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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1616/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.04.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del sindaco in qualità di Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Mariella Tripicchio, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ma elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale De Filippis n. 214, presso lo studio dell'avv.to Francesco Leone.
- APPELLANTE –
E
(C.F. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Umberto Papa del foro di Milano, per delega allegata, apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, ma elettivamente domiciliata in Lamezia terme, via Scotellaro n. 9, presso lo studio dell'avv.to Giovanni
Lacaria.
1 -APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante : voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni utile declaratoria, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della gravata sentenza, n. 85/2019 pubblicata e comunicata il
5.02.2019 del Tribunale di Paola a definizione del procedimento n. 19/2017 RG. Revocare
e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
372/2016 del 4.11.2016 emesso dal Tribunale di Paola, notificato il 21.11.2016, nel procedimento n. 1499/2016 RG per la somma di € 904.027,16 oltre interessi e spese di procedura, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio e compensazione per il giudizio di primo grado.
Per l'appellata: piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni e qualsiasi declaratoria del caso, così giudicare: in via principale e nel merito : rigettare l'appello ex adverso proposto ed ogni domanda avversaria, in quanto infondati in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata: condannare l'appellante all'immediato pagamento di ogni somma dovuta all'appellata, foss'anche in virtù di indebito arricchimento; in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 (15% del compenso totale della prestazione), ad
I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2016, emesso dal tribunale di Paola in data 4.11.2016, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di € 904.027,16 oltre interessi e spese del monitorio in favore di Parte_2
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
2 -che l'atto di cessione del credito vantato nei suoi confronti da in favore della CP_1
banca è inefficace, non essendo stata effettuata alcuna accettazione della Parte_2
cessione ed essendo state tempestivamente contestate le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- che avendo il credito vantato nei confronti della P.A. ad oggetto somme, dovute per contratti di forniture e servizi in corso di esecuzione, il creditore deve chiedere il consenso della P.A. per cedere il credito e che, in ogni caso la P.A. , a seguito della notifica dell'atto di cessione deve prenderne atto ed accettarla, pena l'inefficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione;
- che il presunto credito vantato dalla società opposta si basa su quattro fatture di cui una del 3.11.2015 dall'importo di € 653.102,09 risulta essere stata rifiutata e le altre sono state tutte tempestivamente contestate dall'ufficio tecnico comunale, poiché la società fornitrice ha operato un maggiore addebito in capo all'amministrazione, oltre alla mancata contabilizzazione di un rimborso;
Cont
-che la società si è resa inadempiente alle disposizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica sia relativamente agli standard di qualità del servizio, sia con riguardo alla condotta commerciale da tenere nei rapporti con i clienti;
-che alla banca in qualità di cessionaria sono opponibili tutte le eccezioni e/o deduzioni che l'amministrazione avrebbe potuto effettuare nei confronti di CP_1
Si è costituita in giudizio rilevando: Parte_2
-che in punto di legittimazione attiva nel caso di specie non possono trovare applicazione gli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e l'art. 9, dell'allegato E della Legge
20 marzo 1865, n. 2248, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923, nella parte in cui richiederebbe la preventiva adesione della Pubblica Amministrazione alla cessione dei crediti, poiché trattasi di disposizioni che riguardano solo le amministrazioni dello Stato e che non si applicano alle cessioni di credito da corrispettivo di appalto e di forniture verso gli enti locali;
- che la normativa di riferimento per gli enti locali in tema di cessione dei crediti da corrispettivo di appalto e fornitura, applicabile alle forniture per cui è causa, è il d.lgs. n.
163/2006 (cd. Codice dei Contratti Pubblici), il cui art. 117 ripropone, però, solo le
3 disposizioni che sanciscono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione della cessione alla Pubblica Amministrazione, ma non anche quella relativa all'obbligo di adesione da parte di quest'ultima;
-che come risulta per tabulas gli atti di cessione dei crediti azionati sono stati predisposti nelle forme di legge (scrittura privata autenticata da un notaio) e ritualmente notificati;
-che ad ogni modo quando il contratto si è concluso come nel caso di specie non è più applicabile la disciplina speciale dettata a tutela della pubblica amministrazione, ma la disciplina generale di cui all'art. 1264 c.c. che, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, richiede esclusivamente una forma particolare (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la notificazione a quest'ultimo senza la necessità della sua adesione o consenso;
-che in merito all'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, con specifico riferimento alla fattura n. E156015361 del 3/11/15 di €
653.102,08, l'Ente non contesta di aver usufruito della fornitura di energia elettrica da parte di ma ha chiesto il ricalcolo dell'importo che sarebbe stato erroneamente CP_1
fatturato;
- che in attesa delle opportune verifiche da effettuarsi presso la società cedente, defalcando il relativo importo dal credito residuo in linea capitale, essa in qualità di cessionaria si asterrà, momentaneamente, dalla richiesta di pagamento dell'importo contestato;
- che con riferimento alle restanti fatture di n. E156014396 del 26/01/2016 di CP_1
€1.282,69, n. E156013994 del 19/01/2016 di € 182.230,49, azionata per € 149.369,25, e n. E1560044177 del 19/09/2015 di € 100.273,14, controparte, in modo del tutto generico e senza alcun supporto probatorio ha eccepito la presunta carenza, in tali fatture, del dettaglio dei consumi e delle tariffe applicate;
-che a sostegno di quanto affermato, la difesa avversaria ha prodotto alcune comunicazioni tra l'Ente e la fornitrice cedente che, in realtà, avvalorano la CP_1
correttezza della posizione di quest'ultima, in quanto in esse riferisce al CP_1
che le fatture oggetto di contestazione erano state, in realtà, regolarmente emesse;
Pt_1
4 -che l'assunto di controparte relativo alla pretesa violazione delle disposizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica, sia relativamente agli standard di qualità del servizio, sia con riguardo alla condotta commerciale dei rapporti da tenere con i clienti, è infondato;
-che in particolare le fatture azionate di sottostanti il credito ingiunto in linea CP_1
capitale, già inviate e ricevute dall'Ente, contengono, nel dettaglio, tutte le informazioni rilevanti ed i dati relativi all'utenza del alla matricola del contatore, ai consumi Pt_1
effettuati ed ai relativi costi in base alle tariffe applicate;
-che non essendo state specificamente contestate dall'opponente, rendono priva di pregio l'eccezione avversaria;
-che in attesa di verifiche sulla totalità del credito richiesto in linea capitale è stata richiesta la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., per l'importo di € 250.925,08.
Dopo il rigetto della provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto e la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ritenuta la causa documentalmente istruita, il giudice di primo grado l'ha rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies all'esito dell'udienza del 5.02.2019 il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 747.738,06 oltre ad interessi di mora e ad interessi Parte_2
anatocistici, nonché al pagamento delle spese di lite.
In sintesi il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dall'opponente ritenendo, in linea con quanto sostenuto dalla banca opposta, che la normativa richiamata dal ovvero l'art. 70 del R.D. Parte_1
n. 2440/1923 si riferisca unicamente alle amministrazioni dello Stato.
Nel merito l'opposizione è stata accolta solo con riferimento alla fattura n. E16015361, rifiutata dall'Ente, rispetto alla quale ha riconosciuto il disallineamento dei CP_1
sistemi, che non ha permesso di calcolare correttamente gli importi precedentemente contabilizzati.
5 Con riferimento alle altre fatture il giudice ha ritenuto che le contestazioni sollevate dal fossero generiche e non supportate da alcun riscontro probatorio. Parte_1
2.Il giudizio di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 24 luglio 2019, concludendo come in epigrafe.
A sostegno dell'appello ha dedotto il carattere lacunoso e sommario delle questioni proposte in primo grado, che sono state esaminate in maniera superficiale e senza che nella parte motiva siano dati evincere i criteri logico-giuridici seguiti dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Ha innanzitutto dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Sul punto ha chiarito che ove il giudice di prime cure avesse attentamente esaminato la documentazione agli atti sarebbe emerso che il contratto era ancora in corso, trattandosi di fornitura di energia elettrica rispetto alla quale non era intervenuta opportuna disdetta né alcuna manifestazione di volontà dell'amministrazione di non continuare nel rapporto contrattuale.
Ha dedotto che se il giudice avesse ritenuto applicabile la normativa per cui è causa anche agli enti pubblici diversi dallo stato avrebbe sicuramente accolto in toto l'opposizione.
Nel merito ha evidenziato che agli atti non risulta alcun documento che comprovi inequivocabilmente, nonostante le contestazioni mosse, il consumo effettivo fatturato dalla cedente.
Con particolare riferimento alla fattura di € 653.102,08 ha dedotto che erano in corso delle verifiche da parte della società cedente e che il giudice di prime cure l'ha condannato al pagamento della minore somma di € 496.812,98, in assenza di qualunque documentazione che provasse l'esito delle verifiche eseguite presso l' CP_1
In ogni caso ha evidenziato che trattasi di somma che non può essere pagata dall'ente in assenza di fattura elettronica.
A supporto di tale motivo d'appello ha richiamato quella giurisprudenza di legittimità che ritiene che ove il somministrato contesti, anche in via stragiudiziale, la congruità dei consumi evidenziati nelle relative bollette, il somministrante deve provare la quantità di
6 consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Quale ulteriore motivo di appello ha anche lamentato la mancata compensazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado, stante il parziale accoglimento dell'opposizione e la conseguente reciproca soccombenza delle parti.
Si è costituita in giudizio l'appellata rilevando la correttezza Parte_2
della decisione resa dal giudice di prime cure.
Innanzitutto ha evidenziato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non applicabile agli enti locali la normativa sulla contabilità dello Stato invocata da controparte, sussistendo in tal senso conforme giurisprudenza di legittimità
e di merito.
Ha inoltre precisato che anche ove dovesse ritenersi applicabile la disciplina richiamata dal la stessa può trovare applicazione ai soli contratti ancora in corso e tale non Pt_1
era il contratto per cui è causa.
Sul punto ha specificato che la documentazione prodotta dal è Parte_1
assolutamente inidonea a dimostrare che il contratto fosse ancora in corso al momento della decisione di primo grado, richiamando sempre giurisprudenza di merito e di legittimità a supporto.
Ha dedotto che tutt'al più la cessione rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006 e che in applicazione di tale disposizione, nessun rifiuto è stato fatto pervenire dal nei tempi e con le modalità richieste dalla norma. Parte_1
In merito al motivo di appello afferente all'insussistenza ed infondatezza del credito ingiunto ha evidenziato che le fatture emesse da genericamente contestate dal CP_1
in realtà corrispondono ai dati di consumo e di lettura rilevati da E- Parte_1
Distribuzione s.p.a. per i vai punti di prelievo oggetto della domanda monitoria, indicati nei contratti e nelle fatture prodotte.
Ha specificato che tutte le fatture per cui è causa contengono il dettaglio dei consumi di ciascun punto di prelievo come misurato e comunicatole dalla società pubblica concessionaria della distribuzione dell'energia elettrica.
7 Ha inoltre, chiarito, richiamando il quadro normativo di riferimento, che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è stata svolta in concessione da E-distribuzione s.p.a., mentre si è occupata esclusivamente dell'attività commerciale e di vendita. CP_1
Per contro le contestazioni avversarie, per come chiarito anche dalla sentenza di primo grado, sono state del tutto generiche e sfornite di alcun supporto probatorio, oltre che infondate, tanto più ove si consideri che l'opponente, odierno appellante, non si è avvalso della fase istruttoria, non avendo depositato alcun atto o documento, né avendo chiesto l'ammissione di mezzi di prova per colmare tale lacuna difensiva.
Con specifico riferimento alla fattura n. E156015361 del 3.11.2015 dall'importo di €
653.102,08 l'ente non ha contestato di aver usufruito della fornitura di energia elettrica da parte di , ma ha solo chiesto il ricalcolo dell'importo erroneamente fatturato CP_1
con decurtazione, dalla somma di € 653.102,08 ,del minor importo di € 156.290,00.
Senonché solo con l'atto di citazione in appello per la prima volta il ha sostenuto Pt_1
che con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica vige per le pubbliche amministrazioni il divieto di pagamento in assenza di detta fattura.
Sul punto non può che operare l'art. 345 c.p.c. il quale testualmente al secondo comma stabilisce che non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio e pertanto la tardiva eccezione avversaria dovrà essere dichiarata inammissibile.
Quanto al motivo di appello relativo alla mancata compensazione delle spese di lite ha dedotto che con la sentenza di primo grado il è stato comunque condannato al Pt_1
pagamento della somma di € 747.738,06 oltre ai relativi interessi di mora ed anatocistici e quindi il è risultato comunque soccombente. Pt_1
Al riguardo ha chiarito che la compensazione delle spese non consegue automaticamente al provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo ed al parziale accoglimento dell'opposizione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice.
All'udienza del 23.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
8 3.1. Il collegio deve innanzitutto esaminare il motivo di appello afferente al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della per come Parte_2
sollevata dal nel giudizio di primo grado. Parte_1
Tale motivo di appello appare assolutamente infondato.
Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (ex plurimis Cass. Civ. sez 3 - , Ordinanza n. 32788 del 13/12/2019).
Il principio è stato ribadito anche nella parte motiva dell'ordinanza n. 996/2021 in cui i giudici della Suprema Corte, nel richiamare anche l'ordinanza del 13.12.2019, hanno chiaramente affermato che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che l'art. 69, comma 3, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla P.A. della cessione del credito, riguardi la sola Amministrazione statale e sia insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (si vedano in questo senso
Cass. 32788/2019, Cass. 30658/2017, Cass. 9 21747/2016, Cass. 20739/2015, Cass.
2760/2015 e Cass. 23273/2014).
Ora è di tutta evidenza che trattandosi di un Comune non era necessario nel caso di specie, ai fini del perfezionamento della cessione del credito, l'accettazione dell'ente ceduto.
Peraltro la opposta ha fornito la prova di aver notificato la cessione al debitore Pt_2
ceduto (vedi fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, allegato anche alla comparsa di costituzione e risposta della presente fase di giudizio).
Ne consegue che il motivo di doglianza afferente alla carenza di legittimazione attiva della cessionaria non può trovare accoglimento, apparendo corretta la decisione resa dal giudice di prime cure in parte qua.
9 3.2. Non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di appello relativo alla superficialità della motivazione resa dal giudice di primo grado nella parte in cui non ha valutato adeguatamente la documentazione agli atti ed ha riconosciuto il credito portato dalle fatture azionate.
Al riguardo il collegio deve rilevare che la creditrice ha allegato il Parte_2
contratto in essere tra debitore ceduto e cedente ed ha allegato il contratto comprovante la cessione e le fatture con cui è stato richiesto il pagamento del credito ceduto.
Con specifico riferimento alle fatture n. E156004177 del 23.06.2015, n. E15613994 del
23.1.2015 e n. E156014396 del 20.10.2015, l'ufficio tecnico del Parte_1
con raccomandata Ar n. 19917 del 30.12.2015 (allegato 7 del fascicolo di parte opponente) ha contestato all che dette fatture non riportano né il dettaglio consumi né il CP_1
dettaglio tariffe.
Trattasi di rilievi smentiti per tabulas, in quanto le fatture summenzionate (allegato tre del fascicolo di parte opposta relative al giudizio di primo grado), riportano alla voce fornitura luce il consumo stimato e quello fatturato ed alla voce sintesi luce i costi addebitati alla fornitura ed alle imposte.
Peraltro nel dare riscontro alle contestazioni formulate dal comune Parte_3
ha chiarito sia i consumi fatturati che le condizioni economiche.
[...]
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che fossero dovute le somme richieste con le fatture azionate.
3.3. Con riferimento alla condanna al pagamento della somma di € 496.812,98 oggetto della fattura n. E156015361 dal maggiore importo, il quale motivo Parte_1
di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla cessionaria, relativo al ricalcolo dei consumi oggetto della fattura per cui è causa.
In realtà è stato lo stesso a richiedere che dalla somma di € Parte_1
653.102,08 riportata nella fattura n. E156015361 fosse decurtato l'importo di €
156.290,00 (vedi pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione), riguardando il periodo febbraio 2012-agosto 2014 che era stato oggetto di una doppia fatturazione da parte della cedente.
10 Il giudice di prime cure a fronte di tale richiesta e del riconoscimento da parte della cedente di un disiallineamento dei sistemi, non accompagnato da un ricalcolo diverso da quello operato dal debitore ceduto, ha riconosciuto proprio la decurtazione operata dall'ente.
Il giudice di prime cure ha quindi applicato correttamente le regole relative al riparto dell'onere della prova, ritenendo che in relazione alla fattura per cui è causa in mancanza di un diverso calcolo dell'ente fornitore, dovesse effettuarsi la decurtazione richiesta dal
Pt_1
Ne consegue che anche tale motivo d'appello appare infondato.
3.3.1. Senonché il ha comunque lamentato di non poter corrispondere la diversa Pt_1
e minor somma di € 496.812,98 scaturente dalla decurtazione operata dal giudice di prime cure, trattandosi di somma non corrispondente ad alcuna fattura elettronica.
Trattasi di rilievo che oltre ad essere stato dedotto solo in appello, appare assolutamente infondato, posto che il credito era stato oggetto di fatturazione sia pure per una somma maggiore, rideterminata in senso favorevole all'ente solo all'esito del giudizio di opposizione.
4.Quale ultimo motivo di appello il ha lamentato la mancata Parte_1
compensazione delle spese di lite quale conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
Anche tale motivo d'appello non può trovare accoglimento, atteso che pur essendo stato revocato il decreto ingiuntivo la parte vittoriosa è risultata sempre la
[...]
il cui credito peraltro è stato di poco ridotto rispetto all'importo che Parte_2
le era stato riconosciuto con il decreto ingiuntivo, costituendo in tale ipotesi la compensazione una possibilità che il giudice può valutare e riconoscere ma non sussistendo alcun obbligo in tal senso ( ex plurimis Cass. Civ.. SS.UU. sentenza n.
32061/2022 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali
11 in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c).
Ciò determina l'immodificabilità della decisione sulla compensazione delle spese di lite, assunta dal giudice di primo grado.
5.Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 520.001,001 ed €
1.000.000,00, nei valori medi.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) rigetta l'appello proposto dal in persona del sindaco in Parte_1
qualità di legale rappresentante p.t. per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) condanna il in persona del sindaco in qualità di legale Parte_1
rappresentante p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. che vengono liquidate Parte_2
in complessivi € 26.155,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 5 settembre 2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
12
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