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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
N. 1274/2022 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione la decide come da sentenza.
Enna, 10 dicembre 2025.
REPUB B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1274/2022 R.G.
T R A
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Parte_1
R.F. Nicoletti;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Dolce CP_1
e G. Madonia.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 06.09.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo negli anni dal 2017 al 2020 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola LO MA DE AU SAPORI E DELIZIE per complessive rispettivamente, 32, 34, 30 e 33 giornate; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per l' anno in questione.
Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la restituzione CP_1
delle somme erogate a tale titolo. Avversava l'intervenuto disconoscimento delle suddette giornate lavorative, nonché i seguenti avvisi di addebito:
Avviso di addebito n. 594 2022 00000655 91 000, prestazione 2800 DSAGR N. 2018769305673 per l'importo complessivo € 533,98 (comprensivo di interessi legali, oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2017 al 12/2017;
• Avviso di addebito n. 594 2022 00000656 92 000, prestazione 2800 IMM N. 000000000000000,
per l'importo complessivo di € 1.028,57 (comprensivo di interessi legali oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 4/2018 al 6/2018;
• Avviso di addebito anno 2019 n 594 2022 00000657 00 000 prestazione n. 2800 IMM N.
000000000000000 per l'importo di € 191,01 (comprensivo di interessi legali. oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2019 al 3/2019;
• Avviso di addebito anno 2019 n 594 2022 00000654 90 000 prestazione n. 2800 DSAGR N.
20208443506108 per l'importo di € 525,19 (comprensivo di interessi legali oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 01/2019 al 12/2019;
• Avviso di addebito anno 2019 n 594 2022 00000658 01 000 prestazione n. 2800 IMM N.
000000000000000 per l'importo di € 974,18 (comprensivo di interessi legali. oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 4/2019 al 5/2019;
• Avviso di addebito anno 2020 n 594 2022 00000659 02 000 prestazione n. 2800 IMM N.
000000000000000 per l'importo di € 65,87 (comprensivo di interessi legali. oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2020 al 02/2020;
• Avviso di addebito anno 2020 n 594 2022 00000660 31 000 prestazione n. 2800 IMM N.
000000000000000 per l'importo di € 972,99 (comprensivo di interessi legali oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 02/2020 al 05/2020.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
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Quanto all'eccepito difetto di motivazione si osserva come nella fattispecie l'opponente ha prontamente individuato le ragioni del preteso credito avendo disposto tempestivamente articolate difese. Ne discende che nessun vizio di motivazione (motivazione che peraltro può essere sintetica e non necessariamente analitica con indicazione anche del solo numero di codice dei contributi - Cass.
6672/2012-) può ritenersi sussistere.
Inconferenti sono infine le censure facenti leva su pretese violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, non trovando asilo nella presente vertenza. In ordine ai vizi formali essi avrebbero dovuto essere proposti entro 20 gg dalla notifica degli avvisi stessi, con prova ( mai offerta) del rispetto del termine a carico dell'opponente.
Ciò posto, la domanda non può trovare accoglimento, essendo nel merito infondata e restando assorbita ogni altra eccezione dell' . CP_1
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale (ditta Lo Maglio) risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica. A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso, appare generica
Così, nel capitolo 1 non si indica l'arco temporale in cui sarebbe stata resa la prestazione di lavoro né
il numero di giornate ma genericamente l'anno, nel capitolato 2, non è precisato in quale arco temporale giornaliero si svolgessero le prestazioni ( non si indica nemmeno il numero di ore) né si specificano le mansioni ( non si indicano le colture )
Ma il capitolato che, più di tutti, appare generico ed indeterminato è il 4 che dovrebbe dimostrare la onerosità della prestazione senza nemmeno indicare l'ammontare della retribuzione e le modalità e/o cadenze con cui sarebbe stata erogata
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di testi che (fatto dirimente), non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
A ciò si aggiunge il dato per cui i testi escussi risultano tutti aver intentato analoghi procedimenti innanzi all'intestato Tribunale ( il rilievo dell' non è stato contestato dal ricorrente nella prima CP_1
difesa utile).
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di soggetti scarsamente attendibili, che non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Pertanto, il tentativo di dimostrare il rapporto di lavoro con un'azienda agricola (che, come nel caso della ditta Lo Maglio, ha indicatori totalmente fuori da ogni logica economico-finanziaria, che non è
stata in grado di esibire la documentazione probatoria degli acquisti, delle vendite, dei contratti di affitto di terreni, ecc. come si desume dal verbale in atti) con la sola testimonianza di un paio di pretesi colleghi di lavoro, che a loro volta indicano come testi altri due colleghi di lavoro, che a loro volta fanno identica causa indicando come testi altri due colleghi, imbastendo un sistema di testimonianza incrociate e così via dando luogo a decine di giudizi in carico al Tribunale di Enna, non può
ragionevolmente essere avallato da questo decidente.
Per tutte le ragioni esposte la prova orale non veniva ammessa dal decidente, giacchè ritenuta in idonea (anche in caso di eventuale positivo esperimento) a superare le risultanze dei superiori accertamenti.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore e va confermato l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso, confermando gli avvisi di addebito opposti e compensa le spese.
Enna, 10 dicembre 2025.