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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13467/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 556225000001036 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 695/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti Ricorrente_1Il ricorrente, , propone ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. n. 556225000001036 TARI-TASI-IMU, notificata il 16/04/2025 per un importo di € 3.748,75.
A fondamento del ricorso formula i seguenti motivi:
Mancata notifica degli atti prodromici: il contribuente sostiene di non aver ricevuto gli atti precedenti all'intimazione, che quindi sarebbe la prima richiesta di pagamento.
Prescrizione: secondo il ricorrente, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso alla data della notifica.
Carenza di sottoscrizione: gli atti impugnati non sarebbero stati firmati come previsto dalla legge.
Carenza di motivazione: non viene specificato per quale immobile, né i metri quadri né la tariffa applicata. Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati per i motivi sopra elencati e la condanna della resistente al pagamento delle spese legali.
La Publiservizi s.r.l., concessionaria del Comune di Nola, si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi:
Inammissibilità del ricorso: l'intimazione di pagamento è stata emessa per sollecitare il pagamento di titoli esecutivi (ingiunzioni fiscali e accertamenti) regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge, diventati quindi definitivi.
Legittimità dell'atto impugnato: l'atto è conforme alla normativa vigente e non può essere impugnato nel merito, ma solo per vizi propri.
Notifica degli atti presupposti: deposita le relate di notifica degli atti precedenti (IMU, TASI, TARI), sostenendo che sono stati regolarmente notificati.
Prescrizione e decadenza: le ingiunzioni sono state notificate nei termini previsti dalla legge, tenendo conto anche delle proroghe dovute alla pandemia da Covid-19.
Motivazione dell'atto: l'intimazione di pagamento è motivata “per relationem”, richiamando gli atti presupposti, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.
Sottoscrizione: la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, come consentito dalla normativa per gli atti prodotti da sistemi informatici. La resistente chiede la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza del ricorso, la conferma della legittimità dell'intimazione e la condanna del ricorrente alle spese.
La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato parzialmente e va accolto per quanto di ragione.
Nel caso in esame, parte resistente si è costituita in giudizio documentando la notifica degli atti prodromici, non impugnati. Va premesso che, le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Per quanto precede, l'omissione della notifica degli atti presupposti comporta la nullità dell'atto consequenziale, non per vizi propri dell'atto ma per omessa notifica di un atto prodromico a cura dell'Ente della riscossione. A completamento della motivazione, le SS.UU. hanno statuito che, poiché la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (nel caso in esame, dell'intimazione impugnata), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa (Cass. SS.UU. 5791/2008). Sempre la Corte di Cassazione ha precisato che ove l'atto presupposto risulti validamente notificato, in assenza di una tempestiva opposizione dell'atto, il credito iscritto a ruolo esattoriale si consolida e non è più contestabile. Ne consegue che le questioni attinenti al merito della non debenza dell'importo richiesto, della mancata notifica degli atti prodromici, sono precluse, in quanto avrebbero dovute essere proposte avverso gli atti prodromici. Sono, pertanto, opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica, ovvero vizi propri dell'atto impugnato.
Ora nel caso in esame risulta dagli atti che al ricorrente sono stati notificato gli avvisi di accertamento e le intimazioni di pagamento.
Avverso tali atti non risulta proposta opposizione e pertanto, sono precluse le doglianze afferenti la decadenza, e la non debenza del tributo ivi comprese le doglianze sulle modalità di calcolo degli interessi . Come sopra precisato sono opponibili solo quelle eccezioni fondate su fatti estintivi successivi, quali la prescrizione del credito. Non è fondata l'eccezione di prescrizione. Risultando la regolare notifica degli atti prodromici, quale atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'atto impugnato la prescrizione non si è maturata. Fondata e l'eccezione di prescrizione relativamente all'avviso di accertamento TARI n.6801\2014. Agli atti non risulta data la prova della regolare notifica della ingiunzione fiscale assunta notificata in data 4.3.2023. Inoltre, non vi è prova della notifica del sollecito di pagamento, quale atto interruttivo della prescrizione. La soccombenza reciproca giustifica la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 19.1.2026
Il Giudice
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13467/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 556225000001036 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 695/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti Ricorrente_1Il ricorrente, , propone ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. n. 556225000001036 TARI-TASI-IMU, notificata il 16/04/2025 per un importo di € 3.748,75.
A fondamento del ricorso formula i seguenti motivi:
Mancata notifica degli atti prodromici: il contribuente sostiene di non aver ricevuto gli atti precedenti all'intimazione, che quindi sarebbe la prima richiesta di pagamento.
Prescrizione: secondo il ricorrente, il termine quinquennale di prescrizione era già decorso alla data della notifica.
Carenza di sottoscrizione: gli atti impugnati non sarebbero stati firmati come previsto dalla legge.
Carenza di motivazione: non viene specificato per quale immobile, né i metri quadri né la tariffa applicata. Il ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati per i motivi sopra elencati e la condanna della resistente al pagamento delle spese legali.
La Publiservizi s.r.l., concessionaria del Comune di Nola, si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi:
Inammissibilità del ricorso: l'intimazione di pagamento è stata emessa per sollecitare il pagamento di titoli esecutivi (ingiunzioni fiscali e accertamenti) regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge, diventati quindi definitivi.
Legittimità dell'atto impugnato: l'atto è conforme alla normativa vigente e non può essere impugnato nel merito, ma solo per vizi propri.
Notifica degli atti presupposti: deposita le relate di notifica degli atti precedenti (IMU, TASI, TARI), sostenendo che sono stati regolarmente notificati.
Prescrizione e decadenza: le ingiunzioni sono state notificate nei termini previsti dalla legge, tenendo conto anche delle proroghe dovute alla pandemia da Covid-19.
Motivazione dell'atto: l'intimazione di pagamento è motivata “per relationem”, richiamando gli atti presupposti, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.
Sottoscrizione: la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, come consentito dalla normativa per gli atti prodotti da sistemi informatici. La resistente chiede la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza del ricorso, la conferma della legittimità dell'intimazione e la condanna del ricorrente alle spese.
La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato parzialmente e va accolto per quanto di ragione.
Nel caso in esame, parte resistente si è costituita in giudizio documentando la notifica degli atti prodromici, non impugnati. Va premesso che, le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Per quanto precede, l'omissione della notifica degli atti presupposti comporta la nullità dell'atto consequenziale, non per vizi propri dell'atto ma per omessa notifica di un atto prodromico a cura dell'Ente della riscossione. A completamento della motivazione, le SS.UU. hanno statuito che, poiché la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d. lgs. 546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (nel caso in esame, dell'intimazione impugnata), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa (Cass. SS.UU. 5791/2008). Sempre la Corte di Cassazione ha precisato che ove l'atto presupposto risulti validamente notificato, in assenza di una tempestiva opposizione dell'atto, il credito iscritto a ruolo esattoriale si consolida e non è più contestabile. Ne consegue che le questioni attinenti al merito della non debenza dell'importo richiesto, della mancata notifica degli atti prodromici, sono precluse, in quanto avrebbero dovute essere proposte avverso gli atti prodromici. Sono, pertanto, opponibili soltanto quelle eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. il successivo adempimento della obbligazione o la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica, ovvero vizi propri dell'atto impugnato.
Ora nel caso in esame risulta dagli atti che al ricorrente sono stati notificato gli avvisi di accertamento e le intimazioni di pagamento.
Avverso tali atti non risulta proposta opposizione e pertanto, sono precluse le doglianze afferenti la decadenza, e la non debenza del tributo ivi comprese le doglianze sulle modalità di calcolo degli interessi . Come sopra precisato sono opponibili solo quelle eccezioni fondate su fatti estintivi successivi, quali la prescrizione del credito. Non è fondata l'eccezione di prescrizione. Risultando la regolare notifica degli atti prodromici, quale atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'atto impugnato la prescrizione non si è maturata. Fondata e l'eccezione di prescrizione relativamente all'avviso di accertamento TARI n.6801\2014. Agli atti non risulta data la prova della regolare notifica della ingiunzione fiscale assunta notificata in data 4.3.2023. Inoltre, non vi è prova della notifica del sollecito di pagamento, quale atto interruttivo della prescrizione. La soccombenza reciproca giustifica la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 19.1.2026
Il Giudice
Dr.ssa Marida Corso