Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Orefice e Angelo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carinaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Dell'Aversana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza di demolizione opere edili n. 9/2021 del 02/02/2021, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Carinaro (CE) ha ingiunto alla ricorrente “… di demolire i lavori abusivamente realizzati a cura e spese proprie, nel termine di giorni 90 dalla notifica della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. sei giugno 2001 n. 380, aggiornato dal D.lgs. n. 30/2002, con avvertenza che in mancanza si procederà a norma di legge, facendo salvi i provvedimenti di carattere amministrativo e penale”, sul presupposto che sarebbero stati realizzati presso l'immobile sito in Carinaro (CE) alla via L. Sturzo n. 2 lavori in difformità rispetto al P. di C. n. 33/2004;
2) di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento alla ordinanza di sospensione dei lavori n. 03/2021 e alla relazione tecnica prot. n. 351 del 14.01.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 giugno 2024:
1) della nota prot. n. 575/2022 del 18.01.2022, mai notificata alla sig.ra -OMISSIS- e da essa conosciuta solo a seguito dell’accesso agli atti effettuato in data 7.6.2024, con la quale il Comune di Carinaro ha disposto l’archiviazione della istanza di P. di C. in sanatoria prot. n. 2024 del 2.3.2021;
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi inclusi, ove occorra:
a) la nota prot. n. 157/2022 del 5.1.2022, mai notificata e/o comunicata alla sig.ra -OMISSIS- e da essa conosciuta solo a seguito dell’accesso agli atti effettuato in data 7.6.2024, recante comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione della istanza di P. di C. in sanatoria prot. n. 2024 del 2.3.2021;
b) la nota prot. n. 3202/2021 del 24.03.2021, mai notificata e/o comunicata alla sig.ra -OMISSIS- e da essa conosciuta solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Comune di Carinaro, recante la comunicazione che la pratica di sanatoria non avrebbe potuto essere accolta per violazione dell’art. 85 delle NTA, e che “ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D.P.R. 380/2001, la S.V. deve produrre la documentazione richiesta entro quindici giorni dalla ricezione della presente. Trascorso infruttuosamente tale periodo, lo scrivente ufficio provvederà ad avviare, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 la procedura di diniego della pratica”.
3) In ogni caso, degli atti già impugnati con il ricorso di primo grado.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carinaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza di demolizione opere edili n. 9/2021 del 2 febbraio 2021, con la quale il Comune di Carinaro (CE) ha ingiunto alla ricorrente “… di demolire i lavori abusivamente realizzati a cura e spese proprie, nel termine di giorni 90 dalla notifica della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. sei giugno 2001 n. 380, aggiornato dal d.lgs. n. 30/2002, con avvertenza che in mancanza si procederà a norma di legge, facendo salvi i provvedimenti di carattere amministrativo e penale ”, sul presupposto che sarebbero stati realizzati presso l’immobile di proprietà, sito nello stesso Comune di Carinaro, lavori in difformità rispetto al permesso di costruire n. 33/2004.
Detto permesso di costruire era stato rilasciato il 7 luglio 2004, sempre dal Comune di Carinaro, per l’esecuzione di lavori di sopraelevazione di due piani dell’esistente piano rialzato.
Il Comune di Carinaro, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento, avrebbe emanato l’ordinanza n. 9 del 02/02/2021, con la quale si è contestata la realizzazione di lavori in difformità al permesso di costruire sopra citato, circostanza che a parere della ricorrente sarebbe inesistente nel caso di specie.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, degli artt. 42 e 97 Cost., dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, oltre alla violazione del giusto procedimento, del principio di affidamento e il venire in essere di differenti profili di eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione e la violazione del principio di economicità, in quanto il Comune si sarebbe limitato ad affermare la difformità rispetto al precedente permesso di costruire, ma non avrebbe indicato le disposizioni violate;
2. la violazione art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di correttezza e buona fede, in quanto il Comune non avrebbe adottato nei confronti della ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento di ingiunzione;
3. la violazione degli artt. 42 e 97 Cost., degli artt. 6, 6 bis, 22, 31 e 32 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, oltre all’insussistenza dei presupposti, al difetto di istruttoria e lo sviamento di potere, in quanto il Comune avrebbe posto a fondamento dell’asserita difformità circostanze irrilevanti, quali le divisioni interne, le aperture esterne e i balconi;
4. sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001; la ricorrente ha presentato al comune di Carinaro un’istanza di accertamento di conformità ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/2001 e del Piano Casa ai sensi della L.R.19/2009 comma 4, con la quale ha chiesto la sanatoria delle opere oggetto della ordinanza di demolizione impugnata.
Con i successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota (prot. n. 2024) del 2 marzo 2021 con la quale ha disposto l’archiviazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria.
Con gli stessi motivi aggiunti si è impugnata la nota (prot. n. 157/2022) del 5 gennaio 2022, (conosciuta solo a seguito dell’accesso agli atti) di avvio del procedimento di archiviazione e, ancora, della nota (prot. n. 3202/2021) del 24 marzo 2021 di preavviso dell’archiviazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria.
In relazione a detti ultimi provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, degli artt. 42 e 97 Cost., oltre al travisamento dei fatti e al difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento di archiviazione del 18 gennaio 2022 si fonderebbe sull’unico ed erroneo presupposto relativo al mancato riscontro della comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 157/2022) del 5 gennaio 2022, comunicazione quest’ultima che in realtà non sarebbe stata mai ricevuta dalla sig.ra -OMISSIS-;
2. la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, oltre il difetto di motivazione, in quanto neppure dalla comunicazione di avvio del procedimento si evincerebbe quale sia il motivo alla base del mancato accoglimento della istanza; nemmeno le ragioni a fondamento dell’archiviazione sarebbero evincibili dal preavviso di rigetto di cui alla nota prot. n. 3202/2021 del 24.03.2021 (mai ricevuta dalla ricorrente) nella quale il Comune si sarebbe limitato ad affermare che la pratica di sanatoria non avrebbe potuto essere accolta in quanto il progetto non rispetterebbe l’art. 85 delle NTA, e, ciò, in applicazione dell’art. 20, comma 4 del D.P.R. 380/2001;
3. si sostiene l’illegittimità derivata della nota prot. n. 3202/2021 del 24.03.2021, qualora a detta comunicazione sia da attribuirsi una funzione di arresto del procedimento;
4. si sostiene, da ultimo, l’illegittimità derivata rispetto alla ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso introduttivo.
Si è costituito il Comune di Carinaro che ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti, mentre nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e si è chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 12 dicembre 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario premettere che la manifesta infondatezza del ricorso, e dei successivi motivi aggiunti, consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.
1.1 Sono infondate le censure alla base del ricorso principale con le quali si sostiene che il Comune avrebbe rilevato la difformità rispetto al permesso di costruire n. 33/2004, senza indicare le disposizioni normative e le previsioni delle N.T.A. violate e, che ancora, le violazioni contestate non sarebbero state suscettibili di integrare la sanzione demolitoria.
1.2 A tal fine è necessario premettere che, dopo l’emanazione del permesso di costruire n. 33/2004 per l’esecuzione di lavori di sopraelevazione di due piani, dell’esistente piano rialzato, il Comune eseguiva un sopralluogo il 13 gennaio 2021, all’esito del quale si accertava la presenza di plurime e rilevanti difformità, consistenti in divisioni interne, nuove aperture e balconi, la realizzazione di unità abitative in più rispetto a quelle autorizzate (una per piano), la violazione di distanze dalla strada e dai confini, nonché la realizzazione di notevoli ampliamenti volumetrici per mq. 111,06, per un totale di mc. 338,01, rispetto a quanto autorizzato con il permesso di costruire sopra citato.
1.5 Pertanto, il 14 gennaio 2021, con il verbale di sequestro prot. n. 8/G del 14/01/2021, l’Ufficio di Polizia Municipale di Carinaro procedeva a porre sotto sequestro le opere, adottando contestualmente, l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 3/2021 “ intesa come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 ”, al quale seguiva, e in assenza di osservazioni della ricorrente, l’ordinanza di demolizione dei lavori abusivi n. 09/2021 del 2 febbraio 2021.
1.6 È, altresì, necessario rilevare che in allegato all’istanza di permesso di costruire in sanatoria la ricorrente aveva sottoscritto (e poi presentato al Comune) un “ incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ”, in base al quale la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- aveva eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti al procedimento, presso l’indirizzo pec del suo architetto.
1.7 L’Amministrazione resistente effettuava l’istruttoria del caso e, all’esito della stessa, con nota prot. n. 3202 del 24/03/2021 comunicava il non accoglimento della richiesta di sanatoria “ in quanto il progetto non rispetta l’art. 85 delle vigenti N.T.A. ” di Carinaro relativo alla distanza con le Zone di rispetto comunali ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 e, ancora, per l’accertata presenza di difformità essenziali rispetto al p.d.c. rilasciato dall’Ente.
1.8 Al fine di respingere le argomentazioni proposte va ricordato che, per un costante orientamento giurisprudenziale, l’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, pertanto l'ordine di demolizione è già dotato di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività (TAR Campania Napoli, Sentenza dell’8/04/2024 n. 2279).
1.9 Nemmeno sussiste la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della L. 241/1990 e, ciò, considerando che prima dell’adozione dell’ordine di demolizione ora impugnato, il Comune di Carinaro, sulla scorta delle risultanze istruttorie del sopralluogo effettuato, ha adottato e notificato ordinanza di sospensione dei lavori, “intesa come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90”, invitando la ricorrente a trasmettere proprie osservazioni nel termine di 10 giorni.
2. È, altresì, evidente che l’entità delle opere realizzate non poteva che essere oggetto dell’emanazione di un provvedimento di demolizione, considerando che la ricorrente ha realizzato, oltre alle divisioni interne, alle aperture ed ai balconi difformi, tre unità abitative in più rispetto a quelle autorizzate (una per piano).
2.1 E’ noto che ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 “ Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile ”.
2.2 Un altrettanto e costante orientamento giurisprudenziale ha rilevato che la valutazione di abusi edilizi e illeciti compiuti su un immobile richiede una visione d’insieme, e non parcellizzata delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (Consiglio di Stato n. 2119/2023, n. 8848/2022, 7601/2019; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 902; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 25 marzo 2019, n. 646; id., 2 ottobre 2020, n. 1767; TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 14/12/2023, n. 6920).
2.3 Il ricorso introduttivo è, pertanto, infondato e va respinto.
2.4 Sono da respingere anche le censure alla base dei successivi motivi aggiunti e con i quali si è chiesto l’annullamento della nota (prot. n. 575/2022) del 18 gennaio 2022, diretta a disporre l’archiviazione della istanza di permesso di costruire in sanatoria (prot. n. 2024) del 2.3.2021.
2.5 Da respingere è la prima censura dei motivi aggiunti e con la quale si sostiene che la comunicazione di avvio non sarebbe mai stata notificata alla ricorrente.
2.6 Contrariamente a quanto affermato i provvedimenti impugnati sono tutti stati regolarmente notificati a mezzo pec presso il domicilio digitale speciale eletto dalla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.
2.7 Si è già avuto modo di anticipare che, con l’incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha rilasciato procura in favore del proprio architetto, eleggendo domicilio speciale presso l’indirizzo pec di quest’ultimo e, ciò, con riferimento a tutti gli atti della domanda di sanatoria.
2.8 Questo Tribunale e in che in caso analogo ha evidenziato che “ a fronte di una chiara ed inequivocabile elezione di domicilio speciale per tale pratica, e senza aver comunque indicato una p.e.c. diversa dove comunque eventualmente spedire il provvedimento alla parte, la comunicazione di improcedibilità ed inefficacia oggetto di impugnativa è entrata nella sfera di piena conoscibilità del destinatario sin dalla ricezione della medesima da parte del tecnico incaricato ” (TAR Campania, Sentenza n. 3270 del 16/05/2022).
2.8 Con la seconda censura dei motivi aggiunti la ricorrente sostiene che l’unico motivo del mancato accoglimento dell’istanza di sanatoria sarebbe la mancata presentazione delle osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.
Dette argomentazioni non possono essere condivise.
2.9 Sul punto è dirimente constatare che il Comune ha posto a fondamento sia del provvedimento demolitorio che della successiva archiviazione dell’istanza di sanatoria la considerevole entità delle difformità che, non solo sono superiori alla percentuale massima assentibile e pari al 10%, ma consistono in una pluralità di interventi che hanno condotto ad un immobile radicalmente diverso e difforme rispetto a quello autorizzato dall’Amministrazione con il titolo edilizio rilasciato, essendo state realizzate delle divisioni interne, delle aperture e dei balconi non assentiti e, soprattutto, tre unità abitative in più rispetto a quelle autorizzate (una per piano) e, ciò, oltre alla violazione di distanze dalla strada e dai confini.
3. Tali difformità (la cui entità è rimasta incontestata) non possono in alcun modo essere annoverate in opere rientranti in edilizia libera o soggette a CILA, essendosi in presenza di un fabbricato integralmente diverso rispetto a quanto assentito che, in quanto tale, non poteva che essere oggetto della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 DPR 380/2001.
Si consideri, inoltre, che l’istanza di sanatoria è stata rigettata anche in considerazione del fatto che è risultato altrettanto incontestato che il progetto non rispettava l’art. 85 delle vigenti N.T.A. di Carinaro relativo alla distanza con le Zone di rispetto comunali.
3.2 Detta disposizione prevede, infatti, che “ nelle planimetrie di piano sono indicate con apposito simbolo le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, dei depuratori, dei corsi d'acqua e delle ferrovie” e, che ancora, “ Tali aree sono inedificabili ad eccezione delle recinzioni, delle opere di infrastrutturazione del territorio, degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura ”.
Ne consegue che risulta dimostrato come l’Amministrazione abbia analizzato i progetti presentati e verificato l’assenza di presupposti per una sanatoria delle difformità realizzate.
3.3 In considerazione delle ragioni sopra citate è possibile respingere anche le ultime censure con le quali si sostiene l’illegittimità derivata rispetto alla nota prot. 3202/2021 con cui il Comune di Carinaro ha comunicato il non accoglimento della richiesta di sanatoria, invitando contestualmente la ricorrente a partecipare al procedimento, risultando dimostrata la correttezza dell’operato dell’Amministrazione costituita.
3.4 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente e nei confronti del Comune di Carinaro al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO