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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2625 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1969,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/05/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Teresa Rigo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti a Piazzola sul Brenta (PD) il 14.05.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2011, numero 3, parte II, serie A, ordinando ai competenti uffici dello Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni ed adempimenti, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1. disporsi l'affido condiviso dei figli minori e , con esercizio Per_1 Persona_2
congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse per i figli e disgiunto, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente di tutti e due presso il domicilio paterno;
2. disporsi che la sig.ra possa vedere e tenere con sé i due figli minori: Pt_2
- un week end a settimane alterne, da sabato pomeriggio (prelevandoli alle ore 16) a domenica sera (riaccompagnandoli presso l'abitazione paterna alle ore 21, dopo la cena);
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi secondo le esigenze dei ragazzi,
indicativamente nei giorni di martedì e giovedì (prelevandoli sempre alle ore 16),
compreso un pernottamento in uno dei due pomeriggi. Nel giorno in cui non pernotteranno presso la madre, la medesima li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna, alle ore 21, dopo la cena. Nell'altro li accompagnerà direttamente a scuola il mattino successivo;
- una settimana durante le vacanze natalizie, ricomprendendovi, ad anni alterni, il
2 Natale o il Capodanno;
- durante le vacanze pasquali i minori resteranno tre giorni con il padre,
ricomprendendovi, ad anni alterni, la domenica di Pasqua;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. La madre comunicherà al sig. , entro il 30 aprile di ciascun anno, le settimane prescelte. Pt_1
3. confermarsi a carico del sig. l'obbligo del mantenimento in via Parte_1
esclusiva dei due figli minori.
4. disporsi a carico della signora l'obbligo di rimborsare al sig. il 50% Pt_2 Pt_1
delle spese di vestiario dei figli minori e il 50% di tutte le spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza, che forma parte integrante del ricorso introduttivo.
Il rimborso di dette spese sarà effettuato entro 15 giorni dall'inoltro della documentazione giustificativa.
5. darsi atto che i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di non assumere pretese economiche uno nei confronti dell'altro.
6. le spese legali della procedura saranno a carico di entrambi i ricorrenti, per la metà
ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Piazzola Sul Brenta (PD) in data
3 14.05.2011.
All'esito dell'udienza del 28.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 24/11/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti in forza del quale il padre si farà carico in via esclusiva del mantenimento ordinario dei due figli minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Piazzola Sul Brenta (PD) il 14.05.2011 alle
[...] Parte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazzola Sul Brenta (PD) al n. 3, parte II, serie A, anno
2011;
c) nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2625 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1969,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/05/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Teresa Rigo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti a Piazzola sul Brenta (PD) il 14.05.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2011, numero 3, parte II, serie A, ordinando ai competenti uffici dello Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni ed adempimenti, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1. disporsi l'affido condiviso dei figli minori e , con esercizio Per_1 Persona_2
congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse per i figli e disgiunto, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente di tutti e due presso il domicilio paterno;
2. disporsi che la sig.ra possa vedere e tenere con sé i due figli minori: Pt_2
- un week end a settimane alterne, da sabato pomeriggio (prelevandoli alle ore 16) a domenica sera (riaccompagnandoli presso l'abitazione paterna alle ore 21, dopo la cena);
- due pomeriggi a settimana, da individuarsi secondo le esigenze dei ragazzi,
indicativamente nei giorni di martedì e giovedì (prelevandoli sempre alle ore 16),
compreso un pernottamento in uno dei due pomeriggi. Nel giorno in cui non pernotteranno presso la madre, la medesima li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna, alle ore 21, dopo la cena. Nell'altro li accompagnerà direttamente a scuola il mattino successivo;
- una settimana durante le vacanze natalizie, ricomprendendovi, ad anni alterni, il
2 Natale o il Capodanno;
- durante le vacanze pasquali i minori resteranno tre giorni con il padre,
ricomprendendovi, ad anni alterni, la domenica di Pasqua;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. La madre comunicherà al sig. , entro il 30 aprile di ciascun anno, le settimane prescelte. Pt_1
3. confermarsi a carico del sig. l'obbligo del mantenimento in via Parte_1
esclusiva dei due figli minori.
4. disporsi a carico della signora l'obbligo di rimborsare al sig. il 50% Pt_2 Pt_1
delle spese di vestiario dei figli minori e il 50% di tutte le spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza, che forma parte integrante del ricorso introduttivo.
Il rimborso di dette spese sarà effettuato entro 15 giorni dall'inoltro della documentazione giustificativa.
5. darsi atto che i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di non assumere pretese economiche uno nei confronti dell'altro.
6. le spese legali della procedura saranno a carico di entrambi i ricorrenti, per la metà
ciascuno.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Piazzola Sul Brenta (PD) in data
3 14.05.2011.
All'esito dell'udienza del 28.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 24/11/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti in forza del quale il padre si farà carico in via esclusiva del mantenimento ordinario dei due figli minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Piazzola Sul Brenta (PD) il 14.05.2011 alle
[...] Parte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazzola Sul Brenta (PD) al n. 3, parte II, serie A, anno
2011;
c) nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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