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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 398/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Cosimo Iannone ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CP_1 C.F._2
in atti, dall'avv. Irma Loredana Scarpa ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27.03.2025 i ricorrenti dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale in data 3.4.2021 è nato il figlio;
che il rapporto Per_1 sentimentale, un tempo felice, è progressivamente fallito, dunque, ad oggi, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che è volontà dei ricorrenti formalizzare l'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1. Stabilire che il figlio minore [nato a [...] il [...]] sia collocato, come di fatto già è Per_1
avvenuto dalla sua nascita, presso la residenza della IG,ra sita in Castel San Giorgio Pt_1
(Sa) alla via Capuano Avvocato Aniello n.30, e sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative alla vita del bambino (quali, per esempio, istruzione, educazione, salute, sport e religione). Tutte le altre decisioni — ad eccezione di quelle riferibili all'ordinaria amministrazione, che potranno essere assunte anche in via disgiunta nei periodi in cui ciascun genitore terrà il figlio presso di sé — dovranno essere assunte concordemente rispettando la sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
2. entrambi i genitori, nei periodi in cui avranno il figlio presso di sé, avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa al bambino;
di riferire le località nelle quali risiederanno con il figlio nei periodi di vacanza e di garantire all'altro genitore un contatto telefonico giornaliero tanto nel periodo ordinario che nel 'periodo di vacanza;
3. i tempi di permanenza del minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo, Stante la tenera età del bambino,
i ricorrenti stabiliscono che il piccolo non pernotterà con il padre. In mancanza di accordo il padre potrà tenere con sé il piccolo tanto nel periodo invernale che estivo: a) due sabati Per_2 al mese (alternati) dalle ore 15:00 alle 21:00 prendendolo e riaccompagnandolo presso la residenza della SI.ra , dopo averlo fatto cenare. b) due lunedì al mese (alternati) dalle Pt_1 ore 17:00 alle 20;00 prendendolo e riaccompagnandolo presso la residenza della SI.ra , Pt_1 dopo averlo fatto cenare. c) Diritto di visita durante le festività del Santo Natale:
RELATIVAMENTE ALLE FESTIVITÀ DI NATALE i genitori, stante la mancata previsione del pernotto, stabiliscono che il piccolo sarà in compagnia dei genitori nei giorni 24/12 e 25/12, secondo il seguente calendario: il Padre trascorrerà a partire dall'anno 2024 in compagnia del bambino il giorno 25.12 dalle ore 11.00 del mattino sino alle ore 16,00 del pomeriggio, prendendolo e riaccompagnandolo presso la residenza della SI.ra , salvo diversi accordi;
Pt_1 relativamente al Capodanno i genitori, stante la mancata previsione del pernotto, stabiliscono che il piccolo sarà in compagnia dei genitori nei giorni 31/12 e 01/01, secondo il seguente calendario: il padre trascorrerà a partire dal Natale 2024 in compagnia del bambino il giorno 01.01 dalle ore
11.00 del mattino sino alle ore 16.00 del pomeriggio, prendendolo e riaccompagnandolo presso la residenza della SI.ra , salvo diversi accordi;
relativamente all'Epifania il bambino Pt_1 trascorrerà un anno in compagnia del padre dalle ore 10;00 del mattino sino alle ore 15.00, fermandosi anche per pranzo, e l'anno successivo dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00 fermandosi per cena. Così facendo il piccolo potrà festeggiare e ricevere i doni da entrambi i genitori;
Per_1
d) DIRITTO DI VISITA DURANTE LE FESTIVITÀ DELLA PASQUA: Il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis saranno regolati allo stesso modo, e cioè un arino il bambino sarà in compagnia del padre il giorno di Pasqua dalle ore 11.00 del mattino e sino alle ore 16.00, mentre l'anno successivo il figlio trascorrerà il giorno di Lunedì in Albis in compagnia del padre dalle ore 15.00 del mattino e sino alle ore 21.00; e) DIRITTO DI VISITA DURANTE IL PERIODO ESTIVO:
Relativamente al periodo estivo (10 giugno — 15 settembre), il padre terrà con sé il bambino per sette giorni, senza pernotto, anche non consecutivi dalle ore 09.00 del mattino alle ore 12.00.
Parimenti anche la IG.ra terrà con sé il figlio per sette giorni, anche non consecutivi, Pt_1 resta inteso che in questi giorni il diritto di visita del padre sarà sospeso. Il IG. si impegna CP_1
a comunicare alla IG.ra le date di cui sopra, entro il 31 maggio di ogni anno, mentre la Pt_1 IG.ra comunicherà le date di cui sopra entro il 15 giugno;
f) NEI GIORNI Pt_1
DELL'ONOMASTICO E DEL COMPLEANNO DEL BAMBINO — in caso di mancanza di accordo per un festeggiamento congiunto — il festeggiato consumerà un pasto con il padre
(compatibilmente con i suoi impegni scolastici e con gli impegni professionali delle parti), fermo restante il principio dell'alternanza annuale tra pranzo (dalle ore 11.00 alle ore 16.00) e cena
(dalle ore 16.00 alle ore 21.00) iniziando dal pranzo anno 2024; g) RELATIVAMENTE AI GIORNI
DELL'ONOMASTICO E DEL COMPLEANNO DEI GENITORI E DELLA FESTA DEL PAPA E
DELLA MAMMA il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà (dalle ore 16.00 alle ore 21.00), mentre trascorrerà con la mamma i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma. Tanto, indipendentemente dal calendario del diritto di visita del minore in quei giorni particolari, ove verrà data prevalenza alla ricorrenza;
4. il IG. contribuirà al mantenimento del figlio mediante un assegno di mantenimento CP_1 mensile pari ad 250,00, da corrispondersi entro 11 15 di ogni mese in favore della IG.ra Pt_1 mediante bonifico bancario s. c.c. intestato alla percipiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie riferibili al bambino, previo accordo tra loro e purché debitamente giustificate, da intendersi per tali: LE SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO
DI ENTRAMBI I GENITORI, SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE: -scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, spese di viaggio tra Castel San Giorgio e la Città scelta per compiere il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e baby-sitter l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini -car, macchina, motorino, moto), spese relative a particolari ricorrenze
(compleanni, regali e varie); -spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• -spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. LE
SPESE STRAORDINARIE "OBBLIGATORIE", PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA
CONCERTAZIONE: - libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
e per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento, le parti rimandano alle linee guida rilasciate dal ConIGlio Nazionale Forense il
29.11.2017; 6. le parti concordano che l'assegno Unico sarà percepito da entrambi al 50% pro- capite;
7. le parti, altresì, si impegnano, considerata la tenera età del bambino, ad evitare nell'immediato, contatti diretti tra lo stesso ed i futuri compagni.
8. le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra.
9. spese compensate tra le parti.”.
Fissata l'udienza del 1.07.2025, innanzi al Giudice rel. deIGnato, per la comparizione delle parti,
(giusto decreto presidenziale del 3.04.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto. Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore di cui al ricorso congiunto, sottoscritto dalle medesime, Per_1 essendo conformi al suddetto principio generale e, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto della natura del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così dispone: accoglie il ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti, alle condizioni dalle medesime pattuite in relazione all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore;
Per_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 3.7.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire