Art. 2.
Nell'ordine delle preferenze, a parita' di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali - comprese quelle autonome - regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.
Nell'ordine delle preferenze, a parita' di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali - comprese quelle autonome - regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.