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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 24/2024
All'udienza del 21.3.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 24/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 24/2024 promossa da:
(C.F.: ) con l'avv. Simone Forte Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
(P.IVA ) con l'avv. Barbara Controparte_1 P.IVA_1
Calenzo
RESISTENTE nonché contro
(cf. ) con gli Controparte_2 P.IVA_2 avv.ti Alessandro Mineo ed Eugenia Savona
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto parziale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06420239004437605000 - notificatagli dalla
[...]
CP_
in data 22.12.2023 -, limitatamente a 8 avvisi di addebito emessi dall' di Controparte_3
Verona. Parte opponente rilevava la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti, per difetto di motivazione, per errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, l. n. 335/1995 e assumeva inoltre la illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione della legge n. 228/2012 a seguito di intervenuta sospensione ex lege. Si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_1 di Mantova in favore del Tribunale di Verona - ivi avendo sede l'ente impositore - rilevando il difetto di legittimazione passiva e a contraddire della resistente e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva anche con memoria depositata in data 4.7.2024, eccependo il difetto di CP_4 legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto giuridico controverso dell'ente impositore,
l'infondatezza delle doglianze di parte opponente, nonché la loro tardività.
In corso di causa è stato dimostrato documentalmente che il signor era stato assunto dalla Pt_1 società C.A.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.. come lavoratore dipendente a tempo indeterminato nel 2009 e che, in data 13.12.2024, per tale posizione contributiva, è pervenuto provvedimento di sgravio dall' . CP_4
Con nota scritta depositata in data 5.3.2025, ha confermato che gli Controparte_3 avvisi di addebito impugnati presenti nell'intimazione di pagamento oggetto di ricorso, sono stati tutti sgravati dall'ente in data 13/12/2024, come da estratto di ruolo aggiornato depositato, sostenendo come la tal cosa determina la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata dall' . Ed invero, le controversie relative a contributi in questione Controparte_5 rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1°, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Lav., ord. n. 11646 del
22.6.2004 e n. 21317 del 9.11.2004). Sulla scorta delle superiori premesse, va dunque affermata la competenza del Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, tenuto conto che, nel caso in esame, parte ricorrente risulta residente in [...](Mantova).
Va, altresì, respinta l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, essendo quest'ultima, come noto, soggetto deputato all'attività di riscossione Controparte_3 dei crediti dopo le notifiche degli avvisi di addebito da parte dell'ente impositore.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che emerge per tabulas che, con riferimento alla pretesa contributiva l' ha effettuato lo sgravio degli avvisi di addebito CP_4 di cui all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione. Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere- dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che l' ha provveduto allo CP_4 sgravio soltanto in data 13.12.2024, costringendo, pertanto, la parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Civ. n. 27234/2017). Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve, pertanto, condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore CP_4 dichiaratosi antistatario e liquidate come in dispositivo - tenuto conto della assenza di attività istruttoria svolta e dello sgravio sopravvenuto in corso di causa - , mentre sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra la parte ricorrente e l' , essendo Controparte_1
l'Istituto previdenziale l'unico soggetto deputato allo sgravio degli avvisi di addebito per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese liquidate in CP_4 complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, C.A e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . Controparte_3
Mantova, 21.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G.N. 24/2024
All'udienza del 21.3.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 24/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 24/2024 promossa da:
(C.F.: ) con l'avv. Simone Forte Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
(P.IVA ) con l'avv. Barbara Controparte_1 P.IVA_1
Calenzo
RESISTENTE nonché contro
(cf. ) con gli Controparte_2 P.IVA_2 avv.ti Alessandro Mineo ed Eugenia Savona
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto parziale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06420239004437605000 - notificatagli dalla
[...]
CP_
in data 22.12.2023 -, limitatamente a 8 avvisi di addebito emessi dall' di Controparte_3
Verona. Parte opponente rilevava la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti, per difetto di motivazione, per errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, l. n. 335/1995 e assumeva inoltre la illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione della legge n. 228/2012 a seguito di intervenuta sospensione ex lege. Si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_1 di Mantova in favore del Tribunale di Verona - ivi avendo sede l'ente impositore - rilevando il difetto di legittimazione passiva e a contraddire della resistente e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione.
Si costituiva anche con memoria depositata in data 4.7.2024, eccependo il difetto di CP_4 legittimazione passiva e/o titolarità del rapporto giuridico controverso dell'ente impositore,
l'infondatezza delle doglianze di parte opponente, nonché la loro tardività.
In corso di causa è stato dimostrato documentalmente che il signor era stato assunto dalla Pt_1 società C.A.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.. come lavoratore dipendente a tempo indeterminato nel 2009 e che, in data 13.12.2024, per tale posizione contributiva, è pervenuto provvedimento di sgravio dall' . CP_4
Con nota scritta depositata in data 5.3.2025, ha confermato che gli Controparte_3 avvisi di addebito impugnati presenti nell'intimazione di pagamento oggetto di ricorso, sono stati tutti sgravati dall'ente in data 13/12/2024, come da estratto di ruolo aggiornato depositato, sostenendo come la tal cosa determina la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata dall' . Ed invero, le controversie relative a contributi in questione Controparte_5 rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1°, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Lav., ord. n. 11646 del
22.6.2004 e n. 21317 del 9.11.2004). Sulla scorta delle superiori premesse, va dunque affermata la competenza del Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, tenuto conto che, nel caso in esame, parte ricorrente risulta residente in [...](Mantova).
Va, altresì, respinta l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, essendo quest'ultima, come noto, soggetto deputato all'attività di riscossione Controparte_3 dei crediti dopo le notifiche degli avvisi di addebito da parte dell'ente impositore.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che emerge per tabulas che, con riferimento alla pretesa contributiva l' ha effettuato lo sgravio degli avvisi di addebito CP_4 di cui all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione. Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere- dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che l' ha provveduto allo CP_4 sgravio soltanto in data 13.12.2024, costringendo, pertanto, la parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Civ. n. 27234/2017). Sicché, in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve, pertanto, condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore CP_4 dichiaratosi antistatario e liquidate come in dispositivo - tenuto conto della assenza di attività istruttoria svolta e dello sgravio sopravvenuto in corso di causa - , mentre sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra la parte ricorrente e l' , essendo Controparte_1
l'Istituto previdenziale l'unico soggetto deputato allo sgravio degli avvisi di addebito per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese liquidate in CP_4 complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, C.A e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . Controparte_3
Mantova, 21.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni