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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4664 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C. F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Catalano (C.F: C.F._1
) e Attilio Scalzone (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Trentola Ducenta (CE), alla Via Martino n. 29 –
81038, pec: Email_1 Email_2
OPPONENTE E
(GIÀ ) in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in NE ST , via Terraglio n.
63, C. F. n. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Mario de Bellis (C.F. , elettivamente C.F._4
dom.ti, per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di LI nord, pec: Email_3 OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 aprile 2023 e iscritto a ruolo il successivo 3 maggio 2023, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5200/2022 (n. R.G. 13250/2022), emesso dal Tribunale di LI nord in data 20 dicembre 2022 e notificato in data 22 marzo 2023.
Il provvedimento monitorio in esame ha ingiunto alla stessa, in solido al sig.
(obbligato principale), il pagamento, in favore della CP_2 [...]
(già ), della complessiva somma di euro Controparte_1 Controparte_1
13.554,27, oltre interessi, spese ed accessori, derivante dall'inadempimento di un contratto di finanziamento PLCO76981 (n. 7387461), sottoscritto con Parte_2
in data 4 settembre 2006, dell'importo di euro 16.704,00, da restituirsi in
[...]
72 rate mensili di euro 232,00 (tra le condizioni economiche applicate al rapporto: un TAN pari al 7,55 % ed un TAEG del 7,82 %).
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito:
a) preliminarmente, l'insussistenza del credito, stante l'avvenuto regolare pagamento di quanto dovuto (come si evincerebbe dai titoli cambiari a firma della sig.ra e del sig. oltre che dal pagamento di Parte_1 CP_2
bollettini postali);
b) sempre in via preliminare, la prescrizione dei crediti vantati dalla opposta, in quanto il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato richiesto ben oltre il termine decennale di validità dei titoli cambiari (tutti datati 18.12.2007 e 14.09.2010);
b) la carenza di legittimazione attiva della opposta, stante l'inefficacia e, quindi,
l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'operazione di cessione dei crediti in blocco, non essendo stata comunicata al debitore ceduto;
2
R.g.a.c.c. 4664/2023 2. In data 18 luglio 2023, si è costituita l'opposta, insistendo – previa precisazione relativa all'inapplicabilità della riforma Cartabia al giudizio per cui è causa – per il rigetto dell'opposizione, in quanto basata su contestazioni del tutto generiche e infondate, e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
3. Con decreto del 30 agosto 2023, il giudice istruttore, rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data antecedente al 28.2.2023 (con conseguente applicazione al presente procedimento della normativa antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022), ha invitato la cancelleria a procedere alla correzione, sul fascicolo telematico, del rito applicabile.
Alla successiva udienza del 31 ottobre 2023, il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevando l'improcedibilità della domanda, ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'espletamento del tentativo di mediazione dinnanzi ad organismo territorialmente competente, conclusosi con esito negativo.
All'udienza cartolare del 3 luglio 2024, il giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 18 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 14 marzo 2025, la difesa della opponente ha depositato in atti la revoca del mandato conferito dalla sig.ra Parte_1
All'udienza cartolare del 18 marzo 2025, lo scrivente giudice, lette le note di trattazione scritta in atti, ha assegnato la causa a sentenza con i termini ex art. 190
c.p.c.
4. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo.
5. Sempre in via preliminare, in merito alla “legittimazione attiva intesa in senso sostanziale” della opposta, si evidenzia quanto segue.
3
R.g.a.c.c. 4664/2023 Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs.
n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Pertanto, tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione dell'altrui titolarità.
Nel caso di specie, l'opponente si limita ad eccepire l'inefficacia delle cessioni per non essergli state comunicate, per cui la mancata contestazione della titolarità, in uno al contenuto delle difese svolte nell'atto introduttivo e, dunque, al contegno processuale della parte opponente possono essere pienamente valorizzati da questo Giudice a riprova della legittimazione attiva in senso sostanziale della opposta.
6. Le considerazioni effettuate dall'opponente circa l'inopponibilità, nei suoi confronti, delle operazioni di cessione, per non essergli state notificate, devono, poi, ritenersi prive di pregio.
Occorre precisare che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o dall'art. 58 co. 2 e 4 TUB;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (cfr. Cass. 15364/2011).
4
R.g.a.c.c. 4664/2023 È opportuno rammentare che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”
(cfr. Cass. 1170/2014), con la conseguenza che l'eccezione formulata dall'opponente deve ritenersi infondata.
Sul punto ci si limita ad osservare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista ai sensi dell'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera.
Ciò che conta, dunque, è che la comunicazione dell'esistenza di detta operazione di cessione sia idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. È evidente, dunque, che in ragione di ciò, tale comunicazione ben può essere effettuata per la prima volta mediante il ricorso per decreto ingiuntivo (in questi termini Cass. n.1770/2014).
7. Fatta tale premessa, può procedersi al vaglio della sussistenza e della fondatezza dei fatti costitutivi introdotti dall'opposta a sostegno della propria domanda.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In caso di credito scaturente da un contratto di finanziamento (come quello in esame), in virtù dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza della fonte dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, indicando i criteri che ha utilizzato per calcolare il proprio credito;
spetta, invece, al debitore dimostrare
5
R.g.a.c.c. 4664/2023 l'esatto adempimento della prestazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive dell'obbligazione.
Nel caso di specie, si rileva che l'istituto di credito ha prodotto in atti: il titolo contrattuale, ovvero il contratto di finanziamento n. 769815 del 4 settembre 2006
(cfr. all.
3. Fascicolo monitorio), con indicazione delle condizioni applicate (tan, taeg, …); l'estratto conto analitico (cfr. all. 8), con il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati in costanza di rapporto e delle modalità con cui l'opponente vi ha provveduto, l'indicazione delle somme dovute per “saldo scaduto, capitale residuo, interessi” e l'indicazione di “insoluti effetti”.
Inoltre, l'effettiva erogazione del finanziamento, e quindi, di conseguenza la conclusione del contratto reale di mutuo, risulta confermata dalla circostanza che il rapporto contrattuale in esame ha avuto parziale ed iniziale adempimento, come del resto confermato dalla stessa parte opponente.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
8. Una volta che il creditore abbia provato i fatti costitutivi della domanda ed allegato l'altrui inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Parte opponente eccepisce, in via preliminare, l'insussistenza del credito preteso, avendo adempiuto al pagamento di euro 8.473,00.
L'eccezione di pagamento sostenuta da titoli di credito ribalta l'onere della prova relativa alla imputazione del pagamento in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli effetti prodotti con i crediti azionati, ove il fatto estintivo sia contestato dal creditore (cfr. Tribunale Potenza, 27/11/2020, n.
903).
L'eccezione non merita accoglimento, nella misura in cui i pagamenti allegati
6
R.g.a.c.c. 4664/2023 dall'opponente appaiono regolarmente contabilizzati dalla società finanziaria.
Dall'esame dell'estratto conto, infatti, si evince che risultano contabilizzati i pagamenti di alcune rate mediante incasso di effetti, laddove altri effetti risultano invece insoluti.
Il contenuto dell'estratto conto appare, dunque, attendibile anche alla luce delle eccezioni di parte opponente che, viceversa, non ha ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante della estinzione parziale del credito per avvenuto pagamento.
9. Sempre in via preliminare, parte opponente eccepisce la prescrizione del credito vantato dalla opposta.
Tale eccezione è priva di pregio.
È infatti noto che, in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(cfr., ex multis, Cass. 17798/2011). La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina, infatti, il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, con la conseguenza che “deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass.
18951/2013).
La prescrizione decennale delle rate insolute di un finanziamento decorre, pertanto, dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata, che, nel caso di specie, è il 5 ottobre 2013. Pertanto, la raccomandata inviata il 22
7
R.g.a.c.c. 4664/2023 febbraio 2022, ricevuta in data 1 marzo 2022 o, comunque, la notifica del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo (22 marzo 2023) hanno determinato nei confronti dell'opponente l'interruzione della prescrizione e, quindi, la tempestività della pretesa azionata in sede giudiziale.
10. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, attesa la non complessità delle questioni trattate e senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI nord, Terza Sezione civile, in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 4664 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA, se dovute.
Così deciso in Aversa, il 24 giugno 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
8
R.g.a.c.c. 4664/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI nord – Terza sezione civile – in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4664 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C. F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Catalano (C.F: C.F._1
) e Attilio Scalzone (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Trentola Ducenta (CE), alla Via Martino n. 29 –
81038, pec: Email_1 Email_2
OPPONENTE E
(GIÀ ) in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in NE ST , via Terraglio n.
63, C. F. n. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Mario de Bellis (C.F. , elettivamente C.F._4
dom.ti, per quanto possa occorrere, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale di LI nord, pec: Email_3 OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 aprile 2023 e iscritto a ruolo il successivo 3 maggio 2023, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5200/2022 (n. R.G. 13250/2022), emesso dal Tribunale di LI nord in data 20 dicembre 2022 e notificato in data 22 marzo 2023.
Il provvedimento monitorio in esame ha ingiunto alla stessa, in solido al sig.
(obbligato principale), il pagamento, in favore della CP_2 [...]
(già ), della complessiva somma di euro Controparte_1 Controparte_1
13.554,27, oltre interessi, spese ed accessori, derivante dall'inadempimento di un contratto di finanziamento PLCO76981 (n. 7387461), sottoscritto con Parte_2
in data 4 settembre 2006, dell'importo di euro 16.704,00, da restituirsi in
[...]
72 rate mensili di euro 232,00 (tra le condizioni economiche applicate al rapporto: un TAN pari al 7,55 % ed un TAEG del 7,82 %).
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito:
a) preliminarmente, l'insussistenza del credito, stante l'avvenuto regolare pagamento di quanto dovuto (come si evincerebbe dai titoli cambiari a firma della sig.ra e del sig. oltre che dal pagamento di Parte_1 CP_2
bollettini postali);
b) sempre in via preliminare, la prescrizione dei crediti vantati dalla opposta, in quanto il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato richiesto ben oltre il termine decennale di validità dei titoli cambiari (tutti datati 18.12.2007 e 14.09.2010);
b) la carenza di legittimazione attiva della opposta, stante l'inefficacia e, quindi,
l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'operazione di cessione dei crediti in blocco, non essendo stata comunicata al debitore ceduto;
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R.g.a.c.c. 4664/2023 2. In data 18 luglio 2023, si è costituita l'opposta, insistendo – previa precisazione relativa all'inapplicabilità della riforma Cartabia al giudizio per cui è causa – per il rigetto dell'opposizione, in quanto basata su contestazioni del tutto generiche e infondate, e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
3. Con decreto del 30 agosto 2023, il giudice istruttore, rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data antecedente al 28.2.2023 (con conseguente applicazione al presente procedimento della normativa antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022), ha invitato la cancelleria a procedere alla correzione, sul fascicolo telematico, del rito applicabile.
Alla successiva udienza del 31 ottobre 2023, il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevando l'improcedibilità della domanda, ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'espletamento del tentativo di mediazione dinnanzi ad organismo territorialmente competente, conclusosi con esito negativo.
All'udienza cartolare del 3 luglio 2024, il giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 18 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 14 marzo 2025, la difesa della opponente ha depositato in atti la revoca del mandato conferito dalla sig.ra Parte_1
All'udienza cartolare del 18 marzo 2025, lo scrivente giudice, lette le note di trattazione scritta in atti, ha assegnato la causa a sentenza con i termini ex art. 190
c.p.c.
4. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, in corso di causa, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo.
5. Sempre in via preliminare, in merito alla “legittimazione attiva intesa in senso sostanziale” della opposta, si evidenzia quanto segue.
3
R.g.a.c.c. 4664/2023 Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs.
n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(cfr. Cass. Civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Pertanto, tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione dell'altrui titolarità.
Nel caso di specie, l'opponente si limita ad eccepire l'inefficacia delle cessioni per non essergli state comunicate, per cui la mancata contestazione della titolarità, in uno al contenuto delle difese svolte nell'atto introduttivo e, dunque, al contegno processuale della parte opponente possono essere pienamente valorizzati da questo Giudice a riprova della legittimazione attiva in senso sostanziale della opposta.
6. Le considerazioni effettuate dall'opponente circa l'inopponibilità, nei suoi confronti, delle operazioni di cessione, per non essergli state notificate, devono, poi, ritenersi prive di pregio.
Occorre precisare che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o dall'art. 58 co. 2 e 4 TUB;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (cfr. Cass. 15364/2011).
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R.g.a.c.c. 4664/2023 È opportuno rammentare che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”
(cfr. Cass. 1170/2014), con la conseguenza che l'eccezione formulata dall'opponente deve ritenersi infondata.
Sul punto ci si limita ad osservare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista ai sensi dell'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera.
Ciò che conta, dunque, è che la comunicazione dell'esistenza di detta operazione di cessione sia idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. È evidente, dunque, che in ragione di ciò, tale comunicazione ben può essere effettuata per la prima volta mediante il ricorso per decreto ingiuntivo (in questi termini Cass. n.1770/2014).
7. Fatta tale premessa, può procedersi al vaglio della sussistenza e della fondatezza dei fatti costitutivi introdotti dall'opposta a sostegno della propria domanda.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In caso di credito scaturente da un contratto di finanziamento (come quello in esame), in virtù dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore ha l'onere di dimostrare l'esistenza della fonte dell'obbligazione, potendosi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, indicando i criteri che ha utilizzato per calcolare il proprio credito;
spetta, invece, al debitore dimostrare
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R.g.a.c.c. 4664/2023 l'esatto adempimento della prestazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive dell'obbligazione.
Nel caso di specie, si rileva che l'istituto di credito ha prodotto in atti: il titolo contrattuale, ovvero il contratto di finanziamento n. 769815 del 4 settembre 2006
(cfr. all.
3. Fascicolo monitorio), con indicazione delle condizioni applicate (tan, taeg, …); l'estratto conto analitico (cfr. all. 8), con il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati in costanza di rapporto e delle modalità con cui l'opponente vi ha provveduto, l'indicazione delle somme dovute per “saldo scaduto, capitale residuo, interessi” e l'indicazione di “insoluti effetti”.
Inoltre, l'effettiva erogazione del finanziamento, e quindi, di conseguenza la conclusione del contratto reale di mutuo, risulta confermata dalla circostanza che il rapporto contrattuale in esame ha avuto parziale ed iniziale adempimento, come del resto confermato dalla stessa parte opponente.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
8. Una volta che il creditore abbia provato i fatti costitutivi della domanda ed allegato l'altrui inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
Parte opponente eccepisce, in via preliminare, l'insussistenza del credito preteso, avendo adempiuto al pagamento di euro 8.473,00.
L'eccezione di pagamento sostenuta da titoli di credito ribalta l'onere della prova relativa alla imputazione del pagamento in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli effetti prodotti con i crediti azionati, ove il fatto estintivo sia contestato dal creditore (cfr. Tribunale Potenza, 27/11/2020, n.
903).
L'eccezione non merita accoglimento, nella misura in cui i pagamenti allegati
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R.g.a.c.c. 4664/2023 dall'opponente appaiono regolarmente contabilizzati dalla società finanziaria.
Dall'esame dell'estratto conto, infatti, si evince che risultano contabilizzati i pagamenti di alcune rate mediante incasso di effetti, laddove altri effetti risultano invece insoluti.
Il contenuto dell'estratto conto appare, dunque, attendibile anche alla luce delle eccezioni di parte opponente che, viceversa, non ha ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante della estinzione parziale del credito per avvenuto pagamento.
9. Sempre in via preliminare, parte opponente eccepisce la prescrizione del credito vantato dalla opposta.
Tale eccezione è priva di pregio.
È infatti noto che, in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(cfr., ex multis, Cass. 17798/2011). La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina, infatti, il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, con la conseguenza che “deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (cfr. Cass.
18951/2013).
La prescrizione decennale delle rate insolute di un finanziamento decorre, pertanto, dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata, che, nel caso di specie, è il 5 ottobre 2013. Pertanto, la raccomandata inviata il 22
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R.g.a.c.c. 4664/2023 febbraio 2022, ricevuta in data 1 marzo 2022 o, comunque, la notifica del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo (22 marzo 2023) hanno determinato nei confronti dell'opponente l'interruzione della prescrizione e, quindi, la tempestività della pretesa azionata in sede giudiziale.
10. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo secondo il D.M. 147/2022, sulla scorta del valore dichiarato della lite, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, attesa la non complessità delle questioni trattate e senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI nord, Terza Sezione civile, in persona del dott.
Michelangelo Petruzziello, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 4664 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA, se dovute.
Così deciso in Aversa, il 24 giugno 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 4664/2023