Art. 26.
L' articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - E' concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine.
Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere concessa, a domanda degli interessati".
L' articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - E' concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine.
Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potra' essere concessa, a domanda degli interessati".