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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GG IA
OR LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 696/2025 promossa da:
con sede in (42124) Reggio Emilia, Via Ferrari, n. 6, Parte_1
C.F. e P.IVA in persona del l.r.p.t. Sig. , nato a P.IVA_1 CP_1
Reggio Emilia, il 01.07.1968 (C.F. , e residente in (42025) CodiceFiscale_1
Cavriago (RE), Via Fernando Belloni, n. 6,
nonché del Sig.
, nato a [...], il [...] (C.F. CP_1 C.F._1
, e residente in [...],
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Iembo
Contro
, C.F. Controparte_2
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente P.IVA_2 anche in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Valeria Giroldi
Oggetto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione n. 0I-002041542 relativa all'atto di accertamento n. .6800.13/12/2019.0327112 del 13/12/2019 riferito all'anno CP_2
2018 FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti e quale obbligata in solido la CP_1 ditta oppongono l'Ordinanza ingiunzione n. 0I- Parte_1
002041542 relativa all'atto di accertamento n. .6800.13/12/2019.0327112 del CP_2
13/12/2019 riferito all'anno 2018 con la quale l' Controparte_3
DI GG IA, ingiungeva agli istanti il pagamento della
[...] somma pari ad euro 2.804,39, quale sanzione per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Esponevano i ricorrenti che l'ordinanza qui opposta derivava dagli avvisi di accertamento notificati alla ditta egli anni 2018 e 2019 Parte_1 per la violazione ex art. 2, comma 1-bis del D.L. 463/1983, convertito in Legge
638/1983, e specificamente: a. Atto di accertamento n.39520180001816641000 del
24.11.2018 (doc. all. 4); b. Atto di accertamento n. 39520190001566837000 del
24.09.2019 (doc. all. 5).
Per onorare tali debiti la ditta a mezzo del l.r.p.t. Parte_1
Sig. , presentava n. 2 Istanze di rateizzazione con riferimento ad CP_1 entrambi gli Atti di accertamento predetti, entrambe accolte.
Successivamente, a seguito della c.d. “Rottamazione Quater”, così come disposto dall'art. 1, commi da 231 a 252, della L. 197/2022, la ditta Ricorrente presentava
Istanza di adesione alla “Definizione agevolata” (doc. all. 10 e 11).
Tra le cartelle esattoriali rientranti in tale “rottamazione” è compresa anche quella afferente la violazione di cui al primo capoverso, quanto, e conseguentemente, alla sanzione accessoria oggetto della presente impugnativa.
Ne consegue, in tesi attrice, che tanto il Sig. quanto la ditta CP_1
(in qualità di obbligato in solido), aderendo alla cd. Parte_1
Rottamazione Quater, nulla debbono a titolo di sanzioni (siano essi debitori principali o meno).
Si è costituito l' chiedendo la conferma dell'ordinanza-ingiunzione CP_2 impugnata, che afferisce alla sanzione amministrativa conseguente all'omesso pagamento contributivo;
sostenendo che la cd 'rottamazione quater' non ricomprende
Pag. 2 di 5 né sana i debiti afferenti alle sanzioni amministrative scaturenti da illeciti, come è questo il caso essendo comminata la sanzione a sensi dell'art. 6, comma 3, e segg del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del
1983.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note scritte ex art-127 ter cpc.
Il ricorso non è fondato.
Pacifico che la presente ordinanza -ingiunzione, emessa da e non oggetto di CP_2
Contr riscossione tramite , afferisca e sia conseguenza dell'omissione contributiva per cui è stato a suo tempo emesso, a carico della sola a. Parte_1 atto di accertamento n.39520180001816641000 del 24.11.2018 (doc. all. 4); cui è seguita (in mancanza del rispetto delle rateizzazioni sopra ricordate) l'emissione di Contr cartelle esattoriali da parte di , a propria volta oggetto di Istanza di adesione alla
“Definizione agevolata”.
Pacifico dunque che il debito presupposto (ossia le predette cartelle esattoriali), ove rispettato il piano di pagamenti di definizione agevolata (nel caso in esame nella misura massima di n. 18 rate. Tale è l'opzione scelta dalla ditta ricorrente, come si evince dall'allegato di cui al doc. n. 10 e 11), sarà posto nel nulla, o meglio, estinto.
Tanto premesso, la normativa applicabile al caso in esame è la seguente: art. 1, comma 231 ex L. 197/2022 -cd. Rottamazione Quater:
“Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”; art. 1, comma 240 Legge precit:
“A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili
Pag. 3 di 5 che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Il dato testuale della norma precitata prevede dunque che i debiti … affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni.
La lettura testuale della norma è dunque nel senso che vengano 'sanate' e non siano dunque dovute, tra le altre, le somme a titolo di sanzioni affidate all'agente della riscossione, e dunque, in sostanza, tutte le somme 'accessorie'(interessi) o conseguenti (sanzioni) che siano già a loro volta “infasate” e trasmesse al concessionario per il recupero (testualmente: “affidate all'agente della riscossione”).
Ne consegue che sono soggette ad estinzione le somme portate a loro volta da cartelle esattoriali e che sono 'accessorie' del credito principale.
Non è questo il caso previsto dalla norma.
Nel caso in esame, infatti, le somme richieste da sono sanzioni conseguenti alla CP_2 depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983, secondo cui, se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ora rideterminata dall'art 23 Dl 48/2023 in proporzione all'ammontare dell'evasione, tenendo conto della gravità nonché della reiterazione dell'illecito amministrativo, salvo che il datore di lavoro provveda al
Pag. 4 di 5 versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Si tratta di violazione personale (ed infatti il contravventore è il sig. , CP_1 posto che l'azienda è chiamata solo quale debitore solidale), che può essere sanata solo mediante il cd. ravvedimento operoso, sulla base dell'art 3, comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 che stabilisce “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente: «…Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
Ne consegue la piena debenza di tali somme.
Le spese di lite, nonostante la soccombenza delle parti ricorrenti, sono compensate tra le parti a fronte di giurisprudenza di segno opposto adottata da questo stesso
Tribunale, che crea contrasto giurisprudenziale.
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Rigetta il ricorso ed accerta la fondatezza dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, 1/10/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI GG IA
OR LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 696/2025 promossa da:
con sede in (42124) Reggio Emilia, Via Ferrari, n. 6, Parte_1
C.F. e P.IVA in persona del l.r.p.t. Sig. , nato a P.IVA_1 CP_1
Reggio Emilia, il 01.07.1968 (C.F. , e residente in (42025) CodiceFiscale_1
Cavriago (RE), Via Fernando Belloni, n. 6,
nonché del Sig.
, nato a [...], il [...] (C.F. CP_1 C.F._1
, e residente in [...],
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Iembo
Contro
, C.F. Controparte_2
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente P.IVA_2 anche in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Valeria Giroldi
Oggetto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione n. 0I-002041542 relativa all'atto di accertamento n. .6800.13/12/2019.0327112 del 13/12/2019 riferito all'anno CP_2
2018 FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti e quale obbligata in solido la CP_1 ditta oppongono l'Ordinanza ingiunzione n. 0I- Parte_1
002041542 relativa all'atto di accertamento n. .6800.13/12/2019.0327112 del CP_2
13/12/2019 riferito all'anno 2018 con la quale l' Controparte_3
DI GG IA, ingiungeva agli istanti il pagamento della
[...] somma pari ad euro 2.804,39, quale sanzione per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Esponevano i ricorrenti che l'ordinanza qui opposta derivava dagli avvisi di accertamento notificati alla ditta egli anni 2018 e 2019 Parte_1 per la violazione ex art. 2, comma 1-bis del D.L. 463/1983, convertito in Legge
638/1983, e specificamente: a. Atto di accertamento n.39520180001816641000 del
24.11.2018 (doc. all. 4); b. Atto di accertamento n. 39520190001566837000 del
24.09.2019 (doc. all. 5).
Per onorare tali debiti la ditta a mezzo del l.r.p.t. Parte_1
Sig. , presentava n. 2 Istanze di rateizzazione con riferimento ad CP_1 entrambi gli Atti di accertamento predetti, entrambe accolte.
Successivamente, a seguito della c.d. “Rottamazione Quater”, così come disposto dall'art. 1, commi da 231 a 252, della L. 197/2022, la ditta Ricorrente presentava
Istanza di adesione alla “Definizione agevolata” (doc. all. 10 e 11).
Tra le cartelle esattoriali rientranti in tale “rottamazione” è compresa anche quella afferente la violazione di cui al primo capoverso, quanto, e conseguentemente, alla sanzione accessoria oggetto della presente impugnativa.
Ne consegue, in tesi attrice, che tanto il Sig. quanto la ditta CP_1
(in qualità di obbligato in solido), aderendo alla cd. Parte_1
Rottamazione Quater, nulla debbono a titolo di sanzioni (siano essi debitori principali o meno).
Si è costituito l' chiedendo la conferma dell'ordinanza-ingiunzione CP_2 impugnata, che afferisce alla sanzione amministrativa conseguente all'omesso pagamento contributivo;
sostenendo che la cd 'rottamazione quater' non ricomprende
Pag. 2 di 5 né sana i debiti afferenti alle sanzioni amministrative scaturenti da illeciti, come è questo il caso essendo comminata la sanzione a sensi dell'art. 6, comma 3, e segg del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del
1983.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note scritte ex art-127 ter cpc.
Il ricorso non è fondato.
Pacifico che la presente ordinanza -ingiunzione, emessa da e non oggetto di CP_2
Contr riscossione tramite , afferisca e sia conseguenza dell'omissione contributiva per cui è stato a suo tempo emesso, a carico della sola a. Parte_1 atto di accertamento n.39520180001816641000 del 24.11.2018 (doc. all. 4); cui è seguita (in mancanza del rispetto delle rateizzazioni sopra ricordate) l'emissione di Contr cartelle esattoriali da parte di , a propria volta oggetto di Istanza di adesione alla
“Definizione agevolata”.
Pacifico dunque che il debito presupposto (ossia le predette cartelle esattoriali), ove rispettato il piano di pagamenti di definizione agevolata (nel caso in esame nella misura massima di n. 18 rate. Tale è l'opzione scelta dalla ditta ricorrente, come si evince dall'allegato di cui al doc. n. 10 e 11), sarà posto nel nulla, o meglio, estinto.
Tanto premesso, la normativa applicabile al caso in esame è la seguente: art. 1, comma 231 ex L. 197/2022 -cd. Rottamazione Quater:
“Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”; art. 1, comma 240 Legge precit:
“A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili
Pag. 3 di 5 che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Il dato testuale della norma precitata prevede dunque che i debiti … affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni.
La lettura testuale della norma è dunque nel senso che vengano 'sanate' e non siano dunque dovute, tra le altre, le somme a titolo di sanzioni affidate all'agente della riscossione, e dunque, in sostanza, tutte le somme 'accessorie'(interessi) o conseguenti (sanzioni) che siano già a loro volta “infasate” e trasmesse al concessionario per il recupero (testualmente: “affidate all'agente della riscossione”).
Ne consegue che sono soggette ad estinzione le somme portate a loro volta da cartelle esattoriali e che sono 'accessorie' del credito principale.
Non è questo il caso previsto dalla norma.
Nel caso in esame, infatti, le somme richieste da sono sanzioni conseguenti alla CP_2 depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983, secondo cui, se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ora rideterminata dall'art 23 Dl 48/2023 in proporzione all'ammontare dell'evasione, tenendo conto della gravità nonché della reiterazione dell'illecito amministrativo, salvo che il datore di lavoro provveda al
Pag. 4 di 5 versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Si tratta di violazione personale (ed infatti il contravventore è il sig. , CP_1 posto che l'azienda è chiamata solo quale debitore solidale), che può essere sanata solo mediante il cd. ravvedimento operoso, sulla base dell'art 3, comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 che stabilisce “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente: «…Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
Ne consegue la piena debenza di tali somme.
Le spese di lite, nonostante la soccombenza delle parti ricorrenti, sono compensate tra le parti a fronte di giurisprudenza di segno opposto adottata da questo stesso
Tribunale, che crea contrasto giurisprudenziale.
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Rigetta il ricorso ed accerta la fondatezza dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, 1/10/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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