Art. 9.
L' articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241 , e' sostituito dal seguente:
"Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale.
Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 , lo Stato puo' richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprieta', con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati.
Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.
Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".
L' articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241 , e' sostituito dal seguente:
"Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale.
Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 , lo Stato puo' richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprieta', con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati.
Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.
Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".