CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta:
1) dott. ZI AM Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1192 R.G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria FA Parte_1
e FA FA, elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Giacomo Cusumano n.28, presso lo studio dei suoi difensori.
- parte appellante -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentanti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, nella via M. Stabile n.182, domiciliano ex lege.
- parte appellata - Oggetto: retribuzione. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1803/2023, pubblicata in data 23.05.2023, il Tribunale di Palermo G.L. aveva rigettato il ricorso proposto da - docente con Parte_1 contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo I.C. Perez – Madre Teresa di Calcutta - diretto a rivendicare il suo diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo, negato dall'Amministrazione resiste, svolto presso la scuola paritaria, Istituto Salesiano “Don Bosco” di Palermo, negli anni scolastici dal 2002/03 al 2012/13 (complessivi anni dodici). Per la riforma della predetta statuizione ha proposto appello, con ricorso depositato il 18.11.2023, lamentando l'omessa pronuncia in Parte_1 ordine alla richiesta di disapplicazione delle “Note comuni” allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” e nella parte in cui “si riconosce per intero il servizio pre-ruolo solo per i primi quattro anni e per i due del periodo eventualmente eccedente”. Censura nel merito la mancata equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie a quello svolto negli istituti statali e la ricostruzione della normativa attinente alle “scuole paritarie”. Richiamando diverse pronunce di merito favorevoli alla propria tesi, l'istante si duole in particolare dell'errata applicazione dell'art.485 della L. n.297/1994 e della violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 della Direttiva UE 99/70. Hanno resistito le Amministrazioni convenute, giusta memoria del 29.10.2025, variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 13.11.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello è infondato. In tema di computabilità o meno del servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie di secondo grado, nella determinazione dell'anzianità di servizio del docente con rapporto di lavoro di impiego pubblico contrattualizzato, in sede di ricostruzione della carriera, questa Corte territoriale in numerose e recente pronunce, con le quali ha costantemente rigettato domande di analogo contenuto a quelli oggi proposte dagli appellanti, ha preso atto dell'intervento in materia della Suprema Corte la quale, dopo avere compiutamente ripercorso ed analizzato la normativa nel tempo intervenuta a disciplinare la materia della computabilità dell'anzianità di servizio dei docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e di secondo grado, maturata prima dell'immissione in ruolo, ha optato, con riguardo alle scuole paritarie, per la soluzione negativa (“Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali.- v. Cass. n.32386 dell'11.12.2019 e n. 33134 del 16.12.2019), con argomentazioni, qui condivise che di seguito si riportano:
“La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa (art. 33, secondo comma, Cost., affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. 10.1. Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle - parificate, pareggiate, legalmente riconosciute - che avevano tale legittimazione. 10.2. Occorre ricordare, in particolare, che il d.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento. Per la concessione del pareggiamento, occorreva, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente., ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118. L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo". 10.3. Con la legge n. 62 del 2000, il legislatore ha sancito che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e pubbliche degli enti locali. Si afferma (art. 1, secondo periodo, della legge n, 62 del 2000) che «La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita». Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che re fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione;
contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 10.4. Questa Corte, con la sentenza n. 4080 del 2018, ha affermato, in tema di scuole private riconosciute, che, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62 del 2000 e degli artt. 3 e 6 della legge n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento;
ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge;
a queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio (Corte cost., n. 220 del 2007, n. 242 del 2014).
11. Successivamente, il decreto-legge n 255 de 2001, conv. dalla legge n. 333 del 2001, nel dettare "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", ha stabilito che nell'integrazione delle graduatorie permanenti, i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
12. Interveniva, quindi, l'art.
1-bis del di. n. 250 del 2005, convertito dalla legge n. 27 del 2006, che sanciva come le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al d Igs. n. 297 del 1994, sono ricondotte alle due tipologie di scuole, scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie.
13. L'attuale disciplina delle scuole paritarie si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema scolastico. Nel tempo, l'attuazione dell'art. 33 Cost., ha visto, infatti, il legislatore modificare progressivamente un assetto organizzativo caratterizzato dal governo centrale della scuola, pervenendo, tra l'altro, ad una pluralità di centri di riferimento in ragione dell'affermazione dell'autonomia scolastica, e dell'integrazione tra scuola pubblica e scuola paritaria privata. 13.1. La Corte costituzionale ha avuto un ruolo significativo in materia, basti pensare alla pronuncia n. 42 del 2003 che ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria intervenuta su diverse diposizioni della legge n. 62 del 2000. Il Giudice delle Leggi, nel ritenere inammissibile la richiesta di referendum ha affermato che «Le scuole paritarie, che, per effetto di una pronuncia popolare, si vorrebbero escludere dal sistema nazionale di istruzione, ne costituirebbero invece parte integrante alla stregua della disciplina più dettagliata che non è toccata dal quesito referendario. Ove si conformino ai prescritti standard qualitativi, esse non potrebbero infatti non concorrere, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di quello che la stessa legge definisce "obiettivo prioritario della Repubblica", vale a dire "l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"». (...) «il principio della esclusione dal sistema scolastico nazionale che si pretende di introdurre in via referendaria rende attiva una connotazione discriminatoria a carico delle scuole private, pur a fronte di una disciplina dettagliata che realizza un sostanziale regime di parità» (citata sentenza n. 42 del 2003).
13.2. La Corte costituzionale ha altresì affermato (sentenza n. 33 del 2005) che «la legge n. 62 del 2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa disciplinate».
14. Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria. Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost. – 15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate. 17. Argomenti a sostegno della tesi delle ricorrenti non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970. La prima disposizione, infatti consente di valutare il servizio pre- ruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. La seconda disposizione (si v., in particolare il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (si v., Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statali o comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie). Peraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza n. 228 del 1986, Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità (si v. anche Cass. n. 16623 del 2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012). La censura de qua - alla luce del condivisibile percorso motivazionale adottato dalla Suprema Corte, perfettamente sovrapponibile alla vicenda per cui è oggi causa e al quale questo collegio intende uniformarsi - è, dunque, infondata. A ulteriore conforto dell'illustrata opzione interpretativa è poi intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 999/2022), dinanzi alla quale la Corte d'appello di Roma (con ordinanza del 9.11.2020) aveva sollevato, con riferimento all'art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.485 D.Lgs. n.297/1994, nella parte in cui – nel disciplinare la carriera del personale docente – prevede il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio anteriore alla nomina in ruolo prestato presso le scuole statali e pareggiate. Il giudice rimettente, sulla base di argomentazioni oggi riprese anche dalla difesa degli odierni ricorrenti, aveva ritenuto che la predetta disposizione - in base all'interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente che esclude il riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie - si ponesse in contrasto con l'art.3 Cost. per l'irragionevole disparità di trattamento derivante dal rilievo attribuito, sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole pubbliche statali, sia a quello svolto sino all'anno scolastico 2005/2006 presso le scuole pareggiate, sia a quello prestato presso le stesse scuole paritarie, ai soli fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti. Rileva altresì il giudice a quo che:
- “il riconoscimento del servizio non di ruolo debba ammettersi anche per i servizi prestati presso le scuole secondarie paritarie, altrimenti ci si troverebbe dinnanzi a un'interpretatio abrogans del riferimento alle scuole pareggiate ancora presente all'interno dell'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994 e il riconoscimento del servizio di docenza non di ruolo resterebbe limitato a quello prestato esclusivamente presso scuole statali (essendo le scuole pareggiate ormai venute meno)”; “ciò contrasterebbe con la ratio originaria dell'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994, introdotto per valorizzare la funzione di docenza non di ruolo svolta presso scuole che, per le loro caratteristiche e i loro requisiti, devono considerarsi equivalenti alle scuole pubbliche statali”;
- “Ove fosse escluso il rilievo del servizio svolto presso le scuole paritarie, la disposizione censurata risulterebbe irragionevole, poiché il servizio prestato presso scuole pareggiate sarebbe riconosciuto solo fino all'anno scolastico 2005-2006, ma sarebbe poi escluso per il periodo successivo, a causa del venir meno di questa tipologia di scuole. Ciò trascurerebbe il fatto che tali istituti scolastici hanno, in realtà, mantenuto i loro originari profili organizzativi, ordinamentali e didattici, dovendo per di più ottenere il riconoscimento della parità che, rispetto al pareggiamento, rappresenta un'evoluzione in chiave di ammodernamento e affinamento”;
- “Vi sarebbe, inoltre, una sostanziale omogeneità dei requisiti per accedere al rapporto di lavoro con le scuole pareggiate e con le attuali scuole paritarie. In entrambi i casi, infatti, erano e sono richiesti alternativamente il pubblico concorso o l'abilitazione all'insegnamento. Ciò sarebbe coerente con l'art. 33, quarto comma, Cost., che, richiedendo nelle scuole non statali un trattamento scolastico equipollente a quello delle scuole statali, implicherebbe un sistema di reclutamento del corpo docente omogeneo tra le due tipologie di istituti, per assicurare lo stesso livello di preparazione e professionalità”;
- “… sarebbe irragionevole attribuire rilievo al servizio svolto presso scuole paritarie ai fini dell'assunzione, ma non a quelli della ricostruzione della carriera di un docente già assunto in ruolo, considerando che sul piano della verifica della professionalità rileva più il momento dell'assunzione che quello della ricostruzione della carriera”. La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale, ha affermato alcuni principi, di seguito testualmente riportati, di immediata ricaduta nell'odierna vicenda processuale:
- “La giurisprudenza della Corte di cassazione, in una cospicua serie di decisioni, tra cui quelle richiamate dal rimettente quale diritto vivente, ha infatti ritenuto che – ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti – non è valutabile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226; sentenze 16 dicembre 2019, n. 33137 e n. 33134; 11 dicembre 2019, n. 32386; 30 gennaio 2015, n. 1749; 20 gennaio 2014, n. 1035, e 1° ottobre 2012, n. 16623)”;
- “Anche la giurisprudenza amministrativa si è attestata sulle medesime posizioni, escludendo la possibilità di valutare il servizio preruolo svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n.6796, n.6797, n.6798 e n.6799; 27 luglio 2020, n.4770; 28 aprile 2020, n.2717; 11 febbraio 2011, n.906 e 7 gennaio 2008, n.6; sezione quarta, sentenze 22 giugno 2004, n.4382 e 25 marzo 2004, n.1607; sezione sesta, sentenza 9 maggio 2002, n.2517)”;
- “in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali (sentenze n.1 del 2021, n. 95, n.32 e n.12 del 2020, n.189 e n.75 del 2019, n.39 del 2018, n.259 e n.122 del 2017, n.200 del 2016, n.11 del 2015, n.242 del 2014, n.191 del 2013, n.258 e n.117 del 2012 e n.91 del 2004). Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (sentenze n. 95 del 2020, n. 141 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 11 del 2015)”.
- “Quanto al primo profilo di irragionevolezza, che il rimettente individua nel raffronto con la disciplina riservata dalla stessa disposizione censurata ai docenti degli istituti scolastici pareggiati, va rilevato che le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. Infatti, solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall'ordinamento scolastico (art.
1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, recante «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità», convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n.27), dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero «occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente» (art.356, comma 2, lettera b, del d.lgs. n.297 del 1994). Per l'accesso all'insegnamento negli istituti paritari, viceversa, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell'abilitazione (art.1, comma 4, lettera g, della legge n. 62 del 2000), dovendosi peraltro rilevare che la stessa necessità di tale requisito è stata ripetutamente derogata”.
- “È bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'abilitazione costituisca requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4080; sezioni unite civili, sentenza 26 maggio 2011, n. 11559). Ciononostante, in considerazione dell'impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e della prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, in più occasioni il
[...]
(oggi ) ha consentito ai Controparte_2 Controparte_1 gestori delle scuole paritarie di conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio (si vedano le circolari del
[...]
dell'11 luglio 2012, prot. Controparte_2
n.4420/R.U./U, del 29 ottobre 2001, prot. n.2668, e del 15 giugno 2000, n.163, prot. 63/VD)”;
- “Inoltre, ulteriori previsioni di carattere derogatorio nella disciplina del reclutamento dei docenti delle scuole paritarie sono stabilite dai successivi commi 4-bis e 5 dello stesso art.1 della legge n.62 del 2000. La prima disposizione prevede che, per i docenti in servizio presso le scuole secondarie alla data di entrata in vigore della legge n.62 del 2000, il requisito del titolo di abilitazione debba essere conseguito al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione della prima procedura concorsuale per titoli ed esami. Anche la seconda disposizione introduce un regime di favore per le scuole paritarie, consentendo loro di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero di ricorrere anche a contratti d'opera, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive. La natura agevolativa di tale disciplina è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.42 del 2003)”;
- “D'altra parte, una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall'art.33, quarto comma, Cost., di cui la legge n.62 del 2000 intendeva essere attuazione. Con questo intervento, che ha riformato in senso pluralista e policentrico l'ordinamento delle istituzioni scolastiche, il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all'offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti. Ciò non ha peraltro comportato una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con i docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato. Infatti, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell'assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un'attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti. Sempre in conformità all'art.33, quarto comma, Cost., ciò garantisce l'autonomia e la libertà della scuola paritaria e l'esigenza di questa di dotarsi di personale connotato da un'impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il suo orientamento e progetto formativo. Conseguentemente, la mancanza di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali non consente di tenere conto dei principi generali che, ai sensi dell'art.97 Cost., devono informare l'attività dell'amministrazione pubblica. D'altra parte, il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono ritenersi totalmente assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. I principi costituzionali di legalità ed imparzialità, che si esprimono anche nella necessità del pubblico concorso, in conformità all'art.97 Cost., contribuiscono a conformare la condotta della pubblica amministrazione e l'esercizio delle funzioni che le sono riconosciute quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato”.
- “È pur vero che, attraverso il meccanismo delle graduatorie ad esaurimento, di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), anche l'accesso all'insegnamento nella scuola statale prescinde, in misura del 50 per cento delle immissioni in ruolo, dall'espletamento di un pubblico concorso. Ma anche in questo caso permangono significative differenze tra i rispettivi sistemi di reclutamento. In effetti, il sistema delle graduatorie ha rappresentato uno strumento per consentire l'assorbimento del precariato dei docenti che hanno prestato attività di insegnamento presso le istituzioni scolastiche statali. Tuttavia, proprio con riferimento ad esso, questa Corte ha riconosciuto che «la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito» (sentenza n. 41 del 2011). Anche laddove l'accesso all'insegnamento nella scuola statale avvenga attraverso tale sistema, infatti, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento costituisce solo uno dei criteri che determinano l'utile collocazione nelle stesse. Accanto ad esso, si tiene conto di una molteplicità di altri indicatori, espressivi delle pregresse esperienze professionali, dell'anzianità di servizio e degli altri titoli professionali e accademici conseguiti. Questo canale di accesso denota, inoltre, un carattere fortemente procedimentalizzato, tale da consentire una verifica anche in sede giudiziale sulla correttezza delle scelte operate dall'amministrazione. Viceversa, nel sistema delle scuole paritarie, proprio al fine di garantire la libertà di educazione e l'autonomia delle stesse istituzioni scolastiche, in particolare nel momento della scelta del corpo docente, la selezione non comporta alcuna attività procedimentale, potendo la scelta avvenire sulla base della valutazione discrezionale del dirigente scolastico”;
- “Va infine esclusa l'irragionevolezza della disposizione censurata, nel raffronto con l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333. Quest'ultima disposizione consente la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, ma tale valutazione ha rilievo ai soli fini della «[i]ntegrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente», così come indica la relativa rubrica. Agli insegnanti delle scuole paritarie è stato così espressamente riconosciuto un beneficio particolare e significativo, consistente nella equiparazione, a determinati fini, dell'attività di insegnamento prestata anteriormente all'immissione nei ruoli dell'amministrazione statale. In quanto attributiva di un beneficio in favore di determinate categorie di soggetti, questa norma riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione. Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, essa è insuscettibile di essere applicata «estensivamente o analogicamente» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906; decisione 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, decisioni 22 giugno 2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, decisione 9 maggio 2002, n. 2517). È consentita, dunque, la valutazione del servizio preruolo ai fini dell'immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del personale docente, ma questa possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate. 5.5.2.– Del resto, anche la disposizione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato dai docenti delle scuole statali e pareggiate prima dell'immissione in ruolo, risulta attributiva di un trattamento di particolare favore a tali docenti. Al riguardo, questa Corte ha già ritenuto che la disposizione – nel riprodurre il contenuto normativo dell'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 – «ha, all'evidenza, carattere di eccezionalità» (ordinanza n. 15 del 2001). In linea di coerenza con questa impostazione, è stato altresì affermato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria», in funzione delle specifiche peculiarità dell'attività di insegnamento prestata (ordinanza n. 89 del 2001; nello stesso senso, ordinanza n. 753 del 1988). Specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost. In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto. I riferiti assunti della giurisprudenziale di legittimità e costituzionali, condivisi da questa Corte, inducono a disattendere anche la richiesta di parziale disapplicazione delle “Note comuni” allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017. Per quanto suesposto, l'impugnata statuizione merita conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1803/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 23 maggio 2023. Condanna a rifondere alla parte appellata le spese del Parte_1 presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso in Palermo il 13 novembre 2025
Il Consigliere
Claudio Antonelli Il Presidente
ZI AM