Sentenza 28 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/12/2021, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2021
N. 00468/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Tagliamonte e Marco Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74;
per l'annullamento
1) del decreto del Ministro dell’Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - -OMISSIS-, successivamente notificato -OMISSIS-, di rigetto del ricorso presentato in data -OMISSIS- per l’annullamento del Decreto del Prefetto di Isernia n.-OMISSIS-;
2) di quest’ultimo decreto prefettizio, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di revoca in autotutela del decreto dello stesso Prefetto di Isernia -OMISSIS-, recante divieto, intimato nei confronti del sig. -OMISSIS-, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
3) degli esiti dell’istruttoria espletata dalle Forze di Polizia, di estremi e contenuto non conosciuti, relativa alla richiesta di riesame del decreto prefettizio n.-OMISSIS-;
4) dell’informativa della Questura di Isernia del -OMISSIS-, di estremi e contenuto non conosciuti;
5) nonché di ogni altro atto, accertamento, nota procedimentale e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti, allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l’eventuale proposizione di motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Isernia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In ordine ai fatti di causa occorre premettere quanto segue:
- in data -OMISSIS-sporgeva una denuncia per ingiuria e minaccia nei confronti del sig. -OMISSIS-, per le frasi dallo stesso pronunciate nel corso di un litigio avvenuto tra loro (all’epoca coniugi) il -OMISSIS-;
- il sig. -OMISSIS- veniva quindi deferito all’autorità giudiziaria per la violazione degli -OMISSIS-;
- sulla base dei predetti fatti venivano adottati, nei confronti del sunnominato, il decreto della Questura di Isernia n.-OMISSIS-, di revoca della licenza per il porto d’armi uso caccia, e il decreto della Prefettura -OMISSIS-recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- tali provvedimenti venivano impugnati innanzi a questo Tribunale, il quale, con sentenza -OMISSIS-, respingeva il ricorso;
- in data -OMISSIS-l’interessato presentava una richiesta di riesame in autotutela del decreto prefettizio del -OMISSIS-, ma l’istanza veniva rigettata con decreto n.-OMISSIS-;
- avverso tale decreto il sig. -OMISSIS- proponeva allora un ricorso gerarchico, che veniva tuttavia anch’esso respinto con il decreto del Ministero dell’Interno del 4.07.2019 costituente oggetto principale del presente gravame.
2. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS-, nell’impugnare i predetti provvedimenti denegativi del riesame, ha dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 10, 39, 43 e ss. del R.D. 18.06.1931, n. 773), eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del 15.12.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato, e ciò esime il Collegio dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.
6. Con un primo ordine di censure il ricorrente deduce i vizi di difetto di istruttoria e motivazione, per avere i provvedimenti impugnati posto a proprio esclusivo fondamento la querela proposta dalla ex moglie dell’interessato senza considerare che la prima era stata rimessa pochi giorni dopo la sua presentazione, né il fatto che il procedimento penale da essa scaturito era stato archiviato.
Sotto un secondo profilo gli stessi vizi vengono dedotti in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare dei fatti sopravvenuti rispetto all’adozione degli originari provvedimenti interdittivi, quali:
- la dichiarazione del -OMISSIS-in cui la ex moglie del sig. -OMISSIS- attestava la buona indole dell’ex marito e gli attuali ottimi rapporti tra i due, affermando altresì di non essersi mai sentita in concreto minacciata da lui;
- l’attestazione di buona condotta morale e civile del sig. -OMISSIS- rilasciata dal sindaco del Comune di-OMISSIS-;
- una dichiarazione con cui il Parroco della parrocchia -OMISSIS-affermava che il sig. -OMISSIS- svolgeva una vita onesta e ispirata ai principi cristiani ed era attivo in opere di volontariato;
- il significativo tempo trascorso tra i fatti contestati e l’istanza di riesame.
Più in generale, con i motivi di ricorso si contesta che il provvedimento impugnato abbia omesso di effettuare una valutazione complessiva della personalità del -OMISSIS-, dando oltretutto esclusivo rilievo al contenuto della querela della ex moglie.
7. Il Collegio deve tuttavia anzitutto evidenziare che i provvedimenti in questa sede impugnati sono motivati sulla base delle medesime ragioni poste a fondamento del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, la cui legittimità è stata già accertata da questo Tribunale con sentenza -OMISSIS- passata in giudicato.
Dalle considerazioni contenute in tale pronuncia, che qui di seguito si riproducono, non pare quindi possibile nemmeno in questa sede prescindere:
«(…) i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono stati adottati sulla base della proposta del 2 dicembre 2014 con cui la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- riferiva di aver ricevuto una denuncia nella quale la sig.ra -OMISSIS-, coniuge del sig. -OMISSIS- odierno ricorrente, sosteneva che il marito in data 30 novembre 2014 l’avrebbe ingiuriata e minacciata di morte.
Secondo il ricorrente tali fatti non potrebbero essere presi in considerazione, in quanto la querela è stata rimessa e il procedimento è stato archiviato su conforme richiesta del Pubblico Ministero.
Sennonché, ritiene in contrario il Collegio, che le rappresentate sopravvenienze non incidano in via di principio sulla correttezza delle valutazioni alla base dei provvedimenti gravati, in quanto la remissione della querela e la stessa archiviazione del procedimento penale, pur sottraendo rilevanza penale alle condotte ascritte al ricorrente, non ne eliminano la significanza sintomatica per come ravvisata dalle Autorità competenti. Queste ultime hanno compiuto una valutazione, avente finalità di tipo cautelativo, che non risulta manifestamente illogica o irragionevole e che non appare inficiata da eccesso di potere, essendo anche in linea con la circolare ministeriale n. 557/B.9471.10100.2(4)1 del 9 maggio 2003 secondo cui nei provvedimenti concernenti le armi è necessario valutare ogni qualificata segnalazione di eventi e condotte “che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso dei requisiti di affidabilità richiesti”.
Tale apprezzamento, secondo l’unanime giurisprudenza, risulta altamente discrezionale e appare, nel caso di specie, esercitato in maniera congrua, logica e motivata, sulla scorta di elementi di fatto, che non sono stati smentiti dalle allegazioni attoree, e che – quanto meno – fanno sorgere legittimi dubbi sul pericolo di un uso improprio delle armi da parte del ricorrente, con la conseguenza che non si ravvisano gli estremi per affermare che l’autorità abbia agito in violazione delle norme di legge, o sia incorsa in eccesso di potere (cfr. ex multis: TAR Molise n. 616/2014, cit.).
Va ricordato, in proposito, che “il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento al fatto che non utilizzi le stesse in modo improprio” (cfr: TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 19 dicembre 2013, n. 3037; nello stesso senso TAR Molise, 24 febbraio 2015, n. 76). La giurisprudenza, del resto, è univoca nel ritenere che le valutazioni delle autorità di pubblica sicurezza in materia di possesso delle armi possono legittimamente fondarsi su elementi di fatto significativi, ancorché questi non abbiano, o non abbiano assunto, rilievo penale: “Ai sensi degli art. 11 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 la detenzione delle armi può essere vietata anche in assenza di sentenza penale di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla condotta, sia venuta meno la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto” (cfr: TAR Piemonte, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 1284). La valutazione sulla sopravvenuta inaffidabilità all'uso delle armi, che costituisce il presupposto dei provvedimenti di revoca della licenza di porto d'armi e del divieto di detenzione delle medesime, pertanto, “non deve essere necessariamente ancorata all'eventuale pendenza di procedimenti penali ed alla loro definizione, ma deve essere evinta dall'esame dei fatti storici che ne costituiscono il fondamento, atteso che un giudizio negativo in termini di affidabilità ben potrebbe essere fondato su vicende e situazioni personali del soggetto che non assumono in nessun modo, nemmeno a livello di astratta qualificazione, rilevanza penale” (cfr: TAR Piemonte, sez. II, 25 ottobre 2012, n. 1153; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 1° marzo 2010, n. 254; TAR Liguria, sez. II, 2 aprile 2009, n. 854).
In realtà, la facoltà di portare armi corrisponde a un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché la P.A. può legittimamente negare il porto d’armi anche qualora la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (cfr.: TAR Molise n. 76/2015 cit. )».
8. Alla luce dei precisi punti fermi appena ricordati, al Collegio residua allora, in questa sede, solo da verificare se gli elementi sopravvenuti sottoposti all’Amministrazione dal privato, mediante la proposizione dell’istanza di riesame, siano di rilievo tale da giustificare la revoca del decreto della Prefettura n. -OMISSIS-; questo anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nel rispetto del dettato normativo della disposizione, configurante una misura preventiva sine die, può riconoscersi al destinatario l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'Amministrazione un riesame della propria posizione, quando sia rappresentato un mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dallo stesso ” (cfr. TAR Campania - Napoli, n. 2210 del 2020; in senso analogo cfr. TAR Molise n. 298/2021).
Orbene, è opinione del Collegio che i provvedimenti impugnati, lì dove confermano il diniego di detenzione delle armi nei confronti del ricorrente, non siano affetti da abnormità o illogicità di sorta, ma, al contrario, si pongano motivatamente in linea con l’orientamento giurisprudenziale, richiamato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25.11.2020 recante “ Recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di applicazione dell’articolo 30 TULPS ”, la quale consente un riesame delle istanze in materia solo ove sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:
- decorso di un tempo ragionevole dall’adozione del provvedimento inibitorio;
- presenza di significative sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità.
In relazione al requisito temporale, il Collegio reputa in via di principio congruo e ragionevole il termine quinquennale (tra la presentazione dell’istanza di riesame e i fatti posti a base dell’originario provvedimento) individuato da una recente pronuncia del T.A.R. Campania, la n. 2210 del 2020, che l’Amministrazione dell’Interno ha poi recepito nella richiamata circolare del 25.11.2020 quale periodo di tempo significativo minimo idoneo, con il suo decorso, a rendere doveroso il riesame da parte della Prefettura di un proprio pregresso provvedimento di divieto di detenzione di armi.
Ebbene, nel caso di specie non sono però trascorsi nemmeno quattro anni tra la presentazione della richiesta di riesame (22.11.2018), l’originario decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi e i fatti del novembre 2014 sui quali lo stesso poggia.
Ne consegue che i provvedimenti oggetto del presente esame possono già in via di principio ritenersi legittimi, non potendosi normalmente riconoscere, a un periodo temporale inferiore ai 5 anni, attitudine a far considerata superata la valutazione precedente, e tantomeno effetti di affievolimento delle esigenze di tutela della collettività cui il divieto in parola è preordinato, fermo restando che la presentazione di un’ulteriore istanza di riesame dovrebbe oggi essere diversamente valutata dalla Prefettura sotto questo profilo, a circa 7 anni ormai dagli eventi; si tratta difatti una distanza di tempo tale da esigere una rinnovata valutazione della posizione del -OMISSIS- anche alla luce della condotta da lui medio tempore tenuta.
Quanto al requisito dell’esistenza di un mutamento sostanziale delle circostanze si osserva quanto segue.
Se pure è vero che l’Amministrazione non risulta aver preso un’espressa posizione specifica sui documenti prodotti dall’istante a fondamento della propria richiesta di riesame, è opinione del Collegio che tanto sia avvenuto, e possa ben essere giustificato, per il semplice fatto che quelle così allegate costituivano, all’evidenza, sopravvenienze non certo decisive ai fini di un ipotetico superamento delle precedenti valutazioni poco prima espresse dalla stessa Amministrazione.
Ed invero, quanto alla dichiarazione postuma della ex moglie dell’interessato, deve rilevarsi che tale atto, sebbene di contenuto non del tutto irrilevante ai fini della valutazione della posizione del sig.-OMISSIS-, era comunque intervenuto (in data 4.08.2018, e perciò) in un periodo ancora piuttosto prossimo a quello della commissione dei fatti (-OMISSIS-) e della susseguente denuncia penale (1°12.2014), tenuto anche conto della gravità dei comportamenti contestati (minaccia di morte).
Per le medesime ragioni non potevano rivestire apprezzabile efficacia, al fine di giustificare l’adozione di un provvedimento di autotutela, nemmeno la dichiarazione del Sindaco del Comune e quella del Parroco. E questo anche alla luce del fatto che le stesse, per il loro contenuto eccessivamente astratto e generico, non risultavano idonee a fornire elementi atti a superare le valutazioni, ampiamente discrezionali, espresse a suo tempo dalla Prefettura in ordine all’assenza in capo al -OMISSIS- di un piena affidabilità nell’uso delle armi.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dunque essere respinto.
10. Le spese di lite possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi dei soggetti privati qui menzionati.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Marianna Scali, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.