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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39313/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNARECCI Parte_1 P.IVA_1
EMANUELE, elettivamente domiciliata in VIA POGGIO SECCO 1 50018
SCANDICCI presso il difensore avv. VERNARECCI EMANUELE opponente contro
Controparte_1
“ (C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] CP_2 P.IVA_2
CASAVECCHIA RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA BATTISTI, 45
05100 TERNI presso il difensore avv. CASAVECCHIA RICCARDO opposta
Oggetto: Contratto atipico - Software
Conclusioni:
per l'opponente:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
quale eccezione di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Milano per le ragioni meglio esposte nel presente atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo e, conseguentemente, condannare alla CP_2 Part ripetizione delle somme versate da in forza della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo opposto;
sempre in via pregiudiziale, rigettare eventuali istanze di concessione dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo in pendenza dell'opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
NEL MERITO:
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, senza rinunciare alla richiesta di rigetto di eventuali istanze di concessione dell'esecuzione provvisoria, accogliere la presente opposizione per le eccezioni di inadempimento contrattuale di parte convenuta/opposta e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa contraria istanza e deduzione disattesa;
in via pregiudiziale, se del caso, dichiarare la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Terni, quale foro alternativamente indicato come competente dalla società opponente;
subordinatamente in caso di rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 12715/2024 del Tribunale di Milano;
nel merito in via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma integrale del D.I. n. 12715/2024 del Tribunale di Milano;
nel merito in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del D.I. opposto, condannare la
[...] in persona del legale rapp.te P.T.al pagamento in favore della della somma Pt_1 CP_2 di € 134.356,00, detratta la somma di € 37.000,00 già corrisposta o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 sino al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di lite”. In via istruttoria:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio.
pag. 2 di 9 Si chiede ammettere sin d'ora prova testimoniale con e Testimone_1 Testimone_2
sulle seguenti circostanze: Testimone_3
1) “Vero che la fin dal Novembre 2017 utilizza il portale per l'invio di ordini di Parte_1 farmaci e dispositivi medici elaborato dalla poi fusa per incorporazione in Controparte_3
CP_2
2) “Vero che appena ricevute le segnalazioni fatte da di cui ai doc.ti nn. 8, 9, 10, Parte_1
11, 12, 13, 14-e 15 prodotti da parte opponente, tramite i propri incaricati, apriva il CP_2 relativo “ticket” per la gestione del servizio di assistenza;
3)“Vero che a seguito dell'assistenza prestata, sia da remoto, che con contatti anche telefonici con i responsabili del servizio di le problematiche lamentate venivano risolte in Parte_1 breve tempo”. Con ogni salvezza e riserva.
Coincisa esposizione delle le ragioni in fatto e in diritto della decisione
Part 1. Con atto di citazione notificato il 25.10.2024 (di seguito, “ ” o Parte_1 anche “parte opponente”), società che svolge un servizio pubblico di distribuzione all'ingrosso di medicinali, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12715/2024 emesso dal Tribunale di Milano, con cui all'opponente, su istanza della creditrice (di seguito, “ ” o CP_2 CP_2 anche “parte opposta”), era stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€134.356,00 (di cui Euro 37.000,00 immediatamente), oltre interessi e spese. Part Tale pretesa creditoria si fondava sul mancato pagamento da parte di di alcune fatture, emesse da per importi asseritamente dovuti a titolo di CP_2
compenso per l'espletamento di servizi di sviluppo e gestione di una piattaforma web per l'invio degli ordinativi di farmaci e di dispositivi medici, credito contestato dalla debitrice a causa di una serie di disservizi nel funzionamento della piattaforma.
Parte opponente ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale, indicando come giudice competente alternativamente il Tribunale di Lodi ex art. 19 c.p.c. (avendo la società debitrice sede legale in Mediglia)
pag. 3 di 9 ovvero il Tribunale di Terni ex art. 20 c.p.c. quale foro del creditore ove l'obbligazione avente a oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta.
2. Parte convenuta, ferme le difese nel merito, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente ed ha chiesto al Tribunale in via pregiudiziale, se del caso, di “dichiarare la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Terni, quale foro alternativamente indicato come competente dalla società opponente”.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza, del
26.3.2025 le parti si sono riportate alle proprie difese e la causa è stata assegnata in decisione immediata, con riserva di deposito della presente sentenza nei trenta giorni.
3. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nessuno tra i vari criteri che concorrono a determinare il foro competente per la presente causa conduce a ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Milano, tenuto conto che, secondo i criteri previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., applicando il foro generale delle persone giuridiche, il procedimento monitorio avrebbe dovuto incardinarsi dinanzi al Tribunale di Lodi, avendo
Part
la sua sede legale a Mediglia (MI), mentre, ove si fosse scelto il foro del creditore, ove l'obbligazione avente a oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta, il Tribunale competente è il Tribunale di Terni.
Ugualmente, applicandosi il foro del contratto, il Tribunale competente deve intendersi quello di Trento, essendo stato il contratto ivi concluso.
Nel contratto sottoscritto l'1 gennaio 2016 tra le parti (doc. n. 4 opponente) e nella successiva offerta economica datata 3 novembre 2017 (doc n. 2bis allegato al ricorso per decreto ingiuntivo depositato da non sono inserite CP_2
clausole pattizie derogatorie dei criteri sopra richiamati.
pag. 4 di 9 4. Premette la giudicante che il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa è stato richiesto ed ottenuto dall'attuale parte opposta in virtù di un contratto con cui la creditrice si era obbligata a fornire servizi di sviluppo e gestione di una piattaforma web per l'invio degli ordinativi di farmaci e di dispositivi medici, verso il corrispettivo di importo rimasto in parte insoluto.
Ciò chiarito, il foro generale delle persone giuridiche è individuato dal legislatore con riguardo al luogo ove la persona giuridica ha la sua sede (art. 19 c.p.c.) mentre l'art. 20 c.p.c. individua, a sua volta, due fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, ovvero quello del luogo ove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.
In comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta opposta ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Terni, luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione della parte convenuta opposta non comporta l'applicabilità dell'art. 38, secondo comma,
c.p.c., ai sensi del quale: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo” in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condivisa, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
5. Sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del pag. 5 di 9 giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo.
Nei suddetti casi, pertanto, il giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (sul punto: Cass. 13353/05).
6. Ne consegue che, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
La Suprema Corte ha, a tal riguardo, precisato che, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale dell'opposto che aderisca, come nel caso in esame, all'eccezione di incompetenza (Cass. 9035/09).
7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente, con adesione della parte opposta, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Terni e per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, con conseguenti revoca del decreto e pag. 6 di 9 diritto dell'opponente a ottenere la restituzione di quanto versato in esecuzione del decreto opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Deve inoltre essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 50
c.p.c.
8. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice eccepita dalla parte attrice opponente ed alla quale ha aderito la parte convenuta opposta, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima, contrariamente a quanto dalla medesima allegato (Cass. 9035/19).
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del principio di causalità, la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n.
37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati secondo i seguenti valori previsti nello scaglione “fino a € 52.000,00” : €
1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.454,00 parametro minimo per la fase decisionale, in assenza di scritti difensivi finali e così complessivamente € 4.358,00 oltre pag. 7 di 9 al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XI sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro Parte_1 CP_2
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Terni;
2) dichiara per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto del quale dispone la revoca;
3) fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Terni;
4) dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta società a CP_2
restituire a quanto da quest'ultima versato in esecuzione del decreto Parte_1
opposto;
5) dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta società a CP_2
rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €4.358,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Milano, in data 22 aprile 2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39313/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNARECCI Parte_1 P.IVA_1
EMANUELE, elettivamente domiciliata in VIA POGGIO SECCO 1 50018
SCANDICCI presso il difensore avv. VERNARECCI EMANUELE opponente contro
Controparte_1
“ (C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] CP_2 P.IVA_2
CASAVECCHIA RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA BATTISTI, 45
05100 TERNI presso il difensore avv. CASAVECCHIA RICCARDO opposta
Oggetto: Contratto atipico - Software
Conclusioni:
per l'opponente:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
quale eccezione di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Milano per le ragioni meglio esposte nel presente atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo e, conseguentemente, condannare alla CP_2 Part ripetizione delle somme versate da in forza della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo opposto;
sempre in via pregiudiziale, rigettare eventuali istanze di concessione dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo in pendenza dell'opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
NEL MERITO:
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, senza rinunciare alla richiesta di rigetto di eventuali istanze di concessione dell'esecuzione provvisoria, accogliere la presente opposizione per le eccezioni di inadempimento contrattuale di parte convenuta/opposta e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa contraria istanza e deduzione disattesa;
in via pregiudiziale, se del caso, dichiarare la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Terni, quale foro alternativamente indicato come competente dalla società opponente;
subordinatamente in caso di rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 12715/2024 del Tribunale di Milano;
nel merito in via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma integrale del D.I. n. 12715/2024 del Tribunale di Milano;
nel merito in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del D.I. opposto, condannare la
[...] in persona del legale rapp.te P.T.al pagamento in favore della della somma Pt_1 CP_2 di € 134.356,00, detratta la somma di € 37.000,00 già corrisposta o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 sino al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di lite”. In via istruttoria:
- Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio.
pag. 2 di 9 Si chiede ammettere sin d'ora prova testimoniale con e Testimone_1 Testimone_2
sulle seguenti circostanze: Testimone_3
1) “Vero che la fin dal Novembre 2017 utilizza il portale per l'invio di ordini di Parte_1 farmaci e dispositivi medici elaborato dalla poi fusa per incorporazione in Controparte_3
CP_2
2) “Vero che appena ricevute le segnalazioni fatte da di cui ai doc.ti nn. 8, 9, 10, Parte_1
11, 12, 13, 14-e 15 prodotti da parte opponente, tramite i propri incaricati, apriva il CP_2 relativo “ticket” per la gestione del servizio di assistenza;
3)“Vero che a seguito dell'assistenza prestata, sia da remoto, che con contatti anche telefonici con i responsabili del servizio di le problematiche lamentate venivano risolte in Parte_1 breve tempo”. Con ogni salvezza e riserva.
Coincisa esposizione delle le ragioni in fatto e in diritto della decisione
Part 1. Con atto di citazione notificato il 25.10.2024 (di seguito, “ ” o Parte_1 anche “parte opponente”), società che svolge un servizio pubblico di distribuzione all'ingrosso di medicinali, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12715/2024 emesso dal Tribunale di Milano, con cui all'opponente, su istanza della creditrice (di seguito, “ ” o CP_2 CP_2 anche “parte opposta”), era stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€134.356,00 (di cui Euro 37.000,00 immediatamente), oltre interessi e spese. Part Tale pretesa creditoria si fondava sul mancato pagamento da parte di di alcune fatture, emesse da per importi asseritamente dovuti a titolo di CP_2
compenso per l'espletamento di servizi di sviluppo e gestione di una piattaforma web per l'invio degli ordinativi di farmaci e di dispositivi medici, credito contestato dalla debitrice a causa di una serie di disservizi nel funzionamento della piattaforma.
Parte opponente ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale, indicando come giudice competente alternativamente il Tribunale di Lodi ex art. 19 c.p.c. (avendo la società debitrice sede legale in Mediglia)
pag. 3 di 9 ovvero il Tribunale di Terni ex art. 20 c.p.c. quale foro del creditore ove l'obbligazione avente a oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta.
2. Parte convenuta, ferme le difese nel merito, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente ed ha chiesto al Tribunale in via pregiudiziale, se del caso, di “dichiarare la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Terni, quale foro alternativamente indicato come competente dalla società opponente”.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza, del
26.3.2025 le parti si sono riportate alle proprie difese e la causa è stata assegnata in decisione immediata, con riserva di deposito della presente sentenza nei trenta giorni.
3. L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nessuno tra i vari criteri che concorrono a determinare il foro competente per la presente causa conduce a ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Milano, tenuto conto che, secondo i criteri previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., applicando il foro generale delle persone giuridiche, il procedimento monitorio avrebbe dovuto incardinarsi dinanzi al Tribunale di Lodi, avendo
Part
la sua sede legale a Mediglia (MI), mentre, ove si fosse scelto il foro del creditore, ove l'obbligazione avente a oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta, il Tribunale competente è il Tribunale di Terni.
Ugualmente, applicandosi il foro del contratto, il Tribunale competente deve intendersi quello di Trento, essendo stato il contratto ivi concluso.
Nel contratto sottoscritto l'1 gennaio 2016 tra le parti (doc. n. 4 opponente) e nella successiva offerta economica datata 3 novembre 2017 (doc n. 2bis allegato al ricorso per decreto ingiuntivo depositato da non sono inserite CP_2
clausole pattizie derogatorie dei criteri sopra richiamati.
pag. 4 di 9 4. Premette la giudicante che il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa è stato richiesto ed ottenuto dall'attuale parte opposta in virtù di un contratto con cui la creditrice si era obbligata a fornire servizi di sviluppo e gestione di una piattaforma web per l'invio degli ordinativi di farmaci e di dispositivi medici, verso il corrispettivo di importo rimasto in parte insoluto.
Ciò chiarito, il foro generale delle persone giuridiche è individuato dal legislatore con riguardo al luogo ove la persona giuridica ha la sua sede (art. 19 c.p.c.) mentre l'art. 20 c.p.c. individua, a sua volta, due fori facoltativi per le cause relative a diritti di obbligazione, ovvero quello del luogo ove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi.
In comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta opposta ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Terni, luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione della parte convenuta opposta non comporta l'applicabilità dell'art. 38, secondo comma,
c.p.c., ai sensi del quale: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo” in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condivisa, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
5. Sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del pag. 5 di 9 giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo.
Nei suddetti casi, pertanto, il giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (sul punto: Cass. 13353/05).
6. Ne consegue che, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
La Suprema Corte ha, a tal riguardo, precisato che, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale dell'opposto che aderisca, come nel caso in esame, all'eccezione di incompetenza (Cass. 9035/09).
7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente, con adesione della parte opposta, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Terni e per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, con conseguenti revoca del decreto e pag. 6 di 9 diritto dell'opponente a ottenere la restituzione di quanto versato in esecuzione del decreto opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Deve inoltre essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 50
c.p.c.
8. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice eccepita dalla parte attrice opponente ed alla quale ha aderito la parte convenuta opposta, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima, contrariamente a quanto dalla medesima allegato (Cass. 9035/19).
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del principio di causalità, la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n.
37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche trattate), i compensi vengono liquidati secondo i seguenti valori previsti nello scaglione “fino a € 52.000,00” : €
1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.454,00 parametro minimo per la fase decisionale, in assenza di scritti difensivi finali e così complessivamente € 4.358,00 oltre pag. 7 di 9 al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XI sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro Parte_1 CP_2
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Terni;
2) dichiara per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto del quale dispone la revoca;
3) fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Terni;
4) dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta società a CP_2
restituire a quanto da quest'ultima versato in esecuzione del decreto Parte_1
opposto;
5) dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta società a CP_2
rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €4.358,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Milano, in data 22 aprile 2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 8 di 9