Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 4621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
-Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa NN Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7578 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti Domenico Capasso, (C.F. ), e Floriana Filocamo (C.F. C.F._2
, presso il cui studio in Afragola alla via Imbriani 3, elettivamente C.F._3 domicilia;
- Ricorrente-
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
Vincenzo Cuoco n. 15;
- Resistente contumace–
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 febbraio 2025 parte ricorrente, riportandosi al contenuto dei proprio scritti difensivi, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonche , cumulativamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi dei presupposti e della condizione di procedibilita .
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 5 febbraio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024 il ricorrente epigrafato deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con , in Sorrento (NA), in data 11 aprile Controparte_1
2003, dal quale erano nate due figlie NN, in data 24 luglio 2006, e , in data 22 Per_1 dicembre 2003, entrambe maggiorenni seppur non economicamente indipendenti;
che la casa coniugale era stata fissata in Casoria (NA), alla via V. Cuoco n.7, in un immobile di proprieta di parte resistente;
che il rapporto matrimoniale si era deteriorato, essendo venuto meno tra essi coniugi, a causa di insuperabili contrasti, la necessaria “affectio maritalis”, tale da rendere intollerabile la prosecuzione dello stesso;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge , con previsione, a proprio carico, Controparte_1 dell'obbligo di versare un contributo al mantenimento di importo pari ad € 300,00, a titolo di mantenimento di entrambe le figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, oltre
ISTAT, nonche del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 4 febbraio 2025, il Presidente relatore, attesa l'impossibilita di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, all'esito dell'audizione del ricorrente, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, si riservava di riferire al Collegio per la decisione. RG. n. 4621/2024
In data 5 febbraio 2025 il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
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La domanda di separazione personale dei coniugi e fondata e va, pertanto, accolta.
E, infatti, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, le deduzioni sulla impossibilita della prosecuzione della convivenza contenute nel ricorso introduttivo, comprovate dalla perdurante cessazione della stessa e non contraddette da parte resistente, rimasta contumace, sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, attesa la mancata formulazione, da parte del ricorrente, di richieste di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, in particolare al mantenimento delle figlie NN e , Per_1 maggiorenni e non economicamente autosufficienti, occorre evidenziare che , nel Parte_1 ricorso introduttivo, riferiva di essere inoccupato e di percepire l'indennita di disoccupazione-
NASPI, per importo mensile pari a circa € 1.000,00 netti, e che, secondo quanto affermato dallo stesso, la resistente non svolge attivita lavorativa, in quanto casalinga, ma proprietaria come si evince dalla documentazione in atti, di vari immobili, tra cui anche della casa coniugale, sita in
Casoria alla via Cuoco Vincenzo n. 7.
Cio posto deve ritenersi, in adesione a consolidata giurisprudenza di legittimita , che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (ex artt. 147 e 148 codice civile) e eziologicamente connesso alla procreazione, il quale non viene meno ne con la disoccupazione, ne con la detenzione ne addirittura con la pronuncia di decadenza dalla responsabilita genitoriale (cfr.
Cass.17578/23).
La permanenza o meno a carico dei genitori dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne si fonda quanto alla sua sussistenza, sulla condizione lavorativa del figlio ovvero sulla raggiunta autonomia economica della prole (cfr. ex multis Tribunale Roma;
sez. I;
RG. n. 4621/2024
sentenza n.567/2018; Cass. n. 7990/1996; Cass. n. 9578/1993; Cass. n. 12212/1990; Cass. n.
13126/1992; Cass. n. 7295/1991; Cass. n. 2147/2003).
Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione (nel caso di specie all' ), Pt_2 fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica dei figli, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007;
15756/2006; 8221/2006).
Nella specie il ricorrente ha chiesto porsi a suo carico la complessiva somma di € 300,00 per il mantenimento delle figlie ( euro 150,00 per ciascuna figlia), e la richiesta va senz'altro accolta, tenuto conto della condizione reddituale del ricorrente e della maggiore eta delle figlie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Va, altresì , disposta, in adesione alla giurisprudenza di legittimita piu recente, l'assegnazione della casa familiare alla resistente, che convive con le figlie maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, posto che con l'assegnazione si costituisce un diritto personale di godimento atipico in favore del coniuge assegnatario, in quanto diretto a soddisfare non gia l'interesse del suo titolare bensì l'interesse del minore, a cui vanno assimilati i figli maggiorenni non autosufficienti, a continuare a vivere nell'ambiente in cui e cresciuto, al fine di salvaguardare la continuita dell'ambiente domestico e di mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr. Cass. ord. 24106/23 conforme a Cass.1545/06).
Nulla disporsi in ordine alla richiesta formulata da parte ricorrente di attribuzione delle somme di cui all'assegno unico esclusivamente in favore della resistente, evidenziando al riguardo che, secondo la normativa vigente, le misure assistenziali suddette spettano in pari misura ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
Considerata la richiesta formulata, ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., in ordine alla pronuncia, cumulativamente, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda, allo stato, procedibile, la causa, con separata ordinanza va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinche questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge 898/1970 alle condizioni stabilite in ricorso. RG. n. 4621/2024
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Non definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
-PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ), ai sensi dell'art. C.F._1 Controparte_1 C.F._4
151, comma I, c.p.c.;
- PONE a carico di , a titolo di mantenimento delle figlie NN (nata a [...] Parte_1 il 24 luglio 2006) e (nata Frattaminore il 22 dicembre 2003), maggiorenni ma Per_1 economicamente non autosufficienti, un assegno complessivo di € 300,00 mensile (euro 150,00 per ciascuna figlia), da versare alla resistente presso il di lei domicilio (o mediante altre modalita ), entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie, come indicate nel protocollo vigente presso questo Tribunale siglato con il C.O.A. di Napoli Nord, nella misura del 50%, previo riscontro tramite adeguata documentazione;
-ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorrento (NA) ove in data 11 aprile 2003 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi (Atto n. 32 parte 2 serie C - anno
2003), affinche proceda alla trascrizione, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (artt.
134 R. D. del 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) del D.P.R. del 03/11/2000 n. 396,
Ordinamento Stato Civile);
- Spese al definitivo;
- Dispone il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 12 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Tabarro