Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 12157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12157 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13105/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13105 del 2021, proposto da
SA NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilaria Foletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca, non costituito in giudizio;
Universita' degli Studi Verona, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della graduatoria unica nazionale, pubblicata il 28.09.2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
del provvedimento di pubblicazione del punteggio e dell’elaborato del candidato pubblicato il 24.09.2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente ai quesiti con modifica della risposta corretta avvenuta solo a seguito di segnalazione del 09.09.2021 e resa pubblica successivamente in quanto pregiudica il collocamento utile in graduatoria del ricorrente;
dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori pro tempore delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2021/2022 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
del Decreto Interministeriale con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.) n. 730/2021, con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia /odontoiatria e protesi dentaria presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2021/2022;
del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.) con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
del provvedimento della predetta Commissione (sub P), con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati e, ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
per la condanna in forma specifica dell’inserimento in posizione più favorevole del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Verona e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 23 ottobre 2024 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, per come richiesto da parte ricorrente, la quale presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato (da ultimo: TAR Lazio, Roma Sez., III-ter, 5 febbraio 2024, n. 2202);
Ciò coerentemente con l’art. 34, comma 5, c.p.a., che dispone che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” con pronuncia che costituisce una sentenza di merito in ragione della collocazione sistematica di detta disposizione intitolata, appunto, alle “sentenze di merito”;
Tale esito del giudizio si determina per effetto di una pronuncia che non assume, quindi, una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata, ritenendone l’originaria fondatezza, e della piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al seguente art. 35 c.p.a., ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135);
Ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono quindi presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite;
Ritenuto che tali presupposti non siano ravvisabili nella fattispecie in esame, dal momento che non è stata rappresentata l’intervenuta adozione di provvedimenti satisfattivi dell’interesse azionato, quanto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame in ragione del tempo trascorso dalla sua proposizione;
Ritenuto, quindi, che alla luce della dichiarazione di parte ricorrente, si sia verificata una causa di improcedibilità del giudizio la quale, differentemente dalla cessazione della materia del contendere, ha valenza meramente processuale e si verifica nel caso in cui o la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione, o nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità, venendo meno in tal caso la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di tipo meramente processuale;
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a. costituisce quindi una pronuncia di rito che investe soltanto il presupposto processuale dell'interesse a ricorrere, richiedendo “il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito per essere venuta meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice”;
Ritenuto, quindi, di dover prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente circa l’assenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della costituzione meramente formale dei resistenti Atenei.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO