TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Migliori Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Sonia Porreca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10459/2025 promossa:
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Ines Loffredo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225
e
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], Galleria 2 agosto 1980 n. 3, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Jessica Fava del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473- Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
pagina 1 di 4 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 16/08/1997 a Ploiesti (Romania) come Parte_2 risulta dal certificato anagrafico di matrimonio trascritto nel registro degli atti del comune di Molinella (BO); 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) prende atto che il signor continuerà a vivere unitamente ai figli Parte_1 minori nella casa sita in Molinella (BO), Viale Martiri di Belfiore n. 8, mentre la signora si è già da tempo trasferita a vivere altrove;
Parte_2 3) dispone che i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, in modo da garantire e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo. I signori
[...]
e eserciteranno la responsabilità genitoriale, Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e al loro mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la loro crescita psico
– fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione.
4) colloca i figli minori e presso la casa paterna, ove avranno Per_1 Persona_2 residenza stabile, con diritto della madre di vederli e tenerli con sé, nel rispetto delle esigenze e delle volontà dei figli, degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei suoi impegni lavorativi, ogniqualvolta lo vorrà e accordandosi direttamente con gli stessi, in ragione dell'età di questi ultimi;
5) dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi, mentre le spese straordinarie saranno a carico dei signori e nella misura del 50% Parte_1 Parte_2 ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09 agosto 2017, che si riporta integralmente:
“I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.”
6) dispone che l'assegno Unico erogato mensilmente dall' per i figli minori verrà CP_1 integralmente percepito dal padre, signor;
Parte_1
7) prende atto che l'autovettura Skoda, Tg. ES527GW, rimarrà in proprietà esclusiva del signor . Parte_1
8) prende atto che il motociclo Honda, Tg. FF51716, rimarrà in proprietà esclusiva della signora . Parte_2
9) prende atto che i coniugi si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per i figli minori e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
10) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento.
11) prende atto che ogni altro rapporto è stato definito direttamente dai coniugi i quali dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Molinella (BO)di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molinella (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 19.11.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Migliori Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Sonia Porreca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10459/2025 promossa:
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Ines Loffredo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225
e
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], Galleria 2 agosto 1980 n. 3, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Jessica Fava del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art 473- Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
pagina 1 di 4 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti i figli e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 16/08/1997 a Ploiesti (Romania) come Parte_2 risulta dal certificato anagrafico di matrimonio trascritto nel registro degli atti del comune di Molinella (BO); 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) prende atto che il signor continuerà a vivere unitamente ai figli Parte_1 minori nella casa sita in Molinella (BO), Viale Martiri di Belfiore n. 8, mentre la signora si è già da tempo trasferita a vivere altrove;
Parte_2 3) dispone che i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, in modo da garantire e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo. I signori
[...]
e eserciteranno la responsabilità genitoriale, Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e al loro mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la loro crescita psico
– fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi. I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione.
4) colloca i figli minori e presso la casa paterna, ove avranno Per_1 Persona_2 residenza stabile, con diritto della madre di vederli e tenerli con sé, nel rispetto delle esigenze e delle volontà dei figli, degli impegni scolastici ed extrascolastici e dei suoi impegni lavorativi, ogniqualvolta lo vorrà e accordandosi direttamente con gli stessi, in ragione dell'età di questi ultimi;
5) dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi, mentre le spese straordinarie saranno a carico dei signori e nella misura del 50% Parte_1 Parte_2 ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367 del 09 agosto 2017, che si riporta integralmente:
“I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.”
6) dispone che l'assegno Unico erogato mensilmente dall' per i figli minori verrà CP_1 integralmente percepito dal padre, signor;
Parte_1
7) prende atto che l'autovettura Skoda, Tg. ES527GW, rimarrà in proprietà esclusiva del signor . Parte_1
8) prende atto che il motociclo Honda, Tg. FF51716, rimarrà in proprietà esclusiva della signora . Parte_2
9) prende atto che i coniugi si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per i figli minori e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
10) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento.
11) prende atto che ogni altro rapporto è stato definito direttamente dai coniugi i quali dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa.
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di Molinella (BO)di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molinella (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 19.11.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4