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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3981/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. LIVERINI FILIPPO, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA CALANDRA N. 16 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO SILVIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per sentir “accertare e dichiarare
[...] CP_1
l'inesistenza delle pretese creditorie vantate dall nei confronti della CP_1
così come formulate nel provvedimento, numero Parte_1
protocollo .1100.18/03/2024.0075033, data protocollo 18/03/2024, CP_1
1 notificato a mezzo pec in data 19/03/2024, avente ad oggetto il “Versamento c.d. ticket licenziamento-contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato” e la richiesta di pagamento della somma di € 8.159,53, comprensiva delle sanzioni civili;
annullare e/o dichiarare nullo ovvero improduttivo di effetti il provvedimento, numero protocollo .1100.18/03/2024.0075033, data protocollo 18/03/2024, CP_1 notificato a mezzo pec in data 19/03/2024, avente ad oggetto il “Versamento c.d. ticket licenziamento-contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato” e la richiesta di pagamento della somma di € 8.159,53, comprensiva delle sanzioni civili e per quanto occorre il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e delle competenze legali”.
In particolare, parte ricorrente ha sostenuto che nulla era dovuto poiché la cessazione del rapporto di lavoro tra la società Parte_1
i lavoratori è avvenuto per cambio appalto.
[...]
L nel costituirsi regolarmente in giudizio, riferiva che il contributo in parola CP_1
è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della relativa contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, e ciò a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (cfr. articolo 2, comma 31, della legge n. 92 / 2012). Concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'improponibilità del ricorso per intervenuta rinuncia all'azione e riconoscimento definitivo del credito contributivo, in ragione dell'istanza di pagamento dilazionato, comprendente l'intera esposizione debitoria della Società ricorrente, accolta dall . CP_1
Secondo l'Istituto previdenziale tale domanda di pagamento dilazionato, contenendo il riconoscimento esplicito e incondizionato del debito contributivo e l'espressa rinuncia ad agire giudizialmente in riferimento a tale debito,
2 comporterebbe l'improponibilità del ricorso diretto ad accertare che, allo stato, non esiste il credito previdenziale vantato dall' attraverso gli atti impugnati. CP_1
2.
Tale eccezione va disattesa in quanto, alla domanda di pagamento dilazionato dei contributi dovuti non ha fatto seguito il pagamento della prima rata concordata, con ciò venendo meno la stessa richiesta di rateazione con i suoi corollari: riconoscimento del debito e rinuncia all'azione.
Del resto, la qualche giorno dopo la presentazione dell'istanza di Parte_1 rateizzo, ha inoltrato all' , in data 15.05.2024, il ricorso amministrativo CP_1
avverso il provvedimento de quo manifestando, quindi, una chiara ed inequivocabile volontà di non accettazione del debito e riservandosi la possibilità, in caso di mancato accoglimento, di esperire ogni ulteriore azione. In tale sede, inoltre, la ha precisato che la richiesta di rateizzazione era Parte_1 stata fatta “al solo fine di ottenere l'attestazione della regolarità contributiva e senza alcun riconoscimento della fondatezza della richiesta contributiva” (cfr. ricorso amministrativo di cui al doc_6).
3.
Ciò posto, venendo al merito, alla società ricorrente è stato contestato il mancato pagamento del contributo dovuto in caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 31, l 92/12 .
In particolare con provvedimento notificato a mezzo pec in data 19/03/2024 - protocollo .1100.18/03/2024.0075033, data protocollo 18/03/2024 - avente CP_1 ad oggetto “Versamento c.d. ticket licenziamento - contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato”, l ha richiesto alla CP_1 Parte_1 versamento della somma di € 8.159,53, comprensiva delle sanzioni civili, a titolo di “ticket di licenziamento” per i seguenti lavoratori: Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
3 , e tutti impiegati Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
dalla Cooperativa, da novembre 2019 ad aprile 2021, presso l'
[...]
, per l'espletamento dei Servizi di Controparte_10
Segretariato Sociale, Sportello Sociale e Porta Unica d'Accesso
Ciò posto, occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
Il suddetto contributo è stato introdotto dall'art. 2, comma 31, l. 92/12, secondo cui “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il riferimento all'ASpI contenuto nella norma fa ritenere, come correttamente sostenuto dall che il contributo in esame sia dovuto tutte le volte in cui la CP_1
cessazione del rapporto di lavoro determini il diritto, per il lavoratore, di percepire l'ASpI.
I successivi commi 33 e 34 hanno previsto delle esclusioni, in particolare nell'ipotesi in cui, e comunque fino al 31 dicembre 2016, sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (comma 33) e, per il periodo 2013-2016, nel caso in cui si tratti di “licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art. 2, comma 34, lett. a) l. 92/12).
4 Il contributo in parola è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della relativa contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, e ciò a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (cfr. articolo 2, comma 31, della legge n. 92 / 2012).
Nel caso di specie, i dipendenti sono stati licenziati dalla società ricorrente e successivamente gli stessi sono stati assunti dalle nuove Cooperative subentranti nel medesimo servizio. Tale circostanza è comprovata dalla documentazione inoltrata, in data 03.05.2024, dall Controparte_10
alla Cooperativa in riscontro alla richiesta di accesso agli atti del
[...]
18.04.2024 formulata dalla (cfr. documentazione comprovante il Parte_1
riassorbimento di cui al doc. 4 e istanza accesso atti di cui al doc. 5 nonchè
Comunicazioni Obbligatorie Unilav e dai contratti di lavoro).
In particolare, nella nota dell' Controparte_10
del 03.05.2024, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano,
[...] dott. , è dedotto che “il servizio di Segretariato Sociale, Persona_1
Sportello Sociale e Pua è stato affidato dall' alla Controparte_11 [...]
dal 15 maggio 2021 al 28 febbraio 2022 con atto Parte_2
dirigenziale n. 28 del 221, mentre il Servizio di Sportello Sociale e PUA è stato affidato alla nel medesimo periodo con Parte_3 determina n. 29 del 2021” e che “il personale incaricato dalla
[...]
per l'espletamento dei Servizi di Segretariato Sociale Parte_1
Sportello Sociale e Porta Unica d'Accesso presso l'Ambito è stato CP_11
assunto dalla Cooperative subentranti in attuazione delle clausola sociale” (cfr. nota Ambito di cui al doc_4).
Da tale nota, che non risulta essere stata contestata da parte resistente, si evince che siamo in presenza di un cambio di appalto e che, pacificamente, il personale
5 licenziato dalla ricorrente è stato assunto dalle cooperative subentranti nell'appalto in attuazione della clausola sociale ex art. 37 del ccnl di categoria.
Deve dunque ritenersi sussistente l'ipotesi di esonero dal pagamento del ticket di cui all'art. 2, comma 34, l. 92/12 configurandosi proprio uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa in esame, essendo specificato in atti che il personale incaricato dalla per l'espletamento Parte_1 dei Servizi di Segretariato Sociale Sportello Sociale e Porta Unica d'Accesso presso l'Ambito di Lucera è stato assunto dalla subentranti in Parte_1 attuazione delle clausola sociale a seguito della cessazione dell'appalto della ricorrente e dell'affidamento, stante l'urgenza, tramite trattativa diretta, del servizio di Segretariato Sociale, Sportello Sociale e Pua alla Parte_2
e del Servizio di Sportello Sociale e PUA alla
[...] Parte_3
.
[...]
4.
Ne consegue che il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' con nota prot. .1100.18/03/2024.0075033 del CP_1 CP_1
18/03/2024.
5.
Le spese di lite vanno interamente compensate nella misura di un terzo tenuto conto delle questioni trattate e della natura interpretativa della controversia e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la somma richiesta dall' con nota prot. .1100.18/03/2024.0075033 del 18/03/2024; CP_1 CP_1
6 2. condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1865,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, con distrazione
Così deciso in Benevento, 15/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
7
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3981/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. LIVERINI FILIPPO, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA CALANDRA N. 16 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO SILVIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per sentir “accertare e dichiarare
[...] CP_1
l'inesistenza delle pretese creditorie vantate dall nei confronti della CP_1
così come formulate nel provvedimento, numero Parte_1
protocollo .1100.18/03/2024.0075033, data protocollo 18/03/2024, CP_1
1 notificato a mezzo pec in data 19/03/2024, avente ad oggetto il “Versamento c.d. ticket licenziamento-contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato” e la richiesta di pagamento della somma di € 8.159,53, comprensiva delle sanzioni civili;
annullare e/o dichiarare nullo ovvero improduttivo di effetti il provvedimento, numero protocollo .1100.18/03/2024.0075033, data protocollo 18/03/2024, CP_1 notificato a mezzo pec in data 19/03/2024, avente ad oggetto il “Versamento c.d. ticket licenziamento-contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato” e la richiesta di pagamento della somma di € 8.159,53, comprensiva delle sanzioni civili e per quanto occorre il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e delle competenze legali”.
In particolare, parte ricorrente ha sostenuto che nulla era dovuto poiché la cessazione del rapporto di lavoro tra la società Parte_1
i lavoratori è avvenuto per cambio appalto.
[...]
L nel costituirsi regolarmente in giudizio, riferiva che il contributo in parola CP_1
è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
che i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della relativa contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, e ciò a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (cfr. articolo 2, comma 31, della legge n. 92 / 2012). Concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare l'improponibilità del ricorso per intervenuta rinuncia all'azione e riconoscimento definitivo del credito contributivo, in ragione dell'istanza di pagamento dilazionato, comprendente l'intera esposizione debitoria della Società ricorrente, accolta dall . CP_1
Secondo l'Istituto previdenziale tale domanda di pagamento dilazionato, contenendo il riconoscimento esplicito e incondizionato del debito contributivo e l'espressa rinuncia ad agire giudizialmente in riferimento a tale debito,
2 comporterebbe l'improponibilità del ricorso diretto ad accertare che, allo stato, non esiste il credito previdenziale vantato dall' attraverso gli atti impugnati. CP_1
2.
Tale eccezione va disattesa in quanto, alla domanda di pagamento dilazionato dei contributi dovuti non ha fatto seguito il pagamento della prima rata concordata, con ciò venendo meno la stessa richiesta di rateazione con i suoi corollari: riconoscimento del debito e rinuncia all'azione.
Del resto, la qualche giorno dopo la presentazione dell'istanza di Parte_1 rateizzo, ha inoltrato all' , in data 15.05.2024, il ricorso amministrativo CP_1
avverso il provvedimento de quo manifestando, quindi, una chiara ed inequivocabile volontà di non accettazione del debito e riservandosi la possibilità, in caso di mancato accoglimento, di esperire ogni ulteriore azione. In tale sede, inoltre, la ha precisato che la richiesta di rateizzazione era Parte_1 stata fatta “al solo fine di ottenere l'attestazione della regolarità contributiva e senza alcun riconoscimento della fondatezza della richiesta contributiva” (cfr. ricorso amministrativo di cui al doc_6).
3.
Ciò posto, venendo al merito, alla società ricorrente è stato contestato il mancato pagamento del contributo dovuto in caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 31, l 92/12 .
In particolare con provvedimento notificato a mezzo pec in data 19/03/2024 - protocollo .1100.18/03/2024.0075033, data protocollo 18/03/2024 - avente CP_1 ad oggetto “Versamento c.d. ticket licenziamento - contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato”, l ha richiesto alla CP_1 Parte_1 versamento della somma di € 8.159,53, comprensiva delle sanzioni civili, a titolo di “ticket di licenziamento” per i seguenti lavoratori: Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
3 , e tutti impiegati Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
dalla Cooperativa, da novembre 2019 ad aprile 2021, presso l'
[...]
, per l'espletamento dei Servizi di Controparte_10
Segretariato Sociale, Sportello Sociale e Porta Unica d'Accesso
Ciò posto, occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
Il suddetto contributo è stato introdotto dall'art. 2, comma 31, l. 92/12, secondo cui “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il riferimento all'ASpI contenuto nella norma fa ritenere, come correttamente sostenuto dall che il contributo in esame sia dovuto tutte le volte in cui la CP_1
cessazione del rapporto di lavoro determini il diritto, per il lavoratore, di percepire l'ASpI.
I successivi commi 33 e 34 hanno previsto delle esclusioni, in particolare nell'ipotesi in cui, e comunque fino al 31 dicembre 2016, sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (comma 33) e, per il periodo 2013-2016, nel caso in cui si tratti di “licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art. 2, comma 34, lett. a) l. 92/12).
4 Il contributo in parola è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della relativa contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, e ciò a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa (cfr. articolo 2, comma 31, della legge n. 92 / 2012).
Nel caso di specie, i dipendenti sono stati licenziati dalla società ricorrente e successivamente gli stessi sono stati assunti dalle nuove Cooperative subentranti nel medesimo servizio. Tale circostanza è comprovata dalla documentazione inoltrata, in data 03.05.2024, dall Controparte_10
alla Cooperativa in riscontro alla richiesta di accesso agli atti del
[...]
18.04.2024 formulata dalla (cfr. documentazione comprovante il Parte_1
riassorbimento di cui al doc. 4 e istanza accesso atti di cui al doc. 5 nonchè
Comunicazioni Obbligatorie Unilav e dai contratti di lavoro).
In particolare, nella nota dell' Controparte_10
del 03.05.2024, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano,
[...] dott. , è dedotto che “il servizio di Segretariato Sociale, Persona_1
Sportello Sociale e Pua è stato affidato dall' alla Controparte_11 [...]
dal 15 maggio 2021 al 28 febbraio 2022 con atto Parte_2
dirigenziale n. 28 del 221, mentre il Servizio di Sportello Sociale e PUA è stato affidato alla nel medesimo periodo con Parte_3 determina n. 29 del 2021” e che “il personale incaricato dalla
[...]
per l'espletamento dei Servizi di Segretariato Sociale Parte_1
Sportello Sociale e Porta Unica d'Accesso presso l'Ambito è stato CP_11
assunto dalla Cooperative subentranti in attuazione delle clausola sociale” (cfr. nota Ambito di cui al doc_4).
Da tale nota, che non risulta essere stata contestata da parte resistente, si evince che siamo in presenza di un cambio di appalto e che, pacificamente, il personale
5 licenziato dalla ricorrente è stato assunto dalle cooperative subentranti nell'appalto in attuazione della clausola sociale ex art. 37 del ccnl di categoria.
Deve dunque ritenersi sussistente l'ipotesi di esonero dal pagamento del ticket di cui all'art. 2, comma 34, l. 92/12 configurandosi proprio uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa in esame, essendo specificato in atti che il personale incaricato dalla per l'espletamento Parte_1 dei Servizi di Segretariato Sociale Sportello Sociale e Porta Unica d'Accesso presso l'Ambito di Lucera è stato assunto dalla subentranti in Parte_1 attuazione delle clausola sociale a seguito della cessazione dell'appalto della ricorrente e dell'affidamento, stante l'urgenza, tramite trattativa diretta, del servizio di Segretariato Sociale, Sportello Sociale e Pua alla Parte_2
e del Servizio di Sportello Sociale e PUA alla
[...] Parte_3
.
[...]
4.
Ne consegue che il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' con nota prot. .1100.18/03/2024.0075033 del CP_1 CP_1
18/03/2024.
5.
Le spese di lite vanno interamente compensate nella misura di un terzo tenuto conto delle questioni trattate e della natura interpretativa della controversia e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la somma richiesta dall' con nota prot. .1100.18/03/2024.0075033 del 18/03/2024; CP_1 CP_1
6 2. condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1865,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, con distrazione
Così deciso in Benevento, 15/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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