Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309/1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali. (Conf. n. 16252 del 2014 non mass.)
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando, quale riferimento per il calcolo dell'aumento della pena dovuto alla ritenuta continuazione, i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale (Conf. 16252 del 2014 non mass.).
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2014, n. 16245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16245 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro AN - Presidente - del 12/03/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 478
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI ND - Consigliere - N. 12521/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR ES N. IL 09/03/1978;
OL LO N. IL 04/07/1975;
IM IG N. IL 30/08/1988;
IM AL N. IL 18/03/1955;
avverso la sentenza n. 10369/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente all'aumento di pena per IM ER, IM UI e OT IL, e rigetto nel resto;
rigetto del ricorso di OR ND;
Uditi i difensori Avv.ti Gianzi Giuseppe AN, per IM ER e TA AF per OR ND, IM UI e IM ER, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 4 luglio 2011, nell'ambito di un procedimento in ordine a reati concernenti la violazione della legge sugli stupefacenti, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava OR ND, IM ER, IM UI, OT IL alle rispettive pene ritenute di giustizia in ordine ai seguenti reati:
tutti per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma di detto articolo capo a) della rubrica, OR ND, IM ER, IM UI per altra ipotesi associativa del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 1; OT IL, anch'essa per altra ipotesi associativa D.P.R. citato ex art. 74, comma 1; gli stessi imputati, per alcune violazioni del D.P.R. art. 73; ritenuta per tutti gli imputati la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati a ciascuno contestati.
2. A seguito di rituale gravame proposto dagli imputati suddetti, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza pronunciata il 25 settembre 2012, confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice nei confronti degli stessi e, esclusa per tutti gli appellanti l'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, riduceva conseguentemente per ognuno le rispettive pene inflitte in primo grado;
la Corte distrettuale - procedendo all'esame disgiunto degli atti di appello con riferimento ad ogni singola posizione, sia per i reati associativi che per le violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, - richiamava la sentenza di primo grado e le argomentazioni in essa svolte, e, ricordando i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità in materia, ancorava il proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza degli imputati, al contenuto delle conversazioni intercettate, condividendo l'interpretazione del primo giudice secondo cui le stesse vertevano essenzialmente sulla compravendita di sostanze stupefacenti (in particolare hashish e cocaina) e sottolineando altresì il contenuto esplicito di quelle ambientali;
la Corte stessa - basandosi ancora sull'esito dell'attività di captazione delle conversazioni e su quanto accertato dagli investigatori con l'attività di indagine - escludeva la configurabilità dell'ipotesi attenuata del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 76, comma 6, in relazione agli addebiti associativi, e di quella dello stesso D.P.R., art. 73, comma 5, in relazione ai singoli episodi di cessione e vendita di droga;
sul piano sanzionatorio, la Corte distrettuale escludeva la contestata aggravante del numero di associati superiore a dieci, e rigettava le richieste avanzate dagli appellanti di attenuanti generiche e di un ridimensionamento delle pene inflitte dal primo giudice.
2.1. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione i predetti imputati prospettando profili di violazione di legge e di vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel dar conto delle proprie statuizioni.
I motivi di ricorso possono sinteticamente riassumersi come segue:
2.2. IM AL E IM IG - con due distinti atti di impugnazione, entrambi a firma dell'avv. AF TA, i ricorrenti deducono: a) vizio motivazionale e violazione di legge osservando che con i motivi di appello erano stati richiamati atti del processo ed indicate circostanze fattuali che avrebbero portato ad escludere che essi facessero parte dell'associazione, ed era stato sottolineato che già il giudicante - il quale pure aveva emesso l'ordinanza cautelare - avrebbe finito, "sia pure inconsciamente" (così a pag. 2 del ricorso datato 14 dicembre 2012), per sollevare dubbi sulla loro partecipazione all'associazione: circostanze e deduzioni che sarebbero state del tutto trascurate dai giudici di seconda istanza;
b) vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, avuto riguardo alla prospettata configurabilità
dell'attenuante di cui al citato D.P.R. art. 73, comma 5, in relazione ai singoli episodi di spaccio che avrebbero avuto ad oggetto modesti quantitativi di stupefacente: a tal proposito si osserva che l'episodio relativo al programmato acquisto di 15 chilogrammi di droga doveva far registrare la divisione tra ben quattro gruppi (i tre di Ceccano e quelli di Fermentino, composto da circa 15 soggetti), con la conseguenza che alla fine si sarebbe trattato per ognuno di un quantitativo esiguo;
e) l'impianto motivazionale di entrambe le sentenze - quella di primo e quella di secondo grado - non consentirebbe di stabilire se i IM abbiano fatto parte di un gruppo associativo operante in Fermentino, oppure se il gruppo degli indagati, residenti in Fermentino, siano stati considerati come appartenenti, e dunque compartecipi, ai gruppi operanti in Ceccano, con la conseguenza dell'inesistenza, in Fermentino, di un sodalizio criminoso;
d) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza relativamente alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestata al capo S) della rubrica, avendo i giudici del merito ancorato detta statuizione a mere presunzioni;
c) vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche: contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, dai certificati penali emergeva lo stato di incensuratezza di IM UI, mentre a carico di IM ER risultavano tre condanne di minima entità e non precedenti reiterati ed in parte specifici come invece affermato nella sentenza impugnata;
vi sarebbe stata poi disparità di trattamento tra IM UI ed il coimputato EC VI, giudicato da altro GUP separatamente, al quale - pur essendo soggetto più attivo nella esecuzione delle condotte illecite addebitate - erano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante: entrambi erano incensurati ed anche il IM UI, come il EC, aveva giovanissima età all'epoca dei fatti (19 anni). Con motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2012 presso il Tribunale di Frosinone si rappresenta che in data 18 dicembre 2012 il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza all'esito di procedimento celebrato con rito ordinario, a carico di altri soggetti anch'essi imputati del medesimo reato associativo di cui al capo A) della rubrica del presente procedimento, contestato ai IM, ritenendo configurabile l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, (all'atto di impugnazione è stato allegato il dispositivo della evocata sentenza con riserva di allegare la motivazione una volta depositata).
2.3. OR ES - lo RI denuncia: a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per la contestata partecipazione all'associazione per delinquere operante, secondo l'imputazione, in Ferentino, avendo la Corte omesso di vagliare adeguatamente le deduzioni difensive che avrebbero invece trovato poi riscontro nella sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Frosinone il 31 ottobre 2012 relativamente proprio all'episodio del 5 ottobre 2009 allorché lo RI era stato tratto in arresto (la sentenza è stata allegata al ricorso); inoltre, con sentenza del Tribunale di Frosinone, il cui dispositivo è stato allegato al ricorso, il ZU LO - imputato quale soggetto che avrebbe ricoperto il ruolo di "dominus" dell'associazione contestata al capo A) della rubrica - è stato assolto da tale addebito e condannato solo per un reato - fine, esattamente quello di cui al capo B) di imputazione;
b) violazione di legge in ordine al diniego della configurabilità dell'ipotesi attenuata prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, relativamente al reato associativo;
C) violazione di legge in ordine all'affermazione di colpevolezza del reato di detenzione illecita di cocaina contestato al capo E) dell'imputazione, sull'asserito rilievo che la Corte di merito avrebbe basato il proprio convincimento su una "arbitraria valutazione delle risultanze probatorie" (pag. 4 del ricorso); d) la Corte distrettuale avrebbe infine omesso di vagliare adeguatamente le deduzioni difensive in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
2.4. OL LO - la OT deduce: a) vizio di motivazione relativamente alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi attenuata prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, rappresentando che in data 19 ottobre 2012 il GUP del Tribunale di Frosinone, dott.ssa Finiti, aveva pronunciato nei confronti dei due coimputati NI AN e MA IO sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., passata in giudicato e versata in atti, qualificando il fatto come attenuato con la circostanza in argomento;
ancora, dagli atti non emergerebbe alcun coinvolgimento della OT nel traffico di ingenti quantitativi di droga, cui vi è accenno da parte dei giudici di merito con formule apodittiche;
b) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di IM ER, IM UI e OT IL possono trovare accoglimento in ordine al trattamento sanzionatorio - nei limiti che di seguito saranno precisati, e sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dai detti ricorrenti - e rigettati nel resto;
il ricorso di OR ND deve essere rigettato.
2. REATO ASSOCIATIVO - Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilita dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (in tal senso Sez. 1^, n. 30463 del 07/07/2011, P.G. in proc. Cali, Rv. 251011; Sez. 1^, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 08/02/2010, Galioto, Rv. 246112).
La sentenza impugnata si è attenuta a tali criteri ravvisando la sussistenza del delitto associativo nell'accordo stabile e duraturo intercorso tra gli associati per la commissione di un numero indeterminato di delitti attinenti al traffico di stupefacenti, nella esistenza di una struttura organizzativa nell'ambito della quale era possibile individuare una ripartizione di ruoli e compiti tra gli associati - nonché una suddivisione di aree geografiche di competenza, con dotazione di mezzi e disponibilità economica - sia nella gestione di una vastissima clientela di tossicodipendenti, sia nei rapporti con gli altri associati. L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5^, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). Giova, in questa sede, ribadire poi, in particolare, che, ai fini della configurabilita dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati - fine, dalla loro ripetizione ovvero dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo (compravendita degli stupefacenti) e dall'esistenza di una pur minima struttura organizzativa, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale. Pertanto, ciò che rileva non è un accordo consacrato in atti di costituzione o altre manifestazioni di formale adesione, e neppure una "cassa comune" ma l'esistenza, di fatto, di una struttura, anche non complessa, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune. L'associazione de qua si configura, è stato altresì statuito, anche nel caso di condotte parallele, di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario, mediante il commercio di droga, nonché nell'ipotesi di un vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale infatti - ha ripetuto la Corte di legittimità - non è per nulla ostativa alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nè l'associazione criminosa può essere impedita dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, oppure da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che ne' Cuna, ne' l'altro, sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo (in tali termini, ex plurimis, anche la recente Sez. 6^, n. 3509 del 10/1/2012; conforme Sez. 5^, n. 1291 del 17/03/1997, dep. 05/07/1997, Rv. 208231, secondo cui "l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega, anche oggettivamente, l'importatore - acquirente, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con la rete di piccoli spacciatori, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa"). A tali conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta attraverso la valutazione analitica delle risultanze processuali (con particolare e specifico riferimento ad accertamenti di polizia giudiziaria ed intercettazioni) che avevano consentito di appurare la dinamica e gli sviluppi della vicenda, ancorando il proprio convincimento alla piattaforma probatoria di cui si è prima detto ed a specifici elementi fattuali di cui si dirà in prosieguo esaminando le singole posizioni: valutazione condotta in conformità ai criteri logici ed insuscettibile di ulteriore riesame di merito.
2.1. IM AL, IM IG, OR ES, OL LO - Dalle conversazioni intercorse tra gli imputati (e, in particolare, da quelle ambientali nell'auto del AR) riportate nella sentenza di primo grado emergeva come sia lo OR ND che i IM, nonché la OT (che non aveva contestato l'addebito nel suo atto di appello), facessero riferimento, per l'attività di compravendita di rilevanti quantità di stupefacenti (così come il AR, OR UR ed altri, giudicati separatamente), alla persona di ZU LO ovvero a coloro che lo rappresentavano durante la sua forzata assenza a seguito della carcerazione (e, cioè, RD UI detto ZU ed il figlio, LO VA). Ciò era stato accertato proprio (ma non soltanto) con riguardo agli episodi delittuosi (reati-fine) contestati agli imputati OR ND, IM ER e IM UI i quali, diversamente dalla OT, avevano contestato l'addebito del reato associativo sub A); ed invero, con riferimento al reato sub H), addebitato ai due IM, bisognava considerare non soltanto la ricostruzione dell'operazione e i ruoli dei partecipi (ZA, RD, EC, IM e gli altri), bene evidenziati nella sentenza appellata (pag 29) - nonché la prevista ripartizione della droga tra i sodali (come desumibile al riguardo anche dall'intercettazione del 29/12/2009 n. 2655) - ma anche i concitati colloqui intercorsi dopo l'arresto dei coniugi NO ed il sequestro della rilevante quantità di hashish proveniente dal fornitore NA (ZA) allorquando nel gruppo si sospettava che il EC e quelli "di NO (IM e OR UR) - allontanatisi dal posto - fossero i responsabili della "soffiata" ai Carabinieri (significative, al riguardo, dovevano ritenersi l'intercettazione telefonica del 1/3/2010 tra il predetto RD e il ZA, e la conversazione del 24/2/2010 tra OR UR e EC captata all'interno della sua auto). Tali conversazioni rivelavano altresì la necessità del gruppo di dover rassicurare ZU VA, anche con l'aiuto del IM ER, temendo le reazioni del padre, ZU LO (dominus dell'associazione).
Con specifico riferimento alla posizione di OR ND potevano svolgersi ulteriori considerazioni evincendosi dalle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura del EC alle date del 17 e 18/11/09, e da quelle del 17/12/2009 (n. 2370), del 28/12/2009 (n. 2626) e del 24/2/2010 n. 3605 (antecedenti e successive all'arresto dei NO) - parzialmente riportate anche nella sentenza del primo giudice - la sua partecipazione al gruppo facente capo al ridetto ZU e l'appartenenza al medesimo fornitore (ZA) della notevole quantità di hashish sequestratagli in occasione del suo arresto (unitamente a OR UR e De IS IC) il 5/10/2009 (intercettazione del 24/2/2010): "Il fumo era di LO....";
"...adesso gli sbirri sanno pure che i 3 chili sono quelli di "sto NA..."); di talché, poteva dirsi, in conclusione, che non erano affatto irragionevoli i timori espressi alla fidanzata dal EC di essere imputato per l'inserimento nell'associazione in argomento (della quale era evidentemente consapevole) evincibili nella citata conversazione del 16/12/2009 (n. 2329) allorquando le riferiva delle sue attività di spaccio, della posizione apicale del LO e dei rischi sulla possibile incriminazione ("...a me mi danno associazione, se mi prendono...se mi prendono a me prendono troppa gente Perché ci arrivano subito, se io vengo preso, viene preso EZ, PI VA (Pezzati), ND mio cugino troppa gente..."). Apparivano quindi condivisibili, perché aderenti alle risultanze processuali, correttamente valutate, le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla esistenza dell'associazione ascritta agli appellanti ne', del resto, il fatto - evidenziato nell'atto di appello dei IM - che tale giudice non avesse ritenuto provata l'esistenza di uno specifico gruppo radicato in Fermentino "avente al proprio interno un organigramma con capi e partecipi, valeva ad escludere di per sè il fatto, accertato, che i predetti imputati fossero consapevolmente partecipi, unitamente ad altri, del più ampio gruppo che aveva quale dominus e referente principale il ZU LO.
3. DINIEGO IPOTESI LIEVE D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. Mette conto evidenziare che l'ipotesi in argomento è configurabile allorquando "l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5, (....)". Orbene, è ius receptum che per valutare la configurabilità dell'attenuante stessa è necessario apprezzare il contesto della complessiva attività e non già i singoli, distinti episodi di spaccio (in termini, Sez. 5^, 29 marzo 2001, Cerroni): non è sufficiente, dunque, tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle acquisite e trattate dai partecipanti all'associazione. È da escludere, quindi, la sussistenza di una stretta relazione tra la fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, e la qualificazione giuridica dei fatti contemplati dallo stesso D.P.R., art. 73, in concreto contestati agli imputati, nel senso che l'associazione per delinquere può essere finalizzata alla commissione di fatti di cessione che, considerati poi singolarmente, presentano le caratteristiche di cui all'art. 73, comma 5, citato, e tuttavia la complessiva attività di spaccio, in concreto esercitata, può esorbitare - per la molteplicità degli episodi di spaccio, per il loro reiterarsi in ampio arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione - dalla previsione di fatto di lieve entità per il reato associativo. Nella concreta fattispecie, il tema della riconducibilità dei fatti all'ipotesi attenuata prevista dal cit. D.P.R., art. 74, comma 6, è stato espressamente esaminato dalla Corte territoriale che ha seguito un percorso argomentativo - da ritenersi assolutamente corretto, perché in linea con i principi dianzi ricordati - che può così sintetizzarsi: i rilevanti quantitativi e la differente tipologia delle sostanze stupefacenti trattate dall'associazione (oltre al fatto della reiterazione di attività di spaccio in un non vasto ambito territoriale tale, quindi, da saturare, o quanto meno alterare, il mercato locale) si ponevano quali elementi ostativi alla configurabilità dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 6. Giova sottolineare che il legislatore ha delineato la fattispecie in esame con l'esplicito riferimento al momento genetico dell'associazione, richiedendo che essa sia "costituita" per commettere i reati descritti dall'art. 73, comma 5; è necessario, dunque, che la "lieve entità" dello spaccio sia un elemento caratterizzante della struttura associativa sin dalla sua nascita, sì da investire in primo luogo il momento dell'approvvigionamento (che costituisce la fase iniziale ed imprescindibile) e, conseguentemente, quello dello spaccio. Inoltre, poiché quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, è, come tutte le fattispecie associative, un reato di pericolo, è di tutta evidenza che il maggiore o minore grado di pericolosità dell'associazione non può essere legato solo ai singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma deve tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi rilevanti. E tale convincimento è stato dalla Corte d'Appello ancorato al compendio probatorio acquisto, con specifico riferimento all'insieme delle conversazioni intercettate - ritenute rivelatrici della movimentazione di significative quantità di droga - ed all'esito della complessiva attività investigativa svolta. Anche in proposito giova sottolineare la piena sintonia di tali argomentazioni con l'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6, non è sufficiente tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione" (Sez. 6^, n. 37983 del 16/03/2004 Ud., dep. 27/09/2004); ancor più esplicitamente è stato precisato che l'ipotesi associativa prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso - e quindi dal momento genetico fino alla fase degli episodi di cessione - siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 309 (principio enunciato in un caso in cui questa Corte ha escluso la configurabilità di detta ipotesi attenuata muovendo dal rilievo che le sole condotte di spaccio potevano essere considerate di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati) Sez. 1^, n. 4875 del 19/12/2012 Ud. - dep. 31/01/2013 - Rv. 254194.
4. REATI H) ed S) contestati a IM AL E IM IG;
REATO T contestato a IM IG - Anche per i singoli episodi addebitati ai IM la Corte distrettuale ha dato adeguatamente conto della ritenuta colpevolezza degli stessi richiamando la significativa piattaforma probatoria cui ha ancorato il proprio convincimento: REATO H) - Rilevante ed inequivocabile significato probatorio rivestivano le conversazioni intercettate prima e dopo il fatto, riportate anche nella sentenza di primo grado, nonché la fruttuosa attività di osservazione e pedinamento in costanza di intercettazioni che aveva consentito di trarre in arresto i corrieri della droga (i coniugi NO) e sequestrare la rilevante quantità di hashish;
dalle conversazioni era dato evincere altresì che IM UI, in particolare, non doveva limitarsi a ricevere lo stupefacente trasportato (da distribuire poi tra RD, il figlio di UT LO ed il "gruppo dei ferentinesi" IM, OR UR e AR) ma avrebbe dovuto anche scortare l'autovettura dei NO che trasportava l'hashish per segnalare l'eventuale presenza di forze di polizia come suggeritogli dal AR (la Corte di merito non ha mancato di riportare anche stralci di conversazioni intercettate); REATO S) E REATO T) - Sono state vaRIzzate le dichiarazioni degli acquirenti, sia pure "de relato" in relazione a quanto appreso dallo RI, ma certamente attendibili dato il comprovato rapporto tra quest'ultimo ed i IM, e tenuto conto altresì del ruolo di costoro quali spacciatori (provato anche dagli altri episodi di spaccio), attendibilità ulteriormente corroborata dall'esito positivo della perquisizione presso l'abitazione del IM UI che aveva dato luogo all'imputazione di cui al capo T), elevata a carico di quest'ultimo la cui colpevolezza dunque, in ordine a tale reato, è stata correttamente ritenuta provata appunto dall'esito positivo della perquisizione.
5. REATO SUB E) CONTESTATO A OR ES - Risultano infondate anche le doglianze dedotte con il ricorso dello RI in ordine al reato sub E); ed invero i giudici di seconda istanza hanno sottolineato in proposito, in particolare, l'esito delle conversazioni intercettate all'interno dell'auto del AR il 17 ed il 18 novembre 2009 dalle quali emergeva lo stretto collegamento dello OR ND con OR UR, AP AT e AR VI, conversazioni che trovavano conferma e convergenza in quelle intercettate il 18 novembre 2009 tra AR e TR RA nonché tra il primo e OR UR da cui si desumeva la ricezione di droga da parte di OR ND, ed il pagamento ("le mazzette da 100 Euro") dei "3 etti" dello stupefacente previo "assaggio" da parte dell'interessato (OR ND) pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata.
6. OL LO - La OT ha fatto ricorso solo per la ritenuta insussistenza dell'ipotesi lieve per il reato associativo, e per il diniego delle attenuanti generiche.
Quanto alle doglianze dedotte a sostegno dell'invocata configurabilità della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, le stesse sono infondate alla luce delle argomentazioni già in precedenza svolte in proposito (sub paragr. 3) e da intendersi qui integralmente richiamate onde evitare superflue ripetizioni.
Per quel che riguarda il diniego delle attenuanti generiche, le relative censure saranno esaminate di seguito unitamente alle doglianze anche degli altri ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio.
7. Vanno poi disattese le argomentazioni svolte con riferimento all'esito di altri procedimenti le cui sentenze sono state evocate a vario titolo e di cui si è detto nella parte narrativa. Al riguardo è sufficiente osservare quanto segue. Nel vigente ordinamento processuale (diversamente dal codice di rito del 1930 che conosceva l'istituto della pregiudiziale penale) non esiste alcuna norma che attribuisca al giudicato penale efficacia vincolante nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto si verifica nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare, regolati dalle specifiche disposizioni dettate dall'artt. 651 c.p.p., e ss. che, a determinate condizioni ed entro limiti predefiniti, attribuiscono efficacia extrapenale alla sentenza irrevocabile del giudice penale;
a conferma della attuale irrilevanza dei rapporti di pregiudizialità penale, l'art. 2 c.p., prescrive che il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione (salvo espressa previsione contraria) e che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione (anche penale) non ha efficacia in nessun altro processo;
correlativamente l'art. 479 c.p.p., consente la sospensione del processo per pregiudizialità solo per il caso di controversie civili o amministrative e non anche per le ipotesi di pregiudizialità penale (in senso conforme Sez. 6^, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142). "Ad abundantiam" è opportuno richiamare solo taluni precedenti di questa Corte, particolarmente significativi, a dimostrazione dell'irrilevanza dell'esito di altri procedimenti, pur se in qualche modo ricollegabili alla vicenda processuale oggetto del presente procedimento ed ai suoi protagonisti: "L'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare"; "(Sez. 1^, n. 18398 del 05/04/2013 Ud. - dep. 24/04/2013 - Rv. 255879); "La sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova" (Sez. 6^, n. 47314 del 12/11/2009 Ud. - dep. 12/12/2009 - Rv. 245483).
Mette conto altresì osservare, solo per completezza espositiva, "ad abundantiam", che non risulta poi prodotta la motivazione della sentenza del Tribunale di Frosinone in data 18 dicembre 2012, evocata dal difensore dei IM con i motivi aggiunti cui si è fatto innanzi cenno in narrativa.
8. Passando all'esame delle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, quanto al diniego delle attenuanti generiche, il Collegio ne rileva l'infondatezza. Ed invero, al di là delle imprecisioni prospettate dai due IM circa la valutazione della Corte di merito relativamente alla loro personalità con specifico riferimento ai precedenti, resta il fatto che i giudici di merito, confermando le valutazioni già espresse dal primo giudice, hanno motivato il loro convincimento, circa la ritenuta insussistenza di condizioni per la concessione delle attenuanti generiche, evocando quanto già evidenziato dal Tribunale e sottolineando in particolare le seguenti circostanze: a) la gravita dei fatti, nonché la negativa personalità degli imputati desumibile anche dalle modalità dell'azione e dalla pluralità dei reati - fine tentati o consumati in un non lungo arco temporale;
b) la pervicacia nel delinquere pur dopo l'arresto di alcuni correi. Come accennato, la Corte d'appello ha evidenziato infine che il primo giudice aveva fatto corretto uso dei parametri indicati nell'art. 133 c.p., muovendo dalla pena base determinata nel minimo pari a 10 anni di reclusione per il reato associativo ed operando equilibrati aumenti a titolo di continuazione con gli altri reati. Priva di fondamento è anche la doglianza del IM UI circa la prospettata disparità di trattamento, quanto alla dosimetria della pena, rispetto a quello più favorevole riservato al coimputato AR VI - giudicato separatamente - pur essendo quest'ultimo soggetto più attivo nella esecuzione delle condotte illecite addebitate;
ed invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte - sin da epoca risalente - quello secondo cui "la determinazione della misura della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito. Nel caso di pluralità di imputati, il giudice, mentre ha l'obbligo di motivare sull'uso del suo potere discrezionale di determinazione della pena, non è tenuto, invece, a procedere ad una comparazione fra le diverse posizioni degli imputati stessi" (in termini, Sez. 2^, n. 1025 del 16/10/1978 Ud. - dep. 27/01/1979 - Rv. 140958; nello stesso senso, "ex plurimis": Sez. 6^, n. 21838 del 23/05/2012 Ud. - dep. 05/06/2012 - Rv. 252880; Sez. 6^, n. 24402 del 12/03/2008 Ud. - dep. 16/06/2008 - Rv. 240356).
9. L'impugnata sentenza deve essere invece annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per i soli ricorrenti IM ER, IM UI e OT IL e con specifico riferimento all'entità della pena loro rispettivamente inflitta a titolo di continuazione, esclusivamente per i reati fine concernenti hashish (cd. "droga leggera"), e solo per quelli.
Assume invero rilievo al riguardo il "dictum" di cui alla nota e recente sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. Tale decisione, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza sono stati commessi i fatti concernenti la violazione della legge sugli stupefacenti, relativamente a sostanza del tipo hashish, contestati ai due IM ed alla OT e ritenuti in continuazione;
in relazione a tali fatti, a seguito della citata dichiarazione di incostituzionalità, e come dalla Corte costituzionale espressamente affermato, trova applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali, con il ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le droghe leggere e le droghe pesanti;
l'intervento abrogativo della Corte costituzionale ha riguardato non tanto la norma incriminatrice ma il trattamento sanzionatorio applicabile, che per le cd. droghe "leggere" risulta modificato in senso senz'altro più favorevole sia perché quello che era il precedente minimo edittale è divenuto il massimo consentito, sia perché lo stesso determina un più favorevole computo del termine di prescrizione del reato;
a norma dell'art. 136 Cost., quando una norma è dichiarata incostituzionale la stessa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, disposizione che trova un limite solo nel caso di rapporti esauriti;
la modifica del quadro normativo così intervenuta richiede la valutazione delle concrete situazioni giudicate ed oggetto di ricorso davanti a questa Corte alla luce dei principi relativi alla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 25 Cost., 7, par. 1, Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo e 2 codice penale (occorrendo, in particolare, tenere presente l'interpretazione della Corte EDU del predetto art. 7, par. 1, della citata Convenzione Europea, secondo cui il medesimo è comprensivo anche del diritto dell'imputato di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza sentenza Scoppola C/Italia; Corte cost. 210/2013); a ciò non sarebbe di ostacolo nemmeno la inammissibilità del ricorso atteso che, secondo un condivisibile orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, nonostante la inammissibilità del ricorso, anche la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (sez. 6^, n. 21982 del 2013, Rv. 255674), ed essendosi altresì ritenuto che anche in caso di sentenza passata giudicato è possibile rideterminare la pena ad opera del giudice dell'esecuzione (sez. 1^, n. 977 del 2011, Rv. 252062); nel caso di reati concernenti le droghe pesanti, dovrà essere applicata la norma dichiarata incostituzionale (ossia l'art. 73, comma 1, nella formulazione della legge del 2006, cd. Fini - Giovanardi) in quanto la stessa prevedeva una pena (da 6 a 20 anni) inferiore nel minimo a quella (da 8 a 20 anni) della precedente legge del 1990, cd. Iervolino - Vassalli ed era pertanto più favorevole per l'imputato; nel caso di reati concernenti le droghe leggere deve invece essere applicata la legge Iervolino - Vassalli in quanto la pena per tali ipotesi previste (da 2 a 6 anni) è inferiore a quella (da 6 a 20 anni) prevista dalla legge del 2006.
9.1. Muovendo da tali premesse, e venendo alla situazione in esame - ferma restando l'affermazione di colpevolezza pronunciata nei confronti degli imputati, con conseguente irrevocabilità della stessa ai sensi dell'art. 624 c.p.p., - l'impugnata sentenza deve essere dunque annullata nei confronti degli imputati IM ER, IM UI e OT IL limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma che procederà a nuova valutazione ai fini della determinazione della pena, con riferimento ai limiti edittali previsti per le droghe leggere dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nella formulazione precedente alle modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IM ER, IM UI e OT IL limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione per i reati di cui ai capi H), J, O), R), S), T), loro rispettivamente ascritti, con rinvio al riguardo ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
rigetta nel resto i ricorsi dei menzionati ricorrenti e dichiara irrevocabile la condanna dei medesimi alla pena della reclusione di anni sei e mesi otto per il reato associativo, nonché l'affermazione di colpevolezza degli stessi per i reati per cui vi è stata condanna.
Rigetta il ricorso di OR ND che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2014