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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2024, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 05/12/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4049 /2017 R.G., promossa da:
Ricorrente:
Sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Catena Costanzo, C.F._1
C.F. , con domicilio eletto in Capri Leone, Frazione C.F._2
Rocca, via San Francesco, presso lo studio dell'avvocato stesso, che dichiara di ricevere comunicazioni PEC all'indirizzo Email_1
Resistente:
C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina
Olla, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'ente in Messina, via Tommaso
Capra, isolato 301/bis, e PEC: t. Email_2
Oggetto:Riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della L. 335/1995.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento Controparte_1 del diritto all'assegno sociale, prestazione assistenziale negata dall' con CP_2
comunicazione del 15 giugno 2016, e successivamente non accolta neppure in via amministrativa.
Il ricorrente, separato consensualmente dal coniuge dal 20 gennaio 2016, non percepisce alcun assegno di mantenimento, dichiarandosi in condizioni di bisogno economico, prive di redditi propri e in assenza di sostegno economico da altre fonti.
L' si è costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa. L'istituto ha CP_2 dedotto che la rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale implica una dichiarazione implicita di autosufficienza economica, che precluderebbe il riconoscimento dell'assegno sociale.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
L'assegno sociale è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, che ha sostituito la pensione sociale prevista dall'art. 26 della L. 153/1969. È una prestazione assistenziale finalizzata a garantire il sostentamento a coloro che, versando in stato di bisogno, soddisfino determinati requisiti di età, cittadinanza e residenza, nonché di reddito, come previsto dall'art. 3, comma 6, della L.
335/1995.
L'assegno sociale prescinde da qualsiasi rapporto assicurativo-contributivo e viene erogato solo in assenza di altre fonti di reddito o nel caso in cui i redditi siano inferiori ai limiti fissati annualmente dalla legge.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6570/2010, ha chiarito che il diritto all'assegno sociale non è precluso dalla mera rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale. La Suprema Corte ha stabilito che lo stato di bisogno deve essere valutato sulla base dei redditi effettivamente percepiti e non su quelli potenziali o rinunciati.
Inoltre, la Corte ha affermato che, in caso di mancato pagamento del mantenimento da parte del coniuge separato, il reddito da considerare è quello effettivo, e non devono essere conteggiati i redditi teorici derivanti dall'assegno di mantenimento (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1234/2007).
Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto anche del comportamento processuale delle parti.
Nel caso di specie, il comportamento dell' , che non ha fornito adeguate CP_2
contestazioni documentali o elementi idonei a provare l'assenza dello stato di bisogno del ricorrente, conferma la fondatezza della domanda proposta dal Sig.
CP_1
Anche la giurisprudenza di merito ha riconosciuto che la rinuncia al mantenimento non costituisce elemento ostativo alla concessione dell'assegno sociale, laddove sussistano le condizioni oggettive di bisogno economico. Si richiamano, a tal proposito, Tribunale di Milano, sentenza n. 345/2018, e Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n. 234/2017. Dalla documentazione prodotta agli atti, emerge che:
• Il Sig. è separato dal 2016 e non percepisce redditi propri;
CP_1
• Non dispone di alcun sostegno economico da parte del coniuge;
• Risulta residente stabilmente in Italia da più di 10 anni.
Pertanto, si ritiene provato lo stato di bisogno richiesto dalla L. 335/1995, con conseguente diritto all'assegno sociale.
PQM
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.:
1. Accoglie il ricorso proposto dal Sig. e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara il diritto del ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal mese successivo alla domanda amministrativa del 3 marzo 2016.
2. Condanna l' al pagamento delle somme dovute, comprensive di CP_2
interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che in considerazione CP_2
del valore della causa, pari ad euro indeterminato, e della materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in: euro 590 per la fase di studio;
euro 590 per la fase introduttiva;
euro 710 per la fase decisoria;
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Maria Catena Costanzo
Così deciso in Patti 05/12/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 05/12/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4049 /2017 R.G., promossa da:
Ricorrente:
Sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Catena Costanzo, C.F._1
C.F. , con domicilio eletto in Capri Leone, Frazione C.F._2
Rocca, via San Francesco, presso lo studio dell'avvocato stesso, che dichiara di ricevere comunicazioni PEC all'indirizzo Email_1
Resistente:
C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina
Olla, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'ente in Messina, via Tommaso
Capra, isolato 301/bis, e PEC: t. Email_2
Oggetto:Riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della L. 335/1995.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento Controparte_1 del diritto all'assegno sociale, prestazione assistenziale negata dall' con CP_2
comunicazione del 15 giugno 2016, e successivamente non accolta neppure in via amministrativa.
Il ricorrente, separato consensualmente dal coniuge dal 20 gennaio 2016, non percepisce alcun assegno di mantenimento, dichiarandosi in condizioni di bisogno economico, prive di redditi propri e in assenza di sostegno economico da altre fonti.
L' si è costituito in giudizio contestando l'avversa pretesa. L'istituto ha CP_2 dedotto che la rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale implica una dichiarazione implicita di autosufficienza economica, che precluderebbe il riconoscimento dell'assegno sociale.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
L'assegno sociale è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, che ha sostituito la pensione sociale prevista dall'art. 26 della L. 153/1969. È una prestazione assistenziale finalizzata a garantire il sostentamento a coloro che, versando in stato di bisogno, soddisfino determinati requisiti di età, cittadinanza e residenza, nonché di reddito, come previsto dall'art. 3, comma 6, della L.
335/1995.
L'assegno sociale prescinde da qualsiasi rapporto assicurativo-contributivo e viene erogato solo in assenza di altre fonti di reddito o nel caso in cui i redditi siano inferiori ai limiti fissati annualmente dalla legge.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6570/2010, ha chiarito che il diritto all'assegno sociale non è precluso dalla mera rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale. La Suprema Corte ha stabilito che lo stato di bisogno deve essere valutato sulla base dei redditi effettivamente percepiti e non su quelli potenziali o rinunciati.
Inoltre, la Corte ha affermato che, in caso di mancato pagamento del mantenimento da parte del coniuge separato, il reddito da considerare è quello effettivo, e non devono essere conteggiati i redditi teorici derivanti dall'assegno di mantenimento (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1234/2007).
Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto anche del comportamento processuale delle parti.
Nel caso di specie, il comportamento dell' , che non ha fornito adeguate CP_2
contestazioni documentali o elementi idonei a provare l'assenza dello stato di bisogno del ricorrente, conferma la fondatezza della domanda proposta dal Sig.
CP_1
Anche la giurisprudenza di merito ha riconosciuto che la rinuncia al mantenimento non costituisce elemento ostativo alla concessione dell'assegno sociale, laddove sussistano le condizioni oggettive di bisogno economico. Si richiamano, a tal proposito, Tribunale di Milano, sentenza n. 345/2018, e Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n. 234/2017. Dalla documentazione prodotta agli atti, emerge che:
• Il Sig. è separato dal 2016 e non percepisce redditi propri;
CP_1
• Non dispone di alcun sostegno economico da parte del coniuge;
• Risulta residente stabilmente in Italia da più di 10 anni.
Pertanto, si ritiene provato lo stato di bisogno richiesto dalla L. 335/1995, con conseguente diritto all'assegno sociale.
PQM
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.:
1. Accoglie il ricorso proposto dal Sig. e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara il diritto del ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal mese successivo alla domanda amministrativa del 3 marzo 2016.
2. Condanna l' al pagamento delle somme dovute, comprensive di CP_2
interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che in considerazione CP_2
del valore della causa, pari ad euro indeterminato, e della materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in: euro 590 per la fase di studio;
euro 590 per la fase introduttiva;
euro 710 per la fase decisoria;
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Maria Catena Costanzo
Così deciso in Patti 05/12/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo