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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 30635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30635 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G. n. 23192/2020 promosso da Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in per- sona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
ricorrente contro Comune di RR d'AL, in persona del Sindaco pro tempore;
intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 278/2020, pubblicata il 16/03/2020. Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza pubblica del 10/07/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe. Civile Sent. Sez. 1 Num. 30635 Anno 2025 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: REGGIANI ELEONORA Data pubblicazione: 20/11/2025 2 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24/05/2013 il Comune di RR D'AL ha riassunto davanti al Tribunale di Ancona la causa inizialmente promossa davanti al TAR Marche nei confronti della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della declaratoria d'inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso presentato dal medesimo Comune contro il provvedimento del 20/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri, con il quale gli era stato ordinato di versare, in favore dello Stato, la somma di € 510.200,00 a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, l. n. 11/2005, in conseguenza della condanna dello Stato italiano, con la sentenza della Corte EDU dell'01/07/2008, al pagamento in favore della Giglio Costruzioni s.r.l. dell'importo com- plessivo di € 519.766,00, per violazione dell'art. 1 del Primo Proto- collo Addizionale e dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU. Nel giudizio riassunto, il Comune ha ribadito le ragioni della rite- nuta infondatezza dell'avversa pretesa già dedotte davanti al giudice amministrativo, chiedendo che venisse dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di rivalsa, con conseguente de- claratoria di nullità e/o disapplicazione del decreto anzidetto e, co- munque, con il rigetto di ogni richiesta fondata sul titolo appena de- scritto. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni convenute, che hanno resistito alla domanda. Con sentenza n. 1189/2016 l'adito Tribunale ha accolto la do- manda avanzata dal Comune, accertando l'insussistenza del menzio- nato credito. Avverso tale decisione hanno proposto appello il Ministero dell'E- conomia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Costituitosi il Comune, l'impugnazione è stata rigettata. La Corte d'appello ha, in particolare, richiamato la sentenza n. 219/2016 della Corte Costituzionale, che ha respinto le sollevate 3 di 19 questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 16 bis l. n. 11 del 2005, mettendo in luce come il fondamento del diritto di rivalsa debba essere individuato in una responsabilità per condotte imputa- bili agli enti destinatari dell'azione, poste in essere in violazione della Convenzione, senza che operi alcun automatismo tra la condanna dello Stato italiano da parte della Corte EDU e l'esperimento della menzionata azione, dovendo, invece, verificarsi l'esistenza di una qualche negligenza del Comune, che giustifichi il requisito della men- zionata “imputabilità”. In tale ottica, la stessa Corte ha rilevato: a) che la Gigli Costru- zioni s.r.l., con atto di citazione del 16/05/1986, aveva convenuto in giudizio il Comune di RR D'AL, chiedendo che fosse integrata l'indennità di esproprio di un'area di 20.847 mq, destinata alla rea- lizzazione di un PEEP, dopo avere già ricevuto, in data 21/03/1983, il pagamento di un importo "salvo conguaglio"; b) che nel corso del giudizio era entrata in vigore la l. n. 359 del 1992, il cui art. 5 bis prevedeva che la determinazione dell'indennità dovesse essere com- misurata alla semisomma del valore venale e del reddito dominicale, comportante, di fatto, un abbattimento di circa il 50% del valore venale del bene. La stessa Corte ha evidenziato che la condanna dello Stato ita- liano in sede comunitaria era stata irrogata, tenendo conto delle ac- certate violazioni delle disposizioni comunitarie e dei relativi proto- colli addizionali (riconducibili alla normativa nazionale sulla determi- nazione dell'indennità di esproprio, entrata in vigore durante l'iter giudiziario in esame), ma anche della durata eccessiva del processo per la determinazione di detta indennità. Tali violazioni erano state ritenute imputabili, rispettivamente, agli organi legislativi e a quelli giurisdizionali dello Stato, senza che fosse stata rilevata una qualche responsabilità al riguardo nei confronti del Comune. Secondo la Corte d'appello, in sintesi, la determinazione dell'in- dennità di esproprio non poteva essere effettuata dal Comune se non 4 di 19 nel modo in cui era stata effettivamente operata, sulla base della legislazione all'epoca vigente, e cioè nel rispetto della l. n. 359 del 1992. A tale argomento, la Corte d'appello ha aggiunto che la Gigli Co- struzioni s.r.l. aveva vantato una elevata pretesa indennitaria in un momento di particolare incertezza normativa, anche in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della l. n. 385 del 1980, che aveva affermato la necessità di riconoscere un ristoro non lesivo dei diritti dell'espropriato (ma non necessariamente individuabile nel prezzo che l'immobile avrebbe avuto in sede di libera contrattazione di com- pravendita), poi seguita dall'adozione della l. n. 359 del 1992, che aveva previsto un sostanziale dimezzamento degli importi riconosci- bili a titolo di indennizzo espropriativo, rispetto al valore di mercato, nella specie operato all'esito dell'iter giudiziario, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ove correttamente il Comune aveva esercitato il proprio diritto di vedere riconoscere in sede pro- cessuale quanto dovuto in base ai parametri normativi vigenti. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidato a un solo motivo di doglianza. Il Comune è rimasto intimato. Fissata l'udienza pubblica di discussione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, in data 05/06/2025, ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis, comma 5, l. n. 11 del 2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 5 di 19 Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello ha errato nell'escludere ogni responsabilità del Comune nella gestione dell'iter del provvedi- mento espropriativo dichiarato illegittimo dalla Corte EDU, poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983, che ha dichiarato incostituzionale, tra l'altro, l'art. 1, commi 1 e 2, della l. n. 385 del 1980, ha avuto nuovamente efficacia la l. n. 2359 del 1865, in base alla quale l'indennità di esproprio deve corrispondere al giusto prezzo del bene in una libera contrattazione (pari, dunque, al valore di mercato). Le stesse parti hanno evidenziato che la Gigli Costruzioni s.r.l., nel 1986, ha adito il giudice, perché il Comune non voleva liquidare l'indennizzo secondo il criterio sopra indicato, aggiungendo che im- propriamente la sentenza impugnata aveva evocato l'operatività dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, trattandosi di disposizione entrata in vigore dopo l'instaurazione della controversia. Gli stessi ricorrenti hanno, poi, aggiunto che, nel caso di specie, era indubbio che l'espropriazione avesse determinato un esclusivo vantaggio per l'Amministrazione comunale, che aveva acquisito al proprio patrimonio il terreno ed anche l'opera pubblica su di esso realizzata e, pertanto, doveva essere chiamata a rispondere delle conseguenze dannose della propria condotta, tanto più che nella spe- cie aveva deliberatamente scelto di non applicare il criterio della de- terminazione dell'indennità di esproprio secondo il valore venale del bene. 2. Il motivo di ricorso è infondato. 2.1. Com'è noto, l'art. 16 bis l. n. 11 del 2005, applicabile ra- tione temporis (poi abrogato e sostituito dall'analogo art. 43 l. n. 234 del 2012), stabilisce ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, quanto segue: «5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le pro- vince autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia 6 di 19 dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari so- stenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conse- guenza delle suddette violazioni. 6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5: a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali ob- bligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), as- soggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equi- parato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'econo- mia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei con- fronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Re- pubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la de- terminazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, pos- sono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. 8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento 7 di 19 dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la deter- minazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle mo- dalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costi- tuisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono es- sere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. 9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Pre- sidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere plurien- nale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento discipli- nato nel presente comma». 2.2. Ai fini della comprensione dell'ambito operativo di tale di- sposizione normativa, assume rilievo fondamentale l'intervento chia- rificatore operato dalla sentenza n. 219/2016 della Corte costituzio- nale che, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni di legittimità sollevate, con specifico riferimento al dettato dell'art. 3 Cost. ha af- fermato quanto segue: «Il giudice a quo denuncia, in primo luogo, l'irragionevolezza insita nella previsione di una disciplina di carattere sanzionatorio, la quale configura una responsabilità degli enti sub- statali non già per attività proprie (e dunque addebitabili agli stessi) quanto, piuttosto, per attività che essi pongono in essere al solo fine di assicurare la fedele attuazione di quanto disposto dalla legge. A 8 di 19 suo avviso, il diritto di rivalsa dello Stato verrebbe esercitato per un atto, quale è la legge, di cui lo Stato stesso è l'unico soggetto giuri- dicamente responsabile. Tuttavia, secondo l'espresso dettato dello art. 16 bis, comma 5, l'esercizio del diritto statale di rivalsa presup- pone che gli enti locali “si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. Il fondamento della rivalsa statale nei confronti degli enti locali viene, quindi, esplicitamente in- dividuato nella responsabilità per condotte, imputabili agli stessi enti, poste in essere in violazione della CEDU. L'esame del dato let- terale porta, perciò, ad escludere, tra i possibili contenuti precettivi della disposizione, l'esistenza di un automatismo nella condanna dell'amministrazione locale in sede di rivalsa e, conseguentemente, di una deroga al principio dell'imputabilità. Come evidenziato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, compete, sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di adozione del decreto costituente titolo esecutivo, sia al giudice adìto, in sede di contestazione giudi- ziale dello stesso, la valutazione dell'incidenza causale dell'azione delle amministrazioni territoriali nella produzione del danno e la com- parazione delle responsabilità di queste ultime rispetto a quelle dello Stato. È proprio nell'àmbito di tale valutazione che assumono rilievo pregnante, tra l'altro, le circostanze evidenziate dallo stesso rimet- tente ai fini dell'attribuzione di responsabilità: le ragioni della viola- zione della CEDU ricavabili dall'accertamento compiuto nella sen- tenza di condanna del giudice europeo;
se sia possibile disapplicare la normativa interna ritenuta in contrasto con il diritto europeo;
se sia illegittimo l'operato dell'ente territoriale con riferimento alla di- sciplina dell'ordinamento interno;
se l'ente stesso sia titolare di po- testà normativa primaria. Il requisito dell'imputabilità risulta, infatti, immanente al concetto stesso di responsabilità ed è coerente con la ratio dell'intera normativa sull'esercizio della rivalsa per violazioni del diritto europeo, con riferimento sia alle condanne della Corte di 9 di 19 giustizia, sia a quelle della Corte EDU, in quanto volta alla preven- zione di tali violazioni attraverso la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione del diritto europeo.» 2.3. Occorre, pertanto, tenere conto della decisione della Corte EDU, posta a fondamento dell'azione di rivalsa nella specie esperita (Corte EDU, Gigli Costruzioni s.r.l. c. Italia, 01/07/2008, n. 10557/03). Con ricorso introdotto in data 06/03/2003, la Gigli Costruzioni s.r.l. ha lamentato davanti alla Corte EDU le seguenti violazioni della CEDU: 1) art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, in rela- zione al diritto al rispetto dei propri beni per l'inadeguatezza dell'in- dennità di espropriazione;
2) art. 6, paragrafo 1, CEDU in relazione alla mancanza di equità del procedimento interno, per l'applicazione dell'art. 5 bis l. 359 del 1992 ai procedimenti pendenti;
3) art. 6, paragrafo 1, CEDU, sotto il profilo della eccessiva durata del pro- cesso. La Corte ha ritenuto sussistenti tutte e tre le violazioni. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, la Corte EDU ha statuito come segue: «La Corte constata che l'indennità accordata alla ricorrente è stata calcolata in funzione dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992. Essa nota che questi criteri si applicano qualunque sia l'opera pubblica da realizzare ed il contesto dell'espropriazione. La Corte ri- corda che essa non ha il compito di controllare in astratto la legisla- zione controversa;
essa deve limitarsi per quanto possibile ad esa- minare i problemi sollevati dai ricorrenti nel caso per il quale è stata adita. A tale scopo, nella fattispecie, essa deve occuparsi della legge sopraccitata dal momento che la ricorrente se la prende con le riper- cussioni di quest'ultima sui suoi beni (Les IN ES c. Gre- cia, sentenza succitata, § 55). Nel caso specifico, l'ammontare defi- nitivo dell'indennizzo fu fissato in 106.503 euro, mentre il valore di mercato del terreno stimato alla data dell'espropriazione era di 10 di 19 208.197 euro (precedenti paragrafi 13 e 15). Ne risulta che l'inden- nità di espropriazione è ampiamente inferiore al valore di mercato del bene in questione. Inoltre, questo ammontare è stato ulterior- mente tassato con ritenuta del 20% (precedente paragrafo 17). Si tratta nella fattispecie di un caso di espropriazione isolato, che non si colloca in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non è riferito a nessuna altra particolare circostanza. Di conse- guenza, la Corte non scorge alcun obbiettivo legittimo "di pubblica utilità" che possa giustificare un rimborso talmente inferiore al valore di mercato. Avuto riguardo all'insieme delle considerazioni che pre- cedono, la Corte ritiene che l'indennità accordata alla ricorrente non sia adeguata, visto il suo basso ammontare e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che possono legittimare una indennità talmente inferiore al valore di mercato del bene. Ne deriva che l'interessata ha dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità (Scordino c. Italia (n. 1), succitata, §§ 99-103). Per- tanto, vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.» Guardando, poi, alla dedotta violazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU la Corte EDU ha ricordato che, in via di principio, in ambito civile, il potere legislativo ben può emanare norme applicabili re- troattivamente. Tuttavia, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo ostano ad un'ingerenza del potere legisla- tivo nell'amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei processi. In osservanza di tali principi, la menzio- nata Corte ha rilevato quanto segue: «La Corte osserva che prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992, tenuto conto delle sentenze emesse dalla Corte costituzionale ita- liana il 25 gennaio 1980 ed il 15 luglio 1983, la legge applicabile al caso di specie era la legge n. 2359 del 1865, il cui articolo 39 preve- deva il diritto di essere indennizzato in misura pari al pieno valore di mercato del bene. Come conseguenza della disposizione contestata, 11 di 19 la ricorrente ha subito una sostanziale diminuzione del suo inden- nizzo. A tale proposito, la Corte ricorda che ha appena constatato che l'indennità accordata alla ricorrente non era adeguata, visto il suo modesto ammontare e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che possano giustificare un indennizzo talmente inferiore al valore commerciale del bene (precedente paragrafo 49). Modificando il di- ritto applicabile agli indennizzi derivanti dagli espropri in corso ed alle relative procedure giudiziarie pendenti, fatta eccezione di quelle in cui il principio di indennizzo è stato oggetto di decisione irrevoca- bile, l'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992 ha applicato un nuovo regime di indennizzo a fatti pregiudizievoli verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore e che avevano già dato luogo a crediti ri- sarcitori - ed anche a procedure pendenti in tale data - producendo così un effetto retroattivo. Senza dubbio l'applicabilità alle indennità in corso ed alle procedure pendenti non potrebbe, in sé, costituire un problema sotto il profilo della Convenzione, in quanto in linea di principio non è impedito al legislatore di intervenire in materia civile per modificare lo stato del diritto con una legge immediatamente applicabile … Tuttavia, nella fattispecie, l'articolo 5 bis ha semplice- mente soppresso retroattivamente una parte essenziale dei crediti indennitari, di elevato ammontare, che i proprietari dei terreni espro- priati, così come la ricorrente, avrebbero potuto reclamare dagli esproprianti. A tale riguardo, la Corte ricorda di aver appena consta- tato che l'indennità accordata ai ricorrenti non era adeguata, visto il suo modesto ammontare e la mancanza di ragioni di pubblica utilità che possono giustificare un indennizzo inferiore al valore commer- ciale del bene … Per la Corte, il Governo non ha dimostrato che le considerazioni da lui invocate – ossia considerazioni finanziarie e la volontà del legislatore di attuare un programma politico – permet- tessero di far emergere l'“interesse generale evidente ed imperativo” richiesto per giustificare l'effetto retroattivo, che essa ha riconosciuto 12 di 19 nelle cause citate dal Governo … Pertanto vi è stata violazione dell'ar- ticolo 6 § 1 della Convenzione». Da ultimo, in relazione alla durata del procedimento, la Corte ha osservato che lo stesso si è protratto per oltre 15 anni e 6 mesi per un solo grado di giudizio, sicché, tenuto conto delle informazioni fornite dalle parti ed in conformità con la propria giurisprudenza, ha dichiarato la durata del procedimento eccessiva e non rispondente all'esigenza della durata ragionevole. 2.4. Occorre tenere presente che l'adesione dell'Unione Euro- pea alla CEDU, prevista dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato e reso esecutivo con l. n. 130 del 2008) non è ancora avvenuta e, pertanto, in via generale, il contrasto della normativa nazionale con la CEDU non può comportare la diretta disapplicazione, da parte del giudice nazionale, delle norme di legge, dovendo, piut- tosto, l'asserita incompatibilità tra le due discipline esser trattata come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale vio- lazione dell'art. 117, comma 1, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33229 del 16/12/ 2019; Sez. L, Sentenza n. 4049 del 19/02/2013; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4691 del 21/02/2024). Tale principio, affermato da Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007, è stato ribadito dalla Consulta che, con la sentenza n. 49 del 2015, ha rilevato come, nel progressivo adeguamento alla CEDU, non sia ravvisabile alcun automatismo, stante, nell'ordinamento nazionale, il "predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU"; ed è stato, di recente, nuovamente confermato dalla medesima Corte costitu- zionale la quale, con la sentenza n. 25 del 2019, ha affermato che l'interpretazione del giudice comune, ordinario o speciale, orientata alla conformità alla CEDU – le cui prescrizioni e principi appartengono indubbiamente ai vincoli derivanti da obblighi internazionali con im- pronta costituzionale (come precisato nella sentenza della stessa Corte n. 194 del 2018) – non implica anche necessariamente l'ille- 13 di 19 gittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'interpreta- zione per violazione di un principio o di una previsione della CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. E' stato chiarito, infatti, che la violazione del parametro convenzionale interposto può comportare l'illegittimità costituzionale della norma interna anzitutto quando nelle pronunce della Corte EDU sia identifi- cabile un "approdo giurisprudenziale stabile" (sentenza n. 120 del 2018) o un "diritto consolidato" (sentenza n. 49 del 2015 e, nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2011), ed inoltre, all'esito di un bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione, che non conduca ad una diversa valutazione di sistema. A differenza della Corte EDU, la Corte costituzionale, infatti, opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante (sentenza n. 264 del 2012), in cui si sostanzia tra l'altro il "margine di apprezzamento" che com- pete allo Stato membro (sentenze n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009). 2.5. Nella specie, i ricorrenti hanno dedotto che la decisione della Corte d'appello è viziata nella parte in cui ha tenuto conto della disciplina introdotta dall'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, pur essendo sopravvenuta rispetto al momento in cui la Gigli Costruzioni s.r.l. ha promosso l'azione per la determinazione dell'indennità di esproprio. Gli stessi ricorrenti non hanno, tuttavia, tenuto conto che il menzionato disposto dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in l. n. 359 del 1992, era applicabile retroattivamente a tutti i procedimenti in corso, tant'è che proprio per questo motivo, come appena evidenziato, la Corte EDU ha ritenuto sussistente la viola- zione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU del 1983 da parte dello Stato italiano. 14 di 19 2.6. In sintesi, per effetto della sentenza della Corte costitu- zionale n. 223/1983, la dichiarazione di incostituzionalità della l. n. 385 del 1980, nella parte in cui riproduceva criteri di indennizzo espropriativo già dichiarati illegittimi, rinviando per il conguaglio ad una legge futura, ha reso applicabile alle espropriazioni non definite il criterio del valore venale di cui all'art. 39 della l. n. 2359 del 1865 (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12408 del 25/05/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17196 del 14/11/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8035 del 27/06/1992; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6960 del 05/06/1992; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13479 del 13/12/1991; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13254 del 10/12/1991; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6265 del 22/06/1990). Successivamente, però, è intervenuto il d.l. n. 333 del 1992, la cui legge di conversione, la l. n. 359 del 1992, ha introdotto l'art. 5 bis (applicabile al procedimento in esame ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. n. 327 del 2001), che ha in- trodotto un criterio per la determinazione dell'indennizzo, statuendo come segue: «1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei co- muni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non terri- toriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o inter- venti dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento. 15 di 19 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. 3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifica- zioni ed integrazioni. 5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edi- ficabilità di fatto di cui al comma 3. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de- creto. 7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumen- tato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.» La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 348/2007, ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, d.l. 16 di 19 n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992 (e in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001), ma il procedimento in questione era stato già definito con una sen- tenza passata in giudicato. 2.7. Nella sentenza della Corte EDU sopra illustrata si legge, infatti, che, instaurato nel 1986 il giudizio tra la Gigli Costruzioni s.r.l. e il Comune per l'ottenimento di un indennizzo corrispondente al valore di mercato del terreno, l'11/11/1998 è stata depositata nella cancelleria del Tribunale la perizia, che determinava il valore venale del terreno, riferito al mese di marzo 1983, in £ 403.125.707, ossia € 208.197,00. Entrata, però, in vigore la l. n. 359 del 1992, che prevedeva nuovi criteri per calcolare l'indennità di espropria- zione dei terreni edificabili, applicabili anche alle procedure in corso, il 06/12/1993 è stata depositata la perizia integrativa che, alla luce dei criteri indicati dalla l. n. 359 del 1992, ha stimato l'indennizzo in £ 206.219.079, ossia € 106.503. All'esito dell'istruzione, su richiesta della ricorrente, il Tribunale ha emesso, il 02/12/1998, un'ordinanza ai sensi dell'articolo 186 quater c.p.c., ordinando al Comune di ver- sare alla ricorrente £ 188.779.789, ossia € 97.496,62, somma che doveva corrispondere alla differenza tra l'indennità di espropriazione dovuta conformemente alla l. n. 359 del 1992 e l'acconto già versato nel marzo 1983, ferma la ritenuta alla fonte del 20%. Con sentenza pubblicata il 27/11/2001, il Tribunale di Ancona ha ordinato alla ri- corrente di restituire al Comune £ 8.719.645, ossia € 4.503,32, quale somma versata in eccesso. Proposto appello, con sentenza de- positata il 01/04/2004, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato tutti i mezzi d'appello e confermato la sentenza del Tribunale. La sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007, che ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992 (e in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001), 17 di 19 non ha potuto produrre effetti nel giudizio sopra descritto, definito anni prima con la menzionata sentenza della Corte d'appello. È, poi, intervenuta la sentenza della Corte EDU sopra descritta che ha ritenuto integrate, nel procedimento appena riassunto la vio- lazione dell'art. 1 del Primo Protocollo e dell'art. 6, comma 1, CEDU, per i motivi sopra evidenziati. 2.8. Nel corso del giudizio che ha portato alla determinazione della indennità di esproprio spettante alla Gigli Costruzioni s.r.l. è stato, dunque, applicato, quale criterio di stima delle aree espro- priate, quello stabilito dall'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, che era ancora in vigore al momento della decisione della vertenza. Non è pertanto fondata la censura formulata con il motivo di ricorso, nella parte in cui è dedotto che erroneamente la Corte d'ap- pello ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, poiché tale previsione normativa era, invece, applicabile, in virtù della espressa disposizione transitoria ivi contenuta, la quale, peraltro, è stata stigmatizzata proprio dalla Corte EDU, per la sua portata re- troattiva. 2.9. Né può in questa sede valutarsi quale comportamento im- putabile in grado di giustificare la rivalsa la mancata spontanea li- quidazione da parte del Comune dell'indennità di esproprio secondo il valore di mercato del bene espropriato, al momento in cui è stata effettuata la richiesta – quando ancora non era stata adottato il d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992. Sul punto, la Corte d'appello ha operato una valutazione in fatto, nei seguenti termini: «A tali argomentazioni non può andare disgiunta la considerazione, al riguardo, che la S.r.l. Gigli Costruzioni aveva vantato una pretesa indennitaria di significativa rilevanza (nell'invocare la corresponsione della somma di lire 766.027.065 a titolo di integrazione dell'indennità che, nel marzo 1983, le parti, in 18 di 19 occasione della cessione volontaria dell'area, avevano concordato salvo futuro conguaglio per effetto della legge n. 385/1980, entrata in vigore allo scopo di colmare il vuoto normativa determinato dalla pronuncia n. 5/1980 della Corte costituzionale) in un momento di particolare incertezza normativa anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983 – dichiarativa della illegitti- mità costituzionale della citata legge n. 385/1980 – la quale aveva affermato la necessità di riconoscere un ristoro non lesivo dei diritti dell'espropriato, ma non necessariamente individuabile nel prezzo che l'immobile avrebbe avuto in sede di libera contrattazione di com- pravendita, a cui è seguita l'entrata in vigore della legge n. 359/1992 che aveva previsto un sostanziale dimezzamento degli importi rico- noscibili rispetto al valore di mercato, dovendosi anche considerare come, all'esito dell'iter giudiziario, si sia pervenuti, dopo l'espleta- mento di una consulenza tecnica d'ufficio, alla determinazione dello indennizzo spettante in misura largamente inferiore (pari a lire 188.779.789) a quella invocata originariamente da parte espro- priata. Conseguentemente l'Amministrazione comunale, resistendo in giudizio, ha esercitato un proprio diritto di veder riconoscere in sede processuale quanto dovuto ai fini indennitari in base ai para- metri legislativi vigenti, né può essere imputata all'ente medesimo l'emanazione di una normativa a livello nazionale riguardante la de- terminazione dell'indennità di esproprio;
pertanto, non è rilevabile nella fattispecie, alcuna forma di responsabilità diretta da parte dell'ente locale, dovendosi escludere ogni possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte dello Stato.» In relazione a tali argomenti, i ricorrenti hanno semplicemente accennato ad una inammissibile diversa valutazione, sempre in fatto, fondata sulla astratta affermazione che all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983 l'indennizzo di esproprio doveva essere quantificato in base al valore di mercato, senza alcuna speci- ficazione in ordine alla fondatezza o meno degli argomenti del giu- 19 di 19 dice di merito appena riportati, né alcuna illustrazione di concreti elementi di giudizio a supporto dell'ingiustificato rifiuto da parte del Comune di corrispondere la somma inizialmente richiesta. La doglianza sul punto si rivela pertanto inammissibile, in quanto implicante un giudizio in fatto, semplicemente contrapposto a quello operato dalla Corte d'appello peraltro sulla base di allega- zioni del tutto generiche. 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata es- sendo il Comune rimasto intimato. 5. L'esenzione delle parti ricorrenti, in qualità di Amministra- zioni dello Stato, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, ne esclude la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012 (cfr. Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016; Cass, Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 23514 del 05/11/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se- zione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2025. Il Consigliere estensore ON AN Il Presidente UI OL
ricorrente contro Comune di RR d'AL, in persona del Sindaco pro tempore;
intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 278/2020, pubblicata il 16/03/2020. Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza pubblica del 10/07/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti gli atti del procedimento in epigrafe. Civile Sent. Sez. 1 Num. 30635 Anno 2025 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: REGGIANI ELEONORA Data pubblicazione: 20/11/2025 2 di 19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24/05/2013 il Comune di RR D'AL ha riassunto davanti al Tribunale di Ancona la causa inizialmente promossa davanti al TAR Marche nei confronti della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della declaratoria d'inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso presentato dal medesimo Comune contro il provvedimento del 20/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri, con il quale gli era stato ordinato di versare, in favore dello Stato, la somma di € 510.200,00 a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, l. n. 11/2005, in conseguenza della condanna dello Stato italiano, con la sentenza della Corte EDU dell'01/07/2008, al pagamento in favore della Giglio Costruzioni s.r.l. dell'importo com- plessivo di € 519.766,00, per violazione dell'art. 1 del Primo Proto- collo Addizionale e dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU. Nel giudizio riassunto, il Comune ha ribadito le ragioni della rite- nuta infondatezza dell'avversa pretesa già dedotte davanti al giudice amministrativo, chiedendo che venisse dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di rivalsa, con conseguente de- claratoria di nullità e/o disapplicazione del decreto anzidetto e, co- munque, con il rigetto di ogni richiesta fondata sul titolo appena de- scritto. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni convenute, che hanno resistito alla domanda. Con sentenza n. 1189/2016 l'adito Tribunale ha accolto la do- manda avanzata dal Comune, accertando l'insussistenza del menzio- nato credito. Avverso tale decisione hanno proposto appello il Ministero dell'E- conomia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Costituitosi il Comune, l'impugnazione è stata rigettata. La Corte d'appello ha, in particolare, richiamato la sentenza n. 219/2016 della Corte Costituzionale, che ha respinto le sollevate 3 di 19 questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 16 bis l. n. 11 del 2005, mettendo in luce come il fondamento del diritto di rivalsa debba essere individuato in una responsabilità per condotte imputa- bili agli enti destinatari dell'azione, poste in essere in violazione della Convenzione, senza che operi alcun automatismo tra la condanna dello Stato italiano da parte della Corte EDU e l'esperimento della menzionata azione, dovendo, invece, verificarsi l'esistenza di una qualche negligenza del Comune, che giustifichi il requisito della men- zionata “imputabilità”. In tale ottica, la stessa Corte ha rilevato: a) che la Gigli Costru- zioni s.r.l., con atto di citazione del 16/05/1986, aveva convenuto in giudizio il Comune di RR D'AL, chiedendo che fosse integrata l'indennità di esproprio di un'area di 20.847 mq, destinata alla rea- lizzazione di un PEEP, dopo avere già ricevuto, in data 21/03/1983, il pagamento di un importo "salvo conguaglio"; b) che nel corso del giudizio era entrata in vigore la l. n. 359 del 1992, il cui art. 5 bis prevedeva che la determinazione dell'indennità dovesse essere com- misurata alla semisomma del valore venale e del reddito dominicale, comportante, di fatto, un abbattimento di circa il 50% del valore venale del bene. La stessa Corte ha evidenziato che la condanna dello Stato ita- liano in sede comunitaria era stata irrogata, tenendo conto delle ac- certate violazioni delle disposizioni comunitarie e dei relativi proto- colli addizionali (riconducibili alla normativa nazionale sulla determi- nazione dell'indennità di esproprio, entrata in vigore durante l'iter giudiziario in esame), ma anche della durata eccessiva del processo per la determinazione di detta indennità. Tali violazioni erano state ritenute imputabili, rispettivamente, agli organi legislativi e a quelli giurisdizionali dello Stato, senza che fosse stata rilevata una qualche responsabilità al riguardo nei confronti del Comune. Secondo la Corte d'appello, in sintesi, la determinazione dell'in- dennità di esproprio non poteva essere effettuata dal Comune se non 4 di 19 nel modo in cui era stata effettivamente operata, sulla base della legislazione all'epoca vigente, e cioè nel rispetto della l. n. 359 del 1992. A tale argomento, la Corte d'appello ha aggiunto che la Gigli Co- struzioni s.r.l. aveva vantato una elevata pretesa indennitaria in un momento di particolare incertezza normativa, anche in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della l. n. 385 del 1980, che aveva affermato la necessità di riconoscere un ristoro non lesivo dei diritti dell'espropriato (ma non necessariamente individuabile nel prezzo che l'immobile avrebbe avuto in sede di libera contrattazione di com- pravendita), poi seguita dall'adozione della l. n. 359 del 1992, che aveva previsto un sostanziale dimezzamento degli importi riconosci- bili a titolo di indennizzo espropriativo, rispetto al valore di mercato, nella specie operato all'esito dell'iter giudiziario, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ove correttamente il Comune aveva esercitato il proprio diritto di vedere riconoscere in sede pro- cessuale quanto dovuto in base ai parametri normativi vigenti. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidato a un solo motivo di doglianza. Il Comune è rimasto intimato. Fissata l'udienza pubblica di discussione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, in data 05/06/2025, ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis, comma 5, l. n. 11 del 2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 5 di 19 Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello ha errato nell'escludere ogni responsabilità del Comune nella gestione dell'iter del provvedi- mento espropriativo dichiarato illegittimo dalla Corte EDU, poiché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983, che ha dichiarato incostituzionale, tra l'altro, l'art. 1, commi 1 e 2, della l. n. 385 del 1980, ha avuto nuovamente efficacia la l. n. 2359 del 1865, in base alla quale l'indennità di esproprio deve corrispondere al giusto prezzo del bene in una libera contrattazione (pari, dunque, al valore di mercato). Le stesse parti hanno evidenziato che la Gigli Costruzioni s.r.l., nel 1986, ha adito il giudice, perché il Comune non voleva liquidare l'indennizzo secondo il criterio sopra indicato, aggiungendo che im- propriamente la sentenza impugnata aveva evocato l'operatività dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, trattandosi di disposizione entrata in vigore dopo l'instaurazione della controversia. Gli stessi ricorrenti hanno, poi, aggiunto che, nel caso di specie, era indubbio che l'espropriazione avesse determinato un esclusivo vantaggio per l'Amministrazione comunale, che aveva acquisito al proprio patrimonio il terreno ed anche l'opera pubblica su di esso realizzata e, pertanto, doveva essere chiamata a rispondere delle conseguenze dannose della propria condotta, tanto più che nella spe- cie aveva deliberatamente scelto di non applicare il criterio della de- terminazione dell'indennità di esproprio secondo il valore venale del bene. 2. Il motivo di ricorso è infondato. 2.1. Com'è noto, l'art. 16 bis l. n. 11 del 2005, applicabile ra- tione temporis (poi abrogato e sostituito dall'analogo art. 43 l. n. 234 del 2012), stabilisce ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, quanto segue: «5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le pro- vince autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia 6 di 19 dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari so- stenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conse- guenza delle suddette violazioni. 6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5: a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali ob- bligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), as- soggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equi- parato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'econo- mia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei con- fronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Re- pubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la de- terminazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, pos- sono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. 8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento 7 di 19 dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la deter- minazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle mo- dalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costi- tuisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono es- sere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. 9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Pre- sidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere plurien- nale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento discipli- nato nel presente comma». 2.2. Ai fini della comprensione dell'ambito operativo di tale di- sposizione normativa, assume rilievo fondamentale l'intervento chia- rificatore operato dalla sentenza n. 219/2016 della Corte costituzio- nale che, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni di legittimità sollevate, con specifico riferimento al dettato dell'art. 3 Cost. ha af- fermato quanto segue: «Il giudice a quo denuncia, in primo luogo, l'irragionevolezza insita nella previsione di una disciplina di carattere sanzionatorio, la quale configura una responsabilità degli enti sub- statali non già per attività proprie (e dunque addebitabili agli stessi) quanto, piuttosto, per attività che essi pongono in essere al solo fine di assicurare la fedele attuazione di quanto disposto dalla legge. A 8 di 19 suo avviso, il diritto di rivalsa dello Stato verrebbe esercitato per un atto, quale è la legge, di cui lo Stato stesso è l'unico soggetto giuri- dicamente responsabile. Tuttavia, secondo l'espresso dettato dello art. 16 bis, comma 5, l'esercizio del diritto statale di rivalsa presup- pone che gli enti locali “si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. Il fondamento della rivalsa statale nei confronti degli enti locali viene, quindi, esplicitamente in- dividuato nella responsabilità per condotte, imputabili agli stessi enti, poste in essere in violazione della CEDU. L'esame del dato let- terale porta, perciò, ad escludere, tra i possibili contenuti precettivi della disposizione, l'esistenza di un automatismo nella condanna dell'amministrazione locale in sede di rivalsa e, conseguentemente, di una deroga al principio dell'imputabilità. Come evidenziato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, compete, sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di adozione del decreto costituente titolo esecutivo, sia al giudice adìto, in sede di contestazione giudi- ziale dello stesso, la valutazione dell'incidenza causale dell'azione delle amministrazioni territoriali nella produzione del danno e la com- parazione delle responsabilità di queste ultime rispetto a quelle dello Stato. È proprio nell'àmbito di tale valutazione che assumono rilievo pregnante, tra l'altro, le circostanze evidenziate dallo stesso rimet- tente ai fini dell'attribuzione di responsabilità: le ragioni della viola- zione della CEDU ricavabili dall'accertamento compiuto nella sen- tenza di condanna del giudice europeo;
se sia possibile disapplicare la normativa interna ritenuta in contrasto con il diritto europeo;
se sia illegittimo l'operato dell'ente territoriale con riferimento alla di- sciplina dell'ordinamento interno;
se l'ente stesso sia titolare di po- testà normativa primaria. Il requisito dell'imputabilità risulta, infatti, immanente al concetto stesso di responsabilità ed è coerente con la ratio dell'intera normativa sull'esercizio della rivalsa per violazioni del diritto europeo, con riferimento sia alle condanne della Corte di 9 di 19 giustizia, sia a quelle della Corte EDU, in quanto volta alla preven- zione di tali violazioni attraverso la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione del diritto europeo.» 2.3. Occorre, pertanto, tenere conto della decisione della Corte EDU, posta a fondamento dell'azione di rivalsa nella specie esperita (Corte EDU, Gigli Costruzioni s.r.l. c. Italia, 01/07/2008, n. 10557/03). Con ricorso introdotto in data 06/03/2003, la Gigli Costruzioni s.r.l. ha lamentato davanti alla Corte EDU le seguenti violazioni della CEDU: 1) art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, in rela- zione al diritto al rispetto dei propri beni per l'inadeguatezza dell'in- dennità di espropriazione;
2) art. 6, paragrafo 1, CEDU in relazione alla mancanza di equità del procedimento interno, per l'applicazione dell'art. 5 bis l. 359 del 1992 ai procedimenti pendenti;
3) art. 6, paragrafo 1, CEDU, sotto il profilo della eccessiva durata del pro- cesso. La Corte ha ritenuto sussistenti tutte e tre le violazioni. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, la Corte EDU ha statuito come segue: «La Corte constata che l'indennità accordata alla ricorrente è stata calcolata in funzione dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992. Essa nota che questi criteri si applicano qualunque sia l'opera pubblica da realizzare ed il contesto dell'espropriazione. La Corte ri- corda che essa non ha il compito di controllare in astratto la legisla- zione controversa;
essa deve limitarsi per quanto possibile ad esa- minare i problemi sollevati dai ricorrenti nel caso per il quale è stata adita. A tale scopo, nella fattispecie, essa deve occuparsi della legge sopraccitata dal momento che la ricorrente se la prende con le riper- cussioni di quest'ultima sui suoi beni (Les IN ES c. Gre- cia, sentenza succitata, § 55). Nel caso specifico, l'ammontare defi- nitivo dell'indennizzo fu fissato in 106.503 euro, mentre il valore di mercato del terreno stimato alla data dell'espropriazione era di 10 di 19 208.197 euro (precedenti paragrafi 13 e 15). Ne risulta che l'inden- nità di espropriazione è ampiamente inferiore al valore di mercato del bene in questione. Inoltre, questo ammontare è stato ulterior- mente tassato con ritenuta del 20% (precedente paragrafo 17). Si tratta nella fattispecie di un caso di espropriazione isolato, che non si colloca in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non è riferito a nessuna altra particolare circostanza. Di conse- guenza, la Corte non scorge alcun obbiettivo legittimo "di pubblica utilità" che possa giustificare un rimborso talmente inferiore al valore di mercato. Avuto riguardo all'insieme delle considerazioni che pre- cedono, la Corte ritiene che l'indennità accordata alla ricorrente non sia adeguata, visto il suo basso ammontare e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che possono legittimare una indennità talmente inferiore al valore di mercato del bene. Ne deriva che l'interessata ha dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità (Scordino c. Italia (n. 1), succitata, §§ 99-103). Per- tanto, vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.» Guardando, poi, alla dedotta violazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU la Corte EDU ha ricordato che, in via di principio, in ambito civile, il potere legislativo ben può emanare norme applicabili re- troattivamente. Tuttavia, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo ostano ad un'ingerenza del potere legisla- tivo nell'amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei processi. In osservanza di tali principi, la menzio- nata Corte ha rilevato quanto segue: «La Corte osserva che prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992, tenuto conto delle sentenze emesse dalla Corte costituzionale ita- liana il 25 gennaio 1980 ed il 15 luglio 1983, la legge applicabile al caso di specie era la legge n. 2359 del 1865, il cui articolo 39 preve- deva il diritto di essere indennizzato in misura pari al pieno valore di mercato del bene. Come conseguenza della disposizione contestata, 11 di 19 la ricorrente ha subito una sostanziale diminuzione del suo inden- nizzo. A tale proposito, la Corte ricorda che ha appena constatato che l'indennità accordata alla ricorrente non era adeguata, visto il suo modesto ammontare e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che possano giustificare un indennizzo talmente inferiore al valore commerciale del bene (precedente paragrafo 49). Modificando il di- ritto applicabile agli indennizzi derivanti dagli espropri in corso ed alle relative procedure giudiziarie pendenti, fatta eccezione di quelle in cui il principio di indennizzo è stato oggetto di decisione irrevoca- bile, l'articolo 5 bis della legge n. 359 del 1992 ha applicato un nuovo regime di indennizzo a fatti pregiudizievoli verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore e che avevano già dato luogo a crediti ri- sarcitori - ed anche a procedure pendenti in tale data - producendo così un effetto retroattivo. Senza dubbio l'applicabilità alle indennità in corso ed alle procedure pendenti non potrebbe, in sé, costituire un problema sotto il profilo della Convenzione, in quanto in linea di principio non è impedito al legislatore di intervenire in materia civile per modificare lo stato del diritto con una legge immediatamente applicabile … Tuttavia, nella fattispecie, l'articolo 5 bis ha semplice- mente soppresso retroattivamente una parte essenziale dei crediti indennitari, di elevato ammontare, che i proprietari dei terreni espro- priati, così come la ricorrente, avrebbero potuto reclamare dagli esproprianti. A tale riguardo, la Corte ricorda di aver appena consta- tato che l'indennità accordata ai ricorrenti non era adeguata, visto il suo modesto ammontare e la mancanza di ragioni di pubblica utilità che possono giustificare un indennizzo inferiore al valore commer- ciale del bene … Per la Corte, il Governo non ha dimostrato che le considerazioni da lui invocate – ossia considerazioni finanziarie e la volontà del legislatore di attuare un programma politico – permet- tessero di far emergere l'“interesse generale evidente ed imperativo” richiesto per giustificare l'effetto retroattivo, che essa ha riconosciuto 12 di 19 nelle cause citate dal Governo … Pertanto vi è stata violazione dell'ar- ticolo 6 § 1 della Convenzione». Da ultimo, in relazione alla durata del procedimento, la Corte ha osservato che lo stesso si è protratto per oltre 15 anni e 6 mesi per un solo grado di giudizio, sicché, tenuto conto delle informazioni fornite dalle parti ed in conformità con la propria giurisprudenza, ha dichiarato la durata del procedimento eccessiva e non rispondente all'esigenza della durata ragionevole. 2.4. Occorre tenere presente che l'adesione dell'Unione Euro- pea alla CEDU, prevista dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato e reso esecutivo con l. n. 130 del 2008) non è ancora avvenuta e, pertanto, in via generale, il contrasto della normativa nazionale con la CEDU non può comportare la diretta disapplicazione, da parte del giudice nazionale, delle norme di legge, dovendo, piut- tosto, l'asserita incompatibilità tra le due discipline esser trattata come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale vio- lazione dell'art. 117, comma 1, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33229 del 16/12/ 2019; Sez. L, Sentenza n. 4049 del 19/02/2013; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4691 del 21/02/2024). Tale principio, affermato da Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007, è stato ribadito dalla Consulta che, con la sentenza n. 49 del 2015, ha rilevato come, nel progressivo adeguamento alla CEDU, non sia ravvisabile alcun automatismo, stante, nell'ordinamento nazionale, il "predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU"; ed è stato, di recente, nuovamente confermato dalla medesima Corte costitu- zionale la quale, con la sentenza n. 25 del 2019, ha affermato che l'interpretazione del giudice comune, ordinario o speciale, orientata alla conformità alla CEDU – le cui prescrizioni e principi appartengono indubbiamente ai vincoli derivanti da obblighi internazionali con im- pronta costituzionale (come precisato nella sentenza della stessa Corte n. 194 del 2018) – non implica anche necessariamente l'ille- 13 di 19 gittimità costituzionale della disposizione oggetto dell'interpreta- zione per violazione di un principio o di una previsione della CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. E' stato chiarito, infatti, che la violazione del parametro convenzionale interposto può comportare l'illegittimità costituzionale della norma interna anzitutto quando nelle pronunce della Corte EDU sia identifi- cabile un "approdo giurisprudenziale stabile" (sentenza n. 120 del 2018) o un "diritto consolidato" (sentenza n. 49 del 2015 e, nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2011), ed inoltre, all'esito di un bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione, che non conduca ad una diversa valutazione di sistema. A differenza della Corte EDU, la Corte costituzionale, infatti, opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante (sentenza n. 264 del 2012), in cui si sostanzia tra l'altro il "margine di apprezzamento" che com- pete allo Stato membro (sentenze n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009). 2.5. Nella specie, i ricorrenti hanno dedotto che la decisione della Corte d'appello è viziata nella parte in cui ha tenuto conto della disciplina introdotta dall'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, pur essendo sopravvenuta rispetto al momento in cui la Gigli Costruzioni s.r.l. ha promosso l'azione per la determinazione dell'indennità di esproprio. Gli stessi ricorrenti non hanno, tuttavia, tenuto conto che il menzionato disposto dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in l. n. 359 del 1992, era applicabile retroattivamente a tutti i procedimenti in corso, tant'è che proprio per questo motivo, come appena evidenziato, la Corte EDU ha ritenuto sussistente la viola- zione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU del 1983 da parte dello Stato italiano. 14 di 19 2.6. In sintesi, per effetto della sentenza della Corte costitu- zionale n. 223/1983, la dichiarazione di incostituzionalità della l. n. 385 del 1980, nella parte in cui riproduceva criteri di indennizzo espropriativo già dichiarati illegittimi, rinviando per il conguaglio ad una legge futura, ha reso applicabile alle espropriazioni non definite il criterio del valore venale di cui all'art. 39 della l. n. 2359 del 1865 (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12408 del 25/05/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17196 del 14/11/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8035 del 27/06/1992; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6960 del 05/06/1992; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13479 del 13/12/1991; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13254 del 10/12/1991; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6265 del 22/06/1990). Successivamente, però, è intervenuto il d.l. n. 333 del 1992, la cui legge di conversione, la l. n. 359 del 1992, ha introdotto l'art. 5 bis (applicabile al procedimento in esame ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. n. 327 del 2001), che ha in- trodotto un criterio per la determinazione dell'indennizzo, statuendo come segue: «1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei co- muni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non terri- toriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o inter- venti dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento. 15 di 19 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. 3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifica- zioni ed integrazioni. 5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edi- ficabilità di fatto di cui al comma 3. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de- creto. 7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumen- tato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.» La Corte costituzionale, poi, con sentenza n. 348/2007, ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, d.l. 16 di 19 n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992 (e in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001), ma il procedimento in questione era stato già definito con una sen- tenza passata in giudicato. 2.7. Nella sentenza della Corte EDU sopra illustrata si legge, infatti, che, instaurato nel 1986 il giudizio tra la Gigli Costruzioni s.r.l. e il Comune per l'ottenimento di un indennizzo corrispondente al valore di mercato del terreno, l'11/11/1998 è stata depositata nella cancelleria del Tribunale la perizia, che determinava il valore venale del terreno, riferito al mese di marzo 1983, in £ 403.125.707, ossia € 208.197,00. Entrata, però, in vigore la l. n. 359 del 1992, che prevedeva nuovi criteri per calcolare l'indennità di espropria- zione dei terreni edificabili, applicabili anche alle procedure in corso, il 06/12/1993 è stata depositata la perizia integrativa che, alla luce dei criteri indicati dalla l. n. 359 del 1992, ha stimato l'indennizzo in £ 206.219.079, ossia € 106.503. All'esito dell'istruzione, su richiesta della ricorrente, il Tribunale ha emesso, il 02/12/1998, un'ordinanza ai sensi dell'articolo 186 quater c.p.c., ordinando al Comune di ver- sare alla ricorrente £ 188.779.789, ossia € 97.496,62, somma che doveva corrispondere alla differenza tra l'indennità di espropriazione dovuta conformemente alla l. n. 359 del 1992 e l'acconto già versato nel marzo 1983, ferma la ritenuta alla fonte del 20%. Con sentenza pubblicata il 27/11/2001, il Tribunale di Ancona ha ordinato alla ri- corrente di restituire al Comune £ 8.719.645, ossia € 4.503,32, quale somma versata in eccesso. Proposto appello, con sentenza de- positata il 01/04/2004, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato tutti i mezzi d'appello e confermato la sentenza del Tribunale. La sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007, che ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992 (e in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001), 17 di 19 non ha potuto produrre effetti nel giudizio sopra descritto, definito anni prima con la menzionata sentenza della Corte d'appello. È, poi, intervenuta la sentenza della Corte EDU sopra descritta che ha ritenuto integrate, nel procedimento appena riassunto la vio- lazione dell'art. 1 del Primo Protocollo e dell'art. 6, comma 1, CEDU, per i motivi sopra evidenziati. 2.8. Nel corso del giudizio che ha portato alla determinazione della indennità di esproprio spettante alla Gigli Costruzioni s.r.l. è stato, dunque, applicato, quale criterio di stima delle aree espro- priate, quello stabilito dall'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, che era ancora in vigore al momento della decisione della vertenza. Non è pertanto fondata la censura formulata con il motivo di ricorso, nella parte in cui è dedotto che erroneamente la Corte d'ap- pello ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992, poiché tale previsione normativa era, invece, applicabile, in virtù della espressa disposizione transitoria ivi contenuta, la quale, peraltro, è stata stigmatizzata proprio dalla Corte EDU, per la sua portata re- troattiva. 2.9. Né può in questa sede valutarsi quale comportamento im- putabile in grado di giustificare la rivalsa la mancata spontanea li- quidazione da parte del Comune dell'indennità di esproprio secondo il valore di mercato del bene espropriato, al momento in cui è stata effettuata la richiesta – quando ancora non era stata adottato il d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 359 del 1992. Sul punto, la Corte d'appello ha operato una valutazione in fatto, nei seguenti termini: «A tali argomentazioni non può andare disgiunta la considerazione, al riguardo, che la S.r.l. Gigli Costruzioni aveva vantato una pretesa indennitaria di significativa rilevanza (nell'invocare la corresponsione della somma di lire 766.027.065 a titolo di integrazione dell'indennità che, nel marzo 1983, le parti, in 18 di 19 occasione della cessione volontaria dell'area, avevano concordato salvo futuro conguaglio per effetto della legge n. 385/1980, entrata in vigore allo scopo di colmare il vuoto normativa determinato dalla pronuncia n. 5/1980 della Corte costituzionale) in un momento di particolare incertezza normativa anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983 – dichiarativa della illegitti- mità costituzionale della citata legge n. 385/1980 – la quale aveva affermato la necessità di riconoscere un ristoro non lesivo dei diritti dell'espropriato, ma non necessariamente individuabile nel prezzo che l'immobile avrebbe avuto in sede di libera contrattazione di com- pravendita, a cui è seguita l'entrata in vigore della legge n. 359/1992 che aveva previsto un sostanziale dimezzamento degli importi rico- noscibili rispetto al valore di mercato, dovendosi anche considerare come, all'esito dell'iter giudiziario, si sia pervenuti, dopo l'espleta- mento di una consulenza tecnica d'ufficio, alla determinazione dello indennizzo spettante in misura largamente inferiore (pari a lire 188.779.789) a quella invocata originariamente da parte espro- priata. Conseguentemente l'Amministrazione comunale, resistendo in giudizio, ha esercitato un proprio diritto di veder riconoscere in sede processuale quanto dovuto ai fini indennitari in base ai para- metri legislativi vigenti, né può essere imputata all'ente medesimo l'emanazione di una normativa a livello nazionale riguardante la de- terminazione dell'indennità di esproprio;
pertanto, non è rilevabile nella fattispecie, alcuna forma di responsabilità diretta da parte dell'ente locale, dovendosi escludere ogni possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte dello Stato.» In relazione a tali argomenti, i ricorrenti hanno semplicemente accennato ad una inammissibile diversa valutazione, sempre in fatto, fondata sulla astratta affermazione che all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983 l'indennizzo di esproprio doveva essere quantificato in base al valore di mercato, senza alcuna speci- ficazione in ordine alla fondatezza o meno degli argomenti del giu- 19 di 19 dice di merito appena riportati, né alcuna illustrazione di concreti elementi di giudizio a supporto dell'ingiustificato rifiuto da parte del Comune di corrispondere la somma inizialmente richiesta. La doglianza sul punto si rivela pertanto inammissibile, in quanto implicante un giudizio in fatto, semplicemente contrapposto a quello operato dalla Corte d'appello peraltro sulla base di allega- zioni del tutto generiche. 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata es- sendo il Comune rimasto intimato. 5. L'esenzione delle parti ricorrenti, in qualità di Amministra- zioni dello Stato, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, ne esclude la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012 (cfr. Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016; Cass, Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 23514 del 05/11/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se- zione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2025. Il Consigliere estensore ON AN Il Presidente UI OL