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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11763 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 19076/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del dott. Alessandro Rizzieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
LI e domiciliato in Torre del Greco (NA) presso lo studio del difensore
(attore) nei confronti di con sede in Milano (c.f. e p. iva n. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dal procuratore speciale avv. , difesa Parte_2
dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian
EO, LU OL, LO LE e ON LL, domiciliata a Napoli presso lo studio dell'avv. Paola Santoro
(convenuta)
1 sulle seguenti conclusioni:
per l'attore:
Voglia l'On. Tribunale Civile di Napoli, adito e l'Ill.mo Giudice designato, reietta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, ritenuta legittima, reietta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, ritenuta legittima
l'azione intrapresa e spiegata, esaminati gli elementi probatori allegati, nonché le premesse in fatto ed in diritto, così provvedere:
NEL MERITO
1- Previo esame degli artt. 1175 - 1176 - 1427 - 2043 - 2059 e segg. c.c., nonché della normativa e giurisprudenza su richiamata, in materia di concessione abusiva di credito e doveri di correttezza, trasparenza e professionalità degli Istituti di credito.
2- Previo accertamento della richiesta di finanziamento, effettuata dal sig.
. Parte_1
3- Previo accertamento e verifica delle comunicazioni del sig. , alle Pt_1
controparti, a mezzo del sottoscritto procuratore, notiziando la produzione di sovraindebitamento e volontà transattiva.
4- Previo accertamento e declaratoria della negligenza e responsabilità colposa dell'Intermediario finanziario, nel finanziare anche senza merito creditizio, e nel produrre l'insolvenza/incapienza del ricorrente.
5- Previo accertamento di tutto quanto ampiamente narrato in premessa introduttiva, tenendo conto dei richiami normativi e giurisprudenziali, in materia di danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONSEGUENTEMENTE
A) Dichiarare l'illegittimità, l'illeceità, l'annullabilità, la nullità,
l'inefficacia, l'invalidità, del finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019,
2 pari ad € 22.520/00 (residuo a pagare € 12.724/00), e, comunque, dichiararne la risoluzione contrattuale.
B) Dichiarare la nullità, l'annullabilità, del finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, pari ad € 22.520/00 (residuo a pagare € 12.724/00), e, comunque, dichiararne la risoluzione contrattuale, per difetto di causa concreta.
C) Dichiarare la nullità, l'annullabilità, illeceità, invalidità del finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, pari ad € 22.520/00 (residuo a pagare € 12.724/00), e, comunque, dichiararne la risoluzione contrattuale, per responsabilità del finanziatore, in virtù di concessione a soggetto impropriamente finanziato.
D) Dichiarare la nullità, l'annullabilità, illeceità, invalidità del finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, pari ad € 22.520/00 (residuo a pagare € 12.724/00), e, comunque, dichiararne la risoluzione contrattuale, per vizi della volontà, essendo, chiaramente, il ricorrente, caduto in errore essenziale.
PER L'EFFETTO
E) Dichiarare il saldo debitorio a zero, con eliminazione degli addebiti rimanenti, e risolto il finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, senza nulla più versare, per motivi di illegittimità, illeceità, nullità, inefficacia, invalidità del contratto di finanziamento, come suesposto e spiegato.
F) Dichiarare il saldo debitorio a zero, con eliminazione degli addebiti rimanenti, e risolto il finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, senza nulla più versare, per motivi di annullabilità per vizio del consenso.
G) Dichiarare, il sig. , libero da ogni versamento, per la Parte_1
condotta illecita ed irresponsabile dell' Controparte_2
conseguentemente rigettare ogni e qualsiasi richiesta avversa di
3 ripetizione di somme, per tutte le motivazioni, in fatto ed in diritto, di cui
a codesto ricorso.
H) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno, equamente quantificabile, per giustificabile danno da stress emotivo del ricorrente, per aver dovuto tentare, senza riuscirci, di sfuggire alla morosità.
Condannare, infine, parte convenuta, alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
IN VIA SUBORDINATA E PER MERO SCRUPOLO DIFENSIVO
J) Essendo il ricorrente qualificabile quale incapiente, ergo, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, applicare equamente, in questa sede, il richiamo alla normativa dell'esdebitazione, disponendo per il soddisfacimento della società creditrice, in misura massima del dieci per cento del credito, ex Art. 283 cci.
IN VIA ISTRUTTORIA
§ Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a provare con testi i fatti oggetto di causa, su tutti i capi articolati nel presente scritto, con antescritta la locuzione “Vero è che”, con riserva di indicare i nominativi dei testimoni.
§ Con riserva di integrare la domanda con ulteriori deduzioni e mezzi istruttori che saranno ritenuti utili, in virtù delle controdeduzioni di controparte.
§ Si chiede, in via preliminare, nominarsi C.T.U. contabile, perché proceda all'immediata verifica, ispezione e valutazione della documentazione, anche presso l'istituto di credito, nonché all'esame del finanziamento richiesto, al fine di procedere alla valutazione del merito creditizio del sig. raffrontando tra il patrimonio e le somme Pt_1
finanziate.
per la convenuta:
4 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), così giudicare:
In via principale:
- rigettare tutte le domande avanzate dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 settembre 2023, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che, Controparte_1
dichiarata “la nullità, l'annullabilità, illeceità, invalidità del finanziamento n. 9322501, del 19 giugno 2019, pari ad Euro 22.520/00
(residuo a pagare Euro 12.724/00)” o comunque la risoluzione del contratto, fosse accertato che nulla era da lui dovuto alla banca e che quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno.
L'attore deduceva che aveva richiesto e ottenuto il 19 giugno 2019 da un finanziamento di Euro 22.520, che gli serviva per estinguere CP_1
un debito di Euro 4.400 nei confronti di TI s.p.a. A tale finanziamento n. 9322501, in relazione al quale permaneva un debito di
Euro 12.724/00, ne seguirono ulteriori: - il 21 gennaio 2020 gli era concesso il finanziamento n. 9711438 di Euro 11.260, in relazione al quale permaneva il debito di Euro 7.306; il 26 febbraio 2021, egli otteneva l'apertura di credito su conto corrente n. 103424111 di Euro 1.500.
Quindi, il 15 marzo 2022, otteneva da TI, alla quale Pt_1
ancora non era stato saldato il debito del primo finanziamento, l'apertura di una linea di credito di Euro 5.000 sul conto n. 20220814940903, in
5 relazione alla quale rimaneva ancora da restituire l'importo di Euro
4.847,08.
L'attore sosteneva che la concessione del credito era stata abusiva, la banca non aveva valutato il suo merito creditizio, il contratto di finanziamento n. 9322501 era nullo e la banca aveva commesso un illecito per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuta meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
La convenuta affermava che il finanziamento n. 9322501 fosse stato richiesto e ottenuto dall'attore nel 2019, quando percepiva un reddito mensile capiente (Euro 1.500) e le “banche dati creditizie” non evidenziavano alcuna criticità. Dopo il pensionamento del cliente, stante il mutato quadro economico, erano state respinte ulteriori richieste di finanziamento dello stesso . Pt_1
La convenuta aggiungeva che il finanziamento stipulato per estinguere un debito pregresso non era nullo e che la banca non poteva essere responsabile per l'uso che controparte avesse fatto del denaro prestato.
Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati ex art. 189
c.p.c. con ordinanza del 27 marzo 2025.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, che non si rende necessaria la riunione del presente giudizio a quelli che l'attore ha separatamente instaurato nei confronti sempre di ed anche di TI, ma relativi a Controparte_1
rapporti di credito diversi da quello n. 9322501, di cui si chiede – nel
6 presente processo – la dichiarazione di nullità, l'annullamento, la risoluzione, ecc.
Peraltro, da quanto si comprende, gli ulteriori giudizi pendono davanti al
Giudice di Pace, il che già di per sé preclude la riunione.
Irrilevante è poi il fatto che abbia ceduto il credito nei Controparte_1
confronti di a (circostanza non Parte_1 Controparte_3
documentata in causa). Infatti, la convenuta non ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del debito. Inoltre, trattandosi di cessione del credito e non del contratto, il contraddittore necessario rispetto a tutte le domande suddette rimane esclusivamente CP_1
Quanto alla domanda di accertamento negativo del debito, la
[...]
sentenza esplica comunque i suoi effetti, ex art. 111, 4° co., c.p.c., anche nei confronti dell'eventuale avente causa.
2. Il finanziamento n. 9322501, contratto il 19 giugno 2019, che l'attore assume essere invalido, non può dirsi nullo, in quanto il denaro venne erogato.
Anche se il mutuo serviva a per estinguere un precedente debito, Pt_1
peraltro nei confronti di soggetto diverso dalla banca mutuante, non è privo di causa. La causa in concreto è quella tipica del negozio del mutuo, mentre i motivi per cui richiese il prestito non concorrono a Pt_1
definire la causa, tantopiù che di essi non si fece menzione nel contratto.
Sulla validità del c.d. mutuo solutorio l'orientamento giurisprudenziale si
è da tempo consolidato (v., tra le ultime, l'arresto delle Sezioni Unite, sent. 5 marzo 2025 n. 5841, che hanno chiarito che il contratto è valido anche se non vi è stata la consegna “materiale” del denaro [che nel caso in esame è comunque avvenuta], essendo sufficiente che sia messo nella
“disponibilità giuridica” del mutuatario).
E' opportuno aggiungere che, nel caso di specie, il finanziamento di Euro
22.520 era superiore al debito residuo nei confronti di TI (Euro
7 4.400), che neppure provvide ad estinguere (lo stesso attore ha Pt_1
riferito che nel 2022 permaneva ancora un'esposizione debitoria per l'originario finanziamento contratto con TI: v. punto 10 dell'atto di citazione).
Dunque, l'attore ha utilizzato il finanziamento per proprie finalità e non può sottrarsi all'obbligo di restituire alla mutuante quanto ricevuto.
L'ulteriore concessione di credito (altro finanziamento e poi un'apertura di credito in conto corrente di Euro 1.500) non rileva, in quanto per l'appunto successiva al negozio impugnato nel presente giudizio (ancora meno rileva il successivo finanziamento che ottenne da Pt_1
TI).
3. Non è configurabile alcun vizio della volontà (sul punto non vi è neppure una precisa allegazione), e dunque il contratto non può essere annullato.
Lo stesso dicasi per la domanda di risoluzione, non avendo la banca commesso alcun inadempimento contrattuale.
4. L'abusiva concessione di credito può configurare un illecito extracontrattuale a danno dei terzi creditori dell'imprenditore debitore, che grazie al credito ricevuto prosegue l'esercizio dell'impresa e aggrava la situazione debitoria, ma non certamente a danno dello stesso mutuatario, che il credito ha richiesto.
Poiché l'asserito ricorso abusivo al credito bancario è un fatto direttamente riferibile a , la concessione del finanziamento non è Pt_1
suscettibile di configurare una responsabilità della banca, anche se - per ipotesi - questa avesse omesso di valutare il “merito creditorio” del cliente. Invero, se non vi è stato un prudente apprezzamento della solvibilità del cliente, l'unica danneggiata è la stessa banca mutuante, che subisce l'inadempimento del mutuatario.
8 Dunque, l'attore non può sostenere che la banca è stata inadempiente nei suoi confronti perché gli ha messo a disposizione del denaro che non meritava di ricevere. La banca, così facendo, non ha violato alcuna norma contrattuale e non può dolersi di avere ottenuto quanto da lui stesso Pt_1
richiesto.
Il generale divieto di venire contra factum proprium esclude in radice qualsiasi ipotesi di responsabilità.
5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, le domande proposte dall'attore sono interamente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 19076/2023 r.g.a., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta tutte le domande proposte dall'attore;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in euro 5.077 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Napoli, 13 dicembre 2025. Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del dott. Alessandro Rizzieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
LI e domiciliato in Torre del Greco (NA) presso lo studio del difensore
(attore) nei confronti di con sede in Milano (c.f. e p. iva n. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dal procuratore speciale avv. , difesa Parte_2
dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian
EO, LU OL, LO LE e ON LL, domiciliata a Napoli presso lo studio dell'avv. Paola Santoro
(convenuta)
1 sulle seguenti conclusioni:
per l'attore:
Voglia l'On. Tribunale Civile di Napoli, adito e l'Ill.mo Giudice designato, reietta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, ritenuta legittima, reietta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, ritenuta legittima
l'azione intrapresa e spiegata, esaminati gli elementi probatori allegati, nonché le premesse in fatto ed in diritto, così provvedere:
NEL MERITO
1- Previo esame degli artt. 1175 - 1176 - 1427 - 2043 - 2059 e segg. c.c., nonché della normativa e giurisprudenza su richiamata, in materia di concessione abusiva di credito e doveri di correttezza, trasparenza e professionalità degli Istituti di credito.
2- Previo accertamento della richiesta di finanziamento, effettuata dal sig.
. Parte_1
3- Previo accertamento e verifica delle comunicazioni del sig. , alle Pt_1
controparti, a mezzo del sottoscritto procuratore, notiziando la produzione di sovraindebitamento e volontà transattiva.
4- Previo accertamento e declaratoria della negligenza e responsabilità colposa dell'Intermediario finanziario, nel finanziare anche senza merito creditizio, e nel produrre l'insolvenza/incapienza del ricorrente.
5- Previo accertamento di tutto quanto ampiamente narrato in premessa introduttiva, tenendo conto dei richiami normativi e giurisprudenziali, in materia di danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONSEGUENTEMENTE
A) Dichiarare l'illegittimità, l'illeceità, l'annullabilità, la nullità,
l'inefficacia, l'invalidità, del finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019,
2 pari ad € 22.520/00 (residuo a pagare € 12.724/00), e, comunque, dichiararne la risoluzione contrattuale.
B) Dichiarare la nullità, l'annullabilità, del finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, pari ad € 22.520/00 (residuo a pagare € 12.724/00), e, comunque, dichiararne la risoluzione contrattuale, per difetto di causa concreta.
C) Dichiarare la nullità, l'annullabilità, illeceità, invalidità del finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, pari ad € 22.520/00 (residuo a pagare € 12.724/00), e, comunque, dichiararne la risoluzione contrattuale, per responsabilità del finanziatore, in virtù di concessione a soggetto impropriamente finanziato.
D) Dichiarare la nullità, l'annullabilità, illeceità, invalidità del finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, pari ad € 22.520/00 (residuo a pagare € 12.724/00), e, comunque, dichiararne la risoluzione contrattuale, per vizi della volontà, essendo, chiaramente, il ricorrente, caduto in errore essenziale.
PER L'EFFETTO
E) Dichiarare il saldo debitorio a zero, con eliminazione degli addebiti rimanenti, e risolto il finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, senza nulla più versare, per motivi di illegittimità, illeceità, nullità, inefficacia, invalidità del contratto di finanziamento, come suesposto e spiegato.
F) Dichiarare il saldo debitorio a zero, con eliminazione degli addebiti rimanenti, e risolto il finanziamento n. 9322501, del 19/06/2019, senza nulla più versare, per motivi di annullabilità per vizio del consenso.
G) Dichiarare, il sig. , libero da ogni versamento, per la Parte_1
condotta illecita ed irresponsabile dell' Controparte_2
conseguentemente rigettare ogni e qualsiasi richiesta avversa di
3 ripetizione di somme, per tutte le motivazioni, in fatto ed in diritto, di cui
a codesto ricorso.
H) Condannare parte convenuta al risarcimento del danno, equamente quantificabile, per giustificabile danno da stress emotivo del ricorrente, per aver dovuto tentare, senza riuscirci, di sfuggire alla morosità.
Condannare, infine, parte convenuta, alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
IN VIA SUBORDINATA E PER MERO SCRUPOLO DIFENSIVO
J) Essendo il ricorrente qualificabile quale incapiente, ergo, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, applicare equamente, in questa sede, il richiamo alla normativa dell'esdebitazione, disponendo per il soddisfacimento della società creditrice, in misura massima del dieci per cento del credito, ex Art. 283 cci.
IN VIA ISTRUTTORIA
§ Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a provare con testi i fatti oggetto di causa, su tutti i capi articolati nel presente scritto, con antescritta la locuzione “Vero è che”, con riserva di indicare i nominativi dei testimoni.
§ Con riserva di integrare la domanda con ulteriori deduzioni e mezzi istruttori che saranno ritenuti utili, in virtù delle controdeduzioni di controparte.
§ Si chiede, in via preliminare, nominarsi C.T.U. contabile, perché proceda all'immediata verifica, ispezione e valutazione della documentazione, anche presso l'istituto di credito, nonché all'esame del finanziamento richiesto, al fine di procedere alla valutazione del merito creditizio del sig. raffrontando tra il patrimonio e le somme Pt_1
finanziate.
per la convenuta:
4 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), così giudicare:
In via principale:
- rigettare tutte le domande avanzate dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 settembre 2023, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che, Controparte_1
dichiarata “la nullità, l'annullabilità, illeceità, invalidità del finanziamento n. 9322501, del 19 giugno 2019, pari ad Euro 22.520/00
(residuo a pagare Euro 12.724/00)” o comunque la risoluzione del contratto, fosse accertato che nulla era da lui dovuto alla banca e che quest'ultima fosse condannata al risarcimento del danno.
L'attore deduceva che aveva richiesto e ottenuto il 19 giugno 2019 da un finanziamento di Euro 22.520, che gli serviva per estinguere CP_1
un debito di Euro 4.400 nei confronti di TI s.p.a. A tale finanziamento n. 9322501, in relazione al quale permaneva un debito di
Euro 12.724/00, ne seguirono ulteriori: - il 21 gennaio 2020 gli era concesso il finanziamento n. 9711438 di Euro 11.260, in relazione al quale permaneva il debito di Euro 7.306; il 26 febbraio 2021, egli otteneva l'apertura di credito su conto corrente n. 103424111 di Euro 1.500.
Quindi, il 15 marzo 2022, otteneva da TI, alla quale Pt_1
ancora non era stato saldato il debito del primo finanziamento, l'apertura di una linea di credito di Euro 5.000 sul conto n. 20220814940903, in
5 relazione alla quale rimaneva ancora da restituire l'importo di Euro
4.847,08.
L'attore sosteneva che la concessione del credito era stata abusiva, la banca non aveva valutato il suo merito creditizio, il contratto di finanziamento n. 9322501 era nullo e la banca aveva commesso un illecito per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuta meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
La convenuta affermava che il finanziamento n. 9322501 fosse stato richiesto e ottenuto dall'attore nel 2019, quando percepiva un reddito mensile capiente (Euro 1.500) e le “banche dati creditizie” non evidenziavano alcuna criticità. Dopo il pensionamento del cliente, stante il mutato quadro economico, erano state respinte ulteriori richieste di finanziamento dello stesso . Pt_1
La convenuta aggiungeva che il finanziamento stipulato per estinguere un debito pregresso non era nullo e che la banca non poteva essere responsabile per l'uso che controparte avesse fatto del denaro prestato.
Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati ex art. 189
c.p.c. con ordinanza del 27 marzo 2025.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Si rileva, preliminarmente, che non si rende necessaria la riunione del presente giudizio a quelli che l'attore ha separatamente instaurato nei confronti sempre di ed anche di TI, ma relativi a Controparte_1
rapporti di credito diversi da quello n. 9322501, di cui si chiede – nel
6 presente processo – la dichiarazione di nullità, l'annullamento, la risoluzione, ecc.
Peraltro, da quanto si comprende, gli ulteriori giudizi pendono davanti al
Giudice di Pace, il che già di per sé preclude la riunione.
Irrilevante è poi il fatto che abbia ceduto il credito nei Controparte_1
confronti di a (circostanza non Parte_1 Controparte_3
documentata in causa). Infatti, la convenuta non ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del debito. Inoltre, trattandosi di cessione del credito e non del contratto, il contraddittore necessario rispetto a tutte le domande suddette rimane esclusivamente CP_1
Quanto alla domanda di accertamento negativo del debito, la
[...]
sentenza esplica comunque i suoi effetti, ex art. 111, 4° co., c.p.c., anche nei confronti dell'eventuale avente causa.
2. Il finanziamento n. 9322501, contratto il 19 giugno 2019, che l'attore assume essere invalido, non può dirsi nullo, in quanto il denaro venne erogato.
Anche se il mutuo serviva a per estinguere un precedente debito, Pt_1
peraltro nei confronti di soggetto diverso dalla banca mutuante, non è privo di causa. La causa in concreto è quella tipica del negozio del mutuo, mentre i motivi per cui richiese il prestito non concorrono a Pt_1
definire la causa, tantopiù che di essi non si fece menzione nel contratto.
Sulla validità del c.d. mutuo solutorio l'orientamento giurisprudenziale si
è da tempo consolidato (v., tra le ultime, l'arresto delle Sezioni Unite, sent. 5 marzo 2025 n. 5841, che hanno chiarito che il contratto è valido anche se non vi è stata la consegna “materiale” del denaro [che nel caso in esame è comunque avvenuta], essendo sufficiente che sia messo nella
“disponibilità giuridica” del mutuatario).
E' opportuno aggiungere che, nel caso di specie, il finanziamento di Euro
22.520 era superiore al debito residuo nei confronti di TI (Euro
7 4.400), che neppure provvide ad estinguere (lo stesso attore ha Pt_1
riferito che nel 2022 permaneva ancora un'esposizione debitoria per l'originario finanziamento contratto con TI: v. punto 10 dell'atto di citazione).
Dunque, l'attore ha utilizzato il finanziamento per proprie finalità e non può sottrarsi all'obbligo di restituire alla mutuante quanto ricevuto.
L'ulteriore concessione di credito (altro finanziamento e poi un'apertura di credito in conto corrente di Euro 1.500) non rileva, in quanto per l'appunto successiva al negozio impugnato nel presente giudizio (ancora meno rileva il successivo finanziamento che ottenne da Pt_1
TI).
3. Non è configurabile alcun vizio della volontà (sul punto non vi è neppure una precisa allegazione), e dunque il contratto non può essere annullato.
Lo stesso dicasi per la domanda di risoluzione, non avendo la banca commesso alcun inadempimento contrattuale.
4. L'abusiva concessione di credito può configurare un illecito extracontrattuale a danno dei terzi creditori dell'imprenditore debitore, che grazie al credito ricevuto prosegue l'esercizio dell'impresa e aggrava la situazione debitoria, ma non certamente a danno dello stesso mutuatario, che il credito ha richiesto.
Poiché l'asserito ricorso abusivo al credito bancario è un fatto direttamente riferibile a , la concessione del finanziamento non è Pt_1
suscettibile di configurare una responsabilità della banca, anche se - per ipotesi - questa avesse omesso di valutare il “merito creditorio” del cliente. Invero, se non vi è stato un prudente apprezzamento della solvibilità del cliente, l'unica danneggiata è la stessa banca mutuante, che subisce l'inadempimento del mutuatario.
8 Dunque, l'attore non può sostenere che la banca è stata inadempiente nei suoi confronti perché gli ha messo a disposizione del denaro che non meritava di ricevere. La banca, così facendo, non ha violato alcuna norma contrattuale e non può dolersi di avere ottenuto quanto da lui stesso Pt_1
richiesto.
Il generale divieto di venire contra factum proprium esclude in radice qualsiasi ipotesi di responsabilità.
5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, le domande proposte dall'attore sono interamente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 19076/2023 r.g.a., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta tutte le domande proposte dall'attore;
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in euro 5.077 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Napoli, 13 dicembre 2025. Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
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