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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 13421 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est
Silvia Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 13421/ 2024 promossa da:
[CUI ] nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Sassano
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
« in via principale, nel merito Accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19 TUI e, per l'effetto, annullare il decreto opposto, riconoscendo al ricorrente la protezione umanitaria ed ordinando alla Questura di Torino di rilasciargli un permesso di soggiorno per casi speciali
1 di Torino – Controparte_2
«respingersi il ricorso perché infondato vinte le spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.7.2024 il sig. ha impugnato il Parte_2
provvedimento del Questore di Torino in data 16.7.2024 che ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari o per protezione speciale.
Nell'adottare tale determinazione, il Questore di Torino ha recepito il negativo parere espresso dalla Commissione territoriale che aveva rilevato l'insussistenza di presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008.
L'efficacia del provvedimento è stata sospesa con decreto di questo Tribunale dell'1.8.2024.
Nel ricorso introduttivo la Difesa del ricorrente espone gli elementi sintomatici di integrazione sociale del ricorrente, fatti costitutivi dell'invocato diritto al riconoscimento della protezione speciale.
L'amministrazione resistente – nel costituirsi in giudizio – ha contestato la fondatezza di uno di tali elementi (evidenziando che il ricorrente, seppur abbia depositato documentazione relativa a contratti di lavoro in essere, non risulta beneficiario di versamenti previdenziali;
ciò che pone in dubbio la effettività del rapporto di lavoro in essere).
Nel corso del processo è stato assunto alla prima udienza l'interrogatoiro libero del ricorrente.
Sono state poi celebrate due udienze, avendo la Difesa rappresentato la necessità di dimostrare che la mancata registrazione dei versamenti dei contributi previdenziali era legata non al carattere fittizio del rapporto di lavoro, ma a difficoltà di ordine burocratico (avendo il ricorrente – associati al suo nominativo – più codici fiscali.
All'esito del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno richiamato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e il giudice relatore ha riservato di riferire al
Collegio.
2. Il provvedimento impugnato
2 La richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata respinta per avere l'amministrazione resistente ritenuto che: (i) il richiedente non avesse conseguito un apprezzabile radicamento socio-lavorativo in Italia (come si ricaverebbe dal mancato versamento di contributi, non registrati sull'estratto conto contributivo INPS); (ii) non vi fosse un radicamento effettivo di sul territorio nazionale (non avendo egli qui in Italia legami stabili, contrariamente a Pt_1
quelli che egli ha con la Nigeria, ove ancora dimorano suoi parenti e quattro figli); (iii) non vi fossero elementi indicativi di un raggiungimento di autonomia abitativa
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
3 Nel caso in esame, risulta documentato che il sig. abbia manifestato la volontà di Pt_1
chiedere il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale in data 27.10.2022, allorché ha chiesto appuntamento alla Questura. La domanda è stata poi formalizzata in data 21.11.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 (posto che è alla data di manifestazione di volontà di chiedere il permesso che deve farsi riferimento, onde evitare di applicare il regime sopravvenuto – e deteriore – ad una persona che aveva tempestivamente chiesto di presentare domanda nell'ambito del regime previgente;
diversamente si finirebbe con il condizionare l'ampiezza di un diritto soggettivo in conseguenza della maggiore o minore efficienza dell'amministrazione).
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che:
“nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
4 previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio
2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti
5 dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_3
compresi legami familiari di fatto.
[...]
4. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Occorre anzitutto considerare il lungo lasso di tempo decorso dal momento in cui il ricorrente ha abbandonato il proprio Paese di origine, per fare ingresso in Italia. Risulta documentato che il ricorrente è presente in Italia a decorrere dal 2014, allorché entrò in Italia, chiedendo protezione internazionale (con procedimento poi conclusosi con il diniego di protezione, nell'anno 2018) [v. doc. 2]. Il ricorrente, dunque, dimora in Italia da più di dieci anni e non risulta avere fatto ritorno – in tale consistente lasso di tempo – in Nigeria (v. verbale interrogatorio libero, con affermazioni non smentite dall'amministrazione resistente).
Il dato appena segnalato – la lunga permanenza in Italia e la decennale assenza dalla Nigeria – sono indicativi dell'esistenza di un “progetto di vita” del ricorrente potenzialmente meritevole di tutela ex art. 8 Conv. Edu.
Del resto, il giudice relatore ha potuto apprezzare direttamente in udienza la padronanza della lingua italiana da parte del ricorrente. Si tratta di aspetto che concorre ad una positiva valutazione dell'integrazione sociale in Italia.
Nel provvedimento impugnato si afferma che il ricorrente conserverebbe legami familiari con il
Paese di origine, ove vivono quattro figli, mentre non avrebbe legami familiari qui in Italia.
Anche tale dato è non decisivo.
Da un lato, si osserva che i legami coi familiari in Nigeria non sono così significativi, posto che il ricorrente non li coltiva da dieci anni, avendo evidentemente preferito investire sul progetto di integrazione in Italia, piuttosto che sulla quotidiana frequentazione dei figli (che comunque prova ad aiutare – nei limiti delle sue possibilità - , inviando delle rimesse di danaro).
Dall'altro lato, non è nemmeno del tutto esatto che il ricorrente non abbia altri familiari qui in
Italia, avendo la Difesa documentato che, qui in Italia, dimorano una sorella e un nipote del ricorrente (v. doc. 4 e 8; anzi: da uno di tali documenti, la carta di identità di AIDEYAN
Blessing, risulta addirittura che la sorella del ricorrente è – nelle more – diventata anche cittadina italiana).
6 La Commissione stigmatizza anche il mancato raggiungimento di autonomia abitativa. Ma tale dato è smentito dalle dichiarazioni di ospitalità in atti (doc. 3 e 11).
Di più: l'ultima dichiarazione di ospitalità (doc.11) è sottoscritta da una donna nigeriana (regolare sul territorio dello Stato) che, a dire del ricorrente, è la sua attuale compagna. Anche l'esistenza di tale relazione affettiva – una convivenza more uxorio – concorre tra gli elementi da valutare per verificare se vi sia un diritto al rispetto della vita privata e familiare meritevole di tutela ex art. 8 Conv. Edu.
Oltre ai legami familiari e a quelli affettivi, poi, il ricorrente – in sede di interrogatorio libero – ha riferito di avere allacciato, nel corso della decennale permanenza in Italia, anche una serie di ulteriori relazioni sociali e amicali.
Oltre a tali aspetti – che assumono rilievo nella sfera familiare e sociale della vita del ricorrente – occorre poi considerare che, da diversi anni, il ricorrente risulta impiegato in lecita attività lavorativa.
Per un significativo lasso di tempo, egli non ha potuto lavorare in regola (poiché irregolare sul territorio;
il ricorrente afferma di avere lavorato in nero, nel settore dell'agricoltura – raccolta delle olive – nei pressi di Chieti); tuttavia, da qualche tempo, soprattutto negli ultimi anni, egli – una volta ottenuti i documenti come persona richiedente protezione speciale – si è dedicato a regolare attività lavorativa.
Il ricorrente ha prodotto contratti di lavoro e buste paga e l'estratto contributivo INPS (doc. 5-6-
9-10-18). Da tali documenti emerge che il ricorrente ha trovato lavoro per qualche mese nel corso del 2022 e – da quando è riuscito a formalizzare la richeista di permesso di soggiorno (a novembre 2023) è stato subito assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso una società che si occupa di sicurezza (essendo stato assunto a novembre 2023). Il rapporto di lavoro a termine è stato poi prorogato e, infine, a decorrere dall'1 giugno 2024, trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato intermittente. I contratti di lavoro sono agli atti (per il contratto a tempo indeterminato, v. doc. 9), così come le buste paga (doc.6 e 10). Le buste paga si attestano su livelli retributivi modesti (sui 5-600 euro mensili), ma ciò non è suggestivo di uno scarso impegno profuso dal ricorrente, quanto piuttosto dalle condizioni del mercato del lavoro e dai bassi livelli retributivi che – come noto – caratterizzano il settore delle imprese che erogano servizi di sicurezza.
7 L'Amministrazione dubita della veridicità dei rapporti di lavoro, risultando versati pochi contributi. Al riguardo si svolgono poche osservazioni: in primo luogo, non emergono elementi per ritenere falsi i documenti prodotti dalla parte ricorrente (si tratta dei contratti di lavoro, delle comunicazioni obbligatorie Unilav, delle buste paga); in secondo luogo, si evidenzia che la mancata rappresentazione burocratica del versamento delle contribuzioni può trovare spiegazioni alternative rispetto a quella dell'inesistenza del rapporto di lavoro, come suggestivamente ventilato dall'amministrazione resistente (può trattarsi dei problemi legati all'attribuzione di una pluralità di codici fiscali al ricorrente, che può avere ingenerato confusione burocratica;
può trattarsi di un ritardo da parte del datore nel versamento dei contributi); in terzo luogo, si osserva che parte ricorrente ha interloquito con il datore di lavoro, onde avere chiarezza su tali aspetti: il personale della società datrice di lavoro ha replicato alle richieste del ricorrente, senza porre in dubbio l'esistenza del rapporto di lavoro (v. doc. 15); da ultimo, si deve evidenziare che sulla tessera poste pay intestata alla sorella del ricorrente, risultano periodici versamenti di danaro, che indicano, come causale, il versamento di emolumenti da parte della società ITS, cioè dalla datrice di lavoro del ricorrente [v. doc. 21-22].
Tutti gli elementi convergono nel far ritenere genuina la documentazione ed effettivamente esistente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In conclusione: tenuto conto che non sussistono ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (considerato che il ricorrente è incensurato e immune da pendenze); tenuto conto del lasso di tempo decorso dall'allontamamento dalla Nigeria e dall'ingresso in
Italia (oltre dieci anni); tenuto conto della conoscenza della lingua italiana, della raggiunta autonomia abitativa, dell'esistenza di parenti in Italia (una sorella, peraltro cittadina italiana, e un nipote), dell'esistenza di legami affettivi (una convivente more uxorio) e amicali, dell'inserimento nel mondo del lavoro e dell'assenza di significativi legami con il Paese di origine (da cui il ricorrente manca da undici anni) e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente di conservare i propri legami sociali e assicurare tutela alla sua vita privata.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla
8 protezione speciale interromperebbe il percorso di integrazione sociale in atto e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
Una valutazione complessiva della situazione del richiedente – che tenga doverosamente conto della durata della permanenza in Italia, dell'inserimento lavorativo, della conoscenza della lingua italiana e che tenga altresì doverosamente conto degli effetti che avrebbe un rimpatrio del ricorrente in Nigeria – porta a ritenere che il mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale rischierebbe di compromettere il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu. nei termini sopra rappresentati.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.;
l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che
[CUI 04WFMKG] nato in [...] il [...] Parte_1 ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale
9 di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est
Silvia Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 13421/ 2024 promossa da:
[CUI ] nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Sassano
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
« in via principale, nel merito Accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19 TUI e, per l'effetto, annullare il decreto opposto, riconoscendo al ricorrente la protezione umanitaria ed ordinando alla Questura di Torino di rilasciargli un permesso di soggiorno per casi speciali
1 di Torino – Controparte_2
«respingersi il ricorso perché infondato vinte le spese».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.7.2024 il sig. ha impugnato il Parte_2
provvedimento del Questore di Torino in data 16.7.2024 che ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari o per protezione speciale.
Nell'adottare tale determinazione, il Questore di Torino ha recepito il negativo parere espresso dalla Commissione territoriale che aveva rilevato l'insussistenza di presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008.
L'efficacia del provvedimento è stata sospesa con decreto di questo Tribunale dell'1.8.2024.
Nel ricorso introduttivo la Difesa del ricorrente espone gli elementi sintomatici di integrazione sociale del ricorrente, fatti costitutivi dell'invocato diritto al riconoscimento della protezione speciale.
L'amministrazione resistente – nel costituirsi in giudizio – ha contestato la fondatezza di uno di tali elementi (evidenziando che il ricorrente, seppur abbia depositato documentazione relativa a contratti di lavoro in essere, non risulta beneficiario di versamenti previdenziali;
ciò che pone in dubbio la effettività del rapporto di lavoro in essere).
Nel corso del processo è stato assunto alla prima udienza l'interrogatoiro libero del ricorrente.
Sono state poi celebrate due udienze, avendo la Difesa rappresentato la necessità di dimostrare che la mancata registrazione dei versamenti dei contributi previdenziali era legata non al carattere fittizio del rapporto di lavoro, ma a difficoltà di ordine burocratico (avendo il ricorrente – associati al suo nominativo – più codici fiscali.
All'esito del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno richiamato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e il giudice relatore ha riservato di riferire al
Collegio.
2. Il provvedimento impugnato
2 La richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata respinta per avere l'amministrazione resistente ritenuto che: (i) il richiedente non avesse conseguito un apprezzabile radicamento socio-lavorativo in Italia (come si ricaverebbe dal mancato versamento di contributi, non registrati sull'estratto conto contributivo INPS); (ii) non vi fosse un radicamento effettivo di sul territorio nazionale (non avendo egli qui in Italia legami stabili, contrariamente a Pt_1
quelli che egli ha con la Nigeria, ove ancora dimorano suoi parenti e quattro figli); (iii) non vi fossero elementi indicativi di un raggiungimento di autonomia abitativa
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
3 Nel caso in esame, risulta documentato che il sig. abbia manifestato la volontà di Pt_1
chiedere il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale in data 27.10.2022, allorché ha chiesto appuntamento alla Questura. La domanda è stata poi formalizzata in data 21.11.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 (posto che è alla data di manifestazione di volontà di chiedere il permesso che deve farsi riferimento, onde evitare di applicare il regime sopravvenuto – e deteriore – ad una persona che aveva tempestivamente chiesto di presentare domanda nell'ambito del regime previgente;
diversamente si finirebbe con il condizionare l'ampiezza di un diritto soggettivo in conseguenza della maggiore o minore efficienza dell'amministrazione).
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che:
“nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
4 previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio
2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti
5 dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_3
compresi legami familiari di fatto.
[...]
4. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Occorre anzitutto considerare il lungo lasso di tempo decorso dal momento in cui il ricorrente ha abbandonato il proprio Paese di origine, per fare ingresso in Italia. Risulta documentato che il ricorrente è presente in Italia a decorrere dal 2014, allorché entrò in Italia, chiedendo protezione internazionale (con procedimento poi conclusosi con il diniego di protezione, nell'anno 2018) [v. doc. 2]. Il ricorrente, dunque, dimora in Italia da più di dieci anni e non risulta avere fatto ritorno – in tale consistente lasso di tempo – in Nigeria (v. verbale interrogatorio libero, con affermazioni non smentite dall'amministrazione resistente).
Il dato appena segnalato – la lunga permanenza in Italia e la decennale assenza dalla Nigeria – sono indicativi dell'esistenza di un “progetto di vita” del ricorrente potenzialmente meritevole di tutela ex art. 8 Conv. Edu.
Del resto, il giudice relatore ha potuto apprezzare direttamente in udienza la padronanza della lingua italiana da parte del ricorrente. Si tratta di aspetto che concorre ad una positiva valutazione dell'integrazione sociale in Italia.
Nel provvedimento impugnato si afferma che il ricorrente conserverebbe legami familiari con il
Paese di origine, ove vivono quattro figli, mentre non avrebbe legami familiari qui in Italia.
Anche tale dato è non decisivo.
Da un lato, si osserva che i legami coi familiari in Nigeria non sono così significativi, posto che il ricorrente non li coltiva da dieci anni, avendo evidentemente preferito investire sul progetto di integrazione in Italia, piuttosto che sulla quotidiana frequentazione dei figli (che comunque prova ad aiutare – nei limiti delle sue possibilità - , inviando delle rimesse di danaro).
Dall'altro lato, non è nemmeno del tutto esatto che il ricorrente non abbia altri familiari qui in
Italia, avendo la Difesa documentato che, qui in Italia, dimorano una sorella e un nipote del ricorrente (v. doc. 4 e 8; anzi: da uno di tali documenti, la carta di identità di AIDEYAN
Blessing, risulta addirittura che la sorella del ricorrente è – nelle more – diventata anche cittadina italiana).
6 La Commissione stigmatizza anche il mancato raggiungimento di autonomia abitativa. Ma tale dato è smentito dalle dichiarazioni di ospitalità in atti (doc. 3 e 11).
Di più: l'ultima dichiarazione di ospitalità (doc.11) è sottoscritta da una donna nigeriana (regolare sul territorio dello Stato) che, a dire del ricorrente, è la sua attuale compagna. Anche l'esistenza di tale relazione affettiva – una convivenza more uxorio – concorre tra gli elementi da valutare per verificare se vi sia un diritto al rispetto della vita privata e familiare meritevole di tutela ex art. 8 Conv. Edu.
Oltre ai legami familiari e a quelli affettivi, poi, il ricorrente – in sede di interrogatorio libero – ha riferito di avere allacciato, nel corso della decennale permanenza in Italia, anche una serie di ulteriori relazioni sociali e amicali.
Oltre a tali aspetti – che assumono rilievo nella sfera familiare e sociale della vita del ricorrente – occorre poi considerare che, da diversi anni, il ricorrente risulta impiegato in lecita attività lavorativa.
Per un significativo lasso di tempo, egli non ha potuto lavorare in regola (poiché irregolare sul territorio;
il ricorrente afferma di avere lavorato in nero, nel settore dell'agricoltura – raccolta delle olive – nei pressi di Chieti); tuttavia, da qualche tempo, soprattutto negli ultimi anni, egli – una volta ottenuti i documenti come persona richiedente protezione speciale – si è dedicato a regolare attività lavorativa.
Il ricorrente ha prodotto contratti di lavoro e buste paga e l'estratto contributivo INPS (doc. 5-6-
9-10-18). Da tali documenti emerge che il ricorrente ha trovato lavoro per qualche mese nel corso del 2022 e – da quando è riuscito a formalizzare la richeista di permesso di soggiorno (a novembre 2023) è stato subito assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso una società che si occupa di sicurezza (essendo stato assunto a novembre 2023). Il rapporto di lavoro a termine è stato poi prorogato e, infine, a decorrere dall'1 giugno 2024, trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato intermittente. I contratti di lavoro sono agli atti (per il contratto a tempo indeterminato, v. doc. 9), così come le buste paga (doc.6 e 10). Le buste paga si attestano su livelli retributivi modesti (sui 5-600 euro mensili), ma ciò non è suggestivo di uno scarso impegno profuso dal ricorrente, quanto piuttosto dalle condizioni del mercato del lavoro e dai bassi livelli retributivi che – come noto – caratterizzano il settore delle imprese che erogano servizi di sicurezza.
7 L'Amministrazione dubita della veridicità dei rapporti di lavoro, risultando versati pochi contributi. Al riguardo si svolgono poche osservazioni: in primo luogo, non emergono elementi per ritenere falsi i documenti prodotti dalla parte ricorrente (si tratta dei contratti di lavoro, delle comunicazioni obbligatorie Unilav, delle buste paga); in secondo luogo, si evidenzia che la mancata rappresentazione burocratica del versamento delle contribuzioni può trovare spiegazioni alternative rispetto a quella dell'inesistenza del rapporto di lavoro, come suggestivamente ventilato dall'amministrazione resistente (può trattarsi dei problemi legati all'attribuzione di una pluralità di codici fiscali al ricorrente, che può avere ingenerato confusione burocratica;
può trattarsi di un ritardo da parte del datore nel versamento dei contributi); in terzo luogo, si osserva che parte ricorrente ha interloquito con il datore di lavoro, onde avere chiarezza su tali aspetti: il personale della società datrice di lavoro ha replicato alle richieste del ricorrente, senza porre in dubbio l'esistenza del rapporto di lavoro (v. doc. 15); da ultimo, si deve evidenziare che sulla tessera poste pay intestata alla sorella del ricorrente, risultano periodici versamenti di danaro, che indicano, come causale, il versamento di emolumenti da parte della società ITS, cioè dalla datrice di lavoro del ricorrente [v. doc. 21-22].
Tutti gli elementi convergono nel far ritenere genuina la documentazione ed effettivamente esistente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In conclusione: tenuto conto che non sussistono ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (considerato che il ricorrente è incensurato e immune da pendenze); tenuto conto del lasso di tempo decorso dall'allontamamento dalla Nigeria e dall'ingresso in
Italia (oltre dieci anni); tenuto conto della conoscenza della lingua italiana, della raggiunta autonomia abitativa, dell'esistenza di parenti in Italia (una sorella, peraltro cittadina italiana, e un nipote), dell'esistenza di legami affettivi (una convivente more uxorio) e amicali, dell'inserimento nel mondo del lavoro e dell'assenza di significativi legami con il Paese di origine (da cui il ricorrente manca da undici anni) e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente di conservare i propri legami sociali e assicurare tutela alla sua vita privata.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla
8 protezione speciale interromperebbe il percorso di integrazione sociale in atto e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
Una valutazione complessiva della situazione del richiedente – che tenga doverosamente conto della durata della permanenza in Italia, dell'inserimento lavorativo, della conoscenza della lingua italiana e che tenga altresì doverosamente conto degli effetti che avrebbe un rimpatrio del ricorrente in Nigeria – porta a ritenere che il mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale rischierebbe di compromettere il diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Conv. Edu. nei termini sopra rappresentati.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.;
l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che
[CUI 04WFMKG] nato in [...] il [...] Parte_1 ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale
9 di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 11.3.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
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