Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 24/11/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice ER GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37797 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX, nato a [...] il XX (c.f.: XX) e ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Merra (c.f. [...]- pec: vincenzo.merra@pec.it) e dall’Avv. Andrea Scalzo (c.f. [...]), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cerignola (FG) alla via Barriello n. 1
CONTRO
-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to Fabiola Leone elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
- Ministero della Difesa- Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto p.t. Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell’Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C. previmil@postacert.difesa.it.
VISTO il codice di giustizia contabile;
UDITE le parti presenti all’udienza dell’11 novembre 2025
FATTO
Il ricorrente, già Maresciallo dell’arma dei Carabinieri, in congedo dal XX, riferiva di aver presentato, in data XX, domanda di pensione privilegiata ordinaria; la pensione veniva concessa con decreto del Ministero della Difesa n. XX del XX, successivamente rettificato con d.m. XX del XX, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi e/o rivalutazione a decorrere dal XX.
Evidenziava, inoltre, che, nonostante in data XX fossero stati predisposti i conteggi comprensivi degli arretrati spettanti, l’INPS ha proceduto al pagamento degli arretrati solo dalla data del XX eccependo, a seguito della diffida inoltrata, l’intervenuta prescrizione dei ratei precedenti al quinquennio precedente il decreto ministeriale di riconoscimento della pensione.
Ha, quindi, contestato l’operato dell’amministrazione previdenziale richiamando quanto previsto, per le pensioni pubbliche, dall’art.143 del d.p.r.1092/1973 e dell’art.2 del R.D.L. 295/1939 dalla lettura dei quali si desumerebbe che la prescrizione decorrerebbe solo a seguito del provvedimento concessivo della pensione, non potendo, fra l’altro andare a detrimento del ricorrente l’inerzia dell’amministrazione nella definizione della domanda tempestivamente presentata.
Ha chiesto, quindi l’accertamento del diritto ad ottenere il trattamento di pensione con decorrenza economica dal XX, con conseguente diritto alla percezione dei ratei arretrati non corrisposti da tale data, maggiorati di oneri accessori e la conseguente condanna al loro pagamento da parte dell’INPS.
L’amministrazione previdenziale si è costituita in giudizio evidenziando che sebbene il decreto concessivo della pensione sia del XX, il parere propedeutico reca la data del XX e la valutazione sanitaria della Commissione medica ospedaliera del XX, deducendo che sin da tali date il ricorrente fosse a conoscenza di tutta la documentazione utile ai fini della definizione della domanda volta all’ottenimento del trattamento pensionistico privilegiato, avendo, quindi, l’onere di attivarsi per la definizione della stessa, richiamando al riguardo, una recentissima pronuncia di questa Sezione.
In via subordinata ha, poi, eccepito la compensazione del credito vantato in quanto, dopo il pensionamento, il ricorrente avrebbe prestato attività lavorativa in favore di vari datori di lavoro e quindi dalle somme dovute dovrebbero essere decurtate quelle da trattenere in ragione dell’incumulabilità parziale della pensione con i redditi da lavoro dipendente.
Con ordinanza n.48 del 30 maggio 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri.
Costituitasi in giudizio, la suindicata amministrazione ha formulato le medesime osservazioni, in punto di prescrizione, dell’amministrazione previdenziale.
All’udienza dell’11 novembre 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.
DIRITTO
Ritiene questo Giudice che il ricorso possa trovare accoglimento.
Il richiamo formulato dal ricorrente all’art.143 del d.p.r. 1092/1973 appare dirimente dal momento che il dato testuale esclude chiaramente la decorrenza della prescrizione fino al giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato.
La pronuncia citata dall’amministrazione previdenziale a conforto dell’avversa tesi, infatti, riguarda una fattispecie relativa alla data di decorrenza della pensione già riconosciuta e non si attaglia al caso qui prospettato nel quale, invero, il procedimento per il riconoscimento della pensione è rimasto pendente, per inerzia dell’amministrazione per ben 20 anni.
Nel caso odierno ritiene questo Giudice che nelle more del procedimento amministrativo di riconoscimento del diritto da parte dell’amministrazione, il ricorrente non aveva titolo, né era tenuto a porre in essere atti interruttivi della prescrizione.
Sul punto soccorre la pacifica giurisprudenza di questo plesso giurisdizionale secondo la quale “…Poiché la prescrizione dei ratei di pensione opera solo quando può essere fatto valere il relativo diritto, si deve ritenere che ciò accada soltanto dal momento in cui venga portato a conoscenza dell’interessato il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza” (Sez. I Giurisdiz. Centr., 2 febbraio 2024, n.25)
Appare evidente, inoltre, che il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo non può essere tratto a vantaggio delle stessa amministrazione per eccepire il decorso del tempo ai fini prescrizionali; dalla lettura della norma poi, è dato evincersi che la prescrizione dei ratei pensionistici non può decorrere durante il periodo di pendenza del procedimento definitorio della domanda regolarmente presentata dal ricorrente, a maggior ragione se il ritardo è imputabile alla sola pubblica amministrazione.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna dell’amministrazione previdenziale al pagamento dei ratei pensionistici non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Questo giudice ritiene non doversi pronunciare sull’eccezione di compensazione formulata in via subordinata in quanto elaborata dalla difesa previdenziale in linea estremamente generica e non oggetto al momento – secondo quanto emerso dagli atti depositati – di alcun provvedimento esecutivo o definitivo dell’amministrazione previdenziale.
Pertanto si ritiene che lo scrutinio del giudice non può spingersi fino a valutare una domanda – peraltro formulata in sede meramente difensiva – sulla quale la stessa amministrazione previdenziale non ha ancora assunto alcuna decisione definitiva.
Le spese, a solo carico a dell’INPS che autonomamente ha ritenuto di non porre in pagamento i ratei ritenuti prescritti, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l’effetto condanna l’INPS al pagamento dei ratei pensionistici maturati e non corrisposti dal 1 luglio 1999 al 13 settembre 2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini indicati in parte motiva.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali nei confronti degli Avv.ti Vincenzo Merra e Andrea Scalzo, dichiaratasi antistatari, pari a complessivi 5.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 Il Giudice monocratico
ER GR
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 24/11/2025 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 24/11/2025 Il Giudice monocratico L’Assistente Amministrativo ER GR Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 24/11/2025 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente