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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22634/2024
TRA
C.F. n.q. di erede della defunta Parte_1 C.F._1 Persona_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di C.F._2
Genova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.10.2024, il ricorrente esponeva:
- che con provvedimento datato 8 marzo 2024, modello RI-EREDI-MAV, con “Oggetto:
Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 02233578 della Sig.ra
”, l' gli comunicava, n.q. di erede della signora “che, per il Persona_1 CP_1 Persona_1
periodo 01/01/2010 al 31/07/2010, sulla pensione cat. INVCIV n. 02233578 della sig.ra Per_1
, eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un
[...]
importo complessivo di euro 2.989,88 per i seguenti motivi: - A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta;
- E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; - che in data 23/04/2024 presentava ricorso in sede amministrativa al Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro;
- che nella fattispecie, maturava la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma di € 2.989,88, poiché la richiesta restitutoria dell' era datata 8.3.2024, a fronte del pagamento ritenuto non CP_1
dovuto, per il periodo dal 01/01/2010 al 31/07/2010, sulla prestazione assistenziale cat. INVCIV, che era in godimento a sua figlia;
- che l'ente previdenziale, dopo aver provveduto al pagamento suindicato, assumeva per più di 10 anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione ex art 2033 c.c.) un atteggiamento di assoluta inerzia non avendo provveduto all'adozione di alcun ulteriore atto di ripetizione dell'indebito, ad eccezione del provvedimento impugnato, notificatogli 14 anni dopo il pagamento reclamato in restituzione;
- che il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla data del pagamento;
- che la defunta percepiva legittimamente la pensione Cat. INVCIV n. 02233578 quale Persona_1
cieco assoluto (L. 382/70 e L. 508/88), in virtù del verbale sanitario depositato agli atti.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel seguente modo: “- in via preliminare, accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione della somma di € 2.989,88, reclamata in restituzione dall' - in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza del CP_1
provvedimento impugnato. Vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, per fattone anticipo”.
L' , ritualmente citato, si costituiva allegando di aver provveduto all'annullamento CP_1 dell'indebito impugnato con conseguente cessazione della materia del contendere;
quanto alle spese di lite, chiedeva la compensazione integrale delle stesse.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente con note depositate il 27.02.2025 si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso in esame è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto all'annullamento dell'indebito impugnato, come dedotto anche da parte ricorrente.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite. Sul punto, in mancanza di prova della preesistenza dell'annullamento rispetto al deposito e alla notifica del ricorso e/o di elementi da cui si deducono i motivi dell'annullamento, si deve ritenere che l'annullamento sia sopravvenuto al deposito e alla notifica del ricorso e le spese si devono liquidare a carico dell' , secondo il criterio della CP_1
soccombenza virtuale. CP_ Pertanto, in applicazione del suddetto principio, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, nei confronti di parte ricorrente che liquida in € 1312,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
Si comunichi.
Napoli, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22634/2024
TRA
C.F. n.q. di erede della defunta Parte_1 C.F._1 Persona_1
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di C.F._2
Genova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.10.2024, il ricorrente esponeva:
- che con provvedimento datato 8 marzo 2024, modello RI-EREDI-MAV, con “Oggetto:
Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 02233578 della Sig.ra
”, l' gli comunicava, n.q. di erede della signora “che, per il Persona_1 CP_1 Persona_1
periodo 01/01/2010 al 31/07/2010, sulla pensione cat. INVCIV n. 02233578 della sig.ra Per_1
, eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un
[...]
importo complessivo di euro 2.989,88 per i seguenti motivi: - A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta;
- E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; - che in data 23/04/2024 presentava ricorso in sede amministrativa al Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro;
- che nella fattispecie, maturava la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma di € 2.989,88, poiché la richiesta restitutoria dell' era datata 8.3.2024, a fronte del pagamento ritenuto non CP_1
dovuto, per il periodo dal 01/01/2010 al 31/07/2010, sulla prestazione assistenziale cat. INVCIV, che era in godimento a sua figlia;
- che l'ente previdenziale, dopo aver provveduto al pagamento suindicato, assumeva per più di 10 anni (arco temporale di perfezionamento della prescrizione ex art 2033 c.c.) un atteggiamento di assoluta inerzia non avendo provveduto all'adozione di alcun ulteriore atto di ripetizione dell'indebito, ad eccezione del provvedimento impugnato, notificatogli 14 anni dopo il pagamento reclamato in restituzione;
- che il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla data del pagamento;
- che la defunta percepiva legittimamente la pensione Cat. INVCIV n. 02233578 quale Persona_1
cieco assoluto (L. 382/70 e L. 508/88), in virtù del verbale sanitario depositato agli atti.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel seguente modo: “- in via preliminare, accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione della somma di € 2.989,88, reclamata in restituzione dall' - in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza del CP_1
provvedimento impugnato. Vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, per fattone anticipo”.
L' , ritualmente citato, si costituiva allegando di aver provveduto all'annullamento CP_1 dell'indebito impugnato con conseguente cessazione della materia del contendere;
quanto alle spese di lite, chiedeva la compensazione integrale delle stesse.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente con note depositate il 27.02.2025 si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
CP_ Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso in esame è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto all'annullamento dell'indebito impugnato, come dedotto anche da parte ricorrente.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato solo successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite. Sul punto, in mancanza di prova della preesistenza dell'annullamento rispetto al deposito e alla notifica del ricorso e/o di elementi da cui si deducono i motivi dell'annullamento, si deve ritenere che l'annullamento sia sopravvenuto al deposito e alla notifica del ricorso e le spese si devono liquidare a carico dell' , secondo il criterio della CP_1
soccombenza virtuale. CP_ Pertanto, in applicazione del suddetto principio, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, nei confronti di parte ricorrente che liquida in € 1312,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
Si comunichi.
Napoli, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia