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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2191/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Messina, via La Farina n. 91 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Emilio Magro che le rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppa Antonietta
Ioculano ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Messina, via San
Paolo is. 361,
resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/10/2024 e Parte_1 Parte_2 agivano in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato servizio, nella qualità di docente a tempo determinato, alle dipendenze del negli anni scolastici indicati in ricorso. Controparte_1
Lamentavano la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) e chiedevano, pertanto, la condanna del Controparte_1 alla relativa liquidazione.
Nella resistenza del , all'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa Controparte_1 veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, hanno chiarito che:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò premesso, risulta in atti che ha ricevuto i seguenti incarichi: Parte_1
- Nell'anno scolastico 2022/2023 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno;
- Nell'anno scolastico 2023/2024 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno. ha ricevuto i seguenti incarichi: Parte_2
- - Nell'anno scolastico 2019/2020 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno;
- Nell'anno scolastico 2020/2021 incarico fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno.
Per tali ragioni, si accerta e dichiara il diritto di – tuttora in servizio come Parte_1 docente alle dipendenze del - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 CP_1 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024.
Si accerta e dichiara altresì il diritto di – tuttora in servizio come docente Parte_2 alle dipendenze del - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui CP_1 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
In ordine alla prescrizione, occorre rilevare che, quanto alla posizione di Parte_2 per l'anno scolastico 2019/2020 la stessa ha ricevuto l'incarico in data 18 ottobre 2019
(posteriormente quindi all'1 settembre 2019, giorno in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 5 DPCM 28 novembre 2016), sicché a partire da tale momento è iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. ha documentato di aver interrotto la prescrizione con atto di diffida Parte_2 ricevuto dal l'1 ottobre 2024 e dunque prima del compimento del quinquennio. CP_1
Priva di pregio è poi la presunta decadenza dal beneficio per la sua mancata richiesta nei termini di legge;
ne deriverebbe un cortocircuito logico ove si pretendesse la registrazione sull'applicazione web dedicata ad un beneficio da parte di un soggetto che ne risulta escluso e che tale beneficio pretende di vedersi riconosciuto con l'attuale ricorso.
Il deve essere, dunque, condannato ad erogare ad Controparte_1 la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed Parte_1 accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Il va, altresì, condannato ad erogare in favore di Controparte_1 la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed Parte_2 accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese – da liquidare sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e con l'aumento del 10% previsto dall'art. 4, comma 1 bis, tenuto conto del valore delle domande accolte e della minima complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna il ad erogare ad la Controparte_1 Parte_1 prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il ad erogare in favore di Controparte_1 Parte_2 la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in € 49,00 per spese ed in € 1.133,00 per compensi (già aumentati ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino