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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 646 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 646 /2024
TRA
Pt_1 PARTE APPELLANTE CONTRO
CP_1 PARTE APPELLATA
Oggi 8/10/20258 alle ore 12.52 innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte appellante l'avv. Remus;
Per parte appellata l'avv. Laurino;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
parte appellante come note sostitutive del 11/6/2025; parte appellata come note sostitutive del 12/12/2025;
il giudice invita le parti alla discussione orale;
parte appellante si riporta agli atti;
esprime disaccordo alle conclusioni del CTU circa la pari responsabilità dei cancelli all'indebolimento del pilastro, visto che il cancello della controparte era installato da molti più anni;
parte appellata rileva quanto alle cause del cedimento che deve valorizzarsi la rimozione alla fine del 2010 del muro di cinta tra le proprietà da parte di come da osservazioni alla CTU inoltrate dal CTP Pt_1 di parte appellante;
per il resto si riporta agli atti;
in esito alla discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio dispensando le parti, che accettano, da presenziare alla lettura del dispositivo, avvisando che la pubblicazione della sentenza avverrà mediante deposito telematico.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e che viene depositata in via telematica. Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 646 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 646 /2024 promossa da
[...]
corrente in Vercelli, via R. Restano n. 95, C.F. e P.IVA , in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante C.F. Parte_3 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio REMUS, (C.F. , con domicilio eletto C.F._2 presso il suo studio in Vercelli, C.so Fiume n. 5/b Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in Torino, Via Confienza n. 10, presso lo studio legale dell'Avv. Sara LAURINO, c.f.
: C.F._4 Email_2
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 8/10/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Vercelli al fine di sentire CP_1 Parte_1 dichiarare tenuta la convenuta, ai sensi dell'art. 882 e 1104 c.c., a partecipare ai lavori di restauro e ripristino del pilastro comune secondo la quota di propria spettanza in ragione della propria responsabilità nella causazione dell'evento, ossia in misura pari al 100% o a quella veriore accertanda. Si trattava del pilastro di accesso all'ingresso del cortile della proprietà in Vercelli, CP_1 via Restano 97, il quale risultava essere elemento di appiglio sia per una anta del cancello dell'attore
2 sia per il cancello della società convenuta. In primo grado aveva allegato che detto pilastro CP_1 aveva subito una lesione in conseguenza dell'apposizione, nella primavera 2011 da parte di di Pt_1 una cancellata nonché in conseguenza della realizzazione di lavori di demolizione del muro di cinta avvenuti non a regola d'arte, al punto da determinare il cedimento del pilatro che non aveva retto all'apposizione di due cancelli, uno dell'attore - che ivi si trovava da più trenta anni - e l'altro del convenuto. Parte attrice aggiungeva di essersi resa disponibile ad accollarsi il 50 % dei lavori di rifacimento del pilastro per la relativa messa in sicurezza ma si era rifiutata pretendendo che Pt_1 si accollasse tutta la spesa;
pretesa infondata visto che, secondo gli artt. 882 e 1104 c.c., le CP_1 riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel quale caso l'obbligo di riparare il muro è posto per intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.
Si costituiva in giudizio sostenendo che la stabilità statica del pilastro era stata Parte_1 compromessa dal peso dell'anta dell'attore; aggiungeva che, sulle due proprietà, non vi era vero muro di confine quanto una semplice rete metallica, fatta costruire dall'attore in luogo del muro di confine nonostante egli avesse previamente instaurato giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a edificare il muro;
secondo il convenuto, però, la rete metallica non offriva alcun rinforzo al pilastro.
VE eccepiva altresì l'inammissibilità della domanda attorea in quanto di mero accertamento e in quanto non sorretta da interesse ad agire, stante la non contestazione in diritto della convenuta rispetto ai diritti codicistici. La convenuta dava poi atto che pendeva tra le parti altro giudizio avente ad oggetto domanda di rivendica svolta da al fine di far dichiarare il suo diritto di proprietà sul CP_1 pezzo di terreno su cui insisteva il pilastro;
chiedeva dunque di dichiararsi la sospensione del giudizio riguardante il cedimento del muro in attesa della definizione del giudizio petitorio o, in subordine, la riunione dei due giudizi.
Con sentenza n. 271/2023 pubblicata il 28/11/2023 il Giudice di Pace di Vercelli accoglieva le domande dell'attore, interpretando in danno di la condotta del convenuto che, in corso di causa Pt_1 aveva rimosso il proprio cancello, cosa che secondo il giudice confermava la sua responsabilità del cedimento del pilatro.
Proponeva appello contestando la sentenza impugnata: Parte_1
1) che aveva pronunciando una condanna generica (alle spese necessarie al ripristino del muro) in violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che la parte attrice aveva formulato una domanda di mero accertamento;
2) che aveva accolto le domande dell'attore senza alcun approfondimento istruttorio e senza alcun elemento di prova della responsabilità del convenuto, valorizzando una condotta
3 meramente extraprocessuale della parte, inidonea a valere come prova della sua responsabilità;
3) che aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale di sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla domanda del di rivendicazione della proprietà. CP_1
Ritenuta errata la sentenza di primo grado, ne chiedeva l'integrale riforma, con rigetto della Pt_1 domanda svolta dal in primo grado. CP_1
Si costituiva in appello chiedendo il rigetto del gravame, valorizzando tra l'altro il fatto CP_1 che si era sempre reso disponibile a sostenere le spese di ripristino del muro, giungendo CP_1 addirittura a proporre alla controparte, in via conciliativa nell'ambito del giudizio di primo grado, di farsi carico interamente delle spese di ripristino, proposta transattiva ingiustificatamente rifiutata da
Parte_1
In grado di appello veniva svolta CTU.
All'esito dell'udienza del 8/10/2025 veniva pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
La pronuncia di primo grado reca motivazioni del tutto superficiali quanto all'accertamento delle cause del cedimento del pilastro.
Come rilevato nel provvedimento in data 28/10/2024, da intendersi qui integralmente richiamato, il comportamento di che ha rimosso il proprio pilastro, prima dell'instaurazione del giudizio, non Pt_1 può di per sé essere valorizzato come ammissione della responsabilità.
Trattasi infatti di comportamento mero, che può anche essere interpretato come meramente teso ad evitare conseguenze ancora più pregiudizievoli in ragione del cedimento del pilastro, già avvenuto e che aveva interessato l'intervento dei Vigili del Fuoco. Conferma di ciò si trae dal fatto che, in causa, ha continuato a contestare qualsiasi addebito di responsabilità, sostenendo, anzi, che fosse il Pt_1 cancello dell'attore ad avere un peso tale da determinare il cedimento del pilastro, trattandosi di cancello appoggiato non a un muro di cinta ma solo a una rete metallica.
Tutte le questioni insorte nel corso delle udienze di primo grado, in cui sono state formulate proposte conciliative / transattive, non possono essere valorizzate quali prove di responsabilità proprio perché da contestualizzarsi nel contesto di un tentativo di definizione bonaria,
Consegue che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha affermato la responsabilità di Pt_1 sulla base di un comportamento privo di adeguata efficacia probatoria va riformata in quanto erronea e sostanzialmente priva di motivazione.
Ciò posto, dalla CTU espletata nel presente giudizio è emerso che:
4 - il pilastro comune si trova tra la proprietà a sud e la proprietà a nord;
Pt_1 CP_1 esso delimita le proprietà delle parti contraddistinte al Foglio 10 Particella 332 del Comune di Vercelli, Mappale urbano 125 e 126 ); CP_1 Pt_1
- a Nord è installato cancello metallico automatico a due ante di proprietà CP_1
- a Sud in proprietà non è presente nessun cancello, in quanto il monoanta metallico Pt_1
è stato rimosso e si trova giacente dismesso presso ricovero;
Pt_1
- il cancello apposto da ha caratteristiche che, nel lungo periodo, hanno reso carente il CP_1 pilastro col solo contributo all'usura e al deterioramento, anche perché il CP_1 pilastro ha una sezione ridotta in prossimità degli scassi effettuati e delle tracce cha a lungo andare ne hanno indebolito la struttura;
- in tale contesto, la causa del cedimento del pilastro è dovuta agli sforzi creati dall'uso più o meno contemporaneo dei due cancelli e agli sforzi di fatica ai quali era sottoposto il pilastro, non adatto a sopportare le azioni di due cancelli di quell'entità senza adeguati rinforzi.
- il pilastro, a seguito del montaggio e automatizzazione del cancello , ha per un certo Pt_1 periodo assunto alla sua funzione fino poi a non essere più in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche e dinamiche. La scelta di di installare un'unica anta con due Pt_1 incernieramenti a destra e senza scarico a terra ha accresciuto le forze di taglio accelerando il processo di indebolimento del pilastro.
In sostanza dalla CTU è emerso che il pilastro, nel tempo, si sia indebolito a causa del cancello apposto da cancello che per caratteristiche e peso era inidoneo ad essere installato su un pilastro CP_1 di quel genere anche se, da solo, non ha determinato il cedimento del pilastro.
Il cedimento del pilastro (indebolito dall'inidoneo cancello apposta da è però dovuto CP_1 all'apposizione di altro cancello da parte di Pt_1
Ciò posto, assume carattere dirimente il fatto che, in ogni caso, le nuove opere da eseguirsi sul cancello non possono essere di mero ripristino. Infatti, tenuto conto delle caratteristiche del pilastro, va escluso che esso, anche se ripristinato, possa poi adeguatamente reggere il cancello di CP_1 poiché esso andrebbe incontro a nuovo indebolimento e, quindi, al ripetersi nel tempo di cause di cedimento, anche in ragione di fattori concorrenti quali tempo, usura, condizioni atmosferiche.
Inoltre, non può trascurarsi che, trattandosi di pilastro comune ed essendovi anche l'esigenza di Pt_1 di poter edificare un proprio cancello, il mero ripristino del muro volto ad ospitare il solo cancello di non è confacente alla situazione di contitolarità di entrambe le parti. CP_1
Consegue la necessità che, vista la funzione portante e le debolezze riscontrate sul pilastro, ad oggi esse non sono verosimilmente agevolmente sanabili con rinforzi, occorre la demolizione e il rifacimento del pilastro, inclusa la realizzazione di una fondazione di geometria e solidità nota.
5 Deve quindi trovare applicazione l'art. 882 c.c. secondo cui le riparazioni e ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno.
Il CTU ha descritto analiticamente le opere necessarie e il valore di esse, pari a euro 13.089,46 IVA
10% inclusa, importo che è da porre in capo a ciascuna parte al 50 %.
La pendenza tra le parti di altra causa avente ad oggetto la domanda di rivendicazione di volta CP_1 ad accertare la sua proprietà sul terreno su cui insiste il pilastro non rileva quale causa pregiudiziale, trattandosi di questione già decisa in due gradi di giudizio con la reiezione della domanda in ragione dell'intervenuto giudicato.
Anche se pende giudizio di Cassazione avverso la predetta di appello (di reiezione della domanda di rivendicazione), non vi sono allo stato ragioni per disporre la sospensione del presente giudizio, visto l'esito conforme dei due gradi precedenti.
Alla luce delle conclusioni come riformulate in atti, va dunque accolta la domanda di di CP_1 dichiarare tenuta a compartecipare alla spesa necessaria al rifacimento del muro in ragione Parte_1 delle opere indicate dal CTU.
Alla luce del tenore delle allegazioni in atti, la domanda di parte appellante (dichiarare tenuta) – sebbene effettivamente mal formulata – va intesa come domanda di condanna. Al riguardo, si richiamano le motivazioni di cui al provvedimento in data 28/10/2024. L'interesse del ad CP_1 ottenere la condanna della convenuta è stato peraltro dichiarato a chiare lettere nella comparsa di costituzione di appello a pag.
8. L'insistenza di parte appellante al fine di ottenere una pronuncia
(oggi di secondo grado) meramente dichiarativa è chiaramente indice dell'intento della parte di aggravare il sistema giudiziario, nonostante l'espletamento di una CTU espletata a fronte delle doglianze di circa il fatto che il giudice di primo grado non avesse svolto alcun approfondimento Pt_1 istruttorio). La sentenza meramente dichiarativa pregiudicherebbe, peraltro, anche l'interesse dell'appellante, tenuta a subire un altro giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna, verosimilmente sulla base della stessa CTU oggi depositata in causa.
Il dispositivo della presente sentenza recherà dizione dichiara tenuta per riprendere la formulazione letterale della domanda di parte (art. 112 c.p.c.), pur dovendo essere intesa come condanna.
La causa è matura per la decisione allo stato dell'istruttoria espletata. La CTU è esente da vizi logici ed adeguatamente argomentata con riguardo alle cause del cedimento del pilatro ed alle responsabilità.
Le spese di lite, di primo e secondo grado, sono interamente compensate sussistendo gravi e giustificati motivi. In particolare, si tiene conto:
6 - della condotta di che, in promo grado, ha chiesto il rigetto della domanda di CTU per Pt_1 poi dolersi in appello che la sentenza di primo grado avesse pronunciato senza approfondimento istruttorio;
- della formulazione oggettivamente non chiara, ed anzi controvertibile, delle domande svolte da (dichiarate tenuta) e dell'insistenza di al fine di ottenere una pronuncia CP_1 Pt_1 meramente dichiarativa, pur senza che ciò corrisponda ad un interesse (meritevole di tutela) di alcuno;
- della responsabilità di entrambe le parti, come emerso nell'odierna CTU, alla realizzazione delle opere di rifacimento del pilastro, tenuto conto del disposto dell'art. 882 c.c..
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara tenuta a partecipare ai lavori di rifacimento del pilastro come dettagliati in Parte_1
CTU e del valore di euro 13.089,46 (iva inclusa) e a sostenere la relativa spesa nella misura del 50 %;
- compensa integralmente le spese di primo e secondo grado;
- pone le spese di CTU, come liquidate in data 13/6/2025, in capo ad entrambe le parti al 50 %.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Vercelli, 8/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
7
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 646 /2024
TRA
Pt_1 PARTE APPELLANTE CONTRO
CP_1 PARTE APPELLATA
Oggi 8/10/20258 alle ore 12.52 innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte appellante l'avv. Remus;
Per parte appellata l'avv. Laurino;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
parte appellante come note sostitutive del 11/6/2025; parte appellata come note sostitutive del 12/12/2025;
il giudice invita le parti alla discussione orale;
parte appellante si riporta agli atti;
esprime disaccordo alle conclusioni del CTU circa la pari responsabilità dei cancelli all'indebolimento del pilastro, visto che il cancello della controparte era installato da molti più anni;
parte appellata rileva quanto alle cause del cedimento che deve valorizzarsi la rimozione alla fine del 2010 del muro di cinta tra le proprietà da parte di come da osservazioni alla CTU inoltrate dal CTP Pt_1 di parte appellante;
per il resto si riporta agli atti;
in esito alla discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio dispensando le parti, che accettano, da presenziare alla lettura del dispositivo, avvisando che la pubblicazione della sentenza avverrà mediante deposito telematico.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e che viene depositata in via telematica. Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 646 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 646 /2024 promossa da
[...]
corrente in Vercelli, via R. Restano n. 95, C.F. e P.IVA , in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante C.F. Parte_3 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio REMUS, (C.F. , con domicilio eletto C.F._2 presso il suo studio in Vercelli, C.so Fiume n. 5/b Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in Torino, Via Confienza n. 10, presso lo studio legale dell'Avv. Sara LAURINO, c.f.
: C.F._4 Email_2
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 8/10/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Vercelli al fine di sentire CP_1 Parte_1 dichiarare tenuta la convenuta, ai sensi dell'art. 882 e 1104 c.c., a partecipare ai lavori di restauro e ripristino del pilastro comune secondo la quota di propria spettanza in ragione della propria responsabilità nella causazione dell'evento, ossia in misura pari al 100% o a quella veriore accertanda. Si trattava del pilastro di accesso all'ingresso del cortile della proprietà in Vercelli, CP_1 via Restano 97, il quale risultava essere elemento di appiglio sia per una anta del cancello dell'attore
2 sia per il cancello della società convenuta. In primo grado aveva allegato che detto pilastro CP_1 aveva subito una lesione in conseguenza dell'apposizione, nella primavera 2011 da parte di di Pt_1 una cancellata nonché in conseguenza della realizzazione di lavori di demolizione del muro di cinta avvenuti non a regola d'arte, al punto da determinare il cedimento del pilatro che non aveva retto all'apposizione di due cancelli, uno dell'attore - che ivi si trovava da più trenta anni - e l'altro del convenuto. Parte attrice aggiungeva di essersi resa disponibile ad accollarsi il 50 % dei lavori di rifacimento del pilastro per la relativa messa in sicurezza ma si era rifiutata pretendendo che Pt_1 si accollasse tutta la spesa;
pretesa infondata visto che, secondo gli artt. 882 e 1104 c.c., le CP_1 riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel quale caso l'obbligo di riparare il muro è posto per intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.
Si costituiva in giudizio sostenendo che la stabilità statica del pilastro era stata Parte_1 compromessa dal peso dell'anta dell'attore; aggiungeva che, sulle due proprietà, non vi era vero muro di confine quanto una semplice rete metallica, fatta costruire dall'attore in luogo del muro di confine nonostante egli avesse previamente instaurato giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a edificare il muro;
secondo il convenuto, però, la rete metallica non offriva alcun rinforzo al pilastro.
VE eccepiva altresì l'inammissibilità della domanda attorea in quanto di mero accertamento e in quanto non sorretta da interesse ad agire, stante la non contestazione in diritto della convenuta rispetto ai diritti codicistici. La convenuta dava poi atto che pendeva tra le parti altro giudizio avente ad oggetto domanda di rivendica svolta da al fine di far dichiarare il suo diritto di proprietà sul CP_1 pezzo di terreno su cui insisteva il pilastro;
chiedeva dunque di dichiararsi la sospensione del giudizio riguardante il cedimento del muro in attesa della definizione del giudizio petitorio o, in subordine, la riunione dei due giudizi.
Con sentenza n. 271/2023 pubblicata il 28/11/2023 il Giudice di Pace di Vercelli accoglieva le domande dell'attore, interpretando in danno di la condotta del convenuto che, in corso di causa Pt_1 aveva rimosso il proprio cancello, cosa che secondo il giudice confermava la sua responsabilità del cedimento del pilatro.
Proponeva appello contestando la sentenza impugnata: Parte_1
1) che aveva pronunciando una condanna generica (alle spese necessarie al ripristino del muro) in violazione dell'art. 112 c.p.c. atteso che la parte attrice aveva formulato una domanda di mero accertamento;
2) che aveva accolto le domande dell'attore senza alcun approfondimento istruttorio e senza alcun elemento di prova della responsabilità del convenuto, valorizzando una condotta
3 meramente extraprocessuale della parte, inidonea a valere come prova della sua responsabilità;
3) che aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale di sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla domanda del di rivendicazione della proprietà. CP_1
Ritenuta errata la sentenza di primo grado, ne chiedeva l'integrale riforma, con rigetto della Pt_1 domanda svolta dal in primo grado. CP_1
Si costituiva in appello chiedendo il rigetto del gravame, valorizzando tra l'altro il fatto CP_1 che si era sempre reso disponibile a sostenere le spese di ripristino del muro, giungendo CP_1 addirittura a proporre alla controparte, in via conciliativa nell'ambito del giudizio di primo grado, di farsi carico interamente delle spese di ripristino, proposta transattiva ingiustificatamente rifiutata da
Parte_1
In grado di appello veniva svolta CTU.
All'esito dell'udienza del 8/10/2025 veniva pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
La pronuncia di primo grado reca motivazioni del tutto superficiali quanto all'accertamento delle cause del cedimento del pilastro.
Come rilevato nel provvedimento in data 28/10/2024, da intendersi qui integralmente richiamato, il comportamento di che ha rimosso il proprio pilastro, prima dell'instaurazione del giudizio, non Pt_1 può di per sé essere valorizzato come ammissione della responsabilità.
Trattasi infatti di comportamento mero, che può anche essere interpretato come meramente teso ad evitare conseguenze ancora più pregiudizievoli in ragione del cedimento del pilastro, già avvenuto e che aveva interessato l'intervento dei Vigili del Fuoco. Conferma di ciò si trae dal fatto che, in causa, ha continuato a contestare qualsiasi addebito di responsabilità, sostenendo, anzi, che fosse il Pt_1 cancello dell'attore ad avere un peso tale da determinare il cedimento del pilastro, trattandosi di cancello appoggiato non a un muro di cinta ma solo a una rete metallica.
Tutte le questioni insorte nel corso delle udienze di primo grado, in cui sono state formulate proposte conciliative / transattive, non possono essere valorizzate quali prove di responsabilità proprio perché da contestualizzarsi nel contesto di un tentativo di definizione bonaria,
Consegue che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha affermato la responsabilità di Pt_1 sulla base di un comportamento privo di adeguata efficacia probatoria va riformata in quanto erronea e sostanzialmente priva di motivazione.
Ciò posto, dalla CTU espletata nel presente giudizio è emerso che:
4 - il pilastro comune si trova tra la proprietà a sud e la proprietà a nord;
Pt_1 CP_1 esso delimita le proprietà delle parti contraddistinte al Foglio 10 Particella 332 del Comune di Vercelli, Mappale urbano 125 e 126 ); CP_1 Pt_1
- a Nord è installato cancello metallico automatico a due ante di proprietà CP_1
- a Sud in proprietà non è presente nessun cancello, in quanto il monoanta metallico Pt_1
è stato rimosso e si trova giacente dismesso presso ricovero;
Pt_1
- il cancello apposto da ha caratteristiche che, nel lungo periodo, hanno reso carente il CP_1 pilastro col solo contributo all'usura e al deterioramento, anche perché il CP_1 pilastro ha una sezione ridotta in prossimità degli scassi effettuati e delle tracce cha a lungo andare ne hanno indebolito la struttura;
- in tale contesto, la causa del cedimento del pilastro è dovuta agli sforzi creati dall'uso più o meno contemporaneo dei due cancelli e agli sforzi di fatica ai quali era sottoposto il pilastro, non adatto a sopportare le azioni di due cancelli di quell'entità senza adeguati rinforzi.
- il pilastro, a seguito del montaggio e automatizzazione del cancello , ha per un certo Pt_1 periodo assunto alla sua funzione fino poi a non essere più in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche e dinamiche. La scelta di di installare un'unica anta con due Pt_1 incernieramenti a destra e senza scarico a terra ha accresciuto le forze di taglio accelerando il processo di indebolimento del pilastro.
In sostanza dalla CTU è emerso che il pilastro, nel tempo, si sia indebolito a causa del cancello apposto da cancello che per caratteristiche e peso era inidoneo ad essere installato su un pilastro CP_1 di quel genere anche se, da solo, non ha determinato il cedimento del pilastro.
Il cedimento del pilastro (indebolito dall'inidoneo cancello apposta da è però dovuto CP_1 all'apposizione di altro cancello da parte di Pt_1
Ciò posto, assume carattere dirimente il fatto che, in ogni caso, le nuove opere da eseguirsi sul cancello non possono essere di mero ripristino. Infatti, tenuto conto delle caratteristiche del pilastro, va escluso che esso, anche se ripristinato, possa poi adeguatamente reggere il cancello di CP_1 poiché esso andrebbe incontro a nuovo indebolimento e, quindi, al ripetersi nel tempo di cause di cedimento, anche in ragione di fattori concorrenti quali tempo, usura, condizioni atmosferiche.
Inoltre, non può trascurarsi che, trattandosi di pilastro comune ed essendovi anche l'esigenza di Pt_1 di poter edificare un proprio cancello, il mero ripristino del muro volto ad ospitare il solo cancello di non è confacente alla situazione di contitolarità di entrambe le parti. CP_1
Consegue la necessità che, vista la funzione portante e le debolezze riscontrate sul pilastro, ad oggi esse non sono verosimilmente agevolmente sanabili con rinforzi, occorre la demolizione e il rifacimento del pilastro, inclusa la realizzazione di una fondazione di geometria e solidità nota.
5 Deve quindi trovare applicazione l'art. 882 c.c. secondo cui le riparazioni e ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno.
Il CTU ha descritto analiticamente le opere necessarie e il valore di esse, pari a euro 13.089,46 IVA
10% inclusa, importo che è da porre in capo a ciascuna parte al 50 %.
La pendenza tra le parti di altra causa avente ad oggetto la domanda di rivendicazione di volta CP_1 ad accertare la sua proprietà sul terreno su cui insiste il pilastro non rileva quale causa pregiudiziale, trattandosi di questione già decisa in due gradi di giudizio con la reiezione della domanda in ragione dell'intervenuto giudicato.
Anche se pende giudizio di Cassazione avverso la predetta di appello (di reiezione della domanda di rivendicazione), non vi sono allo stato ragioni per disporre la sospensione del presente giudizio, visto l'esito conforme dei due gradi precedenti.
Alla luce delle conclusioni come riformulate in atti, va dunque accolta la domanda di di CP_1 dichiarare tenuta a compartecipare alla spesa necessaria al rifacimento del muro in ragione Parte_1 delle opere indicate dal CTU.
Alla luce del tenore delle allegazioni in atti, la domanda di parte appellante (dichiarare tenuta) – sebbene effettivamente mal formulata – va intesa come domanda di condanna. Al riguardo, si richiamano le motivazioni di cui al provvedimento in data 28/10/2024. L'interesse del ad CP_1 ottenere la condanna della convenuta è stato peraltro dichiarato a chiare lettere nella comparsa di costituzione di appello a pag.
8. L'insistenza di parte appellante al fine di ottenere una pronuncia
(oggi di secondo grado) meramente dichiarativa è chiaramente indice dell'intento della parte di aggravare il sistema giudiziario, nonostante l'espletamento di una CTU espletata a fronte delle doglianze di circa il fatto che il giudice di primo grado non avesse svolto alcun approfondimento Pt_1 istruttorio). La sentenza meramente dichiarativa pregiudicherebbe, peraltro, anche l'interesse dell'appellante, tenuta a subire un altro giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna, verosimilmente sulla base della stessa CTU oggi depositata in causa.
Il dispositivo della presente sentenza recherà dizione dichiara tenuta per riprendere la formulazione letterale della domanda di parte (art. 112 c.p.c.), pur dovendo essere intesa come condanna.
La causa è matura per la decisione allo stato dell'istruttoria espletata. La CTU è esente da vizi logici ed adeguatamente argomentata con riguardo alle cause del cedimento del pilatro ed alle responsabilità.
Le spese di lite, di primo e secondo grado, sono interamente compensate sussistendo gravi e giustificati motivi. In particolare, si tiene conto:
6 - della condotta di che, in promo grado, ha chiesto il rigetto della domanda di CTU per Pt_1 poi dolersi in appello che la sentenza di primo grado avesse pronunciato senza approfondimento istruttorio;
- della formulazione oggettivamente non chiara, ed anzi controvertibile, delle domande svolte da (dichiarate tenuta) e dell'insistenza di al fine di ottenere una pronuncia CP_1 Pt_1 meramente dichiarativa, pur senza che ciò corrisponda ad un interesse (meritevole di tutela) di alcuno;
- della responsabilità di entrambe le parti, come emerso nell'odierna CTU, alla realizzazione delle opere di rifacimento del pilastro, tenuto conto del disposto dell'art. 882 c.c..
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara tenuta a partecipare ai lavori di rifacimento del pilastro come dettagliati in Parte_1
CTU e del valore di euro 13.089,46 (iva inclusa) e a sostenere la relativa spesa nella misura del 50 %;
- compensa integralmente le spese di primo e secondo grado;
- pone le spese di CTU, come liquidate in data 13/6/2025, in capo ad entrambe le parti al 50 %.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Vercelli, 8/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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