spostamento che comporti l'allontanamento dei figli dalle abitazioni dei genitori per la notte, comunicando all'altro genitore l'indirizzo ed i recapiti del luogo ove i figli pernotteranno.
4) In virtù dell'equa ripartizione nella gestione dei figli, e del sostanziale equilibrio reddituale esistente tra le parti, i genitori concordano che il mantenimento ordinario di ed avverrà in modo diretto e, che, conseguentemente, nessuno dei due Per_1 Per_2 debba versare alcun importo, a titolo di contributo al mantenimento di e , Per_1 Per_2 all'altro.
Le parti stabiliscono che dovranno intendersi comprese nel mantenimento diretto, e dunque non dovranno essere rimborsate, le seguenti spese: la cancelleria corrente, i farmaci da banco, l'abbigliamento, escluso quello specifico per attività sportive.
5) Quanto alle spese straordinarie, verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo lo schema che segue:
a. spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie, prescritti dal pediatra di base o dal medico di base presso strutture pubbliche;
spese dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche effettuate presso strutture pubbliche;
spese, effettuate in conseguenza di prescrizione medica, per l'acquisto occhiali con lenti correttive e di lenti a contatto correttive (e non cosmetiche) queste ultime, solo se necessarie per il sicuro svolgimento di attività sportive
(peraltro le spese per gli occhiali e le lenti sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che due genitori ottengano); spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista.
b. spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche, effettuate presso professionisti privati.
c. spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso l'iscrizione all'università deve essere concordata dai genitori); libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico limitatamente al tragitto casa-scuola.
d. spese di studio che richiedono il preventivo accordo:
Pag. 4 tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie richieste da università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per le università pubbliche;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
e. altre spese che non richiedono il preventivo accordo: pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
spese sportive e pertinente attrezzatura (a ciascun figlio dovrà essere garantita la possibilità di praticare una attività sportiva a garanzia del suo armonico sviluppo psicofisico;
esempio: calcio, pallavolo, basket, atletica leggera, arti marziali, …); spese per la partecipazione a centri estivi, se necessaria per esigenze lavorative dei genitori (salvo diverso accordo dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore); spese di manutenzione bollo e assicurazione dell'automobile e/o della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
spese necessarie per conseguire la patente con limitazione delle lezioni al numero minimo e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta (salvo diverso accordo dei genitori).
f. altre spese che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione (esempio: corsi di lingue estere, di musica, di canto, di pittura, di teatro,
…); attività sportive ulteriori rispetto a quella garantita al punto “e” che precede o con costi d'iscrizione e frequentazione significativamente più elevati rispetto agli sport usuali (es. equitazione, …), attività ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
centri estivi che non rientrano nel caso più sopra richiamato (punto “e”); soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
spese per l'acquisto di automobile e/o moto.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo, dovrà inviare all'altro la richiesta motivata per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà 7 (sette) giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata.
Qualora pervenga, invece, tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque effettuare la spesa, potrà farlo sopportandone in via esclusiva il costo.
Quanto sopra, ovviamente, a meno che si tratti di una scelta con valenza educativa significativa ed il relativo disaccordo sia motivato in tal senso. In questo caso la scelta non potrà che essere demandata al Giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti, fatture, ricevute, scontrini e documenti equipollenti che dimostrino il pagamento.
Il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione dei documenti.
Pag. 5 I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro, come indicato nelle dichiarazioni dei redditi.
6) I coniugi s'impegnano ad informarsi reciprocamente di ogni esigenza e necessità dei figli di ogni natura e genere al fine di garantire a ed un'attenzione ed Per_1 Per_2 una cura continuativa rispetto alle proprie necessità ed interessi da parte di entrambi i genitori.
7) Quanto all'Assegno Unico Universale erogato in favore delle famiglie (ex ANF o assimilati) i coniugi concordano che, il relativo importo, verrà tra loro suddiviso nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. Il signor rocederà a formalizzare la relativa Pt_2 richiesta precisando che il 50% dell'importo dovrà essere versato direttamente alla moglie.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti, senza facoltà di iscrivere sugli stessi i figli minori, attesa la giovane età degli stessi. Pertanto, le parti si riservano di verificare il rilascio di ogni idonea autorizzazione all'espatrio, in base alle necessità e alle circostanze, nonché alle esigenze di vita dei minori.
9) I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
s'impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti nonché di aver precedentemente regolato ogni questione patrimoniale e non patrimoniale pendente fra gli stessi e, pertanto, alla data di sottoscrizione della presente, confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto pattuito nel presente scritto.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
NULLA sulle spese, essendosi le parti avvalse della medesima difesa;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 11/06/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 6