Sentenza 21 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2020, n. 21762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21762 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/se7Ite le conclusioni del PG
MARIA GIUSEPPINA FODARONI RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 23/12/2019, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bari che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CI AN per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 33 della imputazione provvisoria) e per diversi episodi riguardanti la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 8, 9, 16, 18, 20, 24 della rubrica). Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico ed alla commercializzazione delle sostanze stupefacenti: la prima - a cui risulterebbe appartenere il CI AN, secondo la ricostruzione offerta dai Giudici - operante in Lucera, dal settembre 2015 all'attualità; la seconda, operante in Monte Sant'Angelo. Alla individuazione di tali organizzazioni e alla identificazione dei partecipanti ai due sodalizi, il personale dedito alle attività investigative è pervenuto attraverso ponderose indagini tecniche, sviluppate in un rilevante arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività di videoripresa, impiego di sistemi di localizzazione di veicoli. Tali indagini tecniche sono state accompagnate da attività dì osservazione e controllo dei soggetti intercettati che hanno condotto al sequestro, in molteplici occasioni, di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente. In relazione alla posizione del CI AN, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi in contestazione, desumendo, da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in esame, anche la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 33 della rubrica.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Illogicità, contraddittorietà ed erronea valutazione degli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria in ordine alla ricorrenza della fattispecie dì cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Secondo la difesa le argomentazioni contenute nella ordinanza del riesame, non darebbero conto in modo adeguato della ricorrenza della fattispecie associativa. Non sarebbe sufficiente il riferimento ai singoli reati fine per sostenere, sia pure ai limitati fini cautelari, l'intraneità del ricorrente nella organizzazione in contestazione. Non vi sarebbero indicazioni circa l'adesione del ricorrente al patto associativo ed il periodo di tempo nel quale il CI è stato sottoposto ad indagini, pari all'incirca ad un mese e mezzo, sarebbe inidoneo per ritenere dimostrato il suo inserimento nella presunta compagine associativa. Sebbene nel provvedimento si affermi che la commissione dei reati scopo agevoli la dimostrazione della ricorrenza del reato associativo, la ordinanza trascurerebbe di esplicitare gli elementi dai quali sia tratta la dimostrazione dell'esistenza di un accordo criminoso e della struttura organizzativa. In relazione alla posizione del CI mancherebbe ogni indicazione sul requisito dell'affectio societatis, sulla volontà e consapevolezza del prevenuto di fare parte di una struttura criminale organizzata e di apportare un contributo alla realizzazione di un programma delinquenziale prestabilito. Non solo non si riconoscerebbero in atti i requisiti qualificanti il delitto associativo, ma non vi sarebbero elementi per ritenere che il CI si sia posto stabilmente a disposizione della organizzazione, apportando un contributo alla sua esistenza. Sotto il profilo soggettivo, inoltre, difetterebbe totalmente l'indicazione di qualunque elemento atto a dimostrare il dolo della partecipazione. II) Violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.; illogicità, contraddittorietà e ed erronea valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta ricorrenza di esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata avrebbe affrontato solo in modo generico il tema delle esigenze cautelari, mancando di considerare, come impone la giurisprudenza di legittimità, il rilevante lasso di tempo trascorso dai fatti, suscettibile di determinare un affievolimento di tali esigenze, e lo stato di incensuratezza del ricorrente. Difetterebbero, nel caso in esame, i requisiti della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari da preservare.
3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).
3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Relativamente ai singoli episodi afferenti al commercio di sostanze stupefacenti, ha effettuato diffusi richiami al contenuto delle conversazioni intercettate, riportandone ampi stralci in motivazione. La interpretazione offerta del contenuto di tali conversazioni ha poi formato oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale che, nel palesarne il significato attribuito, ha applicato criteri logici immuni dai vizi denunciati nel ricorso. Si rammenta come, in subiecta materia, l'intervento correttivo della Corte di legittimità sia ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni di evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati. E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Di contro, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). Quanto alla gravità indiziaria attinente alla ipotizzata partecipazione all'associazione, è d'uopo rilevare come le circostanze osservate dal difensore non risultino determinanti ai fini della esclusione della ricorrenza della fattispecie contestata. Si rammenta come il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione dei reati in materia di stupefacenti. Perché ricorra la fattispecie in esame, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. E' proprio la permanenza del vincolo associativo che differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 dal concorso di persone nel reato e determina il pericolo per l'ordine pubblico, giustificando l'autonoma configurazione del delitto di associazione per delinquere (in termini, ex multis Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008 - 01, così massimata: "L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso").Occorre poi precisare come l'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, iniziazioni o altre manifestazioni di formale adesione: al contrario, può ritenersi non necessario che intervenga un patto esplicito tra gli associati, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969 - 01: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031 - 01:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone sì stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni dì formale adesione, ma l'esistenza, dì fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»). Pertanto, è del tutto ininfluente, ai fini della ricorrenza della fattispecie in parola la individuazione precisa del momento in cui si è realizzato il "pactum sceleris" tra i partecipanti. Sul piano processuale l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le foro specifiche modalità esecutive (ex muitis Sez. 5, n. 8033 dei 15/11/2012, Rv. 255207 - 01: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali ì contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). Proprio con riferimento al profilo della durata del periodo della partecipazione e della osservazione della condotta contestata - che la difesa assume essere insufficiente ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa - è necessario rilevare come «In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02). Deve quindi concludersi sul punto, in linea con i principi consolidati espressi in materia da questa Corte, come anche un periodo non particolarmente prolungato possa essere idoneo a rivelare la condotta di partecipazione ove si ricavino elementi per ritenere l'adesione al programma criminoso perseguito dalla organizzazione.
4. Ebbene, il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo l'idoneità del contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa del ricorrente, ricavabile dal coinvolgimento nei singoli reati fine e da una serie di altri elementi puntualizzati in motivazione. In ordine alle singole fattispecie di reato il Tribunale ha ripercorso nel dettaglio ogni episodio, evidenziando come il riferimento al traffico di sostanze stupefacenti di diverse qualità fosse alquanto esplicito, con frequenti, inequivocabili richiami nelle conversazioni a "grammi", "polvere e "fumo" (cfr. pag. 21 della ordinanza). Peraltro, con riferimento ai singoli episodi, le doglianze difensive risultano aspecifice, sostanziandosi in generici richiami a presunte erronee valutazioni operate dai Giudici nel provvedimento impugnato. Dall'analisi dettagliata delle conversazioni sono stati poi desunti una pluralità di elementi suscettibili di rivelare la intraneità del ricorrente al contesto associativo de quo, la cui struttura e i cui interessi nel lucroso settore degli stupefacenti sono ampiamente descritti alle pagine 23 e seguenti della ordinanza. Circa la partecipazione del ricorrente all'associazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale non ha soltanto valorizzato le condotte afferenti ai singoli reati fine, ma ha posto in rilievo le assidue frequentazioni dell'indagato con gli altri sodali del gruppo criminale, le esortazioni ricevute dal coindagato PA AL a non accompagnarsi in luogo pubblico con gli appartenenti all'organizzazione, l'assidua presenza del ricorrente presso la concessionaria di TR AN VA (risultata essere una delle basi operative della organizzazione), l'utilizzo da parte del ricorrente di una utenza "dedicata", intestata ad un soggetto straniero (Desari Ajet). Deve parimenti escludersi, come ventilato dalla difesa, che i Giudici abbiano trascurato di mettere in luce il collegamento tra i reati fine indicati in rubrica ed il contesto associativo da cui essi promanano. In proposito appare alquanto significativa la valorizzazione dell'episodio contestato al capo 8) della rubrica: nelle circostanze descritte in motivazione, il CI AN, a bordo di una vettura intestata ad altro coindagato nel reato associativo, TR AN VA, funge da staffetta in occasione di uno spostamento in territorio campano, programmato dall'organizzazione per l'acquisto di una partita di cocaina da soggetti ritenuti appartenenti alla organizzazione camorristica denominata clan "Cesarano". Nel corso della spedizione, nella vettura su cui prendevano posto CI NZ ed il TR AN VA, si registrano commenti che rivelano chiaramente che la spedizione sia stata orchestrata da PA AL, il cui ruolo preminente nel sodalizio, è confermato dallo stesso CI NZ in diversi passaggi delle conversazioni intercettate. Deve quindi ritenersi immune da censure l'ordinanza impugnata sotto i profili lamentati dalla difesa nel primo motivo di ricorso.
5. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari. I Giudici del merito hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria. In particolare, quanto al decorso del tempo, i giudici hanno sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento, in assenza di sopravvenienze di segno positivo in grado di rivelare una presa di distanza del ricorrente dal contesto delinquenziale organizzato. Hanno poi messo in rilievo come il giudizio di pericolosità non possa essere validamente superato attraverso la invocata sottoposizione al regime degli arresti domicillari, in considerazione delle risultanze delle intercettazioni da cui emerge che il CI custodiva lo stupefacente anche nella propria abitazione per conto del sodalizio. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388 - 01) Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Inoltre, le circostanze richiamate nel provvedimento rispondono all'orientamento della Corte di legittimità, più volte ribadito in diverse pronunce, in base al quale l'attualità e la concretezza del pericolo sono insite, fino a prova contraria, nelle stesse presunzioni contemplate nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in argomento, si veda, da ultimo Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). Per altro verso, le argomentazioni difensive contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse. Il carattere apodittico e apparente che la difesa attribuisce alla motivazione espressa dal Tribunale non trova riscontro in atti ed il ricorso si limita a richiamare i principi generali che regolano la materia senza che siano posti in evidenza aspetti di reale criticità nel ragionamento seguito dai Giudici.Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata.
6. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese