Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di mandataria di un costituendo RTI con -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sua Provincia di Frosinone, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
e la dichiarazione della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi in data 18 aprile 2025, in relazione all’istanza di accesso agli atti della ricorrente prot. n. -OMISSIS- del 19 marzo 2025;
nonché per l’accertamento del diritto all’accesso della ricorrente;
nonché per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’ente intimato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 maggio 2025 e depositato il successivo 15 maggio, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’accesso agli atti inerenti all’istanza dalla stessa presentata in data 19 marzo 2025 al Comune di -OMISSIS- e alla Provincia di Frosinone.
2. Parte ricorrente espone di aver partecipato alla procedura di gara bandita dalla Provincia di Frosinone per l’affidamento della “Raccolta trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana di -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-).
La ricorrente, essendo risultata seconda graduata, ha proposto in data 29 agosto 2023 istanza di accesso agli atti di gara, prot. n. -OMISSIS- del 29.8.2023, chiedendo l’ostensione della documentazione dell’aggiudicataria (offerta amministrativa, tecnica ed economica), società -OMISSIS-s.r.l., nonché di tutta la documentazione di gara.
In mancanza di risposta, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accesso agli atti dinanzi questo Tribunale che, con sentenza n. -OMISSIS-/2024, ha dichiarato il ricorso improcedibile in quanto l’istanza era stata prodotta prima dell’emissione del provvedimento di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.
Dopo aver appreso l’avvenuta pubblicazione, in data 10 febbraio 2025, dell’avviso di aggiudicazione della gara alla società -OMISSIS-s.r.l., in data 19 marzo 2025 con istanza prot. n. -OMISSIS-, la ricorrente ha presentato nuovamente istanza di accesso agli atti di gara e, in particolare all’offerta della -OMISSIS-, motivando la stessa in particolare sulla necessità di verificare la permanenza del requisito di affidabilità professionale dell’aggiudicataria.
Ciò in quanto risultava che la controinteressata avesse riportato penali per importi particolarmente ingenti nell’ambito di una gara gestita per il -OMISSIS-(superiori ad € 1.000.000,00).
Con l’istanza di accesso la ricorrente ha rappresentato anche che la Procura della Repubblica competente aveva evidenziato possibili profili di turbativa d’asta e di corruzione nell’appalto relativo al servizio di igiene urbana sopra citato.
Nonostante la circostanziata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla proposizione dell’istanza di accesso in parola, l’amministrazione resistente è rimasta inerte con la conseguenza che, in data 18 aprile 2025, si è formato il silenzio – rigetto in ordine alla istanza di accesso per cui è causa, del quale si chiede l’annullamento sulla base dei seguenti motivi di diritto:
I. Violazione degli artt. 3, 22 e ss. l. 241/90; art. 53 d.lgs. 50/2016; art. 97 Cost – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Sulla prevalenza del diritto di difesa della ricorrente rispetto alle esigenze di riservatezza del primo graduato – Sulla stretta indispensabilità della documentazione richiesta;
II. Violazione degli artt. 3, 22 e ss. l. 241/1990; art. 53 d.lgs. 50/2016; art. 97 Cost. – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Sulla prevalenza del diritto di difesa della ricorrente rispetto alle esigenze di riservatezza del primo graduato – Sulla stretta indispensabilità della documentazione richiesta – Sulla doverosa ostensione della documentazione acquisita a comprova dei requisiti auto-dichiarati.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’amministrazione precisa infatti che:
- l’istanza del 19 marzo 2025 (a fronte della quale il ricorrente ritiene essersi formato il silenzio) non configurerebbe una nuova richiesta di accesso, ma un mero sollecito dell’istanza di accesso formulata in data 29 agosto 2023;
- per l’effetto, con riferimento all’istanza del 29 agosto 2023, il diniego tacito dovrebbe ritenersi formato con il decorso di 30 giorni dalla comunicazione (avvenuta con nota del 7 agosto 2024) della determina di aggiudicazione della gara, datata 1° agosto 2024.
Il gravame sarebbe, altresì, inammissibile in quanto l’interesse perseguito, come ribadito nel sollecito del 19 marzo 2025, atterrebbe alla verifica della persistenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti dichiarati e paleserebbe un intento esplorativo finalizzato al controllo generalizzato dell’attività della p.a.
5. Con memoria del 2 dicembre 2025, la resistente amministrazione ha poi prodotto in atti la nota prot.-OMISSIS- del 23 giugno 2025, comunicata in pari data alla ricorrente, con la quale l’Amministrazione comunale ha riscontrato l’istanza di accesso esibendo tutti i documenti amministrativi in suo possesso chiedendo, quindi, la declaratoria di improcedibilità del gravame.
6. Più in particolare, l’amministrazione ha provveduto ad ostendere, come dichiarato dalla stessa ricorrente, il provvedimento di aggiudicazione (det.-OMISSIS-/2024), l’offerta della -OMISSIS-, il verbale di avvio di urgenza del servizio, la documentazione attinente le verifiche compiute nel 2024 sui requisiti autodichiarati dalla controinteressata.
7. Pur tuttavia, parte ricorrente, ha rappresentato la persistenza del suo interesse, in relazione alla permanenza dei requisiti di partecipazione durante la fase di esecuzione, in relazione ai fatti sopravvenuti sopra esposti, “ a verificare che tali operazioni di controllo siano state poste in essere e che il primo graduato effettivamente sia in possesso dei requisiti auto-dichiarati ”.
8. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Ritenendo di poter superare l’eccezione di irricevibilità del gravame, in considerazione dell’avvenuta ostensione di tutta la documentazione di gara afferente l’offerta dell’aggiudicataria -OMISSIS-s.r.l., da parte della resistente amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato, in parte qua, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Per la parte in cui la ricorrente insiste, invece, nella richiesta di ostensione delle risultanze delle operazioni di controllo della verifica dei requisiti durante la fase di esecuzione, il ricorso si palesa infondato.
Al riguardo occorre richiamare i principi espressi dall’Ad.Pl. del 2 aprile 2020, n. 10, la quale proprio in materia di accesso agli atti inerenti alla fase esecutiva di una gara d’appalto, ha affermato che:
“a ) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l'istanza solo con specifico riferimento ai profili della L. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell'accesso, definito dall'originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all'esito del procedimento;
b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale;
c) la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della L. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza ”.
10.1. Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato presentato con specifico riferimento all’accesso documentale ex artt. 22 ess l. n. 241/90, la domanda giudiziale della ricorrente deve essere esaminata in ossequio a tale sola disciplina.
10.2. Ebbene, in considerazione della applicabilità in specie della disciplina dell’accesso documentale, pur potendosi ravvisare, alla luce dei principi sopra richiamati, un interesse diretto concreto e attuale dalla ricorrente all’accesso agli atti inerenti alla fase esecutiva, tuttavia ciò che nella fattispecie in esame difetta è proprio l’oggetto del diritto d’accesso.
La richiesta avanzata dal ricorrente, al riguardo, non ha ad oggetto documenti già formati e in possesso della resistente amministrazione, ma la documentazione che dovrebbe scaturire dalle verifiche che la stazione appaltante dovrebbe svolgere, sulla permanenza dei requisiti, nella fase di esecuzione del contratto ma che, in specie, non dichiara di aver svolto né, tantomeno, di aver formato.
L’interesse della ricorrente potrà dunque essere soddisfatto con altri rimedi giudiziali, ma non con il presente, mancando l’evidenza dell’esistenza di documenti od atti già formati e detenuti come tali dalla stazione appaltante, aventi ad oggetto le risultanze della verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria della gara.
11. In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile e in parte infondato.
12. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo respinge, ai sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le ricorrenti e -OMISSIS-s.r.l.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AL, Presidente
AN MA, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | LA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.