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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg13571 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13571 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI
DATO ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
IAZZETTA GIUSEPPINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Vespucci n. 9,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. Parte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 20.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che richiamavano integralmente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una
2 conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) Quanto all'affidamento e residenza del figlio minore.
Il figlio minore, , nato il [...], viene affidato ad Per_1
entrambi i genitori e avrà la residenza prevalente presso l'abitazione materna.
2) Quanto all'assegno di mantenimento.
Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra CP_1 Parte_1
un assegno mensile di € 500,00, ovvero € 250,00 per ciascuno dei due figli, con decorrenza dal mese di marzo dell'anno corrente. Il versamento avverrà entro il giorno 10 di ogni mese ed il relativo importo sarà soggetto a rivalutazione annuale a partire da marzo 2026, secondo gli indici ISTAT.
3) Quanto all'assegno unico.
Le parti si accordano al che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
4) Quanto al rimborso spese per attività sportiva.
Il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra l'importo CP_1 Parte_1
di € 150,00, pari al 50% delle spese sostenute nei precedenti sei mesi per l'allenamento di kickboxing del figlio , entro il 30 maggio Per_1
3 2025. A partire dal mese di marzo dell'anno corrente, le spese per tale attività sportiva saranno ripartite equamente tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) Quanto alle spese straordinarie.
Le spese straordinarie sono ripartite al 50% secondo il protocollo del
Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018.
6) Quanto al diritto di visita del padre nei confronti del figlio Per_1
Il Sig. avrà diritto a frequentare il figlio secondo il CP_1 Per_1
seguente regime di visite:
Nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 20:30;
A settimane alterne, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore
20:00;
Festività natalizie e pasquali alternate annualmente tra i genitori;
Vacanze estive: il padre potrà trascorrere 15 giorni con il figlio.
Le parti si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore .” Per_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
La parte ha proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma
4 valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n. 208, parte II, s. A, uff. 11,
[...]
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n.
898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo.
5 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13571 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI
DATO ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
IAZZETTA GIUSEPPINA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Vespucci n. 9,
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. Parte_1
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 20.03.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che richiamavano integralmente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una
2 conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) Quanto all'affidamento e residenza del figlio minore.
Il figlio minore, , nato il [...], viene affidato ad Per_1
entrambi i genitori e avrà la residenza prevalente presso l'abitazione materna.
2) Quanto all'assegno di mantenimento.
Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra CP_1 Parte_1
un assegno mensile di € 500,00, ovvero € 250,00 per ciascuno dei due figli, con decorrenza dal mese di marzo dell'anno corrente. Il versamento avverrà entro il giorno 10 di ogni mese ed il relativo importo sarà soggetto a rivalutazione annuale a partire da marzo 2026, secondo gli indici ISTAT.
3) Quanto all'assegno unico.
Le parti si accordano al che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
4) Quanto al rimborso spese per attività sportiva.
Il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra l'importo CP_1 Parte_1
di € 150,00, pari al 50% delle spese sostenute nei precedenti sei mesi per l'allenamento di kickboxing del figlio , entro il 30 maggio Per_1
3 2025. A partire dal mese di marzo dell'anno corrente, le spese per tale attività sportiva saranno ripartite equamente tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) Quanto alle spese straordinarie.
Le spese straordinarie sono ripartite al 50% secondo il protocollo del
Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018.
6) Quanto al diritto di visita del padre nei confronti del figlio Per_1
Il Sig. avrà diritto a frequentare il figlio secondo il CP_1 Per_1
seguente regime di visite:
Nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 20:30;
A settimane alterne, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore
20:00;
Festività natalizie e pasquali alternate annualmente tra i genitori;
Vacanze estive: il padre potrà trascorrere 15 giorni con il figlio.
Le parti si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore .” Per_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
La parte ha proposto anche domanda di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma
4 valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n. 208, parte II, s. A, uff. 11,
[...]
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n.
898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo.
5 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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