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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2128/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LL DI ME ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via del Trionfo n. 40
e da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
LL DI ME ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via del Trionfo n. 40
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 03.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) I figli resteranno affidati in maniera condivisa a entrambi i genitori, ma con collocamento presso la madre;
2) I genitori eserciteranno diritti e obblighi connessi al loro status genitoriale, secondo le responsabilità di legge, dando fin d'ora atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dei minori verranno prese congiuntamente da entrambi. Con riferimento al diritto di visita, i genitori convengono che terranno con sé i figli - salvo diverso accordo tra di loro e sempre nel rispetto dell'interesse dei minori e dei loro impegni scolastici e ludico-sportivi – senza particolari disposizioni, convenendo che il padre possa recarsi presso la dimora familiare per vederli e trascorrere del tempo con loro quando vorrà nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi. Pertanto, considerato che il padre non ha al momento lavoro stabile e che potrebbe doversi assentare per questioni di lavoro, non si stabiliscono date e orari precisi per il suo diritto di visita. Si intende, comunque, che quanto sopra concordato potrà essere sempre modificato per accordo tra le parti. 3) per il mantenimento dei figli, e anche per far fronte alle esigenze abitative della prole, il padre verserà alla madre la somma mensile di €
500,00 complessive, a mezzo bonifico bancario accreditando l'importo sulla carta Postepay n.
[...] intestata alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese. La suddetta somma verrà automaticamente e annualmente adeguata agli indici ISTAT, come per legge, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. La Sig.ra Parte_2 percepirà in via esclusiva l'assegno unico, anche se eventualmente percepito dal padre, che per questo si impegna a versarlo integralmente alla stessa. Tutte le altre spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori. I genitori convengono, pertanto, che, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, tutte le spese straordinarie necessarie e occorrenti per i figli saranno a carico di ciascuno di essi, in ragione del 50%, intendendo per tali quelle di cui al Protocollo in materia vigente presso il Tribunale di Arezzo cui intendono attenersi, ivi compreso i tempi indicati per il rimborso, documento che gli stessi dichiarano di aver letto e di ben conoscere. 4) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento, uso espatrio, nonché del passaporto elettronico ai figli. 5) Le parti chiedono che vengano compensate le spese di lite del presente giudizio tenendo comunque conto che la sig.ra ha diritto al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato per cui ha presentato istanza per essere ammessa al detto beneficio.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 24.09.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2128/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LL DI ME ed elettivamente domiciliato in Arezzo, via del Trionfo n. 40
e da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
LL DI ME ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via del Trionfo n. 40
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 03.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) I figli resteranno affidati in maniera condivisa a entrambi i genitori, ma con collocamento presso la madre;
2) I genitori eserciteranno diritti e obblighi connessi al loro status genitoriale, secondo le responsabilità di legge, dando fin d'ora atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dei minori verranno prese congiuntamente da entrambi. Con riferimento al diritto di visita, i genitori convengono che terranno con sé i figli - salvo diverso accordo tra di loro e sempre nel rispetto dell'interesse dei minori e dei loro impegni scolastici e ludico-sportivi – senza particolari disposizioni, convenendo che il padre possa recarsi presso la dimora familiare per vederli e trascorrere del tempo con loro quando vorrà nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi. Pertanto, considerato che il padre non ha al momento lavoro stabile e che potrebbe doversi assentare per questioni di lavoro, non si stabiliscono date e orari precisi per il suo diritto di visita. Si intende, comunque, che quanto sopra concordato potrà essere sempre modificato per accordo tra le parti. 3) per il mantenimento dei figli, e anche per far fronte alle esigenze abitative della prole, il padre verserà alla madre la somma mensile di €
500,00 complessive, a mezzo bonifico bancario accreditando l'importo sulla carta Postepay n.
[...] intestata alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese. La suddetta somma verrà automaticamente e annualmente adeguata agli indici ISTAT, come per legge, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. La Sig.ra Parte_2 percepirà in via esclusiva l'assegno unico, anche se eventualmente percepito dal padre, che per questo si impegna a versarlo integralmente alla stessa. Tutte le altre spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori. I genitori convengono, pertanto, che, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, tutte le spese straordinarie necessarie e occorrenti per i figli saranno a carico di ciascuno di essi, in ragione del 50%, intendendo per tali quelle di cui al Protocollo in materia vigente presso il Tribunale di Arezzo cui intendono attenersi, ivi compreso i tempi indicati per il rimborso, documento che gli stessi dichiarano di aver letto e di ben conoscere. 4) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento, uso espatrio, nonché del passaporto elettronico ai figli. 5) Le parti chiedono che vengano compensate le spese di lite del presente giudizio tenendo comunque conto che la sig.ra ha diritto al patrocinio a spese Parte_2 dello Stato per cui ha presentato istanza per essere ammessa al detto beneficio.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 24.09.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 03 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni