Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuliana Pannozzo, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Francesco Tommasino, giusta delega in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e s.s. c.p.c. depositato il 4.12.2023, Parte_1
chiedeva la separazione dal coniuge, alle condizioni di cui all'atto CP_1
introduttivo.
Si costituiva in giudizio il quale si associava alla domanda di CP_1
separazione, alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Successivamente, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione.
Quindi, acquisito il parere favorevole del P.M., la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Monte San Biagio il 6.12.1986
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 23, P II, Serie A, anno 1986);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott.Pier Luigi De Cinti