TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 2529 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CHIEFFALLO MARIO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario dott.ssa BRUNO
DANIELA resistente
E NEI CONFRONTI DEI docenti inseriti nella II^ fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e nella III^ fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per le classi di concorso A018 - filosofia e scienze umane, ADSS -sostegno scuola secondaria di II grado, PPPP - personale educativo- pubblicate dall'ATP di e valide per il biennio CP_1
2022/23 e 2023/24 terzi chiamati
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative
1 ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente - classi di concorso A018, ADSS e PPPP- valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, di 12 punti conseguente all'espletamento del servizio civile;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per onorari, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. MARIO
CHEIFFALLO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 02/03/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente -classi di concorso A018, ADSS e PPPP- valide per il biennio
2022/23 e 2023/24, chiedendo il riconoscimento di 12 punti per lo svolgimento del servizio civile e che l'amministrazione non vi aveva provveduto.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “riconoscere alla ricorrente 12 punti per il possesso del titolo di servizio civile espletato dal 11.12.2017 al 10.12.2018; - riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di e valide per il CP_1 triennio 2022/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di 67 per la classe di concorso
A018, il diritto ad un punteggio complessivo di 67 per la classe di concorso ADSS, il diritto ad un punteggio complessivo di 69 per la classe di concorso PPPP;
”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo affermare la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio conseguente all'espletamento del servizio civile;
- rilevato che, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento;
- rilevato, in particolare, che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per
2 il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all' art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.” (così da ultimo Cass. n. 8586/2024);
- rilevato che vi è in atti la prova documentale dello svolgimento del servizio;
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento con le statuizioni di cui ha il dispositivo, anche in materia di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 2529 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CHIEFFALLO MARIO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario dott.ssa BRUNO
DANIELA resistente
E NEI CONFRONTI DEI docenti inseriti nella II^ fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e nella III^ fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per le classi di concorso A018 - filosofia e scienze umane, ADSS -sostegno scuola secondaria di II grado, PPPP - personale educativo- pubblicate dall'ATP di e valide per il biennio CP_1
2022/23 e 2023/24 terzi chiamati
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative
1 ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente - classi di concorso A018, ADSS e PPPP- valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, di 12 punti conseguente all'espletamento del servizio civile;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per onorari, oltre € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. MARIO
CHEIFFALLO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 02/03/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente -classi di concorso A018, ADSS e PPPP- valide per il biennio
2022/23 e 2023/24, chiedendo il riconoscimento di 12 punti per lo svolgimento del servizio civile e che l'amministrazione non vi aveva provveduto.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “riconoscere alla ricorrente 12 punti per il possesso del titolo di servizio civile espletato dal 11.12.2017 al 10.12.2018; - riconoscere e attribuirle, così, nelle GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di e valide per il CP_1 triennio 2022/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di 67 per la classe di concorso
A018, il diritto ad un punteggio complessivo di 67 per la classe di concorso ADSS, il diritto ad un punteggio complessivo di 69 per la classe di concorso PPPP;
”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo affermare la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio conseguente all'espletamento del servizio civile;
- rilevato che, nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento;
- rilevato, in particolare, che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per
2 il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all' art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.” (così da ultimo Cass. n. 8586/2024);
- rilevato che vi è in atti la prova documentale dello svolgimento del servizio;
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento con le statuizioni di cui ha il dispositivo, anche in materia di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3