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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11886 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ultimo comma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 20560/2024 avente ad oggetto altri rapporti condominiali
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te al Corso Garibaldi n. 46 Cod. Fisc. Parte_1
, elett.te dom.ta in Napoli alla via Duomo n. 326 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
IE OR dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- RICORRENTE -
E
in NAPOLI, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1
Cod.Fisc. – RESISTENTE/CONTUMACE - P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale del 21.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 02.10.2024, conveniva in Parte_1 giudizio il in persona dell'amministratore p.t. Sig. Controparte_2
, per sentirlo condannare a comunicare ad essa ricorrente i dati anagrafi completi dei CP_3 condomini morosi e l'indicazione dei rispettivi debiti in base alle quote millesimali, relativamente al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 8045/2024 emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 05/20.05.2024, munito del decreto di esecutorietà il 14.07.2024 e notificato in uno ad atto di precetto in data 09.09.2024, senza ricevere riscontro alcuno, e di cui esso era debitore CP_1 nei suoi confronti;
nonché perché venisse condannato a versare, in suo favore, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la somma di € 50,00, ovvero quella somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
con vittoria di spese.
Lamentava, infatti che esso Condominio, benchè diffidato, a mezzo Pec del 24.09.2024 a voler trasmettere i citati dati, non vi aveva dato riscontro.
Emesso in data 07.10.2024 decreto di fissazione d'udienza, quest'ultimo e il ricorso introduttivo venivano notificati al in data 08.10.2024 che, tuttavia, non si costituiva in giudizio nei CP_1 termini.
All'udienza del 21.11.2025, presente il solo procuratore di parte ricorrente il quale insisteva per l'accoglimento della domanda.
Questo Giudice, quindi, invitava alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa all'esito della quale, riportandosi parte ricorrente agli atti e difese tutte svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, benchè CP_1 ritualmente e regolarmente evocato non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per prendere contraddire alla domanda e prendere posizione in ordine alla domanda,
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
In ordine alla legittimazione passiva in capo all'amministratore persona fisica o quale legale rappresentante del , circa l'adempimento di cui all'art. 63 disp. att. c.c. secondo cui CP_1
“l'amministratore del Condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, questo Giudice si pone nel solco della giurisprudenza di questa Sezione del Tribunale di Napoli (G.I. Dott.ssa M Cacace 31.10.2023; CP_4
01.02.2017; 05.09.2016) e del più recente orientamento della Suprema Corte di Controparte_4
Cassazione di cui alla sentenza n. 1002 del 15.01.2025 secondo la quale “Legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il
in persona dell'amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore CP_1 non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dell'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente CP_1 condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio”.
Secondo la Corte, quindi, l'obbligo della comunicazione “grava sull'amministratore in proprio e non sul in persona del suo amministratore, trattandosi di un obbligo che esula dal rapporto CP_1 di mandato ed espressione di un dovere legale di cooperazione col terzo creditore, funzionale al soddisfacimento delle sue pretese” ed è “espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”.
Conseguentemente, il mancato rispetto, a detto obbligo di comunicazione, comporta una responsabilità personale (extracontrattuale) dell'amministratore, in quanto si tratta di un dovere imposto dalla legge a tutela dei creditori.
In tema di condominio negli edifici, quindi, le domande volte a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio e non derivante, invece, dal mandato conferito dall'assemblea condominiale.
Ne consegue che, avendo il ricorrente rivolto la domanda nei confronti del Condominio, in persona dell'amministratore p.t. quale suo legale rapp.te, la domanda non può che essere rigettata.
In ordine al governo delle spese, ritiene questo giudice che in considerazione della contumacia del resistente , della novità della questione ed il solo recentissimo mutato orientamento CP_1 della Suprema Corte di Cassazione, ricorrono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ultimo comma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 20560/2024 avente ad oggetto altri rapporti condominiali
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te al Corso Garibaldi n. 46 Cod. Fisc. Parte_1
, elett.te dom.ta in Napoli alla via Duomo n. 326 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
IE OR dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- RICORRENTE -
E
in NAPOLI, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1
Cod.Fisc. – RESISTENTE/CONTUMACE - P.IVA_1
Conclusioni: come da verbale del 21.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 02.10.2024, conveniva in Parte_1 giudizio il in persona dell'amministratore p.t. Sig. Controparte_2
, per sentirlo condannare a comunicare ad essa ricorrente i dati anagrafi completi dei CP_3 condomini morosi e l'indicazione dei rispettivi debiti in base alle quote millesimali, relativamente al credito di cui al decreto ingiuntivo n. 8045/2024 emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 05/20.05.2024, munito del decreto di esecutorietà il 14.07.2024 e notificato in uno ad atto di precetto in data 09.09.2024, senza ricevere riscontro alcuno, e di cui esso era debitore CP_1 nei suoi confronti;
nonché perché venisse condannato a versare, in suo favore, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la somma di € 50,00, ovvero quella somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
con vittoria di spese.
Lamentava, infatti che esso Condominio, benchè diffidato, a mezzo Pec del 24.09.2024 a voler trasmettere i citati dati, non vi aveva dato riscontro.
Emesso in data 07.10.2024 decreto di fissazione d'udienza, quest'ultimo e il ricorso introduttivo venivano notificati al in data 08.10.2024 che, tuttavia, non si costituiva in giudizio nei CP_1 termini.
All'udienza del 21.11.2025, presente il solo procuratore di parte ricorrente il quale insisteva per l'accoglimento della domanda.
Questo Giudice, quindi, invitava alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa all'esito della quale, riportandosi parte ricorrente agli atti e difese tutte svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, benchè CP_1 ritualmente e regolarmente evocato non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per prendere contraddire alla domanda e prendere posizione in ordine alla domanda,
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
In ordine alla legittimazione passiva in capo all'amministratore persona fisica o quale legale rappresentante del , circa l'adempimento di cui all'art. 63 disp. att. c.c. secondo cui CP_1
“l'amministratore del Condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, questo Giudice si pone nel solco della giurisprudenza di questa Sezione del Tribunale di Napoli (G.I. Dott.ssa M Cacace 31.10.2023; CP_4
01.02.2017; 05.09.2016) e del più recente orientamento della Suprema Corte di Controparte_4
Cassazione di cui alla sentenza n. 1002 del 15.01.2025 secondo la quale “Legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il
in persona dell'amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore CP_1 non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dell'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del , e la conseguente CP_1 condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio”.
Secondo la Corte, quindi, l'obbligo della comunicazione “grava sull'amministratore in proprio e non sul in persona del suo amministratore, trattandosi di un obbligo che esula dal rapporto CP_1 di mandato ed espressione di un dovere legale di cooperazione col terzo creditore, funzionale al soddisfacimento delle sue pretese” ed è “espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”.
Conseguentemente, il mancato rispetto, a detto obbligo di comunicazione, comporta una responsabilità personale (extracontrattuale) dell'amministratore, in quanto si tratta di un dovere imposto dalla legge a tutela dei creditori.
In tema di condominio negli edifici, quindi, le domande volte a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio e non derivante, invece, dal mandato conferito dall'assemblea condominiale.
Ne consegue che, avendo il ricorrente rivolto la domanda nei confronti del Condominio, in persona dell'amministratore p.t. quale suo legale rapp.te, la domanda non può che essere rigettata.
In ordine al governo delle spese, ritiene questo giudice che in considerazione della contumacia del resistente , della novità della questione ed il solo recentissimo mutato orientamento CP_1 della Suprema Corte di Cassazione, ricorrono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano