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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1190/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Febo Battaglia;
APPELLATA IN S EDE DI RINVIO
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Calabretta;
APPELLANTE IN SEDE DI RINVIO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione
1 all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 agosto 2009 l'allora Parte_2 proponeva, dinanzi al Tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale – opposizione avverso l'ingiunzione n. 4/2009, emessa il 27/5/2009 ai sensi del RD 639/1910 dal
Comune di per il pagamento della complessiva somma di €. 205.606,47 a titolo di CP_1 rimborso per l'integrazione della retta di cui all'art. 59 della legge Regione Siciliana n.
33/1966 relativa ad anziani ed adulti inabili con grado di non autosufficienza superiore al
74%, ricoverati presso enti assistenziali convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
L'opponente chiedeva la revoca o l'annullamento dell'ingiunzione opposta e, in via riconvenzionale, la condanna del Comune di al pagamento delle somme dovute CP_1 ai sensi degli artt. 1 e ss. del Decreto dell'Assessore della Sanità della Regione Siciliana n.
4527 del 17/12/2004, a titolo di quota alberghiera per il ricovero di anziani nelle residenze sanitarie assistite, in subordine instando per la compensazione dei due opposti controcrediti.
Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta. CP_1
Il Tribunale adito, con sentenza n. 292/2010 rigettava l'opposizione, compensando fra le parti le spese di lite.
L' , subentrata alla , impugnava la Parte_1 Parte_2
suindicata sentenza e la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1562/2017 del giorno
8/9/2017 rigettava il gravame, condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali.
Avverso tale decisione l ha proposto ricorso per Parte_1
cassazione sulla base di due motivi.
Con ordinanza n. 13994/2023 del 22 maggio 2023 la Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso sancendo che: “a) il credito del comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto che trova fonte nella legge, ma che non è incondizionato, come in sostanza ritenuto dalla Corte territoriale, dovendo scontare il previsto iter, che impone la tempestiva notifica del ricovero dell'anziano entro cinque giorni, obbligo che si giustifica in funzione dei compiti di valutazione dei relativi presupposti, riferiti a particolari esigenze di singoli anziani, e dell'apprezzamento delle condizioni e del grado di non
2 autosufficienza, che non necessariamente coincide col grado d'invalidità civile, e che è rimessa alle attribuzioni dell'Azienda sanitaria, competente a valutare la necessità di interventi sanitari di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica dell'anziano, in modo da discriminare tale componente da quella propria assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi, che la norma non predetermina in misura percentuale;
b) tale costo va contenuto entro i limiti delle disponibilità finanziarie che a tale modalità di intervento, non connotata da urgenza o emergenza, è possibile destinare: la relativa entità costituisce l'effetto del bilanciamento tra l'esigenza di garantire agli anziani non autosufficienti - come a tutti i cittadini - il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, con quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con l'entità dei fondi.
Ne consegue che l'Azienda cui è demandato di assicurare i servizi integrativi è il soggetto obbligato a sopportarne i costi (Cass.n. 24118/2019).
E poiché in ipotesi di giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa ai sensi del R.D.
n. 639 del 1910, art. 3 la p.a. assume la posizione sostanziale di attore ed è tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre
l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass. n. 8999 del 2016) emerge l'errore del giudice di merito per avere riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l'osservanza dei termini per la notifica del ricovero e per l'attivazione della procedura ed anzi ritenendo decisivo ai fini della fondatezza della richiesta del comune l'effettiva prestazione resa ai ricoverati ed il Contr fatto che le fatture emesse non fossero state contestate dall' cfr. Cass. n.
31837/2021”. il credito del comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto, per il cui conseguimento è necessario che l adempia agli oneri formali previsti dalla Controparte_3 legge, e dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poichè volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell ”. Parte_1
La Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.
Con atto di citazione tempestivamente notificato l Parte_1
ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo nel rigetto
[...] dell'appello a suo tempo proposto.
3 Costituitosi in giudizio, il di ha resistito alla domanda avversaria. CP_1 CP_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 26 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in primo luogo la Corte che è fuori luogo la dedotta inapplicabilità al caso di specie del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, l'unico, invero, che vincola questa Corte e che può essere disatteso nei soli casi in cui la norma da applicare in relazione al principio stesso risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens (comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale).
Il presente giudizio di rinvio è infatti limitato all'esame del rispetto del termine di cui all'art. 59 della legge della Regione Siciliana n. 33/1966 -avente natura interpretativa dell'art. 17 della L.R. n. 22 del 1986 – il quale nel disporre, al comma 1, che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Controparte_4
entro il limite annuo di Lire 500 milioni, ha aggiunto, al comma 2, che: "Per le finalità di cui al comma 1 il servizio dei comuni trasmette all'azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non l'obbligo per opposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione", prevedendo, al comma 3, la facoltà dell'azienda unità sanitaria locale di "verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonchè, il permanere, ai sensi della vigente normativa dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti”.
La Suprema Corte ha osservato che dall'assetto complessivo impresso alla materia dalla disciplina dettata dal legislatore regionale risulta come il credito azionato dal CP_1
4 per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette non è incondizionato dovendo scontare il previsto iter procedurale – che impone, in particolare, la tempestiva notifica del ricovero dell'anziano entro cinque giorni al fine di consentire all le valutazioni del caso, in modo da Pt_1
discriminare la componente sanitaria da quella propriamente assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi – e come, d'altro canto, tale costo vada soggetto a limiti di compatibilità finanziaria, la natura decadenziale del termine previsto dall'art. 59, comma
2, l.reg. 33/1996 si correla esattamente alle finalità perseguite dal legislatore di garantire agli anziani non autosufficienti il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile consentita dalle risorse disponibili.
Così stando le cose, non vi è spazio, nel presente giudizio di rinvio, per l'esame della questione dedotta dal afferente il fatto che “i verbali di accertamento sanitario CP_1
Contr redatti dall sono precedenti alle annualità a cui si riferiscono le somme richieste con le ordinanze ingiunzione opposte”.
Ciò detto, è pacifico che il non abbia adempiuto all'onere formale della CP_1 notificazione del ricovero dell'anziano entro il termine di cinque giorni, discendendo da ciò il rigetto dell'appello, pur se con motivazione diversa rispetto a quella adottata dal primo giudice (consistente nel fatto che la Regione non aveva stabilito il fondo e la sua ripartizione fra le ASL regionali).
Le spese dei giudizi di appello e di cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e si liquidano in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo in sede di rinvio sul gravame proposto dal di avverso la sentenza n. 292/2010 in data 8/6/2010 del Tribunale di CP_1 CP_1
Catania – sezione distaccata di Acireale, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna il di a rifondere, in favore dell CP_1 CP_1 [...]
, le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione Parte_1
e del presente giudizio di rinvio, che liquida rispettivamente in €. 7.000,00, in €. 4.000,00 ed in €. 7.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 9 aprile 2025.
5 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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