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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DR CH Presidente
CA NN Giudice
EN TI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. POLONI EMANUELA giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLI CRISTINA giusta procura Controparte_1 in atti;
resistente
PM sede
MOTIVI IN FATTO ED IL DIRITTO DELLA DECISIONE
depositava ricorso ex art.473 bis e 473 bis12 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 spiegando di aver contratto matrimonio con in data 17/6/1971 e che, con sentenza Controparte_1
n.887 del 4/12/2008, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con la citata sentenza il Tribunale – confermando quanto già statuito in sede di separazione – poneva a carico dell'odierno ricorrente il pagamento, in favore della resistente, dell'assegno di mantenimento di Euro
pagina 1 di 4 1.549,37 oltre all'onere di provvedere a tutte le spese ordinarie e straordinarie occorrenti per la figlia, allora minorenne, Aggiungeva di aver sempre provveduto, in via esclusiva, al Persona_1 mantenimento dei costosi studi della figlia e che “la crisi economica, la perdita di compensi importanti di clienti deceduti o caduti in disgrazia, la riduzione dei clienti, la necessità di assegnare un appartamento di proprietà del deducente ai figli, le quotidiane spese, i costi rilevanti di mantenimento della figlia e la spesa per le auto della medesima che ancora oggi gravano sul ricorrente, oltre al sostentamento in parte dell'anziana madre, deceduta nel 2016, fino ad arrivare alla pandemia da
Covid, ha costretto il ricorrente a ridurre di fatto l'assegno divorzile anche perché nel frattempo la
Sig.ra aveva altre entrate versando alla medesima mensilmente € 500,00=; e ciò già da CP_1 alcuni anni”.
Deduceva, poi, di dover sostenere mensilmente importanti spese per prestiti e debiti con l'erario cosicchè, affermando l'intervenuto mutamento delle proprie condizioni economiche e personali, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Presidente o il Giudice da Lui delegato – ritenuto il pregiudizio immanente e irreparabile che la ritardata riduzione dell'assegno provoca alle condizioni economiche del concludente – disporre che, a far tempo dal mese di Marzo 2025, il medesimo versi alla CP_1
la somma di Euro 350,00= mensili, fissando la udienza per la conferma di detto
[...] provvedimento, nonché il termine perentorio all'istante per la notifica del ricorso e del decreto. In ogni caso – respinta ogni contraria deduzione avversaria – voglia il Giudicante tentare la conciliazione e/o formulare una proposta conciliativa in ordine alla somma mensile in favore della convenuta;
proposta che sia coerente e compatibile con la effettiva, reale situazione economica di entrambe le parti. E in via definitiva, dichiarare e riconoscere che la condizione economico=reddituale del concludente si è ridotta in pejus rispetto a quanto stabilito con la decisione N.887/2008 di questo Ufficio e, quindi, determinare in Euro 300,00= mensili l'ammontare dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra
, dando ogni ulteriore provvedimento di pratica e di Legge al riguardo, anche in Controparte_1 ordine alle spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , lamentando il mancato costante versamento, da parte del Controparte_1 ricorrente, dell'assegno divorzile;
adduceva l'assenza di proprie fonti di reddito e la propria precaria situazione economica, vivendo grazie al sostegno dei propri familiari. Contestava, comunque, la sussistenza dei presupposti di legge per richiedere la modifica delle condizioni di divorzio e concludeva chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare che versa in stato di biso-gno e Controparte_1 nell'impossibilità di provvedere al suo mantenimento e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta;
in via subordinata, in ogni caso, tentare la conciliazione e/o formulare una proposta pagina 2 di 4 conciliativa in ordine alla somma mensile in favore della convenuta;
proposta che sia coerente e compatibile con la effettiva, reale situazione economica della in via riconvenzionale, CP_1 disporre il pagamento da parte del in favo-re di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 67.862,20 o di quella diversa somma che risulterà di giustizia corrispondente alla quota di assegno divorzile mensile non ver-sato per gli anni 2020, 2021,2022,2023 e 2024 e dovuta in virtù della
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 887/2008 emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 04/12/2008”.
All'udienza di comparizione avanti al giudice istruttore dell'11 luglio 2025 il ricorrente proponeva, “al fine di giungere ad un accordo transattivo, il pagamento di euro 350,00 al mese con rinuncia della controparte alla domanda riconvenzionale”, impegnandosi al pagamento, sin dall'udienza, della citata somma.
Il procedimento era dunque rinviato all'udienza del 12 settembre 2025 ove la parte resistente rinunciava alla domanda riconvenzionale, rimettendosi al collegio per la quantificazione dell'assegno divorzile mensile.
In quella sede entrambi i procuratori chiedevano che il procedimento fosse definito, con rinuncia dei termini di cui all'art. 473 bis.28 ed il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio andrà accolta in considerazione dell'effettivo e documentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente che, obbiettivamente, non gli permettono più di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma in precedenza fissata (cfr. doc. allegati al ricorso).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'assegno divorzile da porre a carico di nei confronti di andrà ridotto alla somma che si reputa equo Parte_1 Controparte_1 quantificare in complessivi euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che la resistente vorrà indicare.
Le spese di lite andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata tra le parti dall'intestato Tribunale n. 887 del 4/12/2008 dispone che l'assegno divorzile che Parte_1
dovrà versare mensilmente a entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico
[...] Controparte_1 all'Iban che la resistente dovrà indicare, va stabilito nella misura di euro 350,00 mensili a decorrere pagina 3 di 4 dalla data di deposito del ricorso.
Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 9 ottobre 2025
Il Giudice Relatore
EN TI
Il Presidente
DR CH
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DR CH Presidente
CA NN Giudice
EN TI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. POLONI EMANUELA giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLI CRISTINA giusta procura Controparte_1 in atti;
resistente
PM sede
MOTIVI IN FATTO ED IL DIRITTO DELLA DECISIONE
depositava ricorso ex art.473 bis e 473 bis12 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 spiegando di aver contratto matrimonio con in data 17/6/1971 e che, con sentenza Controparte_1
n.887 del 4/12/2008, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con la citata sentenza il Tribunale – confermando quanto già statuito in sede di separazione – poneva a carico dell'odierno ricorrente il pagamento, in favore della resistente, dell'assegno di mantenimento di Euro
pagina 1 di 4 1.549,37 oltre all'onere di provvedere a tutte le spese ordinarie e straordinarie occorrenti per la figlia, allora minorenne, Aggiungeva di aver sempre provveduto, in via esclusiva, al Persona_1 mantenimento dei costosi studi della figlia e che “la crisi economica, la perdita di compensi importanti di clienti deceduti o caduti in disgrazia, la riduzione dei clienti, la necessità di assegnare un appartamento di proprietà del deducente ai figli, le quotidiane spese, i costi rilevanti di mantenimento della figlia e la spesa per le auto della medesima che ancora oggi gravano sul ricorrente, oltre al sostentamento in parte dell'anziana madre, deceduta nel 2016, fino ad arrivare alla pandemia da
Covid, ha costretto il ricorrente a ridurre di fatto l'assegno divorzile anche perché nel frattempo la
Sig.ra aveva altre entrate versando alla medesima mensilmente € 500,00=; e ciò già da CP_1 alcuni anni”.
Deduceva, poi, di dover sostenere mensilmente importanti spese per prestiti e debiti con l'erario cosicchè, affermando l'intervenuto mutamento delle proprie condizioni economiche e personali, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Presidente o il Giudice da Lui delegato – ritenuto il pregiudizio immanente e irreparabile che la ritardata riduzione dell'assegno provoca alle condizioni economiche del concludente – disporre che, a far tempo dal mese di Marzo 2025, il medesimo versi alla CP_1
la somma di Euro 350,00= mensili, fissando la udienza per la conferma di detto
[...] provvedimento, nonché il termine perentorio all'istante per la notifica del ricorso e del decreto. In ogni caso – respinta ogni contraria deduzione avversaria – voglia il Giudicante tentare la conciliazione e/o formulare una proposta conciliativa in ordine alla somma mensile in favore della convenuta;
proposta che sia coerente e compatibile con la effettiva, reale situazione economica di entrambe le parti. E in via definitiva, dichiarare e riconoscere che la condizione economico=reddituale del concludente si è ridotta in pejus rispetto a quanto stabilito con la decisione N.887/2008 di questo Ufficio e, quindi, determinare in Euro 300,00= mensili l'ammontare dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra
, dando ogni ulteriore provvedimento di pratica e di Legge al riguardo, anche in Controparte_1 ordine alle spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , lamentando il mancato costante versamento, da parte del Controparte_1 ricorrente, dell'assegno divorzile;
adduceva l'assenza di proprie fonti di reddito e la propria precaria situazione economica, vivendo grazie al sostegno dei propri familiari. Contestava, comunque, la sussistenza dei presupposti di legge per richiedere la modifica delle condizioni di divorzio e concludeva chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare che versa in stato di biso-gno e Controparte_1 nell'impossibilità di provvedere al suo mantenimento e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta;
in via subordinata, in ogni caso, tentare la conciliazione e/o formulare una proposta pagina 2 di 4 conciliativa in ordine alla somma mensile in favore della convenuta;
proposta che sia coerente e compatibile con la effettiva, reale situazione economica della in via riconvenzionale, CP_1 disporre il pagamento da parte del in favo-re di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 67.862,20 o di quella diversa somma che risulterà di giustizia corrispondente alla quota di assegno divorzile mensile non ver-sato per gli anni 2020, 2021,2022,2023 e 2024 e dovuta in virtù della
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 887/2008 emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 04/12/2008”.
All'udienza di comparizione avanti al giudice istruttore dell'11 luglio 2025 il ricorrente proponeva, “al fine di giungere ad un accordo transattivo, il pagamento di euro 350,00 al mese con rinuncia della controparte alla domanda riconvenzionale”, impegnandosi al pagamento, sin dall'udienza, della citata somma.
Il procedimento era dunque rinviato all'udienza del 12 settembre 2025 ove la parte resistente rinunciava alla domanda riconvenzionale, rimettendosi al collegio per la quantificazione dell'assegno divorzile mensile.
In quella sede entrambi i procuratori chiedevano che il procedimento fosse definito, con rinuncia dei termini di cui all'art. 473 bis.28 ed il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio andrà accolta in considerazione dell'effettivo e documentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente che, obbiettivamente, non gli permettono più di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma in precedenza fissata (cfr. doc. allegati al ricorso).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'assegno divorzile da porre a carico di nei confronti di andrà ridotto alla somma che si reputa equo Parte_1 Controparte_1 quantificare in complessivi euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che la resistente vorrà indicare.
Le spese di lite andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata tra le parti dall'intestato Tribunale n. 887 del 4/12/2008 dispone che l'assegno divorzile che Parte_1
dovrà versare mensilmente a entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico
[...] Controparte_1 all'Iban che la resistente dovrà indicare, va stabilito nella misura di euro 350,00 mensili a decorrere pagina 3 di 4 dalla data di deposito del ricorso.
Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 9 ottobre 2025
Il Giudice Relatore
EN TI
Il Presidente
DR CH
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