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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14576 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 P.IVA_1
FACCHETTI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DUCA D'AOSTA, 10 MILANO, presso il difensore avv. LAURA FACCHETTI;
- opponente-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ANNA CHIERUZZI, elettivamente domiciliato in VIA PACE, 23, MILANO, presso il difensore avv. ANNA CHIERUZZI;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.04.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3616/2023 pubblicato il 16.02.2023 dal Tribunale di Milano e notificato il 23.02.2023, con il quale è stato ingiunto alla società
[...]
di pagare in favore di nella sua qualità di titolare della Parte_2 Controparte_1
Ditta Individuale Tecnoimpianti, settore idraulica, l'importo di € 15.416,00 per sorte capitale oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre € 567,00 per compensi professionali, €
145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..
L'opponente ha eccepito l'inadempimento del subappaltatore opposto ai contratti conclusi in relazione a diversi cantieri, meglio indicati in citazione, oltre che nello stesso ricorso monitorio, non avendo la ditta del Valtorta mai completato le opere oggetto del subappalto e avendo lo stesso, anzi, abbandonato i cantieri lasciando le opere incomplete e, quanto ai lavori eseguiti, non provvedendo a rimuoverne i vizi e le doglianze denunciate quanto meno in buona parte prima dell'avvenuta consegna e accettazione delle opere.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata
[...]
concludendo: “Preliminarmente chiede di rinviare la prima udienza per l'espletamento CP_1 della Mediazione. Nel merito respingersi l'opposizione stante l'infondatezza del credito opposto in regresso al fine della compensazione del credito del Sig. che ammonta ad CP_1
€ 15.416,00 riferito a fatture impagate a partire dall' 1/01/2022 al 31/03/2022.”.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa – la cui istruzione si
è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali delle parti, stante la ritenuta non ammissibilità e irrilevanza delle prove orali dedotte dalle parti – viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta in data 19.3.2025.
***
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda principale oggetto del presente giudizio di opposizione – in cui, come noto, attore sostanziale è l'opposto – non rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità. Ogni eccezione in tal senso è pertanto prima di pregio.
Ancora, sempre in via preliminare, deve rilevarsi che parte opponente ha dimostrato in giudizio, mediante il deposito della propria visura camerale storica, che nessuna fusione per incorporazione è avvenuta nel caso di specie in relazione alla società opponente nelle more della proposizione della presente opposizione.
Più precisamente, dalla visura camerale in atti risulta che l'odierna opponente ha variato la propria forma giuridica in data 15.11.2022 – con data iscrizione 23.11.2022 – diventando da società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) a società a responsabilità limitata sic et simpliciter (SRL); tale variazione non implica né comporta l'estinzione della società e la creazione di un nuovo ente, configurando una vicenda meramente evolutiva e modificativa della medesima società, comportante solo una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (cfr. La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale
2 comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. (Cass.
Sez. 6, 22/10/2020, n. 23030).
Nel merito, deve osservarsi che – a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con riguardo ai diversi cantieri oggetto di rapporti di subappalto tra le parti (in ordine ai quali si allega, in sostanza, il mancato completamento delle opere oggetto del subappalto e l'abbandono del cantiere da parte della ditta del Valtorta, subappaltatrice) e all'eccezione in ordine alla sussistenza di vizi e difetti nelle opere, in relazione ai quali l'opponente eccepisce in compensazione dell'eventuale credito di parte opposta, il proprio controcredito di natura risarcitoria – parte opposta nulla ha dedotto a sostegno della fondatezza della domanda di pagamento proposta.
Più precisamente, l'opposta non ha né documentato con precisione l'avvenuto completamento delle opere che parte opponente eccepisce essere rimaste incomplete a seguito dell'abbandono del cantiere, né ha contestato l'esistenza dei vizi e difetti puntualmente indicati e contestati dall'opponente, in merito ai quali non viene nemmeno eccepita l'eventuale decadenza della subcommittente dalla garanzia ex art. 1667 c.c. o l'eventuale prescrizione dell'azione.
Le generiche ed inconsistenti difese da parte della subappaltatrice, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione, sulla quale grava l'onere della prova del proprio credito, non consentono di superare le eccezioni sollevate dall'opponente nel proprio atto di citazione, supportate peraltro, quanto meno in parte, dalla documentazione allo stesso allegata.
Dalle superiori considerazioni discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3616/2023 pubblicato il 16.02.2023 dal Tribunale di
Milano;
3 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 145,50 per spese esenti ed € 3.387,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 16.4.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 P.IVA_1
FACCHETTI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DUCA D'AOSTA, 10 MILANO, presso il difensore avv. LAURA FACCHETTI;
- opponente-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. ANNA CHIERUZZI, elettivamente domiciliato in VIA PACE, 23, MILANO, presso il difensore avv. ANNA CHIERUZZI;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.3.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.04.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3616/2023 pubblicato il 16.02.2023 dal Tribunale di Milano e notificato il 23.02.2023, con il quale è stato ingiunto alla società
[...]
di pagare in favore di nella sua qualità di titolare della Parte_2 Controparte_1
Ditta Individuale Tecnoimpianti, settore idraulica, l'importo di € 15.416,00 per sorte capitale oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre € 567,00 per compensi professionali, €
145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a..
L'opponente ha eccepito l'inadempimento del subappaltatore opposto ai contratti conclusi in relazione a diversi cantieri, meglio indicati in citazione, oltre che nello stesso ricorso monitorio, non avendo la ditta del Valtorta mai completato le opere oggetto del subappalto e avendo lo stesso, anzi, abbandonato i cantieri lasciando le opere incomplete e, quanto ai lavori eseguiti, non provvedendo a rimuoverne i vizi e le doglianze denunciate quanto meno in buona parte prima dell'avvenuta consegna e accettazione delle opere.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata
[...]
concludendo: “Preliminarmente chiede di rinviare la prima udienza per l'espletamento CP_1 della Mediazione. Nel merito respingersi l'opposizione stante l'infondatezza del credito opposto in regresso al fine della compensazione del credito del Sig. che ammonta ad CP_1
€ 15.416,00 riferito a fatture impagate a partire dall' 1/01/2022 al 31/03/2022.”.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa – la cui istruzione si
è esaurita con la sola acquisizione delle produzioni documentali delle parti, stante la ritenuta non ammissibilità e irrilevanza delle prove orali dedotte dalle parti – viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta in data 19.3.2025.
***
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda principale oggetto del presente giudizio di opposizione – in cui, come noto, attore sostanziale è l'opposto – non rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità. Ogni eccezione in tal senso è pertanto prima di pregio.
Ancora, sempre in via preliminare, deve rilevarsi che parte opponente ha dimostrato in giudizio, mediante il deposito della propria visura camerale storica, che nessuna fusione per incorporazione è avvenuta nel caso di specie in relazione alla società opponente nelle more della proposizione della presente opposizione.
Più precisamente, dalla visura camerale in atti risulta che l'odierna opponente ha variato la propria forma giuridica in data 15.11.2022 – con data iscrizione 23.11.2022 – diventando da società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) a società a responsabilità limitata sic et simpliciter (SRL); tale variazione non implica né comporta l'estinzione della società e la creazione di un nuovo ente, configurando una vicenda meramente evolutiva e modificativa della medesima società, comportante solo una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (cfr. La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale
2 comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. (Cass.
Sez. 6, 22/10/2020, n. 23030).
Nel merito, deve osservarsi che – a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con riguardo ai diversi cantieri oggetto di rapporti di subappalto tra le parti (in ordine ai quali si allega, in sostanza, il mancato completamento delle opere oggetto del subappalto e l'abbandono del cantiere da parte della ditta del Valtorta, subappaltatrice) e all'eccezione in ordine alla sussistenza di vizi e difetti nelle opere, in relazione ai quali l'opponente eccepisce in compensazione dell'eventuale credito di parte opposta, il proprio controcredito di natura risarcitoria – parte opposta nulla ha dedotto a sostegno della fondatezza della domanda di pagamento proposta.
Più precisamente, l'opposta non ha né documentato con precisione l'avvenuto completamento delle opere che parte opponente eccepisce essere rimaste incomplete a seguito dell'abbandono del cantiere, né ha contestato l'esistenza dei vizi e difetti puntualmente indicati e contestati dall'opponente, in merito ai quali non viene nemmeno eccepita l'eventuale decadenza della subcommittente dalla garanzia ex art. 1667 c.c. o l'eventuale prescrizione dell'azione.
Le generiche ed inconsistenti difese da parte della subappaltatrice, attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione, sulla quale grava l'onere della prova del proprio credito, non consentono di superare le eccezioni sollevate dall'opponente nel proprio atto di citazione, supportate peraltro, quanto meno in parte, dalla documentazione allo stesso allegata.
Dalle superiori considerazioni discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Parte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3616/2023 pubblicato il 16.02.2023 dal Tribunale di
Milano;
3 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in € 145,50 per spese esenti ed € 3.387,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 16.4.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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