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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/10/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1876/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 27.05.2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tullio Saravo ed Olga Diamanti;
APPELLANTE
E
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta De Vivo;
APPELLATO
OGGETTO: appello in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Conclude affinché Il Tribunale adito, respinta ogni avversa difesa, eccezione e domanda, in riforma integrale della sentenza impugnata
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 918/2022, emessa dal Giudice di Pace di Latina - Sezione
Civile - Giudice Dott.ssa Stasi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 680/2019,
1 depositata in cancelleria in data 23.09.2022, mai notificata - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) In linea principale, in accoglimento dei motivi dell'opposizione di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia componente creditoria di spettanza del Condominio opposto in ragione dei titoli azionati in monitorio (fatta eccezione per la somma di Euro 25,91);
2) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1579/2018 oggetto
d'opposizione, con ogni conseguente statuizione accessoria;
3) in via gradata e/o concorrente, in accoglimento dei precitati motivi di opposizione, accertare e dichiarare, in ogni caso, la sopravvenuta prescrizione estintiva con riferimento alle componenti creditorie di asserita spettanza del afferenti gli esercizi condominiali antecedenti il CP_1 periodo 01/01/2011 – 31/12/2011;
4) In via istruttoria si ripropongono le istanze già formulata in primo grado affinché il Giudice Voglia disporre nei confronti del CP_1 opposto, ordine di esibizione della documentazione giustificativa di spesa afferente agli eventuali esborsi sostenuti dal istante in CP_1 relazione al periodo temporale antecedente il 01.01.2011, nonché Voglia disporre CTU tecnico-contabile già richiesta nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di spese di entrambi i giudizi”.
Per parte appellata: “così rassegna le proprie conclusioni:
1) In via preliminare, accogliere la spiegata eccezione di inammissibilità dell'appello;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. , e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza nr. 918/2022, resa dal GdP di Latina, in persona del Giudice, dott.ssa Stasi Maria Stefania;
3) Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario e non
2 soddisfatto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 21.03.2023 Parte_1
impugnava la sentenza n. 918/2022, con la quale il Giudice di
[...]
Pace di Latina rigettava l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n.
1579/2018 emesso nei propri confronti su richiesta del Controparte_1
di Latina per la riscossione di oneri condominiali.
[...]
A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto annullabili anziché nulle le delibere di approvazione del bilancio condominiale prodotte dal ricorrente a fondamento del credito ingiunto nonostante fossero state redatte sulla base di dati non veritieri.
In comparsa conclusionale richiamava altresì in via gradata l'eccezione di prescrizione con riferimento alle componenti creditorie di asserita spettanza del relative agli esercizi antecedenti al periodo CP_1
01/01/2011-31/12/2011, essendo il condominio sorto in epoca posteriore.
Si costituiva in giudizio il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi in violazione di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. e nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese di entrambi i giudizi.
Il Giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione di esecutorietà della sentenza per mancanza del periculum in mora, attesa la natura documentale accertata rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione in quanto matura e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via pregiudiziale deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità
3 dell'appello proposta dal opposto per asserita mancanza dei CP_1 requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., la quale merita di essere disattesa.
Invero, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., dovendosi coordinare con la funzione cui il gravame è preposto, non può essere interpretato con estremo rigorismo formale, dovendosi ritenere sufficiente ai fini dell'ammissibilità, come chiarito dalla Suprema Corte, che al giudice siano “esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, Ord. n. 2320 del
25/01/2023).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo analizzato appare dotato di autosufficienza, evincendosi chiaramente il capo di sentenza impugnato, le censure mosse e gli effetti che la parte mira a conseguire in riforma della decisione di primo grado, ossia la declaratoria di nullità delle delibere assembleari sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Passando al merito del grave, se ne deve rilevare l'infondatezza.
La sentenza di primo grado, delineando l'onere dimostrativo esistente in capo alle parti -condominio e nei giudizi di opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo ha correttamente concluso per il suo corretto assolvimento da parte del . CP_1
Parte opposta, infatti, producendo i verbali di approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo ed i relativi piani di riparto, ha offerto prova adeguata delle ragioni di credito prospettate sin dalla fase monitoria.
Peraltro, come è stato già accertato dal Giudice di pace, le delibere
4 assembleari non sono state tempestivamente contestate dalla parte interessata né hanno formato oggetto di autonoma impugnativa nei termini di legge, acquistando definitiva stabilità.
Parte opponente ha inoltre dichiarato di aver eseguito pagamenti parziali sulla base di tali delibere (pagamenti di cui il ricorrente CP_1 ha tenuto conto nella proposizione della richiesta di ingiunzione) e tale comportamento deve essere interpretato alla stregua di una ricognizione di debito.
Venendo alla tesi sostenuta dall'appellante, la quale muove dalla premessa che la non corrispondenza dei millesimi indicati nei verbali assembleari alla quota effettiva posseduta dal rappresenti un vizio Pt_1 di nullità e non di annullabilità delle delibere, perciò non sottoposto a limiti temporali e rilevabile anche d'ufficio, essa non appare condivisibile.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 9839 del 14/04/2021, “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.
1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione
5 stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
Dai principi enunciati si evince che il vizio dedotto dall'appellante, attenendo alla concreta ripartizione delle spese -la quale sarebbe avvenuta, a giudizio della parte, in violazione dei criteri di legali e statutari- determina, al più, l'annullabilità e non la nullità delle delibere che ne risultano affette. Tuttavia, come già si è avuto modo di rilevare, tale causa di invalidità non è mai stata prospettata in giudizio dal né con Pt_1 autonoma azione di annullamento né tramite la proposizione di apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione nel rispetto dei termini di legge di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. (pari a trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i condomini presenti, dissenzienti o astenuti, ovvero dalla data di comunicazione, per i condomini assenti); pertanto deve ritenersi definitivamente preclusa.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, in particolare avuto riguardo all'eccezione di prescrizione del credito azionato, essi devono essere dichiarati inammissibili. Parte opponente, infatti, limitandosi a richiamare nell'atto di citazione le conclusioni rassegnate in primo grado -tra le quali figura la richiesta, formulata in via gradata, di accertamento del maturarsi della prescrizione relativamente alle componenti di credito dell'annualità
2011- non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado al fine di evidenziarne i profili di illegittimità/nullità, così precludendo al giudicante la possibilità di vagliare una ricostruzione alternativa e di considerala eventualmente meritevole di adesione.
L'omessa articolazione di un motivo specifico di appello, sia pure con l'attenuazione dei formalismi di cui all'art. 342 c.p.c. in precedenza enunciata, comporta la decadenza della parte sfavorita da ogni possibile riesame della questione, avendo costei, attraverso l'inerzia processuale manifestata -da interpretarsi come acquiescenza parziale (ex art. 329
c.p.c.) alla parte di sentenza non impugnata-, di fatto rinunciato ad
6 avvalersi dello strumento processuale a ciò deputato.
In ogni caso, per mera chiarezza, si precisa che il principio applicabile in materia di spese condominiali, ai fini dell'insorgere dell'obbligazione di pagamento e del decorso del termine di prescrizione quinquennale, è quello in base al quale “le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art.
2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino” (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 4489 del 25/02/2014).
In conclusione, alla luce di tutto quanto argomentato, l'appello proposto da deve essere rigettato determinando la conferma Parte_1 integrale della sentenza n. 918/2022 del Giudice di Pace di Latina pronunciata in data 23.09.2022.
Le spese processuali del presente grado, attesa la vetustà dei rapporti e la conseguente complessità nel ricostruire i movimenti contabili (tenuto conto dei riporti in bilancio dei saldi dovuti per le annualità precedenti, delle molteplici voci di spesa indicate nonché della sussistenza di pagamenti parziali dichiarati), meritano di essere integralmente compensate.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 918/2022 del Giudice di
Pace di Latina;
- compensa integralmente le spese del presente grado;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
7 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Latina, 7.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1876/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 27.05.2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tullio Saravo ed Olga Diamanti;
APPELLANTE
E
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta De Vivo;
APPELLATO
OGGETTO: appello in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Conclude affinché Il Tribunale adito, respinta ogni avversa difesa, eccezione e domanda, in riforma integrale della sentenza impugnata
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 918/2022, emessa dal Giudice di Pace di Latina - Sezione
Civile - Giudice Dott.ssa Stasi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 680/2019,
1 depositata in cancelleria in data 23.09.2022, mai notificata - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“1) In linea principale, in accoglimento dei motivi dell'opposizione di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia componente creditoria di spettanza del Condominio opposto in ragione dei titoli azionati in monitorio (fatta eccezione per la somma di Euro 25,91);
2) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1579/2018 oggetto
d'opposizione, con ogni conseguente statuizione accessoria;
3) in via gradata e/o concorrente, in accoglimento dei precitati motivi di opposizione, accertare e dichiarare, in ogni caso, la sopravvenuta prescrizione estintiva con riferimento alle componenti creditorie di asserita spettanza del afferenti gli esercizi condominiali antecedenti il CP_1 periodo 01/01/2011 – 31/12/2011;
4) In via istruttoria si ripropongono le istanze già formulata in primo grado affinché il Giudice Voglia disporre nei confronti del CP_1 opposto, ordine di esibizione della documentazione giustificativa di spesa afferente agli eventuali esborsi sostenuti dal istante in CP_1 relazione al periodo temporale antecedente il 01.01.2011, nonché Voglia disporre CTU tecnico-contabile già richiesta nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di spese di entrambi i giudizi”.
Per parte appellata: “così rassegna le proprie conclusioni:
1) In via preliminare, accogliere la spiegata eccezione di inammissibilità dell'appello;
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. , e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza nr. 918/2022, resa dal GdP di Latina, in persona del Giudice, dott.ssa Stasi Maria Stefania;
3) Con vittoria di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario e non
2 soddisfatto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 21.03.2023 Parte_1
impugnava la sentenza n. 918/2022, con la quale il Giudice di
[...]
Pace di Latina rigettava l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n.
1579/2018 emesso nei propri confronti su richiesta del Controparte_1
di Latina per la riscossione di oneri condominiali.
[...]
A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto annullabili anziché nulle le delibere di approvazione del bilancio condominiale prodotte dal ricorrente a fondamento del credito ingiunto nonostante fossero state redatte sulla base di dati non veritieri.
In comparsa conclusionale richiamava altresì in via gradata l'eccezione di prescrizione con riferimento alle componenti creditorie di asserita spettanza del relative agli esercizi antecedenti al periodo CP_1
01/01/2011-31/12/2011, essendo il condominio sorto in epoca posteriore.
Si costituiva in giudizio il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi in violazione di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. e nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese di entrambi i giudizi.
Il Giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione di esecutorietà della sentenza per mancanza del periculum in mora, attesa la natura documentale accertata rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione in quanto matura e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via pregiudiziale deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità
3 dell'appello proposta dal opposto per asserita mancanza dei CP_1 requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., la quale merita di essere disattesa.
Invero, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., dovendosi coordinare con la funzione cui il gravame è preposto, non può essere interpretato con estremo rigorismo formale, dovendosi ritenere sufficiente ai fini dell'ammissibilità, come chiarito dalla Suprema Corte, che al giudice siano “esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, Ord. n. 2320 del
25/01/2023).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo analizzato appare dotato di autosufficienza, evincendosi chiaramente il capo di sentenza impugnato, le censure mosse e gli effetti che la parte mira a conseguire in riforma della decisione di primo grado, ossia la declaratoria di nullità delle delibere assembleari sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Passando al merito del grave, se ne deve rilevare l'infondatezza.
La sentenza di primo grado, delineando l'onere dimostrativo esistente in capo alle parti -condominio e nei giudizi di opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo ha correttamente concluso per il suo corretto assolvimento da parte del . CP_1
Parte opposta, infatti, producendo i verbali di approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo ed i relativi piani di riparto, ha offerto prova adeguata delle ragioni di credito prospettate sin dalla fase monitoria.
Peraltro, come è stato già accertato dal Giudice di pace, le delibere
4 assembleari non sono state tempestivamente contestate dalla parte interessata né hanno formato oggetto di autonoma impugnativa nei termini di legge, acquistando definitiva stabilità.
Parte opponente ha inoltre dichiarato di aver eseguito pagamenti parziali sulla base di tali delibere (pagamenti di cui il ricorrente CP_1 ha tenuto conto nella proposizione della richiesta di ingiunzione) e tale comportamento deve essere interpretato alla stregua di una ricognizione di debito.
Venendo alla tesi sostenuta dall'appellante, la quale muove dalla premessa che la non corrispondenza dei millesimi indicati nei verbali assembleari alla quota effettiva posseduta dal rappresenti un vizio Pt_1 di nullità e non di annullabilità delle delibere, perciò non sottoposto a limiti temporali e rilevabile anche d'ufficio, essa non appare condivisibile.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 9839 del 14/04/2021, “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.
1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione
5 stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
Dai principi enunciati si evince che il vizio dedotto dall'appellante, attenendo alla concreta ripartizione delle spese -la quale sarebbe avvenuta, a giudizio della parte, in violazione dei criteri di legali e statutari- determina, al più, l'annullabilità e non la nullità delle delibere che ne risultano affette. Tuttavia, come già si è avuto modo di rilevare, tale causa di invalidità non è mai stata prospettata in giudizio dal né con Pt_1 autonoma azione di annullamento né tramite la proposizione di apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione nel rispetto dei termini di legge di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. (pari a trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i condomini presenti, dissenzienti o astenuti, ovvero dalla data di comunicazione, per i condomini assenti); pertanto deve ritenersi definitivamente preclusa.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, in particolare avuto riguardo all'eccezione di prescrizione del credito azionato, essi devono essere dichiarati inammissibili. Parte opponente, infatti, limitandosi a richiamare nell'atto di citazione le conclusioni rassegnate in primo grado -tra le quali figura la richiesta, formulata in via gradata, di accertamento del maturarsi della prescrizione relativamente alle componenti di credito dell'annualità
2011- non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado al fine di evidenziarne i profili di illegittimità/nullità, così precludendo al giudicante la possibilità di vagliare una ricostruzione alternativa e di considerala eventualmente meritevole di adesione.
L'omessa articolazione di un motivo specifico di appello, sia pure con l'attenuazione dei formalismi di cui all'art. 342 c.p.c. in precedenza enunciata, comporta la decadenza della parte sfavorita da ogni possibile riesame della questione, avendo costei, attraverso l'inerzia processuale manifestata -da interpretarsi come acquiescenza parziale (ex art. 329
c.p.c.) alla parte di sentenza non impugnata-, di fatto rinunciato ad
6 avvalersi dello strumento processuale a ciò deputato.
In ogni caso, per mera chiarezza, si precisa che il principio applicabile in materia di spese condominiali, ai fini dell'insorgere dell'obbligazione di pagamento e del decorso del termine di prescrizione quinquennale, è quello in base al quale “le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art.
2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino” (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 4489 del 25/02/2014).
In conclusione, alla luce di tutto quanto argomentato, l'appello proposto da deve essere rigettato determinando la conferma Parte_1 integrale della sentenza n. 918/2022 del Giudice di Pace di Latina pronunciata in data 23.09.2022.
Le spese processuali del presente grado, attesa la vetustà dei rapporti e la conseguente complessità nel ricostruire i movimenti contabili (tenuto conto dei riporti in bilancio dei saldi dovuti per le annualità precedenti, delle molteplici voci di spesa indicate nonché della sussistenza di pagamenti parziali dichiarati), meritano di essere integralmente compensate.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 918/2022 del Giudice di
Pace di Latina;
- compensa integralmente le spese del presente grado;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
7 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Latina, 7.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
8