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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 8176/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Brugherio, via Garibaldi 12
Con l'Avv. Loredana Gentile
- attore -
contro
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempore Rag. Controparte_2
, corrente in Monza, via Einstein 4. Controparte_3
contumace
Avente ad oggetto :impugnazione delibera assembleare
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/annullabilità della delibera di cui al punto 1) del verbale d'assemblea del 11 settembre 2024, per contrarietà alla legge e/o al regolamento condominiale, per le ragioni esposte, conseguentemente, ANNULLARE la medesima.
2. Con vittoria di compensi e spese, ivi compresa la spesa sostenuta per la mediazione.
Si produce:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'attrice ha convenuto il a Brugherio deducendo di essere Controparte_4 proprietaria di appartamento e box siti nel medesimo;
che In data 11 settembre 2024 si teneva l'assemblea ordinaria del condominio de quo, chiamata a discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno :
1) Bilancio consuntivo 2023/2024 e relativa ripartizione: discussione e approvazione;
2) Nomina e revoca amministratore: decisioni in merito;
3) Consiglieri: nomina o revoca;
4) Fornitori: problematica impresa di pulizie, analisi preventivi e decisioni in merito;
5) Bilancio preventivo 2024/2025 e relativa rateizzazione: discussione e approvazione.
Precisava che quanto al punto 1) dell'Ordine del Giorno, e con specifico riguardo alla voce
“RISCALDAMENTO” e all'imputazione delle relative spese, l'amministratore, con riferimento al condomino BE S.r.l., società proprietaria di un'unità immobiliare sita al piano seminterrato del Condominio dava atto che “verrà stornato l'importo del riscaldamento involontario come da scrittura privata sottoscritta in precedenza” .
L'attrice contestava lo storno della quota facente capo a BE S.r.l., effettuato sulla base di una scrittura privata la cui ratifica ed approvazione da parte dell'assemblea – nella seduta del
13.4.2021 - era già stata annullata dal Tribunale di Monza, con sentenza n. 1493/2023.
Sebbene la sentenza fosse stata impugnata in corte d'Appello , ma la delibera invece approvata col solo voto contrario dell'attrice, la ne ha contestato la validità Pt_1 promuovendo in via preliminare la mediazione: ha eccepito in particolare l' illegittimità dell'esonero dal pagamento delle spese relative ai consumi involontari e, più in generale, delle voci di spesa relative al “RISCALDAMENTO” del condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato ai sensi dell'art.1118 c.c. oltre che dell'art 22 del regolamento condominiale
Ogni contraria determinazione avrebbe dovuto in ogni caso essere assunta all'unanimità dall'assemblea.
Pag. 2 di 4 Nel corso del giudizio il rimaneva contumace , veniva prodotta la sentenza della CP_1
Corte d'Appello di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Monza , ed all'udienza del 28.5.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Si premette che nel bilancio consuntivo 01.07.2023 – 30.06.2024 (doc. 1 citazione) è prevista una voce di spesa per riscaldamento pari alla somma complessiva di € 9.052,85 , al netto di alcune spese pari ad euro € 8.825,70, di cui € 1.820,74 per conduzione caldaia, € 1.068,25 per energia forza motrice, € 1.828,20 per riparazioni varie, € 4.108,51 per consumo involontario.
Tale importo di € 8.825,70, indicato come comprensivo dei consumi involontari, nel consuntivo per unità (doc. 1 citazione) risulta ripartito fra tutti gli altri condomini (per 981,540 millesimi) con esclusione di BE S.r.l. (per 18,460 millesimi) per cui è previsto un importo pari a “0”.
Risulta dunque effettivamente operato lo storno di cui alla scrittura 19.3.2021 stipulata dall'Amministratore con BE e poi ratificata dall'assemblea , nella seduta del 13.4.2021, con il voto contrario dell'attrice.
Tuttavia detta ratifica assembleare è stata annullata , con sentenza per cui- sulla base delle produzioni dell'attrice - è spirato il termine per ricorrere in Cassazione e dunque è priva di valore.
Da un lato l'Amministratore ha pertanto agito , in relazione ad essa, senza poteri.
Per altro verso l'esonero del condomino dalle spese involontarie di riscaldamento , anche quando si sia distaccato dall'impianto condominiale non è in ogni caso consentito a meno di un'approvazione all'unanimità da parte dell'assemblea .
E' noto che il comma 4 dell'articolo 1118 del Codice civile, riconosce al singolo condomino la possibilità di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento anche senza l'autorizzazione dell'assemblea, a patto di non creare pregiudizi agli altri appartamenti e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria.
La giurisprudenza precedente la modifica normativa (Cassazione sentenza 15079/2006;
Cassazione sentenza 7518/2006) già consentiva al condomino di rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato, purché ciò non comportasse aggravi di spesa ovvero non vi fossero ostacoli tecnici. Ad oggi ai sensi della'rt.1118 c.c. il che si sia CP_1
distaccato continua a rimanere obbligato a contribuire alle spese di conservazione e manutenzione dell'impianto ed ai consumi involontari, salvo la possibilità di esonero dalle spese in questione purchè decise con il consenso unanime di tutti i condòmini
(così Cassazione sentenza 8750/2021 e numerose sentenze di merito).
Pag. 3 di 4 Dunque una delibera che abbia escluso il pagamento dei consumi involontari in difetto dell'approvazione unanime deve ritenersi illegittima e nulla avendo l'assemblea ecceduto nei suoi poteri in ordine alla ripartizione in rapporto ai valori millesimali e della legge. (ordinanza 27 marzo 2024, n. 8315 )
La domanda può dunque essere accolta e le spese poste a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi , sulla base del rendiconto impugnato ma dimidiate per la semplicità della lite
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
Accerta la nullità della delibera di cui al punto 1) del verbale d'assemblea del 11 settembre
2024, per le ragioni id cui in parte motiva
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2900,00 per CP_1 compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 29.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 8176/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Brugherio, via Garibaldi 12
Con l'Avv. Loredana Gentile
- attore -
contro
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempore Rag. Controparte_2
, corrente in Monza, via Einstein 4. Controparte_3
contumace
Avente ad oggetto :impugnazione delibera assembleare
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/annullabilità della delibera di cui al punto 1) del verbale d'assemblea del 11 settembre 2024, per contrarietà alla legge e/o al regolamento condominiale, per le ragioni esposte, conseguentemente, ANNULLARE la medesima.
2. Con vittoria di compensi e spese, ivi compresa la spesa sostenuta per la mediazione.
Si produce:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'attrice ha convenuto il a Brugherio deducendo di essere Controparte_4 proprietaria di appartamento e box siti nel medesimo;
che In data 11 settembre 2024 si teneva l'assemblea ordinaria del condominio de quo, chiamata a discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno :
1) Bilancio consuntivo 2023/2024 e relativa ripartizione: discussione e approvazione;
2) Nomina e revoca amministratore: decisioni in merito;
3) Consiglieri: nomina o revoca;
4) Fornitori: problematica impresa di pulizie, analisi preventivi e decisioni in merito;
5) Bilancio preventivo 2024/2025 e relativa rateizzazione: discussione e approvazione.
Precisava che quanto al punto 1) dell'Ordine del Giorno, e con specifico riguardo alla voce
“RISCALDAMENTO” e all'imputazione delle relative spese, l'amministratore, con riferimento al condomino BE S.r.l., società proprietaria di un'unità immobiliare sita al piano seminterrato del Condominio dava atto che “verrà stornato l'importo del riscaldamento involontario come da scrittura privata sottoscritta in precedenza” .
L'attrice contestava lo storno della quota facente capo a BE S.r.l., effettuato sulla base di una scrittura privata la cui ratifica ed approvazione da parte dell'assemblea – nella seduta del
13.4.2021 - era già stata annullata dal Tribunale di Monza, con sentenza n. 1493/2023.
Sebbene la sentenza fosse stata impugnata in corte d'Appello , ma la delibera invece approvata col solo voto contrario dell'attrice, la ne ha contestato la validità Pt_1 promuovendo in via preliminare la mediazione: ha eccepito in particolare l' illegittimità dell'esonero dal pagamento delle spese relative ai consumi involontari e, più in generale, delle voci di spesa relative al “RISCALDAMENTO” del condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato ai sensi dell'art.1118 c.c. oltre che dell'art 22 del regolamento condominiale
Ogni contraria determinazione avrebbe dovuto in ogni caso essere assunta all'unanimità dall'assemblea.
Pag. 2 di 4 Nel corso del giudizio il rimaneva contumace , veniva prodotta la sentenza della CP_1
Corte d'Appello di conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Monza , ed all'udienza del 28.5.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Si premette che nel bilancio consuntivo 01.07.2023 – 30.06.2024 (doc. 1 citazione) è prevista una voce di spesa per riscaldamento pari alla somma complessiva di € 9.052,85 , al netto di alcune spese pari ad euro € 8.825,70, di cui € 1.820,74 per conduzione caldaia, € 1.068,25 per energia forza motrice, € 1.828,20 per riparazioni varie, € 4.108,51 per consumo involontario.
Tale importo di € 8.825,70, indicato come comprensivo dei consumi involontari, nel consuntivo per unità (doc. 1 citazione) risulta ripartito fra tutti gli altri condomini (per 981,540 millesimi) con esclusione di BE S.r.l. (per 18,460 millesimi) per cui è previsto un importo pari a “0”.
Risulta dunque effettivamente operato lo storno di cui alla scrittura 19.3.2021 stipulata dall'Amministratore con BE e poi ratificata dall'assemblea , nella seduta del 13.4.2021, con il voto contrario dell'attrice.
Tuttavia detta ratifica assembleare è stata annullata , con sentenza per cui- sulla base delle produzioni dell'attrice - è spirato il termine per ricorrere in Cassazione e dunque è priva di valore.
Da un lato l'Amministratore ha pertanto agito , in relazione ad essa, senza poteri.
Per altro verso l'esonero del condomino dalle spese involontarie di riscaldamento , anche quando si sia distaccato dall'impianto condominiale non è in ogni caso consentito a meno di un'approvazione all'unanimità da parte dell'assemblea .
E' noto che il comma 4 dell'articolo 1118 del Codice civile, riconosce al singolo condomino la possibilità di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento anche senza l'autorizzazione dell'assemblea, a patto di non creare pregiudizi agli altri appartamenti e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria.
La giurisprudenza precedente la modifica normativa (Cassazione sentenza 15079/2006;
Cassazione sentenza 7518/2006) già consentiva al condomino di rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato, purché ciò non comportasse aggravi di spesa ovvero non vi fossero ostacoli tecnici. Ad oggi ai sensi della'rt.1118 c.c. il che si sia CP_1
distaccato continua a rimanere obbligato a contribuire alle spese di conservazione e manutenzione dell'impianto ed ai consumi involontari, salvo la possibilità di esonero dalle spese in questione purchè decise con il consenso unanime di tutti i condòmini
(così Cassazione sentenza 8750/2021 e numerose sentenze di merito).
Pag. 3 di 4 Dunque una delibera che abbia escluso il pagamento dei consumi involontari in difetto dell'approvazione unanime deve ritenersi illegittima e nulla avendo l'assemblea ecceduto nei suoi poteri in ordine alla ripartizione in rapporto ai valori millesimali e della legge. (ordinanza 27 marzo 2024, n. 8315 )
La domanda può dunque essere accolta e le spese poste a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi , sulla base del rendiconto impugnato ma dimidiate per la semplicità della lite
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
Accerta la nullità della delibera di cui al punto 1) del verbale d'assemblea del 11 settembre
2024, per le ragioni id cui in parte motiva
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2900,00 per CP_1 compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 29.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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