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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6354 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 9565/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. CIRCI ANDREA ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta in base ad un contratto a tempo pieno e determinato decorrente dal 13 giugno al 13 settembre 2024 che prevedeva mansioni di responsabile di cantiere e inquadramento nel VI livello del CCNL edilizia piccole e medie aziende
(vedi contratto di assunzione e buste paga).
1.1 Con ricorso depositato in data 13.3.25 deduce: che prima della assunzione aveva concordato con il legale rappresentante della società il pagamento di una retribuzione netta mensile di € 3500, oltre agli istituti di retribuzione indiretta e differita calibrati su tale somma;
che tale pattuizione risultava trasfusa nel contratto attraverso la seguente previsione:
“le saranno assicurate le condizioni retributive del C.C.N.L. di cui sopra
TO TT 3.500,00
RATEI 13MA E 14MA E TFR EROGATI MENSILMENTE
pagina 1 di 2 INOLTRE VERRANNO EROGATI RIMBORSI SPESE PER SPOSTAMENTI
DIARIE, TRASFERTE E RIMBORSI CARBURANTI”; di aver ricevuto in base alle buste paga importi non conformi a quelli concordati in quanto la retribuzione mensile è stata parametrata alla retribuzione lorda di € 2319,48 e il calcolo delle mensilità aggiuntive, di ferie e permessi non goduti e del tfr non è stato calibrato sulla somma netta mensile concordata di € 3500,00; di avere diritto al pagamento, in base a quanto concordato, della somma lorda di € 11.069,10 o in subordine di quella netta di € 5.873,87, a titolo di retribuzione diretta, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e tfr.
2.- è rimasta contumace. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- L'interpretazione della clausola sopra riportata induce a ritenere che al ricorrente sia stato riconosciuto un superminimo mensile di € 3500,00 netti mensili compresi i ratei delle mensilità aggiuntive e del tfr erogati mensilmente. Ciò trova riscontro nell'utilizzo dell'avverbio “inoltre” che indica una aggiunta, sempre mensile, riferita a diarie, rimborsi e trasferte e non anche alle mensilità aggiuntive e al tfr.
Pertanto, avendo come riferimento il conteggio contenuto in ricorso, relativo alle somme nette erogate (risultanti dalle buste paga) e a quelle rivendicate (in base al contratto), detratte da queste ultime le somme conteggiate a titolo di ratei di mensilità aggiuntive e di TFR (perché ritenute dal
Tribunale incluse nella somma mensile di € 3500,00, al ricorrente compete la somma netta di €
3.356,67 per i titoli indicati nel conteggio riparametrati al compenso mensile netto di € 3500 comprensivo di ratei di mensilità aggiuntive e tfr.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di
€ 3.356,67 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli importi al saldo;
2) Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2000,00, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 9565/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. CIRCI ANDREA ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta in base ad un contratto a tempo pieno e determinato decorrente dal 13 giugno al 13 settembre 2024 che prevedeva mansioni di responsabile di cantiere e inquadramento nel VI livello del CCNL edilizia piccole e medie aziende
(vedi contratto di assunzione e buste paga).
1.1 Con ricorso depositato in data 13.3.25 deduce: che prima della assunzione aveva concordato con il legale rappresentante della società il pagamento di una retribuzione netta mensile di € 3500, oltre agli istituti di retribuzione indiretta e differita calibrati su tale somma;
che tale pattuizione risultava trasfusa nel contratto attraverso la seguente previsione:
“le saranno assicurate le condizioni retributive del C.C.N.L. di cui sopra
TO TT 3.500,00
RATEI 13MA E 14MA E TFR EROGATI MENSILMENTE
pagina 1 di 2 INOLTRE VERRANNO EROGATI RIMBORSI SPESE PER SPOSTAMENTI
DIARIE, TRASFERTE E RIMBORSI CARBURANTI”; di aver ricevuto in base alle buste paga importi non conformi a quelli concordati in quanto la retribuzione mensile è stata parametrata alla retribuzione lorda di € 2319,48 e il calcolo delle mensilità aggiuntive, di ferie e permessi non goduti e del tfr non è stato calibrato sulla somma netta mensile concordata di € 3500,00; di avere diritto al pagamento, in base a quanto concordato, della somma lorda di € 11.069,10 o in subordine di quella netta di € 5.873,87, a titolo di retribuzione diretta, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e tfr.
2.- è rimasta contumace. Controparte_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- L'interpretazione della clausola sopra riportata induce a ritenere che al ricorrente sia stato riconosciuto un superminimo mensile di € 3500,00 netti mensili compresi i ratei delle mensilità aggiuntive e del tfr erogati mensilmente. Ciò trova riscontro nell'utilizzo dell'avverbio “inoltre” che indica una aggiunta, sempre mensile, riferita a diarie, rimborsi e trasferte e non anche alle mensilità aggiuntive e al tfr.
Pertanto, avendo come riferimento il conteggio contenuto in ricorso, relativo alle somme nette erogate (risultanti dalle buste paga) e a quelle rivendicate (in base al contratto), detratte da queste ultime le somme conteggiate a titolo di ratei di mensilità aggiuntive e di TFR (perché ritenute dal
Tribunale incluse nella somma mensile di € 3500,00, al ricorrente compete la somma netta di €
3.356,67 per i titoli indicati nel conteggio riparametrati al compenso mensile netto di € 3500 comprensivo di ratei di mensilità aggiuntive e tfr.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di
€ 3.356,67 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli importi al saldo;
2) Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2000,00, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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