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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3602/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16697/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240073140560000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7249/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 20.6.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate ed di Napoli, Nom_1, nella sua qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 0712024007314056000, notificata il 23.4.2024, emessa dall'Agenzia
Entrate Riscossione, avente ad oggetto gli importi dovuti a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR 600/73 della dichiarazione modello Iva/2021 nonché ai sensi dell'art. 36 bis DPR
600/73 della dichiarazione modello Unico/2021.
Nel ricorso introduttivo la contribuente ha dedotto l'omessa notifica di un atto prodromico e, in particolare, della comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato, nonché la decadenza e l'infondatezza nel merito della pretesa. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata e la condanna dell'Agenzia resistente al pagamento delle spese di giudizio.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate, ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato, ed ha concluso chiedendo una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 16697 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 8.000,00 oltre spese generali nella misura di legge, Iva e cassa previdenza, se dovuti.
Sintetizzando le motivazioni della sentenza impugnata, la Corte di primo grado ha osservato che, trattandosi di controllo automatizzato effettuato ai sensi degli artt. 54 bis e 36 bis DPR 600/73, alcun avviso di accertamento è previsto dalla procedura in questione. Ha anche osservato che sono state notificate alla società ricorrente le comunicazioni di irregolarità n. 0027323821601 e 0115499821401, a mezzo PEC, rispettivamente, del 25.10.2023 e del 20.10.2023.
In ordine alla decadenza eccepita dalla ricorrente, ha osservato che la notifica della cartella è avvenuta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/73, trattandosi di controllo relativo alla dichiarazione Iva/2021
e redditi/2021.
§ 4. – Ha proposto appello la Ricorrente_1 s.r.l.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui osserva che non sarebbe dovuto – nel caso di specie – alcun avviso di accertamento prodromico alla notificazione della cartella di pagamento. Ha reiterato l'eccezione di decadenza e insistito per l'infondatezza nel merito della pretesa tributaria.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha richiesto la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Va osservato che alcun avviso di accertamento doveva essere notificato, nel caso di specie, alla società appellante, attesa la natura della pretesa, fondata su controllo automatizzato delle dichiarazioni provenienti dalla contribuente.
In effetti, la comunicazione di irregolarità, quando si versi nelle ipotesi appena indicate, deve essere inviata dalla Agenzia delle entrate solo nel caso in cui vi siano "incertezze" su aspetti rilevanti (Cass. Civ., 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass. Civ., 12 aprile 2017, n. 9463) e costituisce un dato incontestato che - nel caso di specie
- l'Agenzia delle Entrate, abbia in effetti notificato alla contribuente le comunicazioni di irregolarità n.
0027323821601 e 0115499821401, a mezzo PEC, rispettivamente, del 25.10.2023 e del 20.10.2023.
Ad ogni modo, l'art. 36 bis, comma 1, d.p.r. 600/1973 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ), dispone che "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione".
L'art. 36 bis comma 3 d.p.r. 600/1973 prevede, poi, che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ... l'esito della dichiarazione è comunicato al contribuente ... per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".
L'art. 6 comma 5 della legge 212/2000 dispone, quindi, che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente ... a fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta ...".
L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 462/1997 (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) dispone, ancora, che "L'iscrizione a ruolo non è eseguita ... se il contribuente ... provvede a pagare le somme dovute ... entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36 bis e 54 bis...".
Non deve essere inviata, invece, la comunicazione di irregolarità quando vi sia stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell'imposta (Cass. Civ., 26 settembre 2017, n. 22383), né in caso di mero ritardo nel versamento (Cass. Civ., 10 giugno 2015, n. 12023).
Non si riscontra - per altro verso - alcuna decadenza dalla facoltà di riscossione, in quanto il procedimento si è concluso con la notifica della cartella impugnata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (anno di imposta 2020, dichiarazione presentata nel 2021 e notifica della cartella il 23.4.2024).
A maggior ragione non appare contestabile, attesa la provenienza della pretesa dal controllo automatico, la fondatezza nel merito del credito.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere ad AdE le spese del presente grado che liquida in euro 7.000,00, senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3602/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16697/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240073140560000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7249/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 20.6.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate ed di Napoli, Nom_1, nella sua qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 0712024007314056000, notificata il 23.4.2024, emessa dall'Agenzia
Entrate Riscossione, avente ad oggetto gli importi dovuti a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR 600/73 della dichiarazione modello Iva/2021 nonché ai sensi dell'art. 36 bis DPR
600/73 della dichiarazione modello Unico/2021.
Nel ricorso introduttivo la contribuente ha dedotto l'omessa notifica di un atto prodromico e, in particolare, della comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato, nonché la decadenza e l'infondatezza nel merito della pretesa. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata e la condanna dell'Agenzia resistente al pagamento delle spese di giudizio.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate, ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato, ed ha concluso chiedendo una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 16697 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 8.000,00 oltre spese generali nella misura di legge, Iva e cassa previdenza, se dovuti.
Sintetizzando le motivazioni della sentenza impugnata, la Corte di primo grado ha osservato che, trattandosi di controllo automatizzato effettuato ai sensi degli artt. 54 bis e 36 bis DPR 600/73, alcun avviso di accertamento è previsto dalla procedura in questione. Ha anche osservato che sono state notificate alla società ricorrente le comunicazioni di irregolarità n. 0027323821601 e 0115499821401, a mezzo PEC, rispettivamente, del 25.10.2023 e del 20.10.2023.
In ordine alla decadenza eccepita dalla ricorrente, ha osservato che la notifica della cartella è avvenuta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/73, trattandosi di controllo relativo alla dichiarazione Iva/2021
e redditi/2021.
§ 4. – Ha proposto appello la Ricorrente_1 s.r.l.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui osserva che non sarebbe dovuto – nel caso di specie – alcun avviso di accertamento prodromico alla notificazione della cartella di pagamento. Ha reiterato l'eccezione di decadenza e insistito per l'infondatezza nel merito della pretesa tributaria.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha richiesto la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Va osservato che alcun avviso di accertamento doveva essere notificato, nel caso di specie, alla società appellante, attesa la natura della pretesa, fondata su controllo automatizzato delle dichiarazioni provenienti dalla contribuente.
In effetti, la comunicazione di irregolarità, quando si versi nelle ipotesi appena indicate, deve essere inviata dalla Agenzia delle entrate solo nel caso in cui vi siano "incertezze" su aspetti rilevanti (Cass. Civ., 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass. Civ., 12 aprile 2017, n. 9463) e costituisce un dato incontestato che - nel caso di specie
- l'Agenzia delle Entrate, abbia in effetti notificato alla contribuente le comunicazioni di irregolarità n.
0027323821601 e 0115499821401, a mezzo PEC, rispettivamente, del 25.10.2023 e del 20.10.2023.
Ad ogni modo, l'art. 36 bis, comma 1, d.p.r. 600/1973 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ), dispone che "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione".
L'art. 36 bis comma 3 d.p.r. 600/1973 prevede, poi, che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ... l'esito della dichiarazione è comunicato al contribuente ... per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".
L'art. 6 comma 5 della legge 212/2000 dispone, quindi, che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente ... a fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta ...".
L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 462/1997 (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) dispone, ancora, che "L'iscrizione a ruolo non è eseguita ... se il contribuente ... provvede a pagare le somme dovute ... entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli
36 bis e 54 bis...".
Non deve essere inviata, invece, la comunicazione di irregolarità quando vi sia stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell'imposta (Cass. Civ., 26 settembre 2017, n. 22383), né in caso di mero ritardo nel versamento (Cass. Civ., 10 giugno 2015, n. 12023).
Non si riscontra - per altro verso - alcuna decadenza dalla facoltà di riscossione, in quanto il procedimento si è concluso con la notifica della cartella impugnata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (anno di imposta 2020, dichiarazione presentata nel 2021 e notifica della cartella il 23.4.2024).
A maggior ragione non appare contestabile, attesa la provenienza della pretesa dal controllo automatico, la fondatezza nel merito del credito.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la contribuente a rifondere ad AdE le spese del presente grado che liquida in euro 7.000,00, senza alcuna altra maggiorazione.