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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/12/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 98/2025 R.G.Lav.
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
dott. Vincenzo Pupilella Presidente
dott. Gianfranco Placentino consigliere dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 98/2025 R.G. Lav.
promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
71 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Vernola, elettivamente C.F._1 domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
appellato- contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 L'appellante, con le note scritte depositate telematicamente, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione e che l'appello fosse accolto nei termini di cui alle conclusioni rassegnate.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 118/2025 depositata il 15.07.2025, il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da , dichiarando l'illegittimità dei contratti a Parte_1 tempo determinato per abuso reiterato oltre il limite di 36 mesi, condannando il al CP_1 risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR,
e riconoscendo il diritto della alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al Parte_1
2022/2023 per l'importo di euro 2.500,00.
La sentenza ha liquidato le spese processuali in favore della in euro 2.109,00 per compensi, Parte_1 oltre accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la prof.ssa , limitatamente alla Parte_1 statuizione sulle spese processuali, deducendo due motivi di gravame: il primo relativo alla liquidazione incompleta ed al di sotto dei minimi di tariffa delle spese legali con violazione del D.M. n.
55/2014 e dei parametri ivi indicati;
il secondo concernente l'erronea individuazione dello scaglione di riferimento del valore della causa.
L'appellato non si è costituito in giudizio e deve pertanto Controparte_1 dichiararsi contumace.
Il motivo di appello concernente l' erronea individuazione dello scaglione di valore risulta fondato.
Come correttamente dedotto dall'appellante, il valore della controversia deve essere determinato sulla base della somma attribuita alla parte attrice Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato il CP_1 al risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, che sulla base della documentazione prodotta ammonta a circa euro 2.460,00 mensili, per un totale di euro 29.520,00, cui si aggiungono euro 2.500,00 per la carta docente, per complessivi euro
32.020,00.
Tale importo colloca inequivocabilmente la controversia nello scaglione di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 e non in quello inferiore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 erroneamente applicato dal primo giudice. La censura è pertanto fondata e merita accoglimento.
pagina 2 di 6 Fondato è anche il motivo di appello relativo alla mancata liquidazione della fase di trattazione/istruttoria.
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è unanime nel ritenere che ai fini del riconoscimento del compenso per la fase istruttoria non è indispensabile il compimento di specifica attività istruttoria essendo sufficiente lo svolgimento di qualunque attività ritentrante nell'elencazione di cui all'art 4 comma 5 lettera c) del Dm 55/2024, norma che definisce, in modo esemplificativo, le attività riconducibili alla fase istruttoria, includendo "le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,
l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione". (Cassazione civile ordinanza n 29925 del 12.11.2025 ha affermato che "il
d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento", ed ha elencato le attività rilevanti ai fini del riconoscimento del compenso: "rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di consulenza tecnica
d'ufficio, ma anche tutte le ulteriori attività difensive che l'articolo 4, comma 5, lettera c), del decreto ministeriale n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali e le istanze al giudice in qualsiasi forma";
Partendo dall'elencazione contenuta nel citato art 4, la giurispridenza distingue tra giudizio di primo grado e giudizio di appello e tende a riconoscere come "ineludibile" il compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di primo grado, atteso che in tale fase è, per l'appunto, pressocchè ineludibile il compimento di taluna delle attività rientranti in tale elencazione (cfr.. Cassazione civile, ordinanza n. 31914 del 7 dicembre 2025 "il parametro tabellare di cui al D.M. n. 55 del 2014, riferito alla fase istruttoria e/o di trattazione, comporta che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile" )
Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che, per parte ricorrente, il giudizio di primo si è svolto mediante deposito del ricorso introduttivo con allegati documenti, partecipazione all'udienza del
20.11.2024 in cui la difesa della ricorrente ha preso posizione sulla documentazione (stato matricolare) pagina 3 di 6 depositata dalla controparte e successivo deposito di note conclusive in via telematica contenenti repliche alle difese del resistente. Tali attività integrano la fase di trattazione prevista dal D.M.
55/2014, in quanto comportano necessariamente l'esame degli scritti e dei documenti delle parti, attività espressamente ricompresa nell'art. 4, comma 5, lett. c) del decreto ministeriale.
Risulta, pertanto, illegittima l'esclusione del compenso di fase operata dal primo giudice.
Alla luce dell'accoglimento dei motivi di appello, le spese del primo grado devono essere riliquidate applicando lo scaglione corretto da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 e riconoscendo il compenso per la fase istruttoria. Considerata la semplicità della controversia, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi, che per tale scaglione ammontano a:
fase di studio: euro 1.623,00
fase introduttiva: euro 601,00
fase trattazione: euro 940,00
fase decisionale: euro 1.465,00
per un totale di euro 4.629,00 cui devono aggiungersi gli accessori.
Quanto alle spese del presente grado, considerato che l'appello è stato integralmente accolto, le stesse devono essere poste a carico dell'appellato contumace.
Esse, stante la semplicità della controversia, vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi del DM 55 2014 secondo lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (in cui rientra il valore del giudizio di appello, concernente le sole spese processuali) e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in concreto non svolta.
L'esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel grado di appello trova fondamento nel consolidato orientamento della Cassazione che, a tali fini, richiede l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. nella prima udienza di trattazione.
La Suprema Corte, nella già citata sentenza n 25664 del 19.9.2025, nell'esaminare espressamente il tema dei compensi per la fase istruttoria in primo grado ed in appello, ha evidenziato, quanto al giudizio d'appello, che “"In tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55 del
2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al pagina 4 di 6 riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali" (Cass. n. 10206/2021).
Il che è del tutto ragionevole, perché, da un lato, nel giudizio d'appello - in base all'id quod plerumque accidit - all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. segue il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa viene assegnata a sentenza, e dall'altro eventuali istanze istruttorie, com'è intuitivo, devono essere articolate già negli atti introduttivi, non essendo previsto, per il giudizio di secondo grado, le scansioni "a valle" dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (si fa riferimento, ovviamente, alla disciplina antecedente al D.Lgs. n. 149/2022, anche se le considerazioni - mutatis mutandis - restano analoghe).
Se il processo d'appello, dunque, si svolge secondo il riportato schema essenziale - sicché non viene in rilievo una effettiva fase istruttoria, né di vera e propria trattazione - da tanto discende che le attività defensionali lato sensu finalizzate a richieste istruttorie (come, ad es., la rinnovazione dell'istanza di ammissione di richieste denegate dal primo giudice, la produzione di documenti, ecc.) rientrano nella liquidazione dei compensi relativa alla specifica fase in cui si verificano (ossia: nella fase di studio, se affidate agli atti introduttivi;
in quella decisionale se effettuate successivamente, sempre che dette attività siano ammissibili, com'è ovvio) e non danno diritto alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022”.
Nel grado di appello, quindi, il compenso per la fase di trattazione richiede l'effettivo svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.
Nel caso di specie, il giudizio di appello si è svolto esclusivamente mediante deposito dell'appello e di note conclusive senza alcuna delle attività specificamente previste per la fase di trattazione in appello, risultando pertanto legittima l'esclusione di tale compenso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Larino - Giudice del lavoro - n. 118/2025 del 15.7.2025, proposto con ricorso depositato il pagina 5 di 6 29.8.2025 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara la contumacia del . Controparte_1
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, riliquida le spese di lite del primo grado in euro 4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore antistatario;
condanna il appellato al pagamento delle spese di lite di secondo grado che liquida in euro CP_1
1.984,00 oltre spese generali Iva e Cpa con distrazione al procuratore antistatario.
Campobasso, 19.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 98/2025 R.G.Lav.
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
dott. Vincenzo Pupilella Presidente
dott. Gianfranco Placentino consigliere dott. Elena Quaranta consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 98/2025 R.G. Lav.
promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
71 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Vernola, elettivamente C.F._1 domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
appellato- contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 L'appellante, con le note scritte depositate telematicamente, ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione e che l'appello fosse accolto nei termini di cui alle conclusioni rassegnate.
L'appellato non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 118/2025 depositata il 15.07.2025, il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da , dichiarando l'illegittimità dei contratti a Parte_1 tempo determinato per abuso reiterato oltre il limite di 36 mesi, condannando il al CP_1 risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR,
e riconoscendo il diritto della alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al Parte_1
2022/2023 per l'importo di euro 2.500,00.
La sentenza ha liquidato le spese processuali in favore della in euro 2.109,00 per compensi, Parte_1 oltre accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la prof.ssa , limitatamente alla Parte_1 statuizione sulle spese processuali, deducendo due motivi di gravame: il primo relativo alla liquidazione incompleta ed al di sotto dei minimi di tariffa delle spese legali con violazione del D.M. n.
55/2014 e dei parametri ivi indicati;
il secondo concernente l'erronea individuazione dello scaglione di riferimento del valore della causa.
L'appellato non si è costituito in giudizio e deve pertanto Controparte_1 dichiararsi contumace.
Il motivo di appello concernente l' erronea individuazione dello scaglione di valore risulta fondato.
Come correttamente dedotto dall'appellante, il valore della controversia deve essere determinato sulla base della somma attribuita alla parte attrice Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato il CP_1 al risarcimento del danno pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR, che sulla base della documentazione prodotta ammonta a circa euro 2.460,00 mensili, per un totale di euro 29.520,00, cui si aggiungono euro 2.500,00 per la carta docente, per complessivi euro
32.020,00.
Tale importo colloca inequivocabilmente la controversia nello scaglione di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 e non in quello inferiore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 erroneamente applicato dal primo giudice. La censura è pertanto fondata e merita accoglimento.
pagina 2 di 6 Fondato è anche il motivo di appello relativo alla mancata liquidazione della fase di trattazione/istruttoria.
La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è unanime nel ritenere che ai fini del riconoscimento del compenso per la fase istruttoria non è indispensabile il compimento di specifica attività istruttoria essendo sufficiente lo svolgimento di qualunque attività ritentrante nell'elencazione di cui all'art 4 comma 5 lettera c) del Dm 55/2024, norma che definisce, in modo esemplificativo, le attività riconducibili alla fase istruttoria, includendo "le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,
l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione". (Cassazione civile ordinanza n 29925 del 12.11.2025 ha affermato che "il
d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento", ed ha elencato le attività rilevanti ai fini del riconoscimento del compenso: "rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di consulenza tecnica
d'ufficio, ma anche tutte le ulteriori attività difensive che l'articolo 4, comma 5, lettera c), del decreto ministeriale n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali e le istanze al giudice in qualsiasi forma";
Partendo dall'elencazione contenuta nel citato art 4, la giurispridenza distingue tra giudizio di primo grado e giudizio di appello e tende a riconoscere come "ineludibile" il compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di primo grado, atteso che in tale fase è, per l'appunto, pressocchè ineludibile il compimento di taluna delle attività rientranti in tale elencazione (cfr.. Cassazione civile, ordinanza n. 31914 del 7 dicembre 2025 "il parametro tabellare di cui al D.M. n. 55 del 2014, riferito alla fase istruttoria e/o di trattazione, comporta che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione, poiché la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile" )
Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che, per parte ricorrente, il giudizio di primo si è svolto mediante deposito del ricorso introduttivo con allegati documenti, partecipazione all'udienza del
20.11.2024 in cui la difesa della ricorrente ha preso posizione sulla documentazione (stato matricolare) pagina 3 di 6 depositata dalla controparte e successivo deposito di note conclusive in via telematica contenenti repliche alle difese del resistente. Tali attività integrano la fase di trattazione prevista dal D.M.
55/2014, in quanto comportano necessariamente l'esame degli scritti e dei documenti delle parti, attività espressamente ricompresa nell'art. 4, comma 5, lett. c) del decreto ministeriale.
Risulta, pertanto, illegittima l'esclusione del compenso di fase operata dal primo giudice.
Alla luce dell'accoglimento dei motivi di appello, le spese del primo grado devono essere riliquidate applicando lo scaglione corretto da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 e riconoscendo il compenso per la fase istruttoria. Considerata la semplicità della controversia, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi, che per tale scaglione ammontano a:
fase di studio: euro 1.623,00
fase introduttiva: euro 601,00
fase trattazione: euro 940,00
fase decisionale: euro 1.465,00
per un totale di euro 4.629,00 cui devono aggiungersi gli accessori.
Quanto alle spese del presente grado, considerato che l'appello è stato integralmente accolto, le stesse devono essere poste a carico dell'appellato contumace.
Esse, stante la semplicità della controversia, vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi del DM 55 2014 secondo lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (in cui rientra il valore del giudizio di appello, concernente le sole spese processuali) e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in concreto non svolta.
L'esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel grado di appello trova fondamento nel consolidato orientamento della Cassazione che, a tali fini, richiede l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. nella prima udienza di trattazione.
La Suprema Corte, nella già citata sentenza n 25664 del 19.9.2025, nell'esaminare espressamente il tema dei compensi per la fase istruttoria in primo grado ed in appello, ha evidenziato, quanto al giudizio d'appello, che “"In tema di liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n. 55 del
2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al pagina 4 di 6 riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali" (Cass. n. 10206/2021).
Il che è del tutto ragionevole, perché, da un lato, nel giudizio d'appello - in base all'id quod plerumque accidit - all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. segue il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa viene assegnata a sentenza, e dall'altro eventuali istanze istruttorie, com'è intuitivo, devono essere articolate già negli atti introduttivi, non essendo previsto, per il giudizio di secondo grado, le scansioni "a valle" dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (si fa riferimento, ovviamente, alla disciplina antecedente al D.Lgs. n. 149/2022, anche se le considerazioni - mutatis mutandis - restano analoghe).
Se il processo d'appello, dunque, si svolge secondo il riportato schema essenziale - sicché non viene in rilievo una effettiva fase istruttoria, né di vera e propria trattazione - da tanto discende che le attività defensionali lato sensu finalizzate a richieste istruttorie (come, ad es., la rinnovazione dell'istanza di ammissione di richieste denegate dal primo giudice, la produzione di documenti, ecc.) rientrano nella liquidazione dei compensi relativa alla specifica fase in cui si verificano (ossia: nella fase di studio, se affidate agli atti introduttivi;
in quella decisionale se effettuate successivamente, sempre che dette attività siano ammissibili, com'è ovvio) e non danno diritto alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022”.
Nel grado di appello, quindi, il compenso per la fase di trattazione richiede l'effettivo svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.
Nel caso di specie, il giudizio di appello si è svolto esclusivamente mediante deposito dell'appello e di note conclusive senza alcuna delle attività specificamente previste per la fase di trattazione in appello, risultando pertanto legittima l'esclusione di tale compenso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Larino - Giudice del lavoro - n. 118/2025 del 15.7.2025, proposto con ricorso depositato il pagina 5 di 6 29.8.2025 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara la contumacia del . Controparte_1
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, riliquida le spese di lite del primo grado in euro 4.629,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore antistatario;
condanna il appellato al pagamento delle spese di lite di secondo grado che liquida in euro CP_1
1.984,00 oltre spese generali Iva e Cpa con distrazione al procuratore antistatario.
Campobasso, 19.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
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