Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2025, proposto da
NA AL, AR LE, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Nobile, Mariarosaria Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 572 del 17 aprile 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. DO Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, AL NA (in appresso, V. F.) e LE AR (in appresso, L. G.) agivano nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 572 del 17 aprile 2024;
- con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., previo accertamento del diritto della V. e della L., in qualità di docenti con contratto a tempo determinato, alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (avente importo nominale pari a € 500,00 annui), in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2021/2022, 2022/2023, quanto alla prima, e in relazione all’anno scolastico 2022/2023, quanto alla seconda, aveva condannato il convenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito «al pagamento in favore di. – V. F. dell’importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge (annualità di riferimento 2016/2017, 2021/2022, 2022/2023); - L. G. dell’importo di € 500,00 oltre accessori di legge (annualità di riferimento 2022/2023)»;
- a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, le ricorrenti richiedevano a questa Sezione di: -- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 572 del 17 aprile 2024, erogando gli importi loro riconosciuti mediante emissione della c.d. carta elettronica del docente; -- nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata; -- condannare l’amministrazione intimata al pagamento della somma spettante a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.;
- l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 572 del 17 aprile 2024 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta il 28 maggio 2024), mentre perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata, in quanto non risultano ancora corrisposte le somme riconosciute, rispettivamente, alla V. ed alla L. ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015;
- sussistono, dunque, tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e per ordinare, di conseguenza, al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la menzionata sentenza n. 572 del 17 aprile 2024;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, la proposta domanda di ottemperanza va accolta;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà, pertanto, eseguire l’azionata pronuncia giurisdizionale entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, provvedendo al pagamento degli importi dovuti, nella misura di € 1.500,00 in favore della V. e di € 500,00 in favore della L., corrispondenti al beneficio ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, oltre interessi legali rispettivamente maturati su detti importi, con decorrenza dalla data di notifica ai fini esecutivi della sentenza n. 572 del 17 aprile 2024 fino alla data di effettivo soddisfo;
- in alternativa alla prescritta liquidazione diretta, rimane salva la possibilità, per l’amministrazione, di emettere carte elettroniche del docente e accreditare su di esse i suindicati importi in favore delle proponenti, tenuto conto che una simile modalità esecutiva è quella specificamente prevista dall’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 ed è pure quella espressamente invocata col ricorso in epigrafe («procedere all’emissione della carta elettronica del docente con l’accredito/attivazione della somma rispettivamente la somma di € 1.500,00 oltre accessori … in favore della V. F., nonché € 500,00 oltre accessori in favore della L. G.»), fermo restando, comunque, l’obbligo di separato pagamento degli interessi legali maturati dalla data di notifica ai fini esecutivi della sentenza n. 572 del 17 aprile 2024 fino alla data di effettivo soddisfo;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari;
- al Commissario ad acta non sono dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata;
- non sono ravvisabili le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna delle amministrazioni intimate al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della ripetitività della questione dedotta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 572 del 17 aprile 2024 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente pronuncia, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine indicato in motivazione, provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza n. 572 del 17 aprile 2024;
- respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari delle ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
DO Di PO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di PO | UI US |
IL SEGRETARIO