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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2025 promossa da:
nata NA (AL) 17/10/1967 difesa Parte_1 C.F._1 da avv. CATTANEO MARINA domiciliata a Via Rovereto, 19 15057 Tortona
ricorrente contro nato il [...] a [...]. CP_1 C.F._2
CASASCHI LAURA domiciliata LARGO EUROPA 72 15057 NA resistente
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“Entrambi i difensori danno atto che le parti hanno raggiunto un accordo e pertanto insistono congiuntamente affinchè l'Ill.mo Tribunale di SA in composizione collegiale, voglia modificare le condizioni della separazione contenute nella sentenza n 173/2023 in punto modalità di frequentazione genitori/figli ed in punto partecipazione al mantenimento della prole come segue:
I) I genitori si alterneranno nella cura dei figli secondo il seguente calendario sviluppato su due settimane: settimana con weekend con il padre lunedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre martedì madre mercoledì madre giovedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) con pernotto venerdì padre con pernotto padre pagina 1 di 4 sabato padre con pernotto padre domenica padre con pernotto padre che il lunedì li riaccompagna a scuola con rientro ore 21 dalla madre settimana con weekend con la madre lunedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre martedì madre mercoledì madre giovedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre venerdì madre con pernotto madre sabato madre con pernotto madre domenica madre con pernotto madre le parti precisano che quando il padre fa turno di pomeriggio la madre il lunedì e il giovedì ritira i bimbi a casa della nonna alle ore 21,00 e che quando il padre fa il turno del mattino e il fine settimana spetta a lui il giovedì la madre li accompagna a scuola e poi restano con il padre che li terrà con sé fino al lunedì sera alle 21, il tutto compatibilmente con i turni di lavoro che dovessero impegnare la madre. 2) Prevedere a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente alla Parte_1
Signora entro il quindici di ogni mese la somma mensile di curo 550,00 (275,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, somma da indicizzare secondo l'adeguamento ISTAT Ferme le altre statuizioni”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva che: con sentenza n. 173/2023 emessa in data 01.03.2023 dal Tribunale di SA nel procedimento n. 1704/2020 R.G. dichiarava la separazione giudiziale tra coniugi e disponeva l'affido condiviso Parte_1 CP_1 dei figli gemelli minori e e poneva a carico del padre odierno esponente l'obbligo di Per_1 Per_2 corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno del 2020, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di SA;
che, per effetto degli aggiornamenti ISTAT maturati dal giugno 2020 l'assegno di concorso nel mantenimento dei figli minori ammontava a € 700,00; che l'importo dell'assegno di concorso nel mantenimento dei figli minori era stato fissato dal
Tribunale di SA in considerazione delle capacità reddituali e delle condizioni personali di ciascuno dei genitori a quella data, come meglio motivato ai punti 18, 19 e 20 della sentenza suddetta;
che successivamente tali condizioni personali ed economiche erano mutate in senso peggiorativo per l'odierno ricorrente sia a seguito della necessità di reperire un'abitazione in locazione non essendo più disponibile l'alloggio provvisorio messogli gratuitamente a disposizione da un parente con l'aggravio di pagamento di un canone mensile di € 300,00 (all. n. 2) sia a seguito di una sensibile riduzione del proprio reddito negli anni (all. nn. 3, 4, 5, 6);
che - a decorrere dal 01.01.2024 - era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione dalla (all. n. 7) con una retribuzione media mensile di € Controparte_2
1.800,00 circa (all. n. 8); che a seguito di un sinistro stradale occorso in data 24.07.2024 subiva le lesioni descritte nelle relazioni e certificati del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tortona (all. n. 9) e gli veniva riconosciuto trattarsi di infortunio in itinere con infermità perdurante fino 26.09.2024 (all. n. 10); che, per la durata del suddetto infortunio aveva percepito dall' unicamente una indennità CP_3 mensile rispettivamente di € 1.052,54 per il mese di agosto 2024 (all. n. 11) e di € 1.431,45 per il mese di settembre 2024 (all. n. 12);
pagina 2 di 4 che a seguito del sinistro stradale predetto era stato costretto a demolire il veicolo Mercedes danneggiato irreparabilmente (all. n. 13) e, avendone necessità per recarsi al lavoro, ad acquistare altro veicolo Citroen usato (all. n. 14); che era inoltre gravato dalle spese di gestione ordinaria dell'abitazione (all. nn. 15 e 16) e di assicurazione R.C. auto (all. nn. 17 e 18), il tutto per complessivi € 160,00 mensili;
evidenziava – infine - parte ricorrente che erano a suo carico anche le spese di gestione ordinaria dei figli minori nei giorni in cui sono presso di lui secondo quanto disposto dalla sentenza n. 173/2023 emessa in data 01.03.2023 dal Tribunale di SA (due giorni alla settimana fino al dopo cena e i fine settimana alternati da sabato mattina a domenica sera dopocena), nonché il rimborso delle spese legali liquidate a suo carico nella predetta sentenza che sta corrispondendo ratealmente;
da ultimo parte ricorrente sottolineava di essere affetto da patologia di insonnia cronica e cefalea a grappolo cronica (all. n. 19) per la cui cura deve ricorrere all'acquisto di farmaci con cadenza bisettimanale e un costo mensile di € 40,00 circa (all. n. 20); egli è altresì gravato del pagamento rateale trimestrale della somma di € 39,54 per tasse arretrate di complessivi € 790,81 (all. n. 21) e aveva recentemente ricevuto avviso di accertamento di violazione della tassa automobilistica per l'anno 2023 per complessivi € 384,85 (all. n. 22); per fare fronte alla carenza di liquidità e, da ultimo all'acquisto del nuovo veicolo in sostituzione di quello incidentato a luglio 2024 il medesimo ricorrente aveva dovuto nel tempo ricorrere a finanziamenti (all. nn. 23 e 24) ed è gravato di rate mensili di rimborso pari a € 300,00 circa;
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente chiedeva la parziale modifica della sentenza n. 173/2023 emessa in data 01.03.2023 dal Tribunale di SA nel procedimento n. 1704/2020 R.G. e, segnatamente della condizione che poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno del 2020, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, disponendo la riduzione del predetto importo alla minore somma di € 300,00 o di quella meglio ritenuta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Si costituiva nel giudizio la sig.ra contestando in fatto ed in diritto la prospettazione di CP_1 parte ricorrente rassegnando le seguenti conclusioni. All'esito della prima udienza di comparizione le parti chiedevano un rinvio per depositare eventuali conclusioni congiunte. All'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti depositavano conclusioni congiunte che venivano sottoscritte dalle parti. Motivi della decisione
Le parte hanno depositato conclusioni congiunte che non sono in contrasto con norme imperative di legge ed appaiono rispettose del diritto dovere alla bigenitorialità. Vengono previsti adeguati periodo di frequentazione dei genitori con i figli e le condizioni economiche appaio coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. In considerazione dell'accordo raggiunto si giustifica la compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in parziale modifica della sentenza n. 173/2023 emessa in data 01.03.2023 dal Tribunale di SA nel procedimento n. 1704/2020 R.G.
Dispone che i genitori si alterneranno nella cura dei figli secondo il seguente calendario sviluppato su due settimane: settimana con weekend con il padre pagina 3 di 4 lunedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre martedì madre mercoledì madre giovedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) con pernotto venerdì padre con pernotto padre sabato padre con pernotto padre domenica padre con pernotto padre che il lunedì li riaccompagna a scuola con rientro ore 21 dalla madre settimana con weekend con la madre lunedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre martedì madre mercoledì madre giovedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre venerdì madre con pernotto madre sabato madre con pernotto madre domenica madre con pernotto madre le parti precisano che quando il padre fa turno di pomeriggio la madre il lunedì e il giovedì ritira i bimbi a casa della nonna alle ore 21,00 e che quando il padre fa il turno del mattino e il fine settimana spetta a lui il giovedì la madre li accompagna a scuola e poi restano con il padre che li terrà con sé fino al lunedì sera alle 21, il tutto compatibilmente con i turni di lavoro che dovessero impegnare la madre.
Dispone
a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente alla Signora Parte_1 CP_1 entro il quindici di ogni mese la somma mensile di curo 550,00 (275,00 per ciascun figlio) a
[...] titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, somma da indicizzare secondo l'adeguamento
ISTAT.
Ferme le altre statuizioni
Spese compensate fra le parti.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2025 promossa da:
nata NA (AL) 17/10/1967 difesa Parte_1 C.F._1 da avv. CATTANEO MARINA domiciliata a Via Rovereto, 19 15057 Tortona
ricorrente contro nato il [...] a [...]. CP_1 C.F._2
CASASCHI LAURA domiciliata LARGO EUROPA 72 15057 NA resistente
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
“Entrambi i difensori danno atto che le parti hanno raggiunto un accordo e pertanto insistono congiuntamente affinchè l'Ill.mo Tribunale di SA in composizione collegiale, voglia modificare le condizioni della separazione contenute nella sentenza n 173/2023 in punto modalità di frequentazione genitori/figli ed in punto partecipazione al mantenimento della prole come segue:
I) I genitori si alterneranno nella cura dei figli secondo il seguente calendario sviluppato su due settimane: settimana con weekend con il padre lunedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre martedì madre mercoledì madre giovedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) con pernotto venerdì padre con pernotto padre pagina 1 di 4 sabato padre con pernotto padre domenica padre con pernotto padre che il lunedì li riaccompagna a scuola con rientro ore 21 dalla madre settimana con weekend con la madre lunedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre martedì madre mercoledì madre giovedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre venerdì madre con pernotto madre sabato madre con pernotto madre domenica madre con pernotto madre le parti precisano che quando il padre fa turno di pomeriggio la madre il lunedì e il giovedì ritira i bimbi a casa della nonna alle ore 21,00 e che quando il padre fa il turno del mattino e il fine settimana spetta a lui il giovedì la madre li accompagna a scuola e poi restano con il padre che li terrà con sé fino al lunedì sera alle 21, il tutto compatibilmente con i turni di lavoro che dovessero impegnare la madre. 2) Prevedere a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente alla Parte_1
Signora entro il quindici di ogni mese la somma mensile di curo 550,00 (275,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, somma da indicizzare secondo l'adeguamento ISTAT Ferme le altre statuizioni”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva che: con sentenza n. 173/2023 emessa in data 01.03.2023 dal Tribunale di SA nel procedimento n. 1704/2020 R.G. dichiarava la separazione giudiziale tra coniugi e disponeva l'affido condiviso Parte_1 CP_1 dei figli gemelli minori e e poneva a carico del padre odierno esponente l'obbligo di Per_1 Per_2 corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno del 2020, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di SA;
che, per effetto degli aggiornamenti ISTAT maturati dal giugno 2020 l'assegno di concorso nel mantenimento dei figli minori ammontava a € 700,00; che l'importo dell'assegno di concorso nel mantenimento dei figli minori era stato fissato dal
Tribunale di SA in considerazione delle capacità reddituali e delle condizioni personali di ciascuno dei genitori a quella data, come meglio motivato ai punti 18, 19 e 20 della sentenza suddetta;
che successivamente tali condizioni personali ed economiche erano mutate in senso peggiorativo per l'odierno ricorrente sia a seguito della necessità di reperire un'abitazione in locazione non essendo più disponibile l'alloggio provvisorio messogli gratuitamente a disposizione da un parente con l'aggravio di pagamento di un canone mensile di € 300,00 (all. n. 2) sia a seguito di una sensibile riduzione del proprio reddito negli anni (all. nn. 3, 4, 5, 6);
che - a decorrere dal 01.01.2024 - era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione dalla (all. n. 7) con una retribuzione media mensile di € Controparte_2
1.800,00 circa (all. n. 8); che a seguito di un sinistro stradale occorso in data 24.07.2024 subiva le lesioni descritte nelle relazioni e certificati del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tortona (all. n. 9) e gli veniva riconosciuto trattarsi di infortunio in itinere con infermità perdurante fino 26.09.2024 (all. n. 10); che, per la durata del suddetto infortunio aveva percepito dall' unicamente una indennità CP_3 mensile rispettivamente di € 1.052,54 per il mese di agosto 2024 (all. n. 11) e di € 1.431,45 per il mese di settembre 2024 (all. n. 12);
pagina 2 di 4 che a seguito del sinistro stradale predetto era stato costretto a demolire il veicolo Mercedes danneggiato irreparabilmente (all. n. 13) e, avendone necessità per recarsi al lavoro, ad acquistare altro veicolo Citroen usato (all. n. 14); che era inoltre gravato dalle spese di gestione ordinaria dell'abitazione (all. nn. 15 e 16) e di assicurazione R.C. auto (all. nn. 17 e 18), il tutto per complessivi € 160,00 mensili;
evidenziava – infine - parte ricorrente che erano a suo carico anche le spese di gestione ordinaria dei figli minori nei giorni in cui sono presso di lui secondo quanto disposto dalla sentenza n. 173/2023 emessa in data 01.03.2023 dal Tribunale di SA (due giorni alla settimana fino al dopo cena e i fine settimana alternati da sabato mattina a domenica sera dopocena), nonché il rimborso delle spese legali liquidate a suo carico nella predetta sentenza che sta corrispondendo ratealmente;
da ultimo parte ricorrente sottolineava di essere affetto da patologia di insonnia cronica e cefalea a grappolo cronica (all. n. 19) per la cui cura deve ricorrere all'acquisto di farmaci con cadenza bisettimanale e un costo mensile di € 40,00 circa (all. n. 20); egli è altresì gravato del pagamento rateale trimestrale della somma di € 39,54 per tasse arretrate di complessivi € 790,81 (all. n. 21) e aveva recentemente ricevuto avviso di accertamento di violazione della tassa automobilistica per l'anno 2023 per complessivi € 384,85 (all. n. 22); per fare fronte alla carenza di liquidità e, da ultimo all'acquisto del nuovo veicolo in sostituzione di quello incidentato a luglio 2024 il medesimo ricorrente aveva dovuto nel tempo ricorrere a finanziamenti (all. nn. 23 e 24) ed è gravato di rate mensili di rimborso pari a € 300,00 circa;
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente chiedeva la parziale modifica della sentenza n. 173/2023 emessa in data 01.03.2023 dal Tribunale di SA nel procedimento n. 1704/2020 R.G. e, segnatamente della condizione che poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno del 2020, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat, disponendo la riduzione del predetto importo alla minore somma di € 300,00 o di quella meglio ritenuta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Si costituiva nel giudizio la sig.ra contestando in fatto ed in diritto la prospettazione di CP_1 parte ricorrente rassegnando le seguenti conclusioni. All'esito della prima udienza di comparizione le parti chiedevano un rinvio per depositare eventuali conclusioni congiunte. All'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti depositavano conclusioni congiunte che venivano sottoscritte dalle parti. Motivi della decisione
Le parte hanno depositato conclusioni congiunte che non sono in contrasto con norme imperative di legge ed appaiono rispettose del diritto dovere alla bigenitorialità. Vengono previsti adeguati periodo di frequentazione dei genitori con i figli e le condizioni economiche appaio coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. In considerazione dell'accordo raggiunto si giustifica la compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in parziale modifica della sentenza n. 173/2023 emessa in data 01.03.2023 dal Tribunale di SA nel procedimento n. 1704/2020 R.G.
Dispone che i genitori si alterneranno nella cura dei figli secondo il seguente calendario sviluppato su due settimane: settimana con weekend con il padre pagina 3 di 4 lunedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre martedì madre mercoledì madre giovedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) con pernotto venerdì padre con pernotto padre sabato padre con pernotto padre domenica padre con pernotto padre che il lunedì li riaccompagna a scuola con rientro ore 21 dalla madre settimana con weekend con la madre lunedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre martedì madre mercoledì madre giovedì padre li prende alle ore 9 (nel periodo scolastico vanno accompagnati e ripresi da scuola) fino alle ore 21 con rientro dalla madre venerdì madre con pernotto madre sabato madre con pernotto madre domenica madre con pernotto madre le parti precisano che quando il padre fa turno di pomeriggio la madre il lunedì e il giovedì ritira i bimbi a casa della nonna alle ore 21,00 e che quando il padre fa il turno del mattino e il fine settimana spetta a lui il giovedì la madre li accompagna a scuola e poi restano con il padre che li terrà con sé fino al lunedì sera alle 21, il tutto compatibilmente con i turni di lavoro che dovessero impegnare la madre.
Dispone
a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere direttamente alla Signora Parte_1 CP_1 entro il quindici di ogni mese la somma mensile di curo 550,00 (275,00 per ciascun figlio) a
[...] titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, somma da indicizzare secondo l'adeguamento
ISTAT.
Ferme le altre statuizioni
Spese compensate fra le parti.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giuseppe Bersani dott. Paolo Rampini
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