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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 25/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 274/2016
Sono presenti per parte attrice l'avv. Maria Antonietta De Santis, anche in sostituzione degli avv. INELLA GABRIELE e GIANFRANCO DE CORSO, per parte convenuta l'avv. Cinzia Calabrese in sostituzione dell'avv.
SANTANIELLO ADOLFO.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di conSIlio.
-===
All'esito della camera di conSIlio, alle ore 19:01, in assenza delle parti, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, il giudice pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 274/2016 promossa da
nato il [...] Parte_1 C.F._1
a CAMPOBASSO (CB), rappresentato e difeso dagli avv. Maria ANTONIETTA
DE SANTIS, GABRIELE INELLA e GIANFRANCO DE CORSO contro
) e CP C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. SANTANIELLO C.F._3
ADOLFO
-====== Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 27 giugno 2016 Parte_1
ha chiesto:
[...]
“- accertata la proprietà del terreno sito nel comune di Cantalupo Nel Sannio
(IS), censito nel Catasto Terreni al Foglio 7, P.lla 137, di H. 2,98,00 in capo alla SI.ra , dichiarare nullo ed improduttivo di effetti Parte_1
l'atto notarile Repertorio n. 92442/21089 del 16-04-2015 per NO _1
, Notaio in Benevento;
[...]
- condannare i convenuti al pagamento delle spese ed oneri necessari per il ripristino della corretta intestazione del terreno oggetto di causa in capo alla SI.ra ; Parte_1
- condannare i convenuti al risarcimento del danno per l'eventuale occupazione abusiva del terreno negli ultimi anni;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA.”.
A fondamento della domanda l'attrice allega di essere proprietaria del bene descritto e di essersi occasionalmente avveduta che con il citato rogito,
aveva donato al figlio la proprietà di detto Controparte_2 CP terreno, dichiarando di averlo usucapito. Contestando l'assenza della proprietà in capo a , l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle domande Controparte_2
2 sopra trascritte.
e , costituiti in giudizio, hanno contestato la domanda CP_2 CP sotto molteplici profili rilevando, tra l'altro, l'intervenuto acquisto del bene per usucapione e negando di essere stati conduttori del terreno controverso, allegando che il bene era posseduto dalla famiglia fin dagli anni 20 CP_2 dello scorso secolo essendo succeduti nel possesso, di padre in figlio,
, , e . CP_3 CP CP_2 CP
Dopo la mediazione, la causa, istruita con prove documentali e testimoniali, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
È bene premettere che la domanda giudiziale non è da ricondursi all'istituto della rivendicazione, osservato che l'attrice chiede che venga dichiarata la nullità della donazione del terreno controverso, non che venga dichiarata la proprietà del terreno. Sotto tale profilo le numerose eccezioni proposte dai convenuti non colgono nel segno. Del resto, se di rivendicazione si fosse trattato, l'eccezione di usucapione avrebbe comunque attenuto gli oneri probatori a carico dell'attrice in rivendicazione.
Come detto, i convenuti, costituendosi, allo scopo di paralizzare la domanda giudiziaria, eccepiscono all'attrice l'intervenuto acquisto per effetto dell'usucapione, riconoscendo dunque implicitamente in capo all'attrice la legittimazione allegata a fondamento della domanda. L'eccezione è ribadita ed evidenziata in comparsa di risposta, a pag. 5, laddove indicano che CP_2
possedeva il terreno già prima che l'attrice lo ricevesse in eredità,
[...] riconoscendo così la proprietà in capo all'attrice.
Dal riconoscimento in capo all'attrice della legittimazione ad agire nel ruolo di proprietaria del terreno oggetto di donazione discende che i convenuti hanno confessato che l'attrice era titolare del diritto azionato. I convenuti hanno così esonerato l'attrice dall'onere della prova e, di converso, ai sensi dell'art. 2697 co. 2° c.c., assunto su di loro l'onere di provare l'eccezione.
In altre parole, essendo la proprietaria che chiede dichiararsi la Parte_1 nullità dell'atto lesivo del diritto a lei spettante, spetta ai convenuti la prova dell'eccezione su cui hanno fondato la difesa: l'usucapione.
Dall'esame degli atti e della documentazione emerge incontrastato che il
3 bene era nella disponibilità della famiglia , dapprima di CP_2 Persona_2
(fin dagli anni Venti dello scorso secolo), poi di (nato nel 1932) CP poi del convenuto e quindi del donatario , omonimo del CP_2 CP NN (le contestazioni vertono sul titolo).
Siffatta ricostruzione allegata dai convenuti trova riscontro nella difesa dell'attrice e nelle prove testimoniali, da cui però emerge che e CP_3 CP
erano conduttori del terreno – dunque detentori e non possessori - e in
[...] relazione a detto terreno pagavano il canone di affitto.
Del resto i convenuti in comparsa di risposta allegano che “Il possesso del SI. , infatti, ha avuto inizio già dagli anni '60, che lo Controparte_2 coltivava e lavorava per sé col proprio padre”. Dunque, il possesso non risaliva a e , danti causa dei convenuti. CP_3 CP
Emerge così un primo profilo dissonante rispetto alle allegazioni di parte convenuta, perché afferma di essere possessore dello stesso Parte_2 bene detenuto dal padre, . CP
Infatti, secondo le allegazioni dei convenuti, mentre , padre di CP
, deteneva il bene in locazione, , figlio oggi convenuto, dichiara Pt_2 Pt_2 che lo stesso bene non era da lui detenuto, ma posseduto. Mette conto evidenziare che, al di là delle prove testimoniali, agli atti sono presenti documenti, mai sostanzialmente contestati, dai quali emerge che CP
(classe 1932, padre di ) fino al 1972 aveva pagato il canone di affitto ai Pt_2 danti causa dell'attrice.
Dopo il 1972 non sono provati i pagamenti, ma neppure risulta alcuna prova del mutamento del titolo da detenzione, inutile ai fini dell'usucapione, in possesso.
Posto che è illogico pensare che uno stesso bene possa essere contemporaneamente detenuto dal padre (che paga il canone al proprietario)
e posseduto dal figlio, in assenza della prova di un formale atto di interversione della detenzione in possesso, è possibile al più ritenere che abbia iniziato a esercitare il possesso soltanto dopo la morte Parte_2 del padre, ovvero, come emerge dalla produzione documentale dell'attrice, dal
22 luglio 2012.
Ma l'atto di citazione è del 2016: il possesso è provato dal 2012 al 2016.
4 Manca agli atti la prove di un possesso esercitato da prima Parte_2 della morte del padre, , avvenuta nel 2012. CP
Manca così la prova del possesso ultraventennale da cui può discendere l'acquisto per usucapione del bene.
Poiché non ha posseduto il bene per almeno venti anni, non Parte_2 gli è consentito affermare di averlo usucapito. Dunque non Parte_2 poteva donare il bene al figlio, non essendone proprietario.
La donazione, priva di oggetto, è nulla.
Deve pertanto essere dichiarata nullità dell'atto.
Ne deriva l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, la dichiarazione della nullità dell'atto notarile Repertorio n. 92442/21089 del 16-04-2015 per NO
, Notaio in Benevento. Persona_1
Devono essere rigettate le ulteriori domande di merito, non corredate di utili elementi di prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP
e , iscritta al RG 274/2016 Controparte_2 dichiara la nullità dell'atto notarile Repertorio n. 92442/21089 del 16-04-2015 per NO , Notaio in Benevento con cui ha Persona_1 Controparte_2 donato a il terreno in Cantalupo nel Sannio (IS), censito nel CP
Catasto Terreni al foglio 7, particella 137, di ettari 2,98,00 condanna e alla rifusione delle spese di CP Controparte_2 lite che liquida in € 120,00 per anticipazioni, € 2.552,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% e accessori.
Così deciso in Isernia, il 25 giugno 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
5
Verbale di udienza
All'udienza del 25/06/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 274/2016
Sono presenti per parte attrice l'avv. Maria Antonietta De Santis, anche in sostituzione degli avv. INELLA GABRIELE e GIANFRANCO DE CORSO, per parte convenuta l'avv. Cinzia Calabrese in sostituzione dell'avv.
SANTANIELLO ADOLFO.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di conSIlio.
-===
All'esito della camera di conSIlio, alle ore 19:01, in assenza delle parti, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, il giudice pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 274/2016 promossa da
nato il [...] Parte_1 C.F._1
a CAMPOBASSO (CB), rappresentato e difeso dagli avv. Maria ANTONIETTA
DE SANTIS, GABRIELE INELLA e GIANFRANCO DE CORSO contro
) e CP C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. SANTANIELLO C.F._3
ADOLFO
-====== Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 27 giugno 2016 Parte_1
ha chiesto:
[...]
“- accertata la proprietà del terreno sito nel comune di Cantalupo Nel Sannio
(IS), censito nel Catasto Terreni al Foglio 7, P.lla 137, di H. 2,98,00 in capo alla SI.ra , dichiarare nullo ed improduttivo di effetti Parte_1
l'atto notarile Repertorio n. 92442/21089 del 16-04-2015 per NO _1
, Notaio in Benevento;
[...]
- condannare i convenuti al pagamento delle spese ed oneri necessari per il ripristino della corretta intestazione del terreno oggetto di causa in capo alla SI.ra ; Parte_1
- condannare i convenuti al risarcimento del danno per l'eventuale occupazione abusiva del terreno negli ultimi anni;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA.”.
A fondamento della domanda l'attrice allega di essere proprietaria del bene descritto e di essersi occasionalmente avveduta che con il citato rogito,
aveva donato al figlio la proprietà di detto Controparte_2 CP terreno, dichiarando di averlo usucapito. Contestando l'assenza della proprietà in capo a , l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle domande Controparte_2
2 sopra trascritte.
e , costituiti in giudizio, hanno contestato la domanda CP_2 CP sotto molteplici profili rilevando, tra l'altro, l'intervenuto acquisto del bene per usucapione e negando di essere stati conduttori del terreno controverso, allegando che il bene era posseduto dalla famiglia fin dagli anni 20 CP_2 dello scorso secolo essendo succeduti nel possesso, di padre in figlio,
, , e . CP_3 CP CP_2 CP
Dopo la mediazione, la causa, istruita con prove documentali e testimoniali, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
È bene premettere che la domanda giudiziale non è da ricondursi all'istituto della rivendicazione, osservato che l'attrice chiede che venga dichiarata la nullità della donazione del terreno controverso, non che venga dichiarata la proprietà del terreno. Sotto tale profilo le numerose eccezioni proposte dai convenuti non colgono nel segno. Del resto, se di rivendicazione si fosse trattato, l'eccezione di usucapione avrebbe comunque attenuto gli oneri probatori a carico dell'attrice in rivendicazione.
Come detto, i convenuti, costituendosi, allo scopo di paralizzare la domanda giudiziaria, eccepiscono all'attrice l'intervenuto acquisto per effetto dell'usucapione, riconoscendo dunque implicitamente in capo all'attrice la legittimazione allegata a fondamento della domanda. L'eccezione è ribadita ed evidenziata in comparsa di risposta, a pag. 5, laddove indicano che CP_2
possedeva il terreno già prima che l'attrice lo ricevesse in eredità,
[...] riconoscendo così la proprietà in capo all'attrice.
Dal riconoscimento in capo all'attrice della legittimazione ad agire nel ruolo di proprietaria del terreno oggetto di donazione discende che i convenuti hanno confessato che l'attrice era titolare del diritto azionato. I convenuti hanno così esonerato l'attrice dall'onere della prova e, di converso, ai sensi dell'art. 2697 co. 2° c.c., assunto su di loro l'onere di provare l'eccezione.
In altre parole, essendo la proprietaria che chiede dichiararsi la Parte_1 nullità dell'atto lesivo del diritto a lei spettante, spetta ai convenuti la prova dell'eccezione su cui hanno fondato la difesa: l'usucapione.
Dall'esame degli atti e della documentazione emerge incontrastato che il
3 bene era nella disponibilità della famiglia , dapprima di CP_2 Persona_2
(fin dagli anni Venti dello scorso secolo), poi di (nato nel 1932) CP poi del convenuto e quindi del donatario , omonimo del CP_2 CP NN (le contestazioni vertono sul titolo).
Siffatta ricostruzione allegata dai convenuti trova riscontro nella difesa dell'attrice e nelle prove testimoniali, da cui però emerge che e CP_3 CP
erano conduttori del terreno – dunque detentori e non possessori - e in
[...] relazione a detto terreno pagavano il canone di affitto.
Del resto i convenuti in comparsa di risposta allegano che “Il possesso del SI. , infatti, ha avuto inizio già dagli anni '60, che lo Controparte_2 coltivava e lavorava per sé col proprio padre”. Dunque, il possesso non risaliva a e , danti causa dei convenuti. CP_3 CP
Emerge così un primo profilo dissonante rispetto alle allegazioni di parte convenuta, perché afferma di essere possessore dello stesso Parte_2 bene detenuto dal padre, . CP
Infatti, secondo le allegazioni dei convenuti, mentre , padre di CP
, deteneva il bene in locazione, , figlio oggi convenuto, dichiara Pt_2 Pt_2 che lo stesso bene non era da lui detenuto, ma posseduto. Mette conto evidenziare che, al di là delle prove testimoniali, agli atti sono presenti documenti, mai sostanzialmente contestati, dai quali emerge che CP
(classe 1932, padre di ) fino al 1972 aveva pagato il canone di affitto ai Pt_2 danti causa dell'attrice.
Dopo il 1972 non sono provati i pagamenti, ma neppure risulta alcuna prova del mutamento del titolo da detenzione, inutile ai fini dell'usucapione, in possesso.
Posto che è illogico pensare che uno stesso bene possa essere contemporaneamente detenuto dal padre (che paga il canone al proprietario)
e posseduto dal figlio, in assenza della prova di un formale atto di interversione della detenzione in possesso, è possibile al più ritenere che abbia iniziato a esercitare il possesso soltanto dopo la morte Parte_2 del padre, ovvero, come emerge dalla produzione documentale dell'attrice, dal
22 luglio 2012.
Ma l'atto di citazione è del 2016: il possesso è provato dal 2012 al 2016.
4 Manca agli atti la prove di un possesso esercitato da prima Parte_2 della morte del padre, , avvenuta nel 2012. CP
Manca così la prova del possesso ultraventennale da cui può discendere l'acquisto per usucapione del bene.
Poiché non ha posseduto il bene per almeno venti anni, non Parte_2 gli è consentito affermare di averlo usucapito. Dunque non Parte_2 poteva donare il bene al figlio, non essendone proprietario.
La donazione, priva di oggetto, è nulla.
Deve pertanto essere dichiarata nullità dell'atto.
Ne deriva l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, la dichiarazione della nullità dell'atto notarile Repertorio n. 92442/21089 del 16-04-2015 per NO
, Notaio in Benevento. Persona_1
Devono essere rigettate le ulteriori domande di merito, non corredate di utili elementi di prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP
e , iscritta al RG 274/2016 Controparte_2 dichiara la nullità dell'atto notarile Repertorio n. 92442/21089 del 16-04-2015 per NO , Notaio in Benevento con cui ha Persona_1 Controparte_2 donato a il terreno in Cantalupo nel Sannio (IS), censito nel CP
Catasto Terreni al foglio 7, particella 137, di ettari 2,98,00 condanna e alla rifusione delle spese di CP Controparte_2 lite che liquida in € 120,00 per anticipazioni, € 2.552,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% e accessori.
Così deciso in Isernia, il 25 giugno 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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